MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA3D32.E9EA5C70" Questo documento č una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CA3D32.E9EA5C70 Content-Location: file:///C:/319794E5/88-378-CEE.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 378 del 03/05/1988
88/378/CEE : Direttiva del
Consiglio del 3 m=
aggio
1988[1]=
a>relativa
al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei
giocattoli[2][3].
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto
il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in partico=
lare
l'articolo 100A,
vista
la proposta della Commissione,
in
cooperazione con il Parlamento europeo,
visto
il parere del Comitato economico e sociale,
considerando
che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore n=
ei
vari Stati membri quanto ai requisiti di sicurezza dei giocattoli hanno
contenuto e campo di applicazione diversi; che tali disparità creano
ostacoli agli scambi e condizioni di concorrenza ineguali sul mercato inter=
no,
senza peraltro garantire nel mercato comune una efficace tutela del
consumatore, in particolare del bambino, dai rischi connessi a tali prodott=
i;
considerando
che tali ostacoli alla realizzazione di un mercato interno, nel quale
dovrebbero circolare solo prodotti sufficientemente sicuri, dovrebbero esse=
re
eliminati e che, a tal fine, l'immissione sul mercato e la libera circolazi=
one
dei giocattoli debbono essere soggette a norme uniformi ispirate ad obietti=
vi
di tutela della salute e della sicurezza del consumatore, quali sono defini=
ti
nella risoluzione del Consiglio, del 23 giugno 1986, concernente il futuro
orientamento della politica della Comunità economica europea per la
tutela e la promozione degli interessi del consumatore;
considerando
che per facilitare la prova della conformità ai requisiti essenziali
è indispensabile disporre di norme armonizzate sul piano europeo,
riguardanti in particolare la costruzione e la composizione dei giocattoli,
norme la cui osservanza garantisce che i prodotti possano essere presunti
conformi ai requisiti essenziali; che dette norme armonizzate sul piano eur=
opeo
sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro carattere di
testi non obbligatori; che, a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazi=
one
(CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono
riconosciuti come gli organismi competenti per adottare le norme armonizzate
conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commiss=
ione
e questi due organismi, orientamenti firmati il 13 novembre 1984; che, ai s=
ensi
della presente direttiva, una norma armonizzata e una specifica tecnica (no=
rma
europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi due organi=
smi,
o da entrambi, in seguito ad un mandato conferito dalla Commissione in
virtù delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, d=
el
28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle n=
orme
e delle regolamentazioni tecniche, modificata dall'atto di adesione della
Spagna e del Portogallo, e in forza degli orientamenti generali;
considerando che secondo la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione, l'a= rmonizzazione da realizzare deve consistere nel fissare requisiti essenziali di sicurezza= per l'insieme del giocattoli quale condizione della loro commercializzazione; <= o:p>
considerando
che, data l'estensione e la mobilita del mercato dei giocattoli, nonch&eacu=
te;
il carattere multiforme di tali prodotti, il campo d'applicazione della
presente direttiva deve essere stabilito sulla base di una nozione di
giocattolo che sia sufficientemente ampia; che è tuttavia opportuno
precisare che taluni prodotti, sia perché non sono di fatto destinat=
i ai
bambini, sia perché implicano una sorveglianza o condizioni di
utilizzazione particolari, non sono da considerare come giocattoli nel senso
definito dalla presente direttiva;
considerando
che i giocattoli immessi sul mercato non devono compromettere la sicurezza =
e/o
la salute degli utilizzatori o dei terzi; che il grado di sicurezza del
giocattolo deve essere fissato in base al criterio dell'utilizzazione confo=
rme
alla destinazione del prodotto, ma tenendo anche conto del prevedibile uso =
del
prodotto, in relazione al comportamento abituale del bambino, solitamente
sprovvisto del tasso di "diligenza media" proprio dell'utilizzato=
re
adulto;
considerando
che al momento della commercializzazione del giocattolo deve essere valutat=
o il
grado di sicurezza del medesimo tenendo conto della necessità di
assicurare il perdurare di tale grado di sicurezza per tutto il periodo di
utilizzazione prevedibile e normale del giocattolo stesso;
considerando
che il rispetto dei requisiti essenziali mira a garantire la sicurezza e la
salute dei consumatori; che tutti i giocattoli immessi sul mercato debbono
rispondere a tali requisiti e che, qualora essi vi rispondano, nessun ostac=
olo
deve essere frapposto alla loro circolazione;
considerando
che la conformità a tali requisiti essenziali può essere pres=
unta
quando i giocattoli siano conformi alle norme armonizzate, i cui riferimenti
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europe=
e;
considerando
che la conformità ai requisiti essenziali può anche essere
considerata come rispettata per i giocattoli conformi ad un modello approva=
to
da un organismo abilitato e che tale conformità deve essere dichiara=
ta
con l'apposizione di un marchio europeo;
considerando
che debbono essere stabilite procedure di certificazione volte a definire le
modalità secondo cui gli organismi abilitati nazionali debbono proce=
dere
all'approvazione dei modelli di giocattoli non conformi alle norme e al
rilascio di attestati di certificazioni per tali giocattoli, nonché =
per
i giocattoli conformi alle norme il cui modello sia stato sottoposto
all'approvazione di tali organismi;
considerando
che ai vari stadi delle procedure di certificazione e di controllo deve ess=
ere
prevista un'informazione adeguata degli Stati membri, della Commissione e
dell'insieme degli organismi abilitati;
considerando
che ai fini dell'applicazione del sistema adottato in materia di giocattoli=
gli
Stati membri debbono designare organismi indicati come "organismi
abilitati"; che deve essere assicurata un'informazione adeguata circa =
tali
organismi e che per ottenere l'abilitazione detti organismi debbono soddisf=
are
a determinati requisiti;
considerando
che potrebbe verificarsi che taluni giocattoli non soddisfino i requisiti
essenziali di sicurezza; che in tal caso lo Stato membro che l'abbia consta=
tato
deve adottare tutte le misure utili per ritirare questi prodotti dal mercat=
o o
vietarne la commercializzazione; che tale decisione deve essere motivata e =
che,
qualora le norme armonizzate comportino delle lacune, esse devono essere, in
tutto o in parte, ritirate dagli elenchi pubblicati dalla Commissione;
considerando
che la Commissione vigila affinché l'elaborazione delle norme
armonizzate in tutti i settori cui si applicano i requisiti essenziali di c=
ui
all'allegato II sia ultimata in tempo utile per permettere agli Stati membr=
i di
adottare e pubblicare le disposizioni necessarie prima del 1° luglio 19=
89;
che, pertanto, le disposizioni nazionali adottate in base alla presente dir=
ettiva
dovrebbero produrre i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 1990;
considerando
che debbono essere previste misure appropriate nei confronti di chi abbia
indebitamente apposto un marchio di conformità;
considerando
che le autorità competenti degli Stati membri debbono effettuare
controlli di sicurezza sui giocattoli in commercio;
considerando
che determinate categorie di giocattoli particolarmente pericolosi o destin=
ati
a bambini molto piccoli devono essere munite anche di avvertenze o di una
indicazione sulle precauzioni per l'uso;
considerando
che gli organismi abilitati devono informare regolarmente la Commissione su=
lle
attività esercitate nel quadro della presente direttiva;
considerando
che i destinatari delle decisioni prese nel quadro della presente direttiva
debbono conoscere le motivazioni di dette decisioni e i mezzi di ricorso a =
loro
disposizione;
considerando
che è stato tenuto conto del parere del Comitato scientifico consult=
ivo
per la valutazione della tossicità dei composti chimici, per quanto
concerne i limiti sanitari in rapporto alla biodisponibilità per bam=
bini
dei composti metallici dei giocattoli,
ha
adottato la presente direttiva:
Articolo 1
1.
La presente direttiva si applica ai giocattoli. Per giocattolo si intende q=
ualsiasi
prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di
gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.
2.
I prodotti elencati all'allegato I non sono considerati giocattoli nel senso
della presente direttiva.
Articolo 2
1.
I giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la
sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi, quando siano utiliz=
zati
conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibi=
le
in considerazione del comportamento abituale dei bambini.
2.
Nello stato in cui viene immesso sul mercato ed in considerazione di una du=
rata
d'impiego prevedibile e normale, il giocattolo deve soddisfare alle condizi=
oni
di sicurezza e di salute stabilite dalla presente direttiva.
3.
Ai sensi della presente direttiva l'espressione "immissione sul
mercato" comprende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo
gratuito.
Articolo 3
Gli
Stati membri adottano tutte le misure utili affinché i giocattoli
possano essere immessi sul mercato solo quando sono conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.
Articolo 4
Gli
Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato, la vendita o =
la
distribuzione nel loro territorio dei giocattoli conformi alla presente
direttiva.
Articolo 5
1.
Gli Stati membri presumono conformi a tutte le disposizioni della presente
direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di =
cui
agli articoli 8, 9 e 10, i giocattoli muniti della marcatura CE di cui
all'articolo 11.
La
conformità dei giocattoli alle norme nazionali che recepiscono le no=
rme
armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Uffici=
ale
delle Comunità europee, presume la conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3. Gli Stati membri pubblicano i
riferimenti di tali norme nazionali[4]. =
2.
Gli Stati membri accettano che qualora il fabbricante abbia applicato solo
parzialmente o non abbia applicato affatto le norme di cui al paragrafo 1, o
qualora tali norme non esistano, i giocattoli in questione siano considerati
conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 se, avendo ricevuto =
un
attestato "CE" del tipo, ne è garantita la conformit&agrav=
e;
al modello approvato con l'apposizione della marcatura "CE".
3.
a) Qualora i giocattoli siano disciplinati da altre direttive relative ad
aspetti differenti che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa
indica ugualmente la presunta conformità dei giocattoli alle
disposizioni di queste altre direttive.
b)
Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino =
al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità a=
lle
direttive applicate dal fabbricante. In questo caso i riferimenti a queste
direttive, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europe=
e,
devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di
istruzione previsti dalle suddette direttive e che accompagnano il giocatto=
lo
o, in alternativa, riportati sull'imballaggio[5]. =
Articolo 6
1.
Ove uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di c=
ui
all'articolo 5, paragrafo 2, non soddisfino completamente i requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro si rivol=
ge
al Comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in appresso
denominato "Comitato", esponendogli le sue ragioni. Il Comitato
esprime con urgenza un parere.
Sulla
scorta del parere del Comitato, la Commissione notifica agli Stati membri s=
e le
norme in questione o parte di esse debbano essere ritirate o meno dalle
pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
2.
La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione interessato ed
eventualmente concede un nuovo mandato di normalizzazione.
Articolo 7
1.
Ove uno Stato membro constati che i giocattoli, muniti della marcatura
"CE" e utilizzati conformemente alla loro destinazione o secondo
l'uso di cui all'articolo 2, rischiano di compromettere la sicurezza e/o la
salute dei consumatori e/o dei terzi, esso adotta tutte le misure appropria=
te
per ritirare i prodotti dal mercato o vietarne o limitarne la
commercializzazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione
della misura adottata indicando le ragioni della decisione e in particolare=
, se
la non conformità è dovuta:
a)
alla mancata osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, qua=
lora
il giocattolo non corrisponda alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1=
;
b)
alla non corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo=
1;
c)
a una lacuna nelle norme stesse, di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
2.
La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate con la mass=
ima
celerità. Se la Commissione constata dopo tale consultazione che la
misura di cui al paragrafo 1 è giustificata, essa ne informa
immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati
membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una
lacuna alle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti
interessate, adisce il Comitato entro un termine di due mesi se lo Stato me=
mbro
che ha preso tali misure intende mantenerle, ed avvia le procedure di cui
all'articolo 6.
3.
Se il giocattolo non conforme è munito della marcatura "CE"=
; lo
Stato membro competente adotta le misure appropriate e ne informa la
Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 8
1.
A) Prima della commercializzazione, giocattoli fabbricati in conformit&agra=
ve;
delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono essere
muniti della marcatura "CE" con il quale il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità conferma che i giocattoli rispet=
tano
le suddette norme.
B)
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a
disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:
-
una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una
scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la conformità della
produzione alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1; eventualmente: un
attestato CE del tipo, rilasciato da un organismo abilitato; copie di docum=
enti
che il fabbricante ha sottoposto all'organismo abilitato; una descrizione di
mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità al modello
autorizzato;
-
l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
-
informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione.
Qualora
ne il fabbricante ne il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità=
;,
il summenzionato obbligo di tenere a disposizione un fascicolo incombe alla
persona che immette il giocattolo sul mercato comunitario.
2.
A) I giocattoli che siano completamente o parzialmente non conformi alle no=
rme
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, devono, prima di essere immessi sul
mercato, essere muniti della marcatura "CE", con il quale il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità confermano =
che
il giocattolo è conforme al modello esaminato secondo la procedura
prevista all'articolo 10 e che l'organismo abilitato lo ha dichiarato confo=
rme
ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
B)
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a
disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:
-
una descrizione dettagliata della fabbricazione;
-
una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una
scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformità al
modello autorizzato;
-
l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
-
copie dei documenti che il fabbricante ha presentato conformemente all'arti=
colo
10, paragrafo 2, ad un organismo abilitato;
-
il certificato di prova del campione o copia conforme.
Qualora
ne il fabbricante ne il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità=
;,
il summenzionato obbligo di tenere a disposizione un fascicolo incombe alla
persona che immette il giocattolo sul mercato comunitario.
3.
In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal paragrafo 1, lettera b)=
, e
paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro competente prende le misure
appropriate affinché tali obblighi siano rispettati.
In
caso di manifesta inosservanza di questi obblighi esso può in
particolare esigere che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella =
Comunità
faccia effettuare a sue spese, entro un termine determinato, una prova da p=
arte
di un organismo abilitato per verificare la conformità alle norme
armonizzate o ai requisiti essenziali di sicurezza.
Articolo 9
1.
L'allegato III elenca i criteri minimi che gli Stati membri devono rispetta=
re
per designare gli organismi abilitati di cui alla presente direttiva.
2.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli
organismi da essi designati per eseguire l'esame CE di cui all'articolo 8,
paragrafo 2, e all'articolo 10, nonché i compiti specifici per i qua=
li
tali organismi sono stati designati ed i numeri di identificazione che sono
stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La
Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee=
un
elenco di tali organismi in cui figurano i loro numeri di identificazione,
nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede
all'aggiornamento di tale elenco[6]. =
3.
Uno Stato membro che abbia abilitato un organismo deve revocare tale
abilitazione qualora constati che detto organismo non soddisfa più i
requisiti elencati nell'allegato III. Esso ne informa immediatamente la
Commissione.
Articolo 10
1.
La certificazione "CE" e la procedura con la quale un organismo
abilitato constata e attesta che il modello di un giocattolo soddisfa i
requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
2. La domanda di certificazione "CE" è presentata dal fabbric= ante o dal suo mandatario nella Comunità presso un organismo abilitato. <= o:p>
La
domanda deve contenere:
-
una descrizione del giocattolo - il nome e l'indirizzo del fabbricante o del
mandatario/dei mandatari, nonché il luogo di fabbricazione dei
giocattoli;
-
informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione, nonché=
un
modello di cui si prevede la produzione.
3.
L'organismo abilitato procede alla certificazione "CE" secondo le
seguenti modalità:
- esamina i documenti forniti dal richiedente e constata se sono in regola; <= o:p>
-
verifica che i giocattoli non rischino di compromettere la sicurezza e/o la
salute, come previsto all'articolo 2,
-
effettua gli esami e prove appropriate per verificare se il modello rispond=
e ai
requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibile le norme armonizzate=
,
-
l'organismo può chiedere altri esemplari del modello.
4.
Qualora il modello risponda ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3,
l'organismo abilitato redige un attestato "CE", del tipo che &egr=
ave;
notificato al richiedente. Tale attestato riporta le conclusioni dell'esame,
indica le condizioni cui è eventualmente soggetto e comprende le
descrizioni e i disegni del giocattolo approvato. La Commissione, gli altri
organismi abilitati e gli altri Stati membri possono ottenere, su semplice
richiesta una copia dell'attestato e, previa richiesta motivata, copia della
documentazione tecnica e dei verbali degli esami e delle prove effettuate. =
5.
L'organismo abilitato che rifiuti di rilasciare un attestato "CE"=
del
tipo ne informa lo Stato membro che lo ha abilitato e la Commissione precis=
ando
le ragioni del rifiuto.
Articolo 11
1.
La marcatura "CE" di cui agli articoli 5, 7 e 8, il nome e/o la
ragione sociale e/o il marchio nonché l'indirizzo del fabbricante o =
del
suo mandatario o dell'importatore nella Comunità devono di norma ess=
ere
apposti sul giocattolo o sull'imballaggio in maniera visibile, leggibile e
indelebile. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, nonché di
giocattoli composti di elementi di piccole dimensioni, queste indicazioni
possono allo stesso modo essere apposte sull'imballaggio o su un'etichetta =
o su
un foglio informativo. Qualora le succitate indicazioni non siano apposte s=
ul
giocattolo, occorre richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilit&agr=
ave;
di conservarle.
2.
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
"CE" secondo il simbolo grafico il cui modello figura nell'allega=
to V[7]. =
3.
È vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in er=
rore
i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui
giocattoli, sul loro imballaggio o su un'etichetta, può essere appos=
to
ogni altro marchio purché esso non limiti la visibilità e la
leggibilità della marcatura CE[8]. =
4.
Le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere abbreviate, purch&eacut=
e;
l'abbreviazione permetta di identificare il fabbricante, il suo mandatario o
l'importatore stabilito nella Comunità.
5.
L'allegato IV elenca le avvertenze e le precauzioni per l'uso che debbono
essere date per determinati giocattoli. Gli Stati membri possono esigere che
queste avvertenze o indicazioni, talune di esse, nonché le informazi=
oni
di cui al paragrafo 4 siano redatte, nella fase di immissione sul mercato,
nella(e) loro lingua(e) nazionale(i).
Articolo 12
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano effett=
uati
controlli mediante sondaggio dei giocattoli che si trovano sul mercato per
verificarne la conformità alla presente direttiva.
L'autorità
incaricata dei controlli:
-
ottiene l'accesso, su richiesta, al luogo di fabbricazione o di immagazzina=
mento
nonché alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera=
b),
e paragrafo 2, lettera b);
-
può chiedere al fabbricante o al suo mandatario o al responsabile
dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità di fornire, ent=
ro
un termine determinato, stabilito dallo Stato membro, le informazioni di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b);
- può prelevare un campione e procedere su di esso ad esami e prove. <= o:p>
1
bis. Fatto salvo l'articolo 7:
a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita del=
la
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel=
la
Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla
marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Sta=
to
membro stesso;
b)
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro =
deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato=
del
prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le
procedure previste all'articolo 7[9]. =
2.
Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione
sull'applicazione della presente direttiva.
3.
Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure necessarie per garanti=
re
la riservatezza per quanto riguarda le notifiche delle copie relative alla
certificazione "CE" di cui all'articolo 10, paragrafo 4.
Articolo 13
Gli
Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito alle
attività svolte, nel quadro della direttiva, dagli organismi da essi
abilitati onde consentirle di vigilare sull'applicazione corretta e non
discriminatoria delle procedure di controllo.
Articolo 14
Le
decisioni adottate in applicazione della presente direttiva nell'intento di
limitare l'immissione sul mercato dei giocattoli, sono motivate in maniera
circostanziata. Tali decisioni sono notificate con la massima sollecitudine
all'interessato con le indicazioni dei mezzi di ricorso previsti dalla
legislazione in vigore nello Stato membro o dei termini entro i quali il
ricorso deve essere esperito.
Articolo 15
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 30 giugno 1989 le
disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Essi
applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1990.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 16
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.
Per
il Consiglio
il
presidente
M.
Bangemann
Allegato I=
Prodotti che non =
sono
considerati come giocattoli ai sensi della presente direttiva
(articolo 1, para=
grafo
1)
1.
Decorazioni natalizie
2. Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti <= o:p>
3.
Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco
4.
Attrezzature sportive
5.
Attrezzature nautiche da usare in acque profonde
6.
Bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezion=
isti
adulti
7.
Giocattoli "professionali" installati in luoghi pubblici (grandi
magazzini, stazioni, ecc.)
8.
Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti
9.
Armi ad aria compressa
10. Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione [10]<= o:p>
11.
Fionde e lanciasassi
12.
Giuochi con freccette a punte metalliche
13.
Forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con
corrente nominale superiore a 24 volt
14.
Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto=
la
sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico
15.
Veicoli con motore a combustione
16.
Giocattoli macchine a vapore
17.
Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblic=
a
18.
Videogiochi collegabili ad un apparecchio televisivo, alimentati da una
tensione nominale superiore a 24 volt
19.
Succhiotti di puericoltura
20.
Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali
21.
Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.
Allegato II
Requisiti essenzi=
ali
dei giocattoli
I. Principi gener=
ali
1.
Conformemente ai requisiti di cui all'articolo 2 della presente direttiva, =
gli
utilizzatori di giocattoli nonché i terzi debbono essere tutelati co=
ntro
i rischi per la salute e l'incolumità fisica quando i giocattoli sia=
no
utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne sia fatta un'utilizzaz=
ione
prevedibile, tenuto conto dell'abituale comportamento dei bambini. Si tratt=
a di
rischi:
a)
connessi alla concezione, alla costruzione e alla composizione del giocatto=
lo,
b)
inerenti all'utilizzazione del giocattolo e non totalmente eliminabili medi=
ante
modifica della costruzione e della composizione del medesimo senza che per
ciò ne risulti alterata la funzione o sia privata delle sue
proprietà essenziali.
2.
a) Il grado di rischio comportato dall'utilizzazione del giocattolo deve es=
sere
adeguato alla capacità degli utilizzatori, ed eventualmente di chi li
sorveglia, di farvi fronte. È il caso in particolare dei giocattoli =
che,
per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche sono destinati ai bambin=
i di
età inferiore a 36 mesi.
b)
Per conformarsi a tale principio occorre specificare, ove necessario, per g=
li
utilizzatori del giocattolo un limite minimo di età e/o precisare ch=
e i
giocattoli debbono essere usati solo sotto la sorveglianza di un adulto.
3.
Le etichette apposte sui giocattoli e/o sui relativi imballaggi, nonch&eacu=
te;
le istruzioni per l'uso che li accompagnano debbono essere tali da richiama=
re
in modo efficace ed esauriente l'attenzione degli utilizzatori o di chi li
sorveglia sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi=
.
II. Rischi partic=
olari
1. Propriet&agrav=
e;
fisiche e meccaniche
a)
I giocattoli e le loro parti nonché, nel caso di giocattoli fissati,=
i
relativi ancoraggi, debbono possedere la resistenza meccanica e eventualmen=
te
la stabilità necessaria per resistere agli stimoli connessi al loro =
uso
senza che si rompano o possano deformarsi con il rischio di provocare ferit=
e.
b)
Spigoli, sporgenze, corde, cavi e fissaggi scoperti di giocattoli debbono
essere progettati e realizzati in modo da ridurre per quanto possibile i ri=
schi
di ferite in occasione di un contatto.
c)
I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre al minim=
o i
rischi per l'incolumità fisica dovuti al movimento di talune parti. =
d)
I giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili dei giocattoli
manifestamente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono
avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti e/o inalati.
e)
I giocattoli e le loro parti nonché gli imballaggi nei quali tali
giocattoli o parti sono contenuti per la vendita al minuto non debbono
comportare rischi di strangolamento o soffocazione.
f)
I giocattoli destinati ad essere usati in acque poco profonde e a reggere o
sostenere il bambino sull'acqua devono essere concepiti e prodotti in modo =
da
ridurre per quanto possibile e tenuto conto dell'uso raccomandato il rischio
che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dat=
o al
bambino.
g)
I giocattoli nei quali si può penetrare e che possono pertanto
costituire uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di
un'uscita che questi ultimi possano facilmente aprire dall'interno.
h)
I veicoli-giocattolo debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di
frenaggio adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica
sviluppata dallo stesso. Tale sistema deve essere di facile uso per
l'utilizzatore e non deve comportare rischi di eiezione o di collisione con=
il
giocattolo stesso per l'utilizzatore e per i terzi.
i)
La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi
possono sviluppare con il loro lancio attraverso un giocattolo concepito a =
tale
scopo, devono essere tali che il rischio per l'incolumità fisica
dell'utilizzatore del giocattolo o dei terzi non sia irragionevole, tenuto
conto della natura del giocattolo.
j)
I giocattoli costituiti da elementi termici debbono essere costruiti in mod=
o da
garantire che:
-
la temperatura massima di tutte le superfici accessibili non causi ustioni =
in
occasione di un contatto;
-
i liquidi, i vapori e i gas contenuti nei giocattoli non raggiungano - salvo
che sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo - temperature e
pressioni tali che la loro fuoriuscita possa provocare ustioni, scottature o
altre ferite.
2.
Infiammabilità
a)
I giocattoli non debbono costituire un elemento infiammabile pericoloso
nell'ambiente del bambino. A tal fine essi debbono essere costituiti da
materiali che:
I.
non bruciano sotto l'azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di
qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione,
II.
che siano difficilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena &egrav=
e;
rimossa la sorgente di ignizione),
III.
o, qualora essi s'infiammino, brucino lentamente e presentino una bassa
velocità di propagazione della fiamma, IV. oppure siano trattati,
qualunque sia la composizione chimica del giocattolo, in modo da ritardare =
il
processo di combustione del medesimo.
Detti
materiali combustibili non debbono comportare rischi di ignizione per altri
materiali presenti nel giocattolo.
b)
I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento contengo=
no
sostanze o preparati pericolosi quali definiti nella direttiva 67/548/CEE e=
d in
particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica,
modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre att=
ività
analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o preparati che
possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti
volatili non infiammabili.
c)
I giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o
sostanze che possano esplodere in caso di utilizzazione o uso previsti al
paragrafo 1, dell'articolo 2 della direttiva. Questa disposizione non si
applica agli inneschi a percussione per giocattoli, di cui all'allegato I,
punto 10, e alla relativa nota in calce.
d)
I giocattoli, ed in particolare i giochi e i giocattoli chimici non devono
contenere in quanto tali sostanze o preparati:
-
che, in caso di miscelazione, possono esplodere:
-
per reazione chimica o per riscaldamento,
-
per miscelazione con sostanze ossidanti;
-
che contengono componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tal=
i da
formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.
3. Propriet&agrav=
e;
chimiche
I.
I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non presentare,=
in
caso di utilizzazione o uso previsti all'articolo 2, paragrafo 1, della
direttiva, rischi per la salute o per l'incolumità fisica in seguito=
a
ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi.
Essi
devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni comunitarie
relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la
limitazione d'uso o l'etichettatura di talune sostanze e preparati pericolo=
si.
II.
In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini la toller=
anza
biologica giornaliera relativa all'utilizzazione dei giocattoli non deve
oltrepassare:
0,2
g di antimonio,
0,1
g di arsenico,
25,0
g di bario,
0,6
g di cadmio,
0,3
g di cromo,
0,7
g di piombo,
0,5
g di mercurio,
5,0
g di selenio,
o
eventuali altri valori che vengano fissati per tali sostanze o per altre
sostanze dalla legislazione comunitaria sulla base di dati scientifici.
Per
tolleranza biologica di tali sostanze si intende l'estratto solubile che ha=
una
significativa importanza tossicologica.
III.
I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi
della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 88/379/CEE in quantità =
che
possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni cas=
o,
formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o preparati pericol=
osi
se sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso del gioco.
Tuttavia, qualora per il funzionamento di determinati giocattoli quali, in
particolare, materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica,
modellaggio di plastilina e argilla, smaltatura, fotografia o attivit&agrav=
e;
similari, sia indispensabile l'impiego di sostanze o preparati pericolosi, =
tali
sostanze o preparati sono ammissibili entro un limite massimo di concentraz=
ione
da stabilirsi, per ciascuna sostanza o ciascun preparato, mediante mandato =
al
Comitato europeo di normalizzazione (CEN) secondo la procedura del Comitato
istituito dalla direttiva 83/189/CEE, sempre che le sostanze od i preparati
autorizzati siano conformi alle norme comunitarie vigenti in materia di
classificazione, d'imballaggio e di etichettatura, senza pregiudizio del pu=
nto
4 dell'allegato IV.
4. Propriet&agrav=
e;
elettriche
a)
La tensione nominale di alimentazione dei giocattoli elettrici non deve ess=
ere
superiore a 24 volt, e nessuna loro parte può superare i 24 volt.
b)
Le parti di giocattoli che sono o possono essere in contatto con una sorgen=
te
di elettricità capace di provocare una scossa elettrica nonché
con i cavi o altri fili conduttori attraverso i quali elettricità
perviene a tali parti, debbono essere ben isolate e meccanicamente protette=
per
prevenire i rischi di scarica elettrica.
c)
I giocattoli elettrici debbono essere concepiti e realizzati in modo da
garantire che le temperature massime raggiunte durante il funzionamento da
tutte le superfici direttamente accessibili non causino ustioni in occasion=
e di
un contatto.
5. Igiene =
I
giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da soddisfare le
condizioni di igiene e di pulizia, allo scopo di evitare i rischi d'infezio=
ne,
di malattia e di contaminazione.
6. Radioattivit&a=
grave;
I
giocattoli non debbono contenere elementi o sostanze radioattivi sotto form=
e o
in proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino.
Allegato III
Requisiti che dev=
ono
essere soddisfatti dagli organismi abilitati
(articolo 9, para=
grafo
1)
I
laboratori designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti
condizioni minime:
1)
disponibilità di personale nonché mezzi e attrezzature necess=
ari;
2)
competenza tecnica e integrità professionale del personale;
3)
indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei
rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste da=
lla
presente direttiva, del personale tecnico e amministrativo rispetto a tutte=
le
categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o
indiretto nel settore del giocattolo;
4)
rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5)
sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno c=
he
tale responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del dirit=
to
nazionale.
Le
condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle
competenti autorità degli Stati membri.
Allegato IV
Avvertenze e
indicazioni delle precauzioni d'uso
(articolo 11, par=
agrafo
5)
I
giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente leggibili e
appropriate per ridurre i rischi inerenti all'utilizzazione quali sono prev=
isti
nei requisiti essenziali, e in particolare:
1.
Giocattoli non destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi
I
giocattoli che possono essere pericolosi per i bambini di età inferi=
ore
a 36 mesi recano un'avvertenza - per esempio la scritta "non indicato =
per
bambini di età inferiore a 36 mesi" o "non indicato per
bambini di età inferiore a 3 anni" - integrata da una indicazio=
ne
concisa, la quale può anche risultare dalle istruzioni per l'uso, dei
rischi specifici che motivano questa esclusione.
Tale
disposizione non si applica ai giocattoli le cui funzioni, dimensioni
caratteristiche, proprietà o altri elementi probanti ne escludono
manifestamente la destinazione ai bambini di età inferiore a 36 mesi=
.
2.
Scivoli, altalene sospese, anelli, trapezi, corde e giocattoli analoghi mon=
tati
su cavalletto
Tali
giocattoli sono muniti di avvertenze per l'uso che richiamano l'attenzione
sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manutenzioni
delle parti fondamentali (sospensioni, attacchi, fissaggio a terra, ecc.) e=
che
precisano che, in caso di omissione di detti controlli, il giocattolo potre=
bbe
presentare rischi di caduta o di ribaltamento.
Debbono
essere inoltre fornite indicazioni per il montaggio di tali giocattoli e de=
vono
essere specificate le parti che possono presentare i pericoli nel caso di
montaggio erroneo.
3.
Giocattoli funzionali
I
giocattoli funzionali o il loro imballaggio recano la scritta "attenzi=
one!
da usare sotto la sorveglianza di adulti".
Essi
sono inoltre corredati da istruzioni per l'uso riguardanti il funzionamento=
e
le relative precauzioni alle quali attenersi, con l'indicazione che, in cas=
o di
inosservanza delle stesse, l'utilizzatore si espone ai rischi, da precisare,
propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un
modello ridotto o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocatto=
lo
deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli.
Per
giocattoli funzionali si intendono giocattoli che hanno le medesime funzioni
degli apparecchi o impianti destinati agli adulti e dei quali costituiscono
spesso un modello ridotto.
Allegato V [11]
Marcatura CE di
conformità

-
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
"CE " secondo il simbolo grafico che segue:
-
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere r=
ispettate
le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato di cui sopra.
-
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
[1]=
span>
Pubblicata nella G.U.C.E. 16 luglio 1988, n. L 187. Entrata in vigore il 6
maggio 1988.
[2]=
span>
Termine di recepimento: 1° gennaio 1990. Direttiva recepita con D.Lgs. =
27
settembre 1991, n. 313. Il D.M. 13 dicembre 1991 ha emanato le modalit&agra=
ve;
di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE
previste dalla Dir. 88/378/CEE.
[3]= span> L'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 ha modificato in tutto il testo la dicitura "marchio CE" in "marcatura CE&quo= t;.
[4] Paragrafo così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE del 22 lug= lio 1993.
[5]=
span>
Paragrafo aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE del 22 luglio
1993.
[6]=
span>
Paragrafo così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE =
del
22 luglio 1993.
[7]=
span>
Paragrafo così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE =
del
22 luglio 1993.
[8]=
span>
Paragrafo così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE =
del
22 luglio 1993.
[9]= span> Paragrafo inserito dall'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993.
[10]
Ad eccezione degli inneschi a percussione destinati specialmente per
giocattoli, senza pregiudizio delle più rigorose disposizioni gi&agr=
ave;
vigenti in taluni Stati membri.
[11]<=
/span>
Allegato aggiunto dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993.