MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA3D33.256394B0" Questo documento č una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CA3D33.256394B0 Content-Location: file:///C:/F37794E5/89-686-CEE.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Direttiva CEE/CEEA/CE n°=
686
del 30/12/1989
89/686/CEE : Direttiva del
Consiglio del 30 dicembre 1989 relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di dispositivi di
protezione individuale.
Avvertenza: Per agevolare la lettura, riportiamo qu= i di seguito il testo della direttiva 89/686/CEE integrato con le modifiche apportate dalla dir. 93/95 e dalla dir. 93/68.
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto
il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in partico=
lare
l'articolo 100 A,
vista
la proposta della Commissione (1),
in
cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto
il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando
che occorre prendere le misure necessarie per realizzare progressivamente il
mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta =
uno
spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando
che diversi Stati membri da svariati anni hanno adottato prescrizioni
concernenti numerosi dispositivi di protezione individuale in base a
motivazioni quali la salute, la sicurezza sul lavoro e la protezione degli
utilizzatori;
considerando
che tali prescrizioni nazionali sono spesso molto particolareggiate sui
requisiti di progettazione, di fabbricazione, di qualità, di prove e=
di
certificazione dei dispositivi di protezione individuale al fine di protegg=
ere
le persone da ferite e malattie;
considerando
in particolare che le prescrizioni nazionali relative alla protezione del
lavoro impongono l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale; =
che
numerose prescrizioni obbligano il datore di lavoro a mettere a disposizione
del suo personale adeguati dispositivi di protezione individuale in caso di
assenza o di carenza di misure prioritarie di protezione collettiva;
considerando
che le prescrizioni nazionali concernenti i dispositivi di protezione
individuale variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro; che esse
possono costituire quindi un ostacolo agli scambi con ripercussioni immedia=
te
sull'instaurazione ed il funzionamento del mercato comune;
considerando
che tali prescrizioni nazionali divergenti devono essere armonizzate per
garantire la libera circolazione di questi prodotti, senza per questo che i
livelli di protezione esistenti, allorché giustificati negli Stati
membri, siano abbassati e affinché siano aumentati allorché
è necessario;
considerando
che le prescrizioni di progettazione e di fabbricazione dei dispositivi di
protezione individuale previsti nella presente direttiva, essenziali per
rendere più sicuro l'ambiente di lavoro, non pregiudicano le
prescrizioni relative all'impiego dei dispositivi di protezione individuale=
e
all'organizzazione sanitaria e della sicurezza dei lavoratori sul posto di
lavoro;
considerando che la presente direttiva si limita a definire i requisiti essenziali cui devono rispondere i dispositivi di protezione individuale; che per facilitare la prova di conformità ai requisiti essenziali è indispensabile disporre di norme armonizzate a livello europeo, concernenti la progettazione, la fabbricazione, le specifi= che e i metodi di prova dei dispositivi di protezione individuale, tutte le nor= me la cui osservanza assicura a questi prodotti una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono mantenere il loro stato di testo non obbligatorio; che a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organis= mi competenti per adottare le norme armonizzate, conformemente agli orientamen= ti generali sulla cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, ratificati il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, si intende per norma armonizzata un testo di specifiche tecniche (norma europe= a o documento di armonizzazione) adottato da uno di questi organismi o da entra= mbi su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (4), modificata dalla direttiva 88/182/CEE (5), nonché sulla base dei succitati orientamen= ti generali;
considerando che in attesa dell'adozione di norme armonizzate, molto numerose data l'ampiezza del campo di applicazione e la = cui preparazione entro i termini fissati per la realizzazione del mercato interno rappresenta un quantitativ= o di lavoro notevole, è opportuno mantenere a titolo transitorio, nel rispetto delle disposizioni del trattato, lo status quo relativo alla conformità alle norme nazional= i in vigore per i dispositivi di protezione individuale che non siano oggetto di= una norma armonizzata alla data di adozione della presente direttiva;
considerando
che, dato il ruolo generale e orizzontale svolto dal comitato permanente
istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE nella politica comunit=
aria
di normalizzazione, in particolare il suo ruolo nella preparazione di ordin=
i di
normalizzazione e nel funzionamento dello status quo a livello della
normalizzazione europea, detto comitato è particolarmente idoneo ad
assistere la Commissione nel controllo comunitario di conformità del=
le
norme armonizzate;
considerando
che un controllo dell'osservanza di queste prescrizioni tecniche è
necessario per proteggere debitamente gli utilizzatori e i terzi; che le
procedure di controllo esistenti possono variare notevolmente da uno Stato
membro all'altro; che, per evitare controlli multipli che costituiscono
altrettanti ostacoli alla libera circolazione dei dispositivi di protezione
individuale, è opportuno prevedere un riconoscimento reciproco dei c=
ontrolli
da parte degli Stati membri; che per facilitare tale riconoscimento dei
controlli è opportuno, in particolare, prevedere procedure comunitar=
ie
armonizzate e armonizzare i criteri da tener presenti per designare gli
organismi incaricati di svolgere compiti di esame, di sorveglianza e di
verifica;
considerando
che occorre migliorare il quadro giuridico per consentire alle parti social=
i di
fornire un contributo efficace e adeguato,
Ha
adottato la presente direttiva:
CAPITOLO
I
1.
La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale, =
qui
di seguito denominati "DPI".
Essa
stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazi=
one
intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i D=
PI
devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli
utilizzatori.
2.
Ai sensi della presente direttiva, si intende per "DPI" qualsiasi
dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona
affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi =
che
potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.
Sono
anche considerati DPI:
a)
l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo
solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o
più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
b)
un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non
dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenu=
to
da una persona per svolgere una data attività;
c)
i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon
funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.
3.
Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento
immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo
esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento =
non
sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore
durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).
4.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
-
i DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi =
di
immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente
direttiva;
-
indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino, le
categorie di DPI che figurano nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I.=
1.
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché i
DPI di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato e in servizio
soltanto se assicurino la salute e la sicurezza degli utilizzatori, senza
compromettere la salute e la sicurezza di altre persone, di animali domesti=
ci o
di beni, quando siano trattati debitamente e utilizzati conformemente
all'impiego.
2.
La presente direttiva non incide sulla facoltà degli Stati membri di
prescrivere - nel rispetto del trattato - i requisiti che essi ritengono
necessari per assicurare la protezione degli utilizzatori a patto che
ciò non implichi modifiche dei DPI rispetto alle disposizioni della
presente direttiva.
3.
Gli Stati membri non ostacolano in occasione di fiere, esposizioni, ecc., la
presentazione di DPI non conformi alle disposizioni della presente direttiv=
a a
patto che su un pannello sia chiaramente indicata la non conformità =
di
questi DPI, nonché il divieto di acquistarli e/o adoperarli in quals=
iasi
maniera prima della loro messa in conformità da parte del fabbricant=
e o
del suo mandatario stabilito nella Comunità.
I
DPI di cui all'articolo 1 devono rispondere ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti nell'allegato II.
1.
Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione s=
ul
mercato di DPI o componenti di DPI conformi alle disposizioni della presente
direttiva e muniti della marcatura CE che dichiara la loro conformità=
; a
tutte le prescrizioni della presente direttiva comprese le procedure di
certificazione di cui al capitolo II.
2.
Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul
mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura "CE", se =
essi
sono destinati ad essere incorporati in altri DPI sempreché questi
componenti non siano essenziali e indispensabili per il buon funzionamento =
dei
DPI.
Articolo
5
1.
Gli Stati membri considerano conformi ai requisiti essenziali di cui
all'articolo 3 i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 3 muniti della marcat=
ura
"CE" per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a ric=
hiesta,
la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 12.
2.
Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di=
cui
all'articolo 3 i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2 muniti della marcat=
ura
"CE" per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a
richiesta, oltre alla dichiarazione di cui all'articolo 12, l'attestato
dell'organismo notificato di cui all'articolo 9 che ne dichiari la
conformità alle relative norme nazionali, che traspongono le norme
armonizzate, conformità valutata mediante l'esame CE, secondo l'arti=
colo
10, paragrafo 4, lettera a), primo trattino e lettera b), primo trattino.
Allorché
il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme
armonizzate, o in mancanza di tali norme, l'attestato dell'organismo notifi=
cato
deve dichiarare la conformità dei requisiti essenziali secondo
l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino e lettera b), seco=
ndo
trattino.
3.
(paragrafo soppresso dalla direttiva 93/95/CEE).
4.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro=
pee
i riferimenti delle norme armonizzate. Gli Stati membri pubblicano i
riferimenti delle norme nazionali che riprendono le norme armonizzate.
5.
Gli Stati membri si assicurano che vengano adottate entro il 30 giugno 1991=
le
misure appropriate atte a permettere alle parti sociali di influire, a live=
llo
nazionale, sul processo di elaborazione delle norme armonizzate e sul loro
controllo.
6.
a) Qualora i DPI siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti
differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE di cui all'arti=
colo
13, questa indica che i DPI si presumono soddisfare ugualmente le disposizioni di queste altre diret=
tive.
b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino=
al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica che i DPI soddisfano soltanto l=
e
disposizioni
delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle =
direttive
applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europe=
e,
sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di
istruzione
stabiliti dalle direttive e che accompagnano tali DPI.
1.
Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate =
di
cui all'articolo 5 non soddisfino interamente i requisiti essenziali che li
concernono, previsti all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro adisc=
e il
comitato istituito con la direttiva 83/189/CEE (1) esponendo i propri motiv=
i.
Il comitato emette un parere di urgenza. Visto il parere del comitato, la
Commissione notifica agli Stati membri la necessità di ritirare o me=
no
le norme in questione delle pubblicazioni di cui all'articolo 5.
2.
Al comitato permanente istituito all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva
89/392/CEE (2) può essere sottoposta, secondo la procedura prevista =
qui
di seguito, qualsiasi questione sorta per l'attuazione e l'applicazione pra=
tica
della presente direttiva. Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine
che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questio=
ne
in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a
votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato
membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La
Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal
comitato.
Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo
7
1.
Se uno Stato membro constata che i DPI muniti della marcatura "CE"=
; e
utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di compromettere =
la
sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, esso prende og=
ni
misura utile per ritirare tali DPI dal mercato, vietarne l'immissione sul
mercato o la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la
Commissione di questo provvedimento indicando i motivi della sua decisione =
e,
in particolare, se la non conformità risulti:
a)
dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
b)
da un'applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5;
c)
da una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5.
2.
La Commissione provvede quanto prima ad avviare consultazioni con le parti
interessate. Se la Commissione constata, dopo tale consultazione, che la mi=
sura
è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha
preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la Commissione constata, do=
po
la consultazione, che la misura è ingiustificata, essa ne informa
immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa come pure il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la
decisione di cui al paragrafo 1 è motivata da una lacuna delle norme,
essa adisce il comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, qualora lo Stato
membro che ha preso la decisione intenda mantenerla, e avvia la procedura
prevista all'articolo 6, paragrafo 2.
3.
Se un DPI non conforme è munito della marcatura "CE", lo S=
tato
membro competente adotta nei confronti di chi ha apposto la marcatura le mi=
sure
appropriate e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4.
La Commissione si assicura che gli Stati membri siano informati in merito a=
llo
svolgimento ed ai risultati della procedura prevista dal presente articolo.=
PROCEDURE
DI CERTIFICAZIONE
1.
Prima di immettere un modello di DPI sul mercato, il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità deve preparare la documentazione
tecnica indicata nell'allegato III per poterla presentare, se necessario, a=
lle
autorità competenti.
2.
Preliminarmente alla fabbricazione di DPI diversi da quelli di cui al parag=
rafo
3, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve
sottoporre un modello alla procedura di certificazione "CE" previ=
sta
all'articolo 10.
3.
Sono esonerati dall'attestato di certificazione "CE" i modelli di=
DPI
di progettazione semplice di cui il progettista presuppone che l'utilizzato=
re
possa giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti=
, se
graduali, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per
l'utilizzatore. Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI destinat=
i a
proteggere chi li indossa contro:
-
aggressioni meccaniche con effetti superficiali (guanti da giardinaggio, di=
tali
per cucire, ecc.);
-
prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e
facilmente reversibile (guanti di protezione dalle soluzioni detergenti
diluite, ecc.);
-
rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi, che non espongano ad una
temperatura superiore ai 50 °C, né a urti pericolosi (guanti,
grembiuli ad uso professionale, ecc.);
-
agenti atmosferici non eccezionali né estremi durante attività
non ad uso privato (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali,
ecc.);
-
piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali del corpo e non
comportino lesioni irreversibili (copricapo leggeri contro le lesioni al cu=
oio
capelluto, guanti, scarpe leggere, ecc.);
-
raggi solari (occhiali da sole).
4.
I DPI fabbricati sono soggetti:
a) a scelta del fabbricante, ad una delle due procedure di cui all'articolo 11= nel caso dei DPI di progettazione complessa destinati a proteggere contro peric= oli mortali o che possono nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute, di cui il progettista presume che l'utilizzatore non possa scoprire= in tempo gli effetti immediati. Rientrano esclusivamente in questa categoria:<= o:p>
-
gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol soli=
di,
liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
-
gli apparecchi di protezione respiratoria che isolano completamente
dall'atmosfera, inclusi quelli destinati all'immersione;
-
i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni
chimiche o contro le radiazioni ionizzanti;
-
i dispositivi di intervento in ambienti caldi i cui effetti sono comparabil=
i a
quelli di una temperatura d'aria pari o superiore a 100 °C, con o senza
radiazioni infrarosse, fiamme o grosse proiezioni di materie in fusione;
-
i dispositivi di intervento in ambienti freddi i cui effetti sono comparabi=
li a
quelli di una temperatura d'aria inferiore o pari a 50 °C;
-
i DPI destinati a proteggere dalle cadute dall'alto;
-
i DPI destinati a proteggere dai rischi elettrici per i lavori con tensioni
pericolose o quelli utilizzati come isolanti per l'alta tensione;
-
i caschi e le visiere per motociclisti;
b)
alla dichiarazione di conformità "CE" del fabbricante di c=
ui
all'articolo 12 per ogni DPI.
Articolo
9
1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi da essi designati per espletare le procedure di cui all'articolo =
8,
nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati
designati ed i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in
precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta uffici=
ale
delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati in cui
figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i qu=
ali
sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
2.
Per la valutazione degli organismi da notificare gli Stati membri devono
applicare i criteri previsti nell'allegato V. Si presume che gli organismi =
che
soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate pertin=
enti
rispondano a detti criteri.
3.
Uno Stato membro che ha riconosciuto un organismo deve ritirare tale
riconoscimento qualora constati che quest'ultimo non soddisfa più ai
criteri elencati nell'allegato V. Esso ne informa immediatamente la Commiss=
ione
e gli altri Stati membri.
Articolo
10
1.
La certificazione "CE" è la procedura in base alla quale
l'organismo di controllo riconosciuto constata e attesta che il modello di =
DPI
soddisfa alle disposizioni pertinenti della presente direttiva.
2.
La domanda di certificazione "CE" è presentata dal fabbric=
ante
o dal suo mandatario ad un solo organismo di controllo riconosciuto, per il
modello considerato. Il mandatario deve essere stabilito nella Comunit&agra=
ve;.
3.
La domanda comprende:
-
il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario e il luogo di
fabbricazione dei DPI,
-
il fascicolo tecnico di fabbricazione di cui all'allegato III.
La
domanda deve essere corredata di sufficienti esemplari del modello per cui =
si
chiede il riconoscimento.
4.
L'organismo notificato effettua la certificazione "CE" secondo le
modalità seguenti:
a)
Esame della documentazione tecnica del fabbricante
-
L'organismo notificato effettua l'esame della documentazione tecnica di
fabbricazione per verificarne la conformità alle norme armonizzate di
cui all'art: 5.
-
Allorché il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo
parzialmente le norme armonizzate, o in mancanza di tali norme, l'organismo
notificato deve verificare la conformità delle specifiche tecniche
impiegate dal fabbricante ai requisiti essenziali, prima di verificare la
conformità del fascicolo tecnico di fabbricazione a queste specifich=
e tecniche.
b)
Esame del modello
All'atto
dell'esame del modello l'organismo si accerta che esso sia stato fatto
conformemente al fascicolo tecnico di fabbricazione e che esso possa essere
usato in piena sicurezza, conformemente all'impiego previsto.
-
Esegue gli esami e le prove adeguati per verificare la conformità del
modello con le norme armonizzate.
-
Allorché il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo
parzialmente le norme armonizzate, o in mancanza di tali norme, l'organismo
notificato effettua gli esami e le prove opportuni per verificare la
conformità del modello alle specifiche tecniche utilizzate dal
fabbricante sotto riserva della loro conformità ai requisiti essenzi=
ali.
5.
Se il modello risulta conforme alle disposizioni che lo concernono, l'organ=
ismo
redige un attestato di certificazione "CE" che è notificat=
o al
richiedente. Tale attestato riprende le conclusioni dell'esame, indica le
condizioni
di cui la certificazione è eventualmente corredata e riporta le
descrizioni e i disegni necessari per identificare il modello riconosciuto.=
La
Commissione, gli altri organismi riconosciuti e gli altri Stati membri poss=
ono
ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia della
documentazione tecnica di fabbricazione e dei verbali degli esami e delle p=
rove
effettuati. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle
autorità competenti durante i dieci anni successivi all'immissione s=
ul
mercato dei DPI.
6.
L'organismo che rifiuta di rilasciare un attestato di certificazione
"CE" ne informa gli altri organismi riconosciuti. L'organismo che
ritira un attestato di certificazione "CE" ne informa lo Stato me=
mbro
che lo ha riconosciuto. Quest'ultimo ne informa gli altri Stati membri e la
Commissione esponendo i motivi di tale decisione.
CONTROLLO
DEI DPI FABBRICATI
A.
Sistema di garanzia di qualità "CE" del prodotto finito
1.
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il process=
o di
fabbricazione, comprese l'ispezione finale dei DPI e le prove, garantisca
l'omogeneità della produzione e la conformità di detti DPI co=
n il
tipo descritto nell'attestato di certificazione "CE" e con le
disposizioni essenziali della presente direttiva ad essi relative.
2.
Un organismo notificato scelto dal fabbricante effettua i controlli necessa=
ri.
Detti controlli sono effettuati a caso, di norma ad intervalli di almeno un
anno.
3.
Per verificare la conformità dei DPI viene esaminata un'adeguata ser=
ie
di campioni dei DPI prelevata dall'organismo notificato e vengono eseguite
opportune prove definite nelle norme armonizzate o necessarie per attestare=
la
conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva.
4.
In caso di difficoltà connesse alla valutazione della conformit&agra=
ve;
dei campioni, allorché l'organismo è diverso da quello che ha
compilato
l'attestato di certificazione
"CE" in questione, esso si mette in contatto con l'organismo
notificato.
5.
Il fabbricante riceve dall'organismo notificato un resoconto della perizia.=
Qualora
il resoconto concluda che non vi è omogeneità nella produzion=
e o
che i DPI esaminati non sono conformi al tipo descritto nell'attestato di
certificazione "CE" né ai requisiti essenziali applicabili,
l'organismo adotta le misure adeguate al tipo di difetto o di difetti
constatati e ne informa lo Stato membro che l'ha notificato.
6.
Il fabbricante è in grado di presentare, a richiesta, il resoconto
dell'organismo notificato.
B.
Sistema di garanzia qualità "CE" della produzione con
sorveglianza
1)
Sistema
a)
Nell'ambito di questa procedura il fabbricante sottopone una domanda di
approvazione del proprio sistema di qualità ad un organismo notifica=
to
di sua scelta.
La
domanda comprende:
-
tutte le informazioni per la categoria di DPI in questione, ivi compresa, se
del caso, la documentazione sul modello approvato;
-
la documentazione sul sistema di qualità;
-
un impegno a rispettare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità=
; e
a mantenerlo adeguato ed efficace.
b)
Nell'ambito del sistema di qualità ciascun DPI viene esaminato e ven=
gono
effettuate le opportune prove di cui al punto A.3, allo scopo di verificare=
la
sua conformità ai pertinenti requisiti essenziali della presente
direttiva. La documentazione sul sistema di qualità comprende in
particolare un'adeguata descrizione:
-
degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle
responsabilità dei quadri e dei loro poteri in materia di qualit&agr=
ave;
dei prodotti,
-
dei controlli e delle prove che devono essere effettuati dopo la fabbricazi=
one,
-
dei mezzi destinati a verificare l'efficiente funzionamento del sistema di
qualità.
c)
L'organismo valuta il sistema di qualità per determinare se ottemperi
alle disposizioni di cui al punto 1 b). Esso presume la conformità a
tali disposizioni dei sistemi di qualità che attuano la norma
armonizzata corrispondente. L'organismo che effettua i controlli procede ad
ogni verifica oggettiva necessaria degli elementi del sistema di qualit&agr=
ave;
e verifica in particolare se il sistema assicuri la conformità dei D=
PI
fabbricati al modello approvato. La decisione viene notificata al fabbrican=
te.
Essa contiene le conclusioni del controllo e la decisione di valutazione
motivata.
d)
Il fabbricante informa l'organismo che ha approvato il sistema di
qualità di qualsiasi progetto di modifica del sistema di qualit&agra=
ve;
stesso. L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di
qualità modificato soddisfi alle disposizioni pertinenti. Notifica la
sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del contr=
ollo
e la decisione di valutazione motivata.
2)
Sorveglianza
a)
Lo scopo della sorveglianza consiste nell'assicurarsi che il fabbricante
adempia correttamente gli obblighi che derivano dal sistema di qualit&agrav=
e;
approvato.
b)
Il fabbricante autorizza l'organismo ad accedere, a fini di ispezione, ai
luoghi di ispezione, di prova e di immagazzinamento dei DPI e gli fornisce
qualsiasi informazione necessaria, in particolare:- la documentazione sul
sistema di qualità;
-
la documentazione tecnica;
-
i fascicoli di qualità.
c)
L'organismo procede periodicamente a controlli per assicurarsi che il fabbr=
icante
mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce a questi una
relazione di audit.
d)
L'organismo può inoltre effettuare visite improvvise dal fabbricante.
Nel corso di tali visite l'organismo fornisce un resoconto della visita in
questione ed eventualmente una relazione di audit al
fabbricante.
e)
Il fabbricante è in grado di presentare, su richiesta, il resoconto
dell'organismo notificato.
DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA "CE" DELLA PRODUZIONE
La dichiarazione di conformità CE è l= a procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità:
1)
redige una dichiarazione secondo il modello dell'allegato VI, in cui attesta
che gli esemplari di un modello DPI immessi sul mercato sono conformi alle
disposizioni della presente direttiva per poterla presentare alle
autorità competenti,
2)
appone su ogni esemplare del modello DPI la marcatura di conformità
"CE" previsto all'articolo 13.
CAPITOLO
III
MARCHIO
"CE"
1.
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
"CE " secondo il simbolo grafico il cui modello figura nell'alleg=
ato
IV. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo
della produzione, come previsto dall'articolo 11, viene aggiunto il suo num=
ero
distintivo.
2.
La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI fabbricato in modo da essere
visibile, leggibile e indelebile per tutta la durata di vita prevista di ta=
le
DPI; tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del
prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.
3.
É vietato apporre sui DPI marcature che possano indurre in errore i
terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DP=
I o
sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio, purch&eac=
ute;
questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcat=
ura
CE.
4.
Fatto salvo l'articolo 7:
a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita del=
la
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel=
la
Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla
marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo
Stato
membro
stesso;
b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro =
deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato=
del
prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le
procedure previste all'articolo 7.
CAPITOLO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Ogni
decisione presa in applicazione della presente direttiva che comporti una
restrizione dell'immissione sul mercato dei DPI deve essere motivata in modo
preciso. Essa viene notificata all'interessato al più presto, con
l'indicazione delle modalità di ricorso offerte dalla legislazione vigente in tale Stato membro e i termini entro i quali i ricorsi devono essere presentati.<= o:p>
Articolo
15
La
Commissione prende le misure necessarie affinché siano resi disponib=
ili
i dati che si riferiscono a tutte le decisioni pertinenti relative
all'applicazione della presente direttiva.
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 1991, le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Co=
mmissione.
Essi
applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1992.
2.
Inoltre, gli Stati membri ammettono per il periodo fino al 30 giugno 1995
l'immissione sul mercato e la messa in servizio di DPI conformi alle normat=
ive
nazionali in vigore nel loro territorio alla data del 30 giugno 1992.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo
17
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles,
addì 21 dicembre 1989.
Per
il Consiglio Il Presidente É. CRESSON
ALLEGATO
I
ELENCO
ESAUSTIVO DELLE CATEGORIE DI DPI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA PRESENTE DIRETTIVA
1.
DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per=
il
mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.);
2.
DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individu=
ali
deterrenti, ecc.);
3.
DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
-
le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e
stivali, ombrelli, ecc.);
-
l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
-
Il calore (guanti, ecc.).
4.
DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo=
di
navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
5.
Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.
ALLEGATO
II
1.
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI
I
DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi.
1.1.
Principi di progettazione.
1.1.1.
Ergonomia. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, ne=
lle
condizioni di impiego prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa
svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al
tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.=
1.1.2.
Livelli e classi di protezione.
1.1.2.1.
Livelli di protezione quanto possibile elevati. Il livello di protezione
ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è
quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di por=
tare
il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione=
al
rischio o il normale svolgimento dell'attività.
1.1.2.2.
Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio. Qualora le
diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livell=
i di
uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere pres=
e in
considerazione classi di protezione adeguate.
1.2.
Innocuità dei DPI.
1.2.1.
Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni".
I
DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e
altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.
1.2.1.1.
Materiali costitutivi appropriati.
I
materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione=
non
devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore.
1.2.1.2.
Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con
l'utilizzatore.
Ogni
parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con
l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vi=
vi,
sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o dell=
e
ferite.
1.2.1.3.
Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore.
I
DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da
assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti
che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone.
1.3.
Fattori di confort e di efficacia.
1.3.1.
Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore.
I
DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere mess=
i il
più comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropr=
iata
e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo
conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da
assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla
morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistem=
i di
regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.
1.3.2.
Leggerezza e solidità di costruzione.
I
DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la
solidità di costruzione e la loro efficacia.
Oltre
ai requisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono
rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da preven=
ire
essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori
ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili.
1.3.3.
Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati
simultaneamente dall'utilizzatore. Se diversi modelli di DPI, di categoria o
tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicur=
are
simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli dev=
ono
essere compatibili.
1.4.
Nota informativa del fabbricante.
La
nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante p=
er i
DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del
fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione u=
tile
concernente:
a)
le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di
revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di
disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle=
loro
modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;=
b)
le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i live=
lli
o le classi di protezione dei DPI;
c)
gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di rica=
mbio
appropriati;
d)
le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i
corrispondenti limiti di utilizzazione;
e)
la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
f)
il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
g)
il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12).
h)
se del caso, i riferimenti alle direttive applicate conformemente all'artic=
olo
5, paragrafo 6, lettera b);
i)
nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che
intervengono nella fase di progettazione dei DPI;
La
nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno
nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.
2.
REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI.
2.1.
DPI dotati di sistemi di regolazione.
I
DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati =
in
modo tale che dopo regolazione non possano spostarsi, nelle condizioni
prevedibili di impiego, indipendentemente dalla volontà
dell'utilizzatore.
2.2.
DPI "che avvolgono" le parti del corpo da proteggere.
I
DPI che "avvolgono" le parti del corpo da proteggere devono essere
sufficientemente aerati, per quanto possibile, onde limitare il sudore
derivante dal fatto di portarli; oppure devono essere dotati, se possibile,=
di
dispositivi
per assorbire il sudore.
2.3.
DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie.
I
DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno
possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore. I sistemi oculari di
queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica
compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose=
e/o
prolungate dell'utilizzatore.
Se
necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano d=
i evitare
la formazione di vapore. I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con
correzione oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o di len=
ti a
contatto che apportino tale correzione.
2.4.
DPI soggetti a invecchiamento. Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo
possono
diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni
esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e
sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile,
quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di
interpretazione erronea. Se il fabbricante non può impegnarsi per qu=
anto
riguarda la "durata" di un DPI, egli deve indicare nella sua nota=
informativa
ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determina=
re
un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla
qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impi=
ego,
di pulizia, di revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che i DPI
subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa
dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di
pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possib=
ile,
su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo=
di
pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostitu=
ire
il DPI; in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato nel=
la
nota informativa. 2.5. DPI suscettibili di restare impigliati durante
l'impiego. Se le condizioni di impiego prevedibili comportano in particolar=
e il
rischio che il DPI resti impigliato in un oggetto in movimento e ponga in t=
al
modo in pericolo l'utilizzatore, il DPI deve avere una soglia di resistenza
superata la quale la rottura di uno degli elementi costitutivi consenta di
eliminare il pericolo.
2.6. DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplo= sive.
I DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e fabbricati in modo tale che non vi si possa verificare nessun arco o scintilla di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultante da un urto che possa infiammare una miscela esplosiva.
2.7.
DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati e/o tolti
rapidamente.
Questi
tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere
indossati e/o tolti il più rapidamente possibile. Se sono dotati di
sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenerli nella posizione giu=
sta
sull'utilizzatore o a toglierli, tali sistemi devono poter essere manovrati
agevolmente e rapidamente.
2.8.
DPI d'intervento in situazioni estremamente pericolose.
La
nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI per interventi in
situazioni estremamente pericolose di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lett=
era
a)
deve comprendere in particolare informazioni destinate all'uso di persone
competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare
dall'utilizzatore. Nella nota inoltre deve essere descritta la procedura da
seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa il DPI che esso sia
debitamente regolato e pronto per l'impiego. Se un DPI è dotato di un
dispositivo di allarme che scatta in mancanza del livello di protezione nor=
malmente
assicurato, tale dispositivo deve essere progettato e strutturato in modo t=
ale
che l'allarme possa essere avvertito dall'utilizzatore nelle condizioni
prevedibili di impiego per le quali il DPI è immesso sul mercato.
2.9.
DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore.=
Se
dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili da parte
dell'utilizzatore, per motivi di ricambio, questi ultimi devono essere
progettati e fabbricati in modo tale da poter essere regolati, montati e sm=
ontati
facilmente a mano.
2.10.
DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare esterno al DPI.
Se
i DPI sono dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro
dispositivo, complementare, tale elemento di raccordo deve essere progettat=
o e
fabbricato in modo da poter essere montato solamente su un dispositivo adat=
to.
2.11.
DPI con un sistema di circolazione di fluido.
Se
un DPI ha un sistema a circolazione di fluido, quest'ultimo deve essere sce=
lto
o progettato e strutturato in modo da garantire un debito rinnovo del fluido
nelle vicinanze dell'insieme della parte del corpo da proteggere,
indipendentemente dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell'utilizzat=
ore,
nelle condizioni prevedibili di impiego.
2.12.
DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione
riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza. Le
indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o
indirettamente la salute e la sicurezza, apposte su queste categorie o tipi=
di
DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o ideogrammi armonizzati
perfettamente leggibili e restare tali per tutta la durata prevedibile di
questi
DPI.
Queste indicazioni devono essere inoltre complete, precise, comprensibili p=
er
evitare qualsiasi interpretazione erronea. In particolare, se tali indicazi=
oni
comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere redatte nella o nel=
le
lingue ufficiali dello Stato membro utilizzatore. Se a causa delle piccole
dimensioni di un DPI (o componente di DPI) non è possibile apporre
interamente o in parte l'indicazione necessaria, questa deve figurare
sull'imballaggio e nella nota informativa del fabbricante.
2.13.
Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva.
Gli
indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede
sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza
dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o me=
zzi
di segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visib=
ile,
diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristic=
he
fotometriche e colorimetriche.
2.14.
DPI "multirischio".
Ogni
DPI destinato a proteggere l'utilizzatore contro diversi rischi suscettibil=
i di
verificarsi simultaneamente, deve essere progettato e fabbricato in modo da
soddisfare in particolare i requisiti essenziali specifici per ciascuno di
questi rischi (vedi punto 3).
3.
REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE
3.1.
Protezione contro gli urti meccanici.
3.1.1.
Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte
del corpo contro un ostacolo.
I
DPI adatti a questo genere di rischi devono poter assorbire gli effetti di =
un
urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della
parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto al di
là del quale le dimensioni o la massa eccessiva del dispositivo
ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo dei DPI durante il periodo
necessario e prevedibile in cui vengono adoperati.
3.1.2.
Cadute di persone.
3.1.2.1.
Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento.
Le
suole di usura delle calzature atte a prevenire gli scivolamenti devono ess=
ere
progettate, fabbricate o dotate di dispositivi applicati appropriati, in mo=
do
da assicurare una buona aderenza mediante ingranamento o sfregamento, in
funzione della natura o dello stato del suolo.
3.1.2.2.
Prevenzione delle cadute dall'alto.
I
DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono compr=
endere
un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile=
a
un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in
modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il
dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto
contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in =
cui
sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un
componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore. Essi
devono inoltre garantire che al termine della frenatura l'utilizzatore abbia
una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i socco=
rsi.
Nella sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i d=
ati
utili relativi:
-
alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro,
nonché al "tirante d'aria" minimo necessario al disotto
dell'utilizzatore;
-
al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di
raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro.
3.1.3.
Vibrazioni meccaniche.
I
DPI destinati a prevenire gli effetti delle vibrazioni meccaniche devono po=
ter
attenuare in modo adeguato le componenti di vibrazione nocive per la parte =
del
corpo da proteggere.
Il
valore efficace delle accelerazioni trasmesse da queste vibrazioni
all'utilizzatore non deve mai superare i valori limite raccomandati in funz=
ione
della durata di esposizione quotidiana massima prevedibile della parte del
corpo da proteggere.
3.2.
Protezione contro la compressione (statica) di una parte del corpo.
I
DPI destinati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di
compressione (statica) devono poterne attenuare gli effetti in modo da
prevenire lesioni gravi o affezioni croniche.
3.3.
Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali (sfregamento, punt=
ure,
tagli, morsicature).
I
materiali costitutivi e altri componenti dei DPI destinati a proteggere
interamente o parzialmente il corpo contro aggressioni meccaniche superfici=
ali
quali sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o
progettati e strutturati in modo tale che questi tipi di DPI siano resisten=
ti
all'abrasione, alla perforazione e alla tranciatura (vedi anche punto 3.1) =
in
relazione alle condizioni prevedibili di impiego.
3.4.
Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di
salvataggio).
I
DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il
più presto possibile in superficie, senza nuocere alla sua salute l'=
utilizzatore
eventualmente privo di forze o di conoscenza, immerso in un ambiente liquid=
o e
tenerlo a galla in una posizione che gli consenta di respirare in attesa di
soccorsi.
I
DPI possono presentare una galleggiabilità intrinseca totale o parzi=
ale
o ancora ottenuta gonfiandoli con un gas liberato automaticamente o
manualmente, o con il fiato.
Nelle
condizioni di impiego prevedibili:
-
i DPI devono poter resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al
funzionamento, agli effetti dell'impatto con l'ambiente liquido e ai fattori
ambientali inerenti a tale ambiente;
-
i DPI gonfiabili devono poter gonfiarsi rapidamente e completamente.
Qualora
particolari condizioni d'impiego prevedibili lo esigano, alcuni tipi di DPI
devono inoltre soddisfare una o più delle seguenti condizioni
complementari:
-
devono essere muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al sec=
ondo
comma e/o di un dispositivo di segnalazione luminosa o sonora;
-
devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e di presa del corpo c=
he
consenta di estrarre l'utilizzatore dall'ambiente liquido;
-
devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata
dell'attività che espone l'utilizzatore eventualmente vestito ad un
rischio di caduta in ambiente liquido.
3.4.1.
Sostegni alla galleggiabilità.
Un
indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzi=
one
dell'impiego prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo
nell'acqua. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve
intralciare
la libertà di movimento dell'utilizzatore permettendogli in particol=
are
di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre
persone.
3.5.
Protezione contro gli effetti nefasti del rumore.
I
DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del rumore devono poter atten=
uare
quest'ultimo in modo che i livelli sonori equivalenti, avvertiti
dall'utilizzatore, non superino mai i valori limite di esposizione quotidia=
na
prescritti
per la protezione dei lavoratori nella direttiva 86/188/CEE del Consiglio, =
del
12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (GU n. L 137 del 24.=
5.
1986, pag. 28). Ogni DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato il liv=
ello
di diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice di confort off=
erto
dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere app=
osta
sull'imballaggio.
3.6. Protezione contro il calore e (o) il fuoco.
I
DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro gli
effetti del calore e (o) del fuoco devono avere un potere di isolamento ter=
mico
e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego.=
3.6.1.
Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI.
I
materiali costitutivi e altri componenti appropriati alla protezione contro=
il
calore raggiante e convettivo devono essere caratterizzati da un adeguato
coefficiente di trasmissione del flusso termico incidente e da un grado di
incombustibilità sufficientemente elevato, per evitare ogni rischio =
di autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di imp=
iego.
Se la superficie esterna di tali materiali e componenti deve avere un potere
riflettente, esso deve essere adeguato al flusso di calore emesso mediante
irraggiamento nella regione dell'infrarosso. I materiali e altri componenti=
di
dispositivi destinati a interventi di breve durata all'interno di ambienti
caldi e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad ese=
mpio
grandi proiezioni di materie in fusione, devono inoltre avere una
capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del
calore immagazzinato soltanto dopo che l'utilizzatore si sia allontanato dal
luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il suo DPI. I materiali e gli
altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi proiezioni di prod=
otti
caldi devono inoltre assorbire sufficientemente gli urti meccanici (vedi pu=
nto
3.1). I materiali e gli altri componenti di DPI suscettibili di venire
accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli che rientrano nella
fabbricazione di dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere
caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente alla
classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non
devono fondere sotto l'azione della fiamma, né contribuire a propaga=
rla.
3.6.2. DPI completi, pronti per l'uso. In condizioni prevedibili d'impiego:=
1)
La quantità di calore trasmessa all'utilizzatore attraverso il DPI d=
eve
essere sufficientemente bassa affinché il calore accumulato per tutt=
a la
durata d'impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiunga mai la
soglia di dolore o quella in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo p=
er
la salute.
2)
I DPI devono impedire, se necessario, la penetrazione di liquidi o di vapor=
i e
non devono causare ustioni derivanti da contatti puntuali tra il loro
rivestimento protettivo e l'utilizzatore. Se dei DPI sono dotati di disposi=
tivi
di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante
evaporazione di un liquido o sublimazione di un solido, essi devono essere
progettati in modo tale che le sostanze volatili che si formano siano evacu=
ate
all'esterno dell'involucro di protezione e non verso l'utilizzatore. Se dei=
DPI
comprendono un apparecchio di protezione respiratoria, esso deve garantire =
in
modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d'impiego, la funzione di
protezione stabilita. Il fabbricante deve in particolare indicare, nella no=
ta
informativa allegata ad ogni modello di DPI destinato a interventi di breve
durata in ambienti caldi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione
della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calo=
re
trasmesso attraverso i dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego=
.
3.7.
Protezione contro il freddo.
I
DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte di
esso devono possedere un isolamento termico e una resistenza meccanica adeg=
uata
alle prevedibili condizioni di impiego per cui sono immessi sul mercato.
3.7.1.
Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI.
I
materiali costituenti e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere=
dal
freddo devono possedere coefficienti di trasmissione del flusso termico
incidente tanto bassi quanto lo richiedono le condizioni di impiego
prevedibili. I materiali e gli altri componenti flessibili dei DPI da
utilizzare per interventi all'interno di ambienti freddi devono conservare =
un
grado di flessibilità che permetta all'operatore di compiere i gesti
necessari e di assumere determinate posizioni. Inoltre, i materiali e gli a=
ltri
componenti del DPI che potrebbero essere interessati da proiezioni importan=
ti
di prodotti freddi devono poter ammortizzare sufficientemente gli urti
meccanici (vedi punto 3.1).
3.7.2.
DPI completi, pronti all'uso.
Nelle
prevedibili condizioni d'impiego:
1)
Il flusso trasmesso all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere tale che=
il
freddo accumulato durante il periodo d'impiego sulle parti del corpo da
proteggere, comprese le punte delle dita dei piedi e delle mani, non raggiu=
nga
in alcun caso la soglia di dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi
effetto nocivo per la salute.
2)
I DPI devono impedire quanto possibile la penetrazione di liquidi, quali, ad
esempio, la pioggia, e non devono essere all'origine di lesioni in seguito a
contatti puntuali tra il loro rivestimento di protezione e l'utilizzatore. =
Se i
DPI sono dotati di un apparecchio di protezione per la respirazione,
quest'ultimo deve assolvere in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedi=
bili
d'impiego, la sua funzione di protezione. Il fabbricante deve in paticolare indicare, nella nota informativa relativa =
ad
ogni modello di DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti fred=
di,
qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima
ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al freddo trasmesso attraver=
so
l'attrezzatura.
3.8.
Protezione conto gli shock elettrici.
I
DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti del=
la
corrente elettrica, devono possedere un grado di isolamento adeguato ai val=
ori
di tensione ai quali l'utilizzatore è esposto nelle più
sfavorevoli condizioni d'impiego prevedibili. A tal fine, i materiali
costituenti e gli alti componenti di questo tipo di DPI devono essere scelt=
i, o
concepiti, e combinati in modo che la corrente di fuga, misurata attraverso
l'involucro protettore in condizioni di prova effettuate a tensioni
corrispondenti a quelle che possono incontrarsi in situ, sia quanto pi&ugra=
ve;
bassa possibile e in ogni caso inferiore a un valore convenzionale massimo
ammissibile, corrispondenti alla soglia di tolleranza. I tipi di DPI destin=
ati
esclusivamente ad attività o interventi su impianti elettrici sotto
tensione o che possono essere sotto tensione devono portare l'indicazione,
ripetuta anche sulla confezione, della classe di protezione e/o della tensi=
one
d'impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione; sui DPI si de=
ve
inoltre prevedere, all'esterno dell'involucro di protezione, uno spazio sul
quale si possa segnare ulteriormente la data di messa in servizio e quelle
delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente. Il fabbricante de=
ve
indicare nella sua nota d'informazione l'uso esclusivo di questi tipi di DP=
I,
nonché la natura e la frequenza delle prove dielettriche alle quali
devono essere assoggettati durante il loro "periodo di vita".
3.9.
Protezione contro le radiazioni.
3.9.1.
Radiazioni non ionizzanti.
I
DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di
radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter assorbire o riflettere =
la
maggior parte dell'energia irradiata nelle lunghezze d'onda nocive, senza p=
er
ciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva
dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei co=
lori
qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano. A tale scopo, le
lenti protettrici devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre=
in
particolare, per ogni onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione =
tale
che la densità di illuminamento energetico della
radiazione
suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro=
sia
la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizi=
one
massima ammissibile. Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le =
loro
proprietà per effetto dell'irraggiamento emesso in condizioni di imp=
iego
prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve essere caratterizzato=
dal
numero di grado di protezione cui corrisponde la curva della distribuzione
spettrale del suo fattore di trasmissione.
ALLEGATO
III
DOCUMENTAZIONE
TECNICA DEL FABBRICANTE
La
documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 deve comprendere i dati u=
tili
sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di un=
DPI
ai pertinenti requisiti essenziali. Nel caso dei modelli di DPI di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, la documentazione deve comprendere in particol=
are:
1)
un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito:
a)
i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle
note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del
necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali; b) l'ele=
nco
esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonch&eacu=
te;
delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al mom=
ento
della progettazione del modello;
2)
la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimen=
to
del fabbricante;
3)
una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell'allegato II.
ALLEGATO
IV
MARCATURA
CE DI CONFORMITA E ISCRIZIONI
La
marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "=
CE
" secondo il simbolo grafico che segue:

-
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui
sopra.
-
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di
DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.=
Indicazioni
complementari:
-
le due ultime cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE; tale
indicazione non è richiesta per i DPI di cui all'articolo 8, paragra=
fo
3."
ALLEGATO
V
CONDIZIONI
CHE GLI ORGANISMI NOTIFICATI DEVONO
RISPETTARE
(Articolo
9, paragrafo 2)
Gli
organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condiz=
ioni
minime:
1)_
disponibilità di personale, di mezzi e di attrezzature necessarie;
2)
competenza tecnica e integrità professionale del personale;
3)
indipendenza - per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, l'elaborazione=
dei
rapporti, l'attribuzione degli attestati e la realizzazione della sorveglia=
nza
di cui alla direttiva - dei dirigenti e del personale tecnico nei confronti=
di
tutti gli ambienti, associazioni o persone, direttamente o indirettamente
interessati al settore dei DPI;
4)
osservanza del segreto professionale da parte del personale;
5)
sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno c=
he
tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base alla legislazione
nazionale. Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 sono periodicamente verifica=
te
dalle competenti autorità degli Stati membri.
ALLEGATO
VI
MODELLO
DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità (1):
..............................................................=
............................................................
..............................................................=
............................................................
..............................................................=
............................................................
dichiara
che il nuovo DPI descritto in appresso (2)
..............................................................=
............................................................
..............................................................=
............................................................
..............................................................=
............................................................
è
conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e, se del caso, alla
norma nazionale che recepisce la norma armonizzata n. ............ (per i D=
PI
di cui all'articolo 8, paragrafo 3) è identico al DPI oggetto
dell'attestato di certificazione CE n. ............ rilasciato da (3)
..............................................................=
............................................................
..............................................................=
............................................................
è
sottoposto alla procedura prevista all'articolo 11, punto A o punto B (4) d=
ella
direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'organismo notificato (3)
..............................................................=
............................................................
..............................................................=
............................................................
..............................................................=
............................................................
Fatto
a ............................., il
..............................................................=
...............
..............................................................=
............................................................
Firma
(5)
(1)
Ragione sociale, indirizzo completo; se c'è un mandatario, indicare
anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante.
(2)
Descrizione del DPI (marchio, tipo, numero di serie, ecc.).
(3)
Nome e indirizzo dell'organismo notificato designato.
(4)
Cancellare la menzione inutile.
(5)
Nome e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il ma=
ndatario
di quest'ultimo.