MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA3D33.0E4D16C0" Questo documento č una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CA3D33.0E4D16C0 Content-Location: file:///C:/A37794E5/89-106-CEE.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Direttiva CEE/CEEA/CE n°=
106
del 21/12/1988
89/106/CEE: Direttiva del Consiglio del 21 dic=
embre
1988 relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti
i prodotti da costruzione.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROP=
EE,
visto il trattato che istituisce la
Comunità economica europea, in particolare
l’articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europe=
o (2),
visto il parere del Comitato economico e
sociale (3),
considerando che spetta agli Stati membri
assicurarsi che sul proprio territorio le opere di edilizia e di ingegneria
civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurez=
za
delle persone, degli animali domestici e dei beni, pur soddisfacendo altri =
requisiti
essenziali nell’interesse generale;
considerando che negli Stati membri esis=
tono
disposizioni che fissano requisiti concernenti non soltanto la sicurezza de=
lle
opere, ma anche la salute, la durabilità, i risparmi energetici, la
tutela dell’ambiente, aspetti economici ed altri aspetti importanti p=
er
il pubblico interesse;
<=
/span>
considerando che tali requisiti, che sono
spesso oggetto di disposizioni nazionali legislative, regolamentari,
amministrative, hanno un’influenza diretta sulla natura dei prodotti =
impiegati
nella costruzione e sono ripresi nelle norme nazionali, nei benestare tecni=
ci
ed in altre specificazioni e disposizioni tecniche che, per la loro
diversità, ostacolano gli scambi all’interno della
Comunità;
<=
/span>
considerando che il Libro bianco per il completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo del giug= no 1985, precisa al punto 71 che nell’ambito della politica generale si porrà particolarmente l’accento su alcuni settori ed in particolare su quello della costruzione; che l’eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore della costruzione, nella misura in cui questi = non possono essere eliminati con il reciproco riconoscimento dell’equival= enza tra tutti gli Stati membri, deve conformarsi ai nuovi orientamenti previsti dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 (4) la quale comporta la definizione di requisiti essenziali relativi alla sicurezza e ad altri aspetti importanti ai fini del benessere generale, sen= za ridurre i giustificati livelli di protezione in vigore negli Stati membri;<= o:p>
<=
/span>
considerando che i requisiti essenziali
costituiscono al contempo i criteri generali ed i criteri specifici che dev=
ono
soddisfare le opere di costruzione e che essi devono essere interpretati nel
senso che le opere di costruzione devono essere conformi, con un congruo gr=
ado
di sicurezza, a uno o molti dei suddetti requisiti, o a tutti, se e quando
ciò sia previsto nella regolamentazione;
<=
/span>
considerando che, come base per le norme
armonizzate o altri requisiti tecnici a livello europeo e per la stesura o =
la
concessione del benestare tecnico europeo, saranno istituiti documenti
(documenti interpretativi) al fine di dare forma concreta, a livello tecnic=
o,
ai requisiti essenziali; considerando che tali requisiti essenziali
costituiscono la base per la elaborazione di norme armonizzate a livello
europeo in materia di prodotti da costruzione; che, al fine di dare un magg=
iore
contributo ad un mercato interno unico, di aprire al maggior numero possibi=
le
di produttori l’accesso a tale mercato, di garantire la massima
trasparenza del mercato e creare i presupposti per una normativa globale
armonizzata a livello europeo nel settore della costruzione, devono essere
istituite al più presto per quanto possibile norme armonizzate; che =
tali
norme sono fissate da organismi privati e devono conservare carattere di te=
sti
non imperativi; che a tal fine il Comitato europeo per la standardizzazione
(CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono
riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate
conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commiss=
ione
e questi due organismi stipulati il 13 novembre 1984; che, ai fini della
presente direttiva, per norma armonizzata si intende un requisito tecnico (=
norma
europea o documento armonizzato) adottato da uno di questi organismi o da
entrambi, su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189=
/CEE
del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecni=
che
(1);
(1)
GU n. C 93 del 6. 4. 1987, pag. 1.
(2)
GU n. C 305 del 16. 11. 1987, pag. 74 e GU n. C 326 del 19. 12. 1988.
(3)
GU n. C 95 dell’11. 4. 1988, pag. 29.
(4)
GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.
considerando ch=
e la
natura particolare dei materiali da costruzione richiede una precisa
formulazione di queste norme armonizzate; che è pertanto necessario
redigere documenti interpretativi per stabilire la connessione tra norme e
requisiti essenziali; che le norme armonizzate, espresse per quanto possibi=
le
in termini di rendimento dei prodotti, tengono conto di questi documenti
interpretativi che sono elaborati in cooperazione con gli Stati membri;
considerando che i livelli di rendimento=
e i
requisiti che i prodotti dovranno soddisfare negli Stati membri devono esse=
re
distinti in categorie nei documenti interpretativi e nelle specificazioni
tecniche armonizzate, in modo da tener conto dei vari livelli dei requisiti
essenziali a cui devono soddisfare talune opere e delle condizioni diverse
esistenti negli Stati membri;
considerando che le norme armonizzate
dovrebbero comprendere classificazioni che permettano di continuare ad
immettere sul mercato i materiali da costruzione che soddisfino i requisiti
essenziali e che siano legittimamente prodotti ed utilizzati in
conformità alle tradizioni tecniche giustificate dalle locali condiz=
ioni
climatiche e da altre considerazioni;
considerando che un prodotto è
considerato idoneo all’uso se è conforme a una norma armonizza=
ta,
a un benestare tecnico europeo o ad una specificazione tecnica non armonizz=
ata
riconosciuta a livello comunitario; che quando i prodotti non hanno grande
importanza ai fini dei requisiti essenziali e si discostano dalle
specificazioni tecniche esistenti, la loro idoneità all’uso
può essere certificata da un organismo riconosciuto;
considerando che i prodotti in tal modo
considerati come idonei all’uso sono facilmente riconoscibili dal mar=
chio
CE; che essi devono poter circolare ed essere utilizzati liberamente,
conformemente alla loro destinazione, in tutta la Comunità;
considerando che, nel caso di prodotti p=
er
cui le norme europee non possono essere fissate o previste entro un termine
ragionevole, o di prodotti che si discostano in modo sostanziale dalle norm=
e,
l’idoneità all’uso può essere dimostrata da benes=
tare
tecnici europei rilasciati sulla base di direttive comuni; che le direttive
comuni per il rilascio dei benestare tecnici europei saranno adottate sulla
base dei documenti interpretativi;
considerando che, in assenza di norme
armonizzate di benestare tecnici europei, le specificazioni nazionali o alt=
re
specificazioni tecniche non armonizzate possono essere riconosciute suffici=
enti
quale congrua base per far presumere che i requisiti essenziali siano soddi=
sfatti;
considerando che è necessario
assicurare la conformità dei prodotti alle norme armonizzate e ai
benestare tecnici non armonizzati riconosciuti a livello europeo attraverso
procedure di controllo di produzione applicate
dai fabbricanti, e procedure di controll=
o,
di prova e di certificazione applicate da terzi indipendenti e qualificati o
dai fabbricanti stessi;
considerando che occorre prevedere una
procedura speciale come misura provvisoria per quei prodotti per cui non
esistano ancora norme o benestare tecnici riconosciuti a livello europeo; c=
he
tale procedura deve facilitare il riconoscimento dei risultati delle prove
effettuate in un altro Stato membro conformemente ai requisiti tecnici dello
Stato membro di destinazione;
considerando che conviene istituire un
comitato permanente della costruzione composto di esperti designati dagli S=
tati
membri ed incaricato di fornire assistenza alla Commissione sulle questioni
correlate con l’attuazione e l’applicazione pratica della prese=
nte
direttiva; considerando che la responsabilità degli Stati membri sul
loro territorio per quanto concerne la sicurezza, la salute e gli altri asp=
etti
inerenti ai requisiti essenziali dovrebbe essere riconosciuta in una clauso=
la
di salvaguardia la quale preveda misure di protezione adeguate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Campo di applicazione —
Definizioni — Requisiti — Specificazioni
tecniche — Libera circolazio=
ne
delle merci
1. La presente direttiva si applica ai materiali da costruzione nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all’articolo 3, paragrafo 1.<= o:p>
2. Ai fini della Presente direttiva, per
«materiale da costruzione» s’intende qualsiasi prodotto
fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di
costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria
civile.
(1) GU
n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.
I «materi= ali da costruzione» sono in appresso denominati «prodotti»; le opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile sono in appresso denominate «opere».<= o:p>
1. Gli Stati me=
mbri
prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti di cui
all’articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere
immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno
cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobat=
i,
montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e
costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, s=
e e
nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che preved=
ano
tali requisiti.
2. a) Qualora i prodotti siano disciplin=
ati
da altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedo=
no
l’apposizione della marcatura CE di conformità di cui
all’articolo 4, paragrafo 2, questa indica, in detti casi, che i prod=
otti
si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive. b)
Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino=
al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità a=
lle
direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste
direttive pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro=
pee sono
riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti
dalle suddette direttive e che accompagnano i prodotti.
3. Qualora una direttiva futura riguardi
soprattutto altri aspetti e solo in minor misura i requisiti essenziali
definiti nella presente direttiva essa deve contenere disposizioni c=
he
assicurino che essa copre anche i requisiti previsti nella presente diretti=
va.
4. La presente direttiva non pregiudica =
il
diritto degli Stati membri di prescrivere — nel rispetto del trattato
— i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione
dei lavoratori nell’utilizzazione dei prodotti, purché ci&ogra=
ve;
non implichi una modifica dei prodotti, non prevista nella presente diretti=
va.
1. I requisiti essenziali applicabili al=
le
opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodo=
tto
sono enunciati in termini di obiettivi nell’allegato I. Questi requis=
iti
possono essere applicabili tutti, alcuni o soltanto uno; essi devono essere
soddisfatti per una durata di esercizio economicamente ragionevole.
2. Per tener conto di eventuali differen=
ze
di condizioni geografiche o climatiche o di abitudini di vita, nonché
dei diversi livelli di protezione esistenti sul piano nazionale, regionale o
locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di
classi di prestazione nei documenti di cui al paragrafo 3 e nelle
specificazioni tecniche di cui all’articolo 4.
3. I requisiti essenziali sono precisati=
in
documenti (documenti interpretativi) destinati a stabilire i collegamenti
necessari tra i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 e i mandati di
normalizzazione, i mandati per orientamenti per il benestare tecnico europeo
oppure il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli
articoli 4 e 5.
1. Ai fini della presente direttiva per
«specificazioni tecniche» si intendono le norme e i benestare
tecnici. Ai fini della presente direttiva per «norme armonizzate&raqu=
o;
si intendono le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da
entrambi su mandato della Commissione, conferito conformemente alla diretti=
va
83/189/CEE, sulla base di un parere formulato dal comitato permanente della
costruzione, e secondo gli orientamenti generali riguardanti la cooperazione
tra la Commissione e i due organi suddetti, firmati il 13 novembre 1984.
2. Gli Stati membri presumono idonei al =
loro
impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se
adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali =
di
cui all’articolo 3 qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE
che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni della presente diretti=
va,
comprese le procedure di valutazione di conformità previste al capit=
olo
V e la procedura prevista al capitolo III. La marcatura CE attesta:
a) che sono conformi alle relative norme
nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate, i cui estremi s=
ono
stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee<=
/i>.
Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali norme nazionali;
b) che sono conformi ad un benestare tec=
nico
europeo rilasciato secondo la procedura di cui al capitolo III, oppure
c) che sono conformi alle specificazioni
tecniche di cui al paragrafo 3 nella misura in cui non esistano specificazi=
oni
armonizzate; un elenco di tali specificazioni nazionali è redatto
secondo la procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono comunicare a=
lla
Commissione i testi delle rispettive specificazioni tecniche nazionali, che
essi considerano conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo=
3.
La Commissione trasmette immediatamente tali specificazioni tecniche nazion=
ali
agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura di cui all’arti=
colo
5, paragrafo 2, essa informa gli Stati membri delle specificazioni tecniche
nazionali che si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui
all’articolo 3.
Tale procedura è avviata e seguita
dalla Commissione di concerto con il comitato di cui all’articolo 19.=
Gli Stati membri pubblicano gli estremi =
di
tali specificazioni tecniche.
La Commissione li pubblica anche nella <=
i>Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
4. Qualora il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità non abbia applicato o abbia appl=
icato
solo in parte le esistenti specificazioni tecniche che sono menzionate al
paragrafo 2 o secondo cui, conformemente ai criteri enunciati
all’articolo 13, paragrafo 4, il prodotto deve fare l’oggetto di
una dichiarazione di conformità quale quella definita all’alle=
gato
III, punto 2 ii), seconda e terza possibilit&ag=
rave;,
allora si applicano le decisioni corrispondenti prese in virtù
dell’articolo 13, paragrafo 4, e dell’allegato IV e
l’idoneità all’impiego di tale prodotto, ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, è stabilita secondo la procedura
fissata all’allegato III, punto 2 ii), seconda possibilità.
5. La Commissione, in consultazione con =
il
comitato di cui all’articolo 19, elabora, gestisce e rivede
periodicamente un elenco di prodotti che hanno implicazioni minori per la
salute e la sicurezza e che possono essere immessi sul mercato sulla base di
una dichiarazione di conformità alle «regole
dell’arte» rilasciata dal fabbricante.
6. La marcatura CE indica che i prodotti
soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 4. Spetta al fabbricante o al
suo mandatario stabilito nella Comunità assumere la
responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su
un’etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti
commerciali che lo accompagnano. Il modello della marcatura CE e le condizioni per l’imp=
iego
sono indicati nell’allegato III.
I prodotti di cui al paragrafo 5 non rec=
ano
la marcatura CE
1. Qualora uno Stato membro o la Commiss=
ione
ritenga che le norme armonizzate o i benestare tecnici europei di cui
all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), oppure i mandati di cui=
al
capitolo II non soddisfino le disposizioni degli articoli 2 e 3, lo Stato
membro o la Commissione adiscono il comitato di cui all’articolo 19 e=
d espongono
i propri motivi.
Il comitato esprime un parere con urgenz=
a.
Alla luce del parere del suddetto comitato e previa consultazione del comit=
ato
istituito dalla direttiva 83/189/CEE se si tratta di norme armonizzate, la
Commissione indica agli Stati membri se le norme o i benestare in questione
debbano essere ritirati o no dalle pubblicazioni di cui all’articolo =
7,
paragrafo 3
2. Una volta ricevuta la comunicazione di
cui all’articolo 4, paragrafo 3, la Commissione consulta il comitato =
di
cui all’articolo 19. Alla luce del parere del suddetto comitato, la
Commissione indica agli Stati membri se la specificazione tecnica in questi=
one
debba beneficiare o no della presunzione di conformità e, in tal cas=
o,
pubblica un estratto in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Qualora la Commissione o uno Stato membro
ritenga che una specificazione tecnica non soddisfi più i requisiti
necessari per la presunzione di conformitá
alle disposizioni degli articoli 2 e 3, la Commissione consulta il comitato=
di
cui all’articolo 19. Alla luce del parere del suddetto comitato, la
Commissione indica agli Stati membri se la specificazione tecnica nazionale=
in
questione debba continuare o no a beneficiare della presunzione di
conformità e, in caso contrario, se debba essere ritirato il relativo
estratto di cui all’articolo 4, paragrafo 3.
1. Gli Stati membri non ostacolano la li=
bera
circolazione, l’immissione sul mercato o l’utilizzazione nel
proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni della presente
direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché l’utilizzazion=
e di
tali prodotti ai fini cui sono destinati non venga proibita da norme o
condizioni imposte da organismi pubblici o privati, che agiscono sotto form=
a di
impresa pubblica o di organismo pubblico, in base ad una posizione di
monopolio.
2. Gli Stati membri consentono tuttavia =
che
i prodotti non contemplati dall’articolo 4, paragrafo 2, siano immessi
sul mercato nel proprio territorio, se soddisfano prescrizioni nazionali co=
nformi
al trattato, fintantoché le specificazioni tecniche europee di cui ai
capitoli II e III dispongano diversamente. La Commissione ed il comitato di=
cui
all’articolo 19 seguono e rivedono periodicamente l’evoluzione
delle specificazioni tecniche europee.
3. Qualora le pertinenti specificazioni
tecniche europee facciano una distinzione esse stesse o sulla base di docum=
enti
interpretativi previsti all’articolo 3, paragrafo 3, tra diverse
categorie corrispondenti a diversi
livelli di prestazione, gli Stati membri
possono determinare i livelli di prestazione da osservare anche nel proprio
territorio soltanto nell’ambito delle classificazioni adottate a live=
llo
comunitario o soltanto utilizzando
tutte, alcune o una sola categoria.
CAPITOLO II
Norme armonizzate
1. Per garantire la qualità delle
norme armonizzate per i prodotti, tali norme sono elaborate dagli organismi
europei di normalizzazione in base a mandati loro conferiti dalla Commissio=
ne
conformemente alla procedura prevista nella direttiva 83/189/CEE e previa
consultazione del comitato di cui all’articolo 19 conformemente alle
disposizioni generali relative alla cooperazione tra la Commissione e detti
organismi firmata il 13 novembre 1984.
2. Le norme così stabilite devono
essere espresse nella misura del possibile in termini di requisiti di
prestazione dei prodotti tenendo conto dei documenti interpretativi.
3. Quando le norme sono state elaborate
dagli organismi europei di normalizzazione la Commissione ne pubblica gli
estratti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ser=
ie
C.
Benestare tecnico europeo
1. Il benestare tecnico europeo è=
una
valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto per
l’impiego previsto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenzi=
ali
per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato.
2. Il benestare tecnico europeo pu&ograv=
e;
essere accordato ai:
a) prodotti per cui non esiste né=
una
norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un
mandato per una norma armonizzata e per cui la Commissione, previa
consultazione del comitato permanente, non ritiene possibile o ancora possi=
bile
elaborare una norma; e
b) prodotti che si discostano notevolmen=
te
dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute. Anche nel cas=
o in
cui sia stato rilasciato un mandato per una norma armonizzata, la lettera a)
non esclude il rilascio del benestare tecnico europeo per prodotti per cui
esistono orientamenti per tale benestare. La presente disposizione è
applicabile fino all’entrata in vigore della norma armonizzata negli
Stati membri.
3. In casi particolari la Commissione
può, in deroga al paragrafo 2, lettera a), previa consultazione del
comitato di cui all’articolo 19, autorizzare il rilascio di un benest=
are
tecnico europeo per prodotti per cui esiste un mandato per una norma
armonizzata o per cui la Commissione ha stabilito che è possibile
elaborare una norma armonizzata. L’autorizzazione è valida per=
un
periodo determinato.
4. Il benestare tecnico europeo è=
in
generale rilasciato per un periodo di cinque anni. Questo periodo può
essere prorogato.
1. Il benestare tecnico europeo per un
prodotto si basa su esami, prove ed una valutazione sulla base dei documenti
interpretativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, come pure sugli
orientamenti previsti all’articolo 11 riguardo al prodotto o alla
famiglia di prodotti cui appartiene.
2. Qualora non esistano o non siano anco=
ra
disponibili gli orientamenti previsti all’articolo 11, può ess=
ere
rilasciato un benestare sulla base dei relativi requisiti essenziali e dei
documenti interpretativi se la valutazione del prodotto è adottata da
organismi competenti per il benestare tecnico i quali agiscono congiuntamen=
te
nell’ambito dell’organizzazione di cui all’allegato II.
Qualora gli organismi riconosciuti siano di parere discorde, viene adito il
comitato di cui all’articolo 19.
3. Il benestare tecnico europeo per un
prodotto è rilasciato in uno Stato membro, secondo la procedura di c=
ui
all’allegato II, a richiesta del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nella Comunità.
1. Ogni Stato membro comunica agli altri
Stati membri ed alla Commissione il nome e l’indirizzo degli organismi
autorizzati al rilascio di benestare tecnici europei.
2. Gli organismi competenti per il benes=
tare
tecnico devono soddisfare i requisiti della presente direttiva e devono in
particolare essere in grado:
— di valutare l’idoneit&agra=
ve;
all’impiego dei nuovi prodotti sulla base di conoscenze scientifiche e
pratiche;
— di pronunciarsi in modo imparzia= le rispetto agli interessi dei fabbricanti interessati o dei loro mandatari e<= o:p>
— di sintetizzare i contributi di
tutte le parti interessate ai fini di una valutazione equilibrata.
3. L’elenco degli organismi compet=
enti
per rilasciare benestare tecnici europei ed ogni eventuale modifica
dell’elenco sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, serie C.
1. Previa consultazione del comitato di =
cui
all’articolo 19, la Commissione impartisce all’organizzazione, =
che
è prevista all’allegato II e che raggruppa gli organismi
riconosciuti designati dagli Stati membri, mandati per l’elaborazione=
di
orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famigli=
a di
prodotti.
2. Gli orientamenti per il benestare tec=
nico
europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti devono segnatamente
comprendere quanto segue:
a) l’elenco dei documenti
interpretativi pertinenti di cui all’articolo 3, paragrafo 3;
b) i requisiti concreti del prodotto in
termini di requisiti essenziali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1=
;
c) i metodi di prova;
d) i metodi di valutazione e di giudizio=
dei
risultati delle prove;
e) le procedure di controllo e di
conformità, che devono essere conformi agli articoli 13, 14 e 15;
f) il periodo di validità del ben=
estare
tecnico europeo.
3. Gli orientamenti per il benestare tec=
nico
europeo sono pubblicati, previa consultazione del comitato di cui
all’articolo 19, dagli Stati membri nella(e) rispettiva(e) lingua(e)
nazionale(i) ufficiale(i).
Documenti interpretativi
1. Previa consultazione del comitato di =
cui
all’articolo 19, la Commissione incarica i comitati tecnici a cui
partecipano gli Stati membri, di elaborare i documenti interpretativi di cui
all’articolo 3, paragrafo 3.
2. I documenti interpretativi:
a) precisano i requisiti essenziali prev=
isti
all’articolo 3 e definiti nell’allegato I, armonizzando la
terminologia ed i concetti tecnici di base e indicando le categorie o i liv=
elli
per ciascun requisito laddove ciò sia necessario e lo sviluppo delle
conoscenze scientifiche e tecniche lo consenta;
b) indicano metodi di correlazione tra d=
etti
livelli o categorie di requisiti e le specificazioni tecniche di cui
all’articolo 4: metodi di calcolo e di determinazione, norme tecniche=
di
concezione delle opere, ecc.;
c) costituiscono un riferimento per la
definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il benestare tecnico
europeo, nonché per l’accettazione di specificazioni tecniche
nazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3.
3. La Commissione pubblica i documenti
interpretativi nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunit&agra=
ve;
europee, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 19=
.
CAPITOLO V
Attestato di conformità
1. Il fabbricante o il suo mandatario st=
abilito
nella Comunità è responsabile dell’attestato di
conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica
definita all’articolo 4.
2. I prodotti oggetto di un attestato di
conformità beneficiano di una presunzione di conformità con le
specificazioni tecniche definite all’articolo 4. La conformità
è stabilita mediante prova o altre verifiche in base alle specificaz=
ioni
tecniche, conformemente all’allegato III.
3. L’attestato di conformità=
; di
un prodotto presuppone che:
a) il fabbricante abbia un sistema di
controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione
corrisponde alle relative specificazioni tecniche ovvero
b) per taluni prodotti menzionati nelle
relative specificazioni tecniche, un organismo di certificazione riconosciu=
to
intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della
produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della
produzione applicato dalla fabbrica.
4. La Commissione, previa consultazione =
del
comitato di cui all’articolo 19, sceglie la procedura di cui al parag=
rafo
3 per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti determinati conformemente
alle precisazioni di cui all’allegato III, in base:
a) all’importanza che riveste il
prodotto rispetto ai requisiti essenziali ed in particolare rispetto a quel=
li
in materia di salute e di sicurezza;
b) alla natura del prodotto;
c) all’influenza della
variabilità delle caratteristiche del prodotto sulla sua destinazion=
e;
d) ai potenziali difetti della fabbricaz=
ione
del prodotto.
In ogni caso si sceglie la procedura meno
onerosa possibile compatibile con la sicurezza.
La procedura così fissata è
indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche o nella pubblicazione
delle stesse.
5. Nel caso di un esemplare unico (e non=
di
serie) basta una dichiarazione di conformità secondo l’allegato
III, punto 2, possibilità 3, salvo che non sia altrimenti disposto d=
alle
specifiche tecniche per i prodotti che hanno implicazioni particolarmente
importanti per quanto riguarda la salute e la sicurezza.
1. Conformemente all’allegato III =
le
procedure di cui sopra comportano,
a) nel caso dell’articolo 13,
paragrafo 3, lettera a), il rilascio di una dichiarazione di conformit&agra=
ve;
per un prodotto da parte del fabbricante o del suo mandatario ovvero,
b) nel caso dell’articolo 13,
paragrafo 3, lettera b), il rilascio da parte di un organismo di certificaz=
ione
di un certificato di conformità per un sistema di controllo e di
verifica della produzione per il prodotto stesso.
Le modalità di applicazione delle
procedure di attestato di conformità sono riportate nell’alleg=
ato
III.
2. La dichiarazione di conformità=
del
fabbricante o il certificato di conformità danno al fabbricante o al=
suo
mandatario stabilito nella Comunità il diritto di apporre la marcatu=
ra
CE sul prodotto stesso, su un’etichetta ad esso applicata,
sull’imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Il
modello della marcatura CE di conformità e le modalità
d’impiego relative a ciascuna procedura dell’attestato di confo=
rmità
figurano nell’allegato III.
1. Gli Stati membri vigilano sulla corre=
tta
utilizzazione della marcatura CE.
2. Fatto salvo l’articolo 21:
a) ogni constatazione da parte di uno St=
ato
membro di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbrica=
nte
o il suo mandatario stabilito nella Comunità l’obbligo di
conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare
l’infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso.
b) Nel caso in cui persista la mancanza =
di
conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a
limitare o vietare l’immissione sul mercato del prodotto in questione=
o a
garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste
all’articolo 21.
3. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a vietare che si appongano sui prodotti o sui relativi imballaggi
marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il
simbolo grafico della marcatura CE. Sull’etichetta applicata
sull’imballaggio dei prodotti da costruzioni o sui documenti commerci=
ali
che li accompagnano può essere apposto ogni altro marchio purch&eacu=
te;
questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcat=
ura
CE.
Procedure speciali
1. Se, per un determinato prodotto, non
esistono le specificazioni tecniche di cui all’articolo 4, lo Stato
membro di destinazione, agendo a richiesta e in singoli casi, considera come
conformi alle disposizioni nazionali in vigore i prodotti che hanno superat=
o le
prove e i controlli effettuati, nello Stato membro di produzione, da un
organismo riconosciuto secondo i metodi in vigore nello Stato membro di
destinazione o riconosciuti come equivalenti da tale Stato membro.
2. Lo Stato membro di produzione comunica
allo Stato membro di destinazione, la cui regolamentazione è applica=
bile
alle prove ed ai controlli da effettuare, quale organismo esso intenda
riconoscere a tal fine. Lo Stato membro di destinazione e lo Stato membro
produttore si scambiano tutte le informazioni necessarie. Finito tale scamb=
io
di informazioni lo Stato membro produttore riconosce l’organismo in t=
al
modo designato. Se uno Stato membro nutre dubbi, esso provvede a motivarli =
ed a
informarne la Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli
organismi designati si forniscano mutua assistenza.
4. Qualora uno Stato membro constati che=
un
organismo riconosciuto non effettua i collaudi e i controlli regolarmente
secondo le sue disposizioni nazionali, esso lo comunica allo Stato membro in
cui l’organismo è riconosciuto. Quest’ultimo, entro un
termine appropriato, informa lo Stato membro che ha effettuato la
comunicazione, circa i provvedimenti presi. Qualora lo Stato membro che ha
effettuato la comunicazione non ritenga sufficienti detti provvedimenti, es=
so
può vietare o subordinare a particolari condizioni l’immissione
sul mercato e l’utilizzazione del prodotto in questione. Esso ne info=
rma
l’altro Stato membro e la Commissione.
In applicazione della procedura di cui
all’articolo 16, gli Stati membri didestinazione=
attribuiscono alle relazioni e ai certificati di conformità rilascia=
ti
dallo Stato membro produttore lo stesso valore dei documenti nazionali
corrispondenti.
Organismi riconosciuti
1. Gli Stati membri notificano alla
Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di certificazione e di
ispezione e i laboratori incaricati delle prove da essi designati per
effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini delle autorizzazioni
tecniche, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle pro=
ve,
conformemente alla presente direttiva, nonché nome e indirizzo e num=
eri
di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi
notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i
compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede
all’aggiornamento di tale elenco.
2. Gli organismi di certificazione, gli
organismi d’ispezione ed i laboratori di collaudo devono rispondere ai
criteri di cui all’allegato IV.
3. Gli Stati membri specificano i prodot=
ti
che rientrano nella competenza degli organismi e laboratori di cui al parag=
rafo
1 e la natura dei compiti loro affidati.
Comitato permanente per la costruzione
1. È istituito un comitato perman=
ente
per la costruzione.
2. Il comitato è composto da
rappresentanti designati dagli Stati membri ed è presieduto da un
rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro designa due rappres=
entanti.
I rappresentanti possono farsi assistere da esperti.
3. Il comitato stabilisce il proprio
regolamento interno.
1. Il comitato di cui all’articolo=
19
può, a richiesta del proprio presidente o di uno Stato membro, esami=
nare
qualsiasi problema dovesse sorgere in sede di attuazione e applicazione pra=
tica
della presente direttiva.
2. Sono adottate secondo la procedura
prevista ai paragrafi 3 e 4 le
disposizioni necessarie in materia di:
a) definizione delle categorie di requis=
iti,
purché non siano inclusi nei documenti interpretativi, e definizione
della procedura per stabilire la conformità nei mandati per le norme
conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, ed agli orientamenti per il
benestare tecnico di cui all’articolo 11, paragrafo 1;
b) conferimento di istruzioni per
l’elaborazione dei documenti interpretativi di cui all’articolo=
12
bis, paragrafo 1, e decisione in merito ai documenti interpretativi di cui
all’articolo 12, paragrafo 3;
c) riconoscimento delle specificazioni
tecniche nazionali conformemente all’articolo 4, paragrafo 3.
3. Il rappresentante della Commissione
presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato form=
ula
il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il preside=
nte
può stabilire in relazione all’urgenza del problema. Il comita=
to
si pronuncia alla maggioranza stabilita all’articolo 148, paragrafo 2,
del trattato per le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta de=
lla
Commissione. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribu=
ita
la ponderazione di cui a detto articolo. Il presidente non partecipa alla
votazione.
4. La Commissione adotta le misure
progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.
Quando dette misure non sono conformi al
parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone
immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. =
Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se alla scadenza del termine di tre mesi=
a
decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adott=
ato
misure, la Commissione adotta le misure proposte.
Clausola di salvaguardia
1. Se uno Stato membro constata che un
prodotto dichiarato conforme alla presente direttiva non risponde ai requis=
iti
di cui agli articoli 2 e 3, esso prende tutte le misure utili per ritirare i
prodotti dal mercato o proibirne o limitarne la libera circolazione. Lo Sta=
to
membro interessato informa immediatamente la Commissione della misura presa,
precisando i motivi della propria decisione ed in particolare se la non
conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto degli articoli 2 =
e 3,
qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui
all’articolo 4;
b) ad un’imperfetta applicazione d=
elle
specificazioni tecniche di cui all’articolo 4:
c) ad una lacuna delle specificazioni
tecniche stesse di cui all’articolo 4.
2. La Commissione avvia una consultazione
con le parti interessate con la massima celerità. Se la Commissione
constata dopo tale consultazione che la misura è giustificata, essa =
ne
informa immediatamente lo Stato membro che ha preso le misure e gli altri S=
tati
membri.
3. Se la decisione di cui al paragrafo 1
è giustificata da una lacuna delle norme o delle specificazioni
tecniche, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adi=
sce
il comitato di cui all’articolo 19 ed il comitato istituito dalla
direttiva 83/189/CEE nel caso di una lacuna in una norma armonizzata, entro=
un
termine di due mesi, se lo Stato membro che ha preso tali misure intende
mantenerle, ed avvia le procedure di cui all’articolo 5, paragrafo 2.=
4. Lo Stato membro interessato prende le
misure appropriate contro chiunque abbia fatto la dichiarazione di
conformità e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
5. La Commissione fa sì che gli S=
tati
membri siano tenuti informati sugli sviluppi e sull’esito della sudde=
tta
procedura.
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro 30 mesi dalla sua notifica (1).
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Entro il 31 dicembre 1993, la Commission=
e,
in consultazione con il comitato di cui all’articolo 19, riesamina il
funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e formula
eventualmente le proposte di modifica appropriate.
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. (1)
La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 27
dicembre 1988.
REQUISITI ESSENZIALI
I prodotti devono essere idonei alla
realizzazione di opere pronte all’uso, nell’integralità e
nelle relative parti, tenendo conto dell’aspetto economico, e a tal f=
ine
devono soddisfare i seguenti requisiti essenziali, laddove siano stabiliti.
Detti requisiti devono, fatta salva la normale manutenzione, essere soddisf=
atti
per un periodo di tempo economicamente adeguato. I requisiti come norma
presuppongono azioni prevedibili.
1. Resistenza meccanica e
stabilità
L’opera deve essere concepita e
costruita in modo che le azioni cui può essere sottoposta durante la
costruzione e l’utilizzazione non provochino:
a) il crollo dell’intera opera o di
una sua parte;
b) deformazioni di importanza inammissib=
ile;
c) danni ad altre parti dell’opera=
o
alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di
primaria importanza degli elementi portanti;
d) danni accidentali sproporzionati alla
causa che li ha provocati.
2. Sicurezza in caso di incendio
L’opera deve essere concepita e
costruita in modo che, in caso di incendio:
— la capacità portante
dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determin=
ato;
— la produzione e la propagazione =
del
fuoco e del fumo all’interno delle opere siano limitate;
— la propagazione del fuoco ad ope=
re
vicine sia limitata;
— gli occupanti possano lasciare
l’opera o essere soccorsi altrimenti;
— sia presa in considerazione la
sicurezza delle squadre di soccorso.
3. Igiene, salute e ambiente
L’opera deve essere concepita e
costruita in modo da non compromettere l’igiene o la salute degli
occupanti o dei vicini e, in particolare, in modo da non provocare:
— sviluppo di gas tossici;
— presenza nell’aria di
particelle o di gas pericolosi;
— emissione di radiazioni pericolo=
se;
— inquinamento o tossicità
dell’acqua o del suolo;
— difetti nell’eliminazione
delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi;
— formazione di umidità su
parti o pareti dell’opera.
4. Sicurezza nell’impiego
L’opera deve essere concepita e
costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti
inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazion=
i,
ferimenti a seguito di esplosioni.
5. Protezione contro il rumore
L’opera deve essere concepita e
costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le pers=
one
situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla l=
oro
salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e =
di
lavoro.
6. Risparmio energetico e ritenzione =
di
calore
L’opera ed i relativi impianti di
riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costru=
iti
in modo che il consumo di energia durante l’utilizzazione
dell’opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del
luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupant=
i.
PROCEDURA PER IL BENESTARE TECNICO EUROP=
EO
1. La domanda per il rilascio di un
benestare può essere presentata da un fabbricante o da un suo mandat=
ario
stabilito nella Comunità presso uno solo degli organismi competenti =
per
il benestare.
2. Gli organismi competenti per il benes=
tare
designati dagli Stati membri sono riuniti in una organizzazione.
Quest’ultima nell’esercizio dei propri compiti è tenuta =
ad
uno stretto coordinamento con la Commissione che consulta il comitato di cui
all’articolo 19 sui problemi importanti. Lo Stato membro che abbia
designato più di un organismo competente per il benestare deve
assicurare il coordinamento dei diversi organismi e designa tra di essi il
portavoce in seno all’organizzazione.
3. Le norme procedurali comuni per la
presentazione della domanda, l’elaborazione e il rilascio del benesta=
re
sono elaborate dall’organizzazione formata dai diversi organismi
competenti per il benestare. Le norme procedurali comuni sono adottate conf=
ormemente
all’articolo 20 dalla Commissione in base al parere del comitato.
4. Gli organismi competenti per il benes=
tare
si prestano l’un l’altro, nell’ambito
dell’organizzazione in cui sono riuniti, tutto l’appoggio
necessario. Alla stessa organizzazione spetta anche il coordinamento relati=
vo
ai problemi specifici attinenti ai benestare tecnici. Eventualmente
l’organizzazione istituisce a questo scopo dei sottogruppi.
5. I benestare tecnici europei vengono
pubblicati dagli organismi competenti peril
benestare, i quali ne mettono a conoscenza tutti gli altri organismi. A richiesta di un organismo competen=
te per
il benestare riconosciuto, gli viene comunicata per conoscenza la
documentazione completa di un benestare rilasciato.
6. I costi relativi alla procedura del
benestare tecnico europeo sono a carico del richiedente secondo la normativa
nazionale.
ATTESTATO DI CONFORMITÀ CON LE
SPECIFICAZIONI TECNICHE
1. METODI DI CONTROLLO DELLA
CONFORMITÀ
Nella determinazione delle procedure per=
il
rilascio dell’attestato di conformità di un prodotto con le
specificazioni tecniche in applicazione dell’articolo 13, devono esse=
re
applicati i seguenti metodi di controllo della conformità.
I requisiti previsti per il prodotto o il
gruppo di prodotti di cui trattasi determinano la scelta e la combinazione =
dei
metodi per un determinato sistema, secondo i criteri di cui all’artic=
olo
13, paragrafi 3 e 4:
a) prove del tipo iniziale del prodotto
effettuate dal fabbricante o da un organismo riconosciuto;
b) prove di campioni prelevati nella
fabbrica secondo un determinato piano di prova prescritto dal fabbricante o=
da
un organismo riconosciuto;
c) prove per sondaggio (audit-testing)
di campioni prelevati nella fabbrica, sul mercato o su un cantiere da parte=
del
fabbricante o di un organismo riconosciuto;
d) prova di campioni prelevati su un lot=
to
già fornito o da fornire, effettuata dal fabbricante o da un organis=
mo
riconosciuto;
e) controllo della produzione nella
fabbrica;
f) ispezione iniziale della fabbrica e d=
el
controllo di produzione nella stessa da parte di un organismo riconosciuto;=
g) sorveglianza, valutazione e stima
permanenti del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organi=
smo
riconosciuto. Nell’ambito della presente direttiva per «control=
lo
di produzione nella fabbrica» si intende il controllo interno permane=
nte
della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti=
e
disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati
sistematicamente sotto forma di
modalità e procedure scritte. Que=
sta
documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una
comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di
ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di
controllare che il sistema di controllo della produzione
funzioni efficacemente.
2. SISTEMI DELL’ATTESTATO DI
CONFORMITÀ
Sono applicati di preferenza i seguenti
sistemi di attestati di conformità:
i) Certificato di conformità del
prodotto da parte di un organismo di certificazione riconosciuto in base a:=
a) (Compiti del fabbricante)
1. controllo di produzione nella fabbric=
a;
2. prove complementari di campioni prele=
vati
nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico piano di prova;
b) (Compiti dell’organismo
riconosciuto)
3. prove iniziali del prodotto;
4. ispezione iniziale della fabbrica e d=
ei
suoi controlli di produzione;
5. sorveglianza, valutazione e approvazi=
one
permanenti del controllo di produzione nella fabbrica;
6. eventualmente, prove eseguite su camp=
ioni
prelevati in fabbrica, sul mercato, o sul cantiere;
ii)
Dichiarazione di conformità del fabbricante per il prodotto in base =
a:
Possibilità 1:
a) (Compiti del fabbricante)
1. prove del tipo iniziale del prodotto;=
2. controllo della produzione nella
fabbrica;
3. eventualmente esame di campioni prele=
vati
in fabbrica secondo uno specifico piano di prova;
b) (Compiti dell’organismo
riconosciuto)
4. Certificazione del controllo di
produzione nella fabbrica in base a:
— ispezione
iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione;
— eventualmente, sorveglianza,
giudizio e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbri=
ca.
Possibilità 2:
1. prove del tipo iniziale del prodotto =
da
parte di un laboratorio riconosciuto;
2. controllo di produzione nella fabbric=
a.
Possibilità 3:
1. prove del tipo iniziale da parte del
fabbricante;
2. controllo di produzione nella fabbric=
a.
3. ORGANISMI INTERESSATI
DALL’ATTESTATO DI CONFORMITÀ
Per quanto concerne il ruolo degli organ=
ismi
interessati dall’attestato di conformità, si distinguono:
i) l’organismo di certificazion=
e,
che è un organismo imparziale governativo o no, che possiede la
competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di
conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;
ii)
l’organismo di ispezione, che è un organismo imparziale
avente a disposizione l’organizzazione, il personale, la competenza e
l’integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici,
compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle
operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante,
selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove seco=
ndo
criteri specifici; iii) il laboratorio di pr=
ove,
che è un laboratorio che misura, esamina, prova, classifica o determ=
ina
in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodo=
tti.
Nei casi i) e ii)
(possibilità 1) del paragrafo 2, le tre funzioni 3 i), 3 ii) e 3 iii) possono esse=
re
svolte da un solo organismo o da organismi distinti nel qual caso
l’organismo di ispezione e/o il laboratorio di prova interessati
dall’attestazione della conformità svolgono la propria funzione
per il conto dell’organismo di certificazione. Per i criteri di
competenza, d’obiettività e d’integrità degli org=
anismi
di certificazione, d’ispezione e dei laboratori di prova, si rimanda
all’allegato IV.
4. MARCATURA CE DI CONFORMITÀ, CERTIFICATO =
Di
CONFORMITÀ CE E DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
4.1. Marcatura CE di conformità
— La marcatura CE di conformit&agr=
ave;
è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo graf=
ico
che segue:
— In caso di riduzione o di
ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni
indicate per il simbolo graduato di cui sopra.
— I diversi elementi della marcatu=
ra
CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non
può essere inferiore a 5 mm.
— La marcatura CE è seguita dal numero= di identificazione dell’organismo che interviene durante la fase di controllo della produzione.
Indicazioni complementari
La marcatura CE è accompagnata dal nome o dal
marchio specifico del produttore, dalle ultime due cifre dell’anno di
apposizione della marcatura CE, nei casi appropriati dal numero del certifi=
cato
CE di conformità e, se del caso, da indicazioni che permettano di
individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche
tecniche.