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Direttiva CEE/CEEA/CE n° 404 del
25/06/1987
87/404/CEE
: Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento del=
le
legislazioni degli Stati membri in mater=
ia
di recipienti semplici a pressione.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROP=
EE
visto il Trattato che istituisce la
Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,<= o:p>
visto il parere del Comitato economico e
sociale,
considerando che incombe agli Stati memb=
ri
garantire sul proprio territorio la sicurezza delle persone, degli animali
domestici e dei beni in ordine ai rischi di fuga o di scoppio causati dai
recipienti semplici a pressione
considerando che negli Stati membri sono=
in
vigore disposizioni imperative che determinano in particolare il livello di
sicurezza che i recipienti semplici a pressione devono rispettare attravers=
o la
specifica delle caratteristiche di costruzione e funzionamento, delle
condizioni d'impianto e d'impiego nonché delle procedure di controllo
prima e dopo l'immissione sul mercato che tali disposizioni imperative non
implicano necessariamente livelli diversi di sicurezza da uno Stato membro
all'altro e ostacolano, a causa della loro disparità, gli scambi
all'interno della Comunità
considerando che le disposizioni naziona=
li
che garantiscano tale sicurezza devono essere armonizzate per permettere la
libera circolazione dei recipienti semplici a pressione senza che vengano
diminuiti gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri=
considerando che il diritto comunitario
attuale prevede che, in deroga ad una delle regole fondamentali della
Comunità rappresentata dalla libera circolazione delle merci, si
accettino gli ostacoli alla circolazione intracomunitaria risultanti dalle
disparità delle legislazioni nazionali relative alla commercializzaz=
ione
dei prodotti, nella misura in cui tali prescrizioni possono essere riconosc=
iute
come necessarie per soddisfare esigenze imperative che pertanto
l'armonizzazione legislativa nel caso presente deve limitarsi unicamente al=
le
prescrizioni necessarie per soddisfare alle esigenze imperative e i requisi=
ti
essenziali di sicurezza relativi ai recipienti semplici a pressione che, in
quanto essenziali, tali requisiti devono sostituire le prescrizioni naziona=
li
in materia
considerando che la presente direttiva
definisce pertanto soltanto le esigenze imperative e i requisiti essenziali=
che
per facilitare la prova di conformità ai requisiti essenziali &egrav=
e;
indispensabile disporre di norme armonizzate a livello europeo in materia, =
in
particolare, di costruzione, funzionamento e impianto dei recipienti sempli=
ci a
pressione, il cui rispetto equivale ad una presunzione di conformità=
dei
prodotti ai requisiti essenziali che tali norme armonizzate a livello europ=
eo
sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro statuto di
testi non obbligatori che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione
(CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono
riconosciuti come organi competenti per adottare le norme armonizzate
conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commiss=
ione
e questi due organi, firmati il 13 novembre 1984 che conformemente alla
presente direttiva una norma armonizzata è rappresentata da una
specifica tecnica (norma europea o documento d'armonizzazione) adottata da =
uno
o dall'altro di tali enti, ovvero da ambedue, su mandato della Commissione e
conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, c=
he prevede
una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazio=
ni
tecniche nonché degli orientamenti generali di cui sopra.
considerando che un controllo del rispet= to delle prescrizioni tecniche in questione è necessario per proteggere= con efficacia gli utilizzatori e i terzi che le procedure di controllo esistenti variano da uno Stato membro all'altro che, per evitare i molteplici control= li, che rappresentano altrettanti ostacoli alla libera circolazione, è opportuno prevedere il reciproco riconoscimento dei controlli da parte degli Stati membri che, per facilitare il reciproco riconoscimento dei controlli, è opportuno in particolare prevedere procedure comunitarie armonizza= te e armonizzare anche i criteri da tenere in considerazione per designare gli <= o:p>
organismi incaricati di disimpegnare le
funzioni d'esame, di sorveglianza e di verifica
considerando che la presenza, su un
recipiente a pressione semplice, della marcatura CE fa presumere la
conformità al disposto della presente direttiva e rende pertanto van=
a,
in fase d'importazione e di messa in uso, la ripetizione di controlli
già effettuati che tuttavia potrebbe accadere che i recipienti sempl=
ici
a pressione compromettano la sicurezza che è opportuno pertanto
prevedere una procedura destinata a eliminare tale pericolo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
CAPITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE,
IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA
CIRCOLAZIONE
Art. 1
1. La presente direttiva si applica ai
recipienti semplici a pressione fabbricati in serie.
2. Ai sensi della presente direttiva per
recipiente semplice a pressione si intende qualunque recipiente saldato
soggetto ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinato a
contenere aria o azoto e non destinato ad essere esposto alla fiamma.
Inoltre:
- le parti e gli elementi di assemblaggio
che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono
fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato
oppure in lega di alluminio ricotto
- il recipiente è costituito:
- da una parte cilindrica a sezione retta
circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso
l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è=
; lo
stesso della parte cilindrica
- o da due fondi bombati aventi lo stess=
o asse
di rivoluzione
- la pressione massima di esercizio del
recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressio=
ne
per la capacità del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10000 b=
ar x
l
- la temperatura minima di esercizio non
deve essere inferiore a -50°C e la temperatura massima di esercizio non
deve essere superiore a 300°C per l'acciaio e 100°C per l'alluminio=
o
lega di alluminio.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione
della presente direttiva:
- i recipienti appositamente previsti per
usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un'emissione di
radioattività,
- i recipienti appositamente previsti per
l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili,
- gli estintori.
Art. 2
1. Gli Stati membri adottano tutte le
disposizioni utili affinchè i recipienti=
di
cui all'articolo 1, in appresso denominati recipienti, possano essere immes=
si
sul mercato ed utilizzati soltanto se non compromettono la sicurezza delle
persone, degli animali domestici o dei beni, in caso di installazione e di
manutenzione adeguata e di impiego conforme alla loro destinazione.
2. Le disposizioni della presente dirett=
iva
non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere - nel
rispetto del trattato - i requisiti che reputano necessari per assicurare la
protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti, purché
ciò non implichi alcuna modifica dei recipienti rispetto alle
specificazioni della presente direttiva.
Art. 3
1. I recipienti il cui prodotto PS x V
è superiore a 50 bar x l devono soddisfare ai requisiti essenziali di
sicurezza indicati nell'allegato I.
2. I recipienti il cui prodotto PS x V
è inferiore o pari a 50 bar x l devono essere fabbricati secondo le
regole vigenti in materia in uno degli Stati membri e recare le iscrizioni =
previste
al punto 1 dell'allegato II eccetto la marcatura CE di cui all'articolo 16.=
Art. 4
Gli Stati membri non ostacolano l'immiss=
ione
sul mercato e l'entrata in servizio nel loro territorio dei recipienti che
soddisfano alle disposizioni della presente direttiva.
Art. 5
1. Gli Stati membri presumono conformi a
tutte le prescrizioni della presente difettiva, comprese le procedure di
valutazione di conformità di cui al capitolo II, i recipienti muniti=
di
marcatura CE.
La conformità dei recipienti alle
norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sia=
no
stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
presume la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'articolo 3. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme
nazionali..
2. Gli Stati membri presumono che i
recipienti, per i quali il fabbricante ha applicato solo parzialmente o non=
ha
applicato affatto le norme di cui al paragrafo 1, o in assenza di norme sono
conformi ai requisiti essenziali
di cui all'articolo 3, se dopo che hanno
ricevuto un attestato di certificazione CE, ne è attestata la
conformità al modello approvato con l'apposizione della marcatura CE=
.
3. a) Qualora i recipienti siano
disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono
l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta
conformità dei recipienti alle disposizioni di queste altre direttiv=
e.
b) Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive applicabili ai recipienti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europe= e, devono essere riportati nei documenti nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse, che accompagnano i recipienti.<= o:p>
Art. 6
Se uno Stato membro oppure la Commissione
ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1 non
soddisfino pienamente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la
Commissione o lo Stato membro interessato consultano il comitato permanente
istituito dalla direttiva 83/189/CEE, qui di seguito denominato "comit=
ato",
esponendone i motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.
Ricevuto il parere del comitato, la
Commissione comunica agli Stati membri se sia o non sia necessario proceder=
e al
ritiro delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5,
paragrafo 1.
Art. 7
1. Se uno Stato membro constata che alcuni recipienti muniti della marcatura CE e usati conformeme= nte alla loro destinazione possono compromettere la sicurezza delle persone, de= gli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure utili per ritirar= e i prodotti dal mercato o proibirne o limitarne l'immissione sul mercato.
Lo Stato membro notifica senza indugio
questa misura alla Commissione e spiega i motivi della sua decisione e, in
particolare, se la non conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, qualora il recipiente non corrisponda alle
norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1
b) ad un'imperfetta applicazione delle n=
orme
di cui all'articolo 5, paragrafo 1
c) ad una lacuna delle norme stesse di c=
ui
all'articolo 5, paragrafo 1.
2. La Commissione avvia una consultazione
con le parti interessate con la massima celerità. Se la Commissione
constata dopo tale consultazione che la misura di cui al paragrafo 1 &egrav=
e;
giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso
l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1
è giustificata da una lacuna alle norme, la Commissione, previa
consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine =
di
due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle, ed
avvia le procedure di cui all'articolo 6.
3. Se il recipiente non conforme è
munito della marcatura CE, lo Stato membro competente adotta le misure del =
caso
nei confronti di chi ha apposto il marchio e ne informa la Commissione e gli
altri Stati membri.
4. La Commissione si accerta che gli Sta=
ti
membri siano tenuti informati dello svolgimento e dei
risultati di detta procedura.
CAPITOLO II - PROCEDURE DI CERTIFICAZION=
E
Art. 8
1. Prima della costruzione dei recipient=
i il
cui prodotto PS x V sia superiore a 50 bar x l, fabbricati
a) conformemente alle norme di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, il fabbricante o il suo mandatario stabilito n=
ella
Comunità deve, a sua scelta:
- informarne un organismo di controllo
autorizzato di cui all'articolo 9 che, in base alla documentazione tecnica
relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II, rilascer&agra=
ve;
un attestato di idoneità di tale documentazione,
- oppure sottoporre alla certificazione =
CE
di cui all'articolo 10, un modello di recipiente
b) non rispettando o rispettando soltanto
parzialmente le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il fabbricante o =
il
suo mandatario stabilito nella Comunità deve sottoporre alla
certificazione CE di cui all'articolo 10 un modello di recipiente.
2. I recipienti fabbricati conformemente
alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure al
modello approvato, prima di essere immes=
si
sul mercato, devono essere sottoposti:
a) alla verifica CE di cui all'articolo =
11,
se il prodotto PS x V è superiore a 3000 bar x l
b) a scelta del fabbricante, se il prodo=
tto
PS x V è inferiore o pari a 3000 bar x l e superiore a 50 bar
x l:
- alla dichiarazione di conformità=
; CE
di cui all'articolo 12,
- oppure alla verifica CE di cui
all'articolo 11.
3. I fascicoli e la corrispondenza relat=
ivi
alle procedure di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti in =
una
delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organ=
ismo
autorizzato o in una lingua da quest'ultimo accettata.
Art. 9
1. Gli Stati membri notificano alla
Commissione e agli altri Stati membri gli organismi riconosciuti da essi
designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2,
nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati
designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in
precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificat=
i in
cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i
quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco=
.
2. L'allegato III contiene i criteri min=
imi
che gli Stati membri devono rispettare per l'autorizzazione di detti organi=
smi.
3. Uno Stato membro che ha autorizzato un
organismo deve revocare tale autorizzazione se constata che l'organismo in
questione non soddisfa più ai criteri elencati nell'allegato III. Es=
so
ne informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.
Art. 10 - CERTIFICAZIONE CE
1. La certificazione CE è la
procedura con la quale un organismo di controllo autorizzato constata e
certifica che il modello di un recipiente soddisfa alle pertinenti disposiz=
ioni
della presente direttiva.
2. La domanda di certificazione CE &egra=
ve;
presentata dal fabbricante o da un suo mandatario presso un unico organismo=
di
controllo autorizzato, per un modello di recipiente o per un modello
rappresentativo di una famiglia di recipienti. Il mandatario deve essere
stabilito nella Comunità.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario, nonché il luogo di fabbricazione dei recipienti<= o:p>
- la documentazione tecnica di costruzio=
ne
di cui al punto 3 dell'allegato II.
Essa è accompagnata da un recipie=
nte
rappresentativo della produzione prevista.
3. L'organismo autorizzato procede alla
certificazione CE secondo le modalità indicate qui di seguito.
Esso esamina la documentazione tecnica di
costruzione per verificarne l'idoneità, nonché il recipiente
presentato.
All'esame del recipiente, l'organismo:
a) verifica che esso è stato
fabbricato in conformità della documentazione tecnica di costruzione=
e
che può essere utilizzato con affidamento nelle condizioni di serviz=
io
previste
b) esamina e sottopone a prove idonee per
verificare la conformità dei recipienti con i requisiti essenziali c=
he
li riguardano.
4. Se il modello soddisfa alle disposizi=
oni
che lo riguardano, l'organismo redige un attestato di certificazione CE che
è notificato al richiedente. Tale attestato contiene le conclusioni
dell'esame, indica le condizioni cui è eventualmente soggetto e
comprende le descrizioni ed i disegni necessari per identificare il modello
approvato.
La Commissione, gli altri organismi auto=
rizzati
e gli altri Stati membri possono ottenere copia dell'attestato e, su richie=
sta
motivata, copia della documentazione tecnica di costruzione e dei verbali d=
egli
esami e delle prove eseguiti.
5. L'organismo che rifiuta di rilasciare=
un
attestato di certificazione CE ne informa gli altri organismi autorizzati.
L'organismo che revoca un attestato di certificazione CE ne informa lo Stato
membro che l'ha autorizzato. Quest'ultimo ne informa gli altri Stati membri=
e
la Commissione, motivando tale decisione.
Art. 11 - VERIFICA CE
1. La verifica CE è la procedura
mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità garantisce e dichiara che i recipienti sottoposti alle
prescrizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato=
di
certificazione CE o alla documentazione tecnica relativa alla costruzione di
cui al punto 3 dell'allegato II, di cui sia stata attestata l'idoneit&agrav=
e;.
2. Il fabbricante adotta tutte le misure
necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca la conformit&agrav=
e;
dei recipienti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE o alla
documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3
dell'allegato II. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella
Comunità, appone la marcatura CE su ogni recipiente e redige una
dichiarazione di conformità.
3. L'organismo autorizzato effettua gli
esami e le prove atte a verificare la conformità del recipiente ai
requisiti della presente direttiva, con controllo e prova in conformit&agra=
ve;
dei punti successivi
3.1. Il fabbricante presenta i propri
recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie
affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità di
ciascun lotto prodotto.
3.2. Detti lotti sono accompagnati
dall'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 10 oppure, qualora i
recipienti non siano fabbricati conformemente ad un modello approvato, dalla
documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3
dell'allegato II. In quest'ultimo caso, prima della verifica CE, l'organismo
autorizzato esamina la documentazione per attestarne l'idoneità.
3.3. All'atto dell'esame di un lotto,
l'organismo verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati
conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciasc=
un
recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova pneumatica
d'efficacia equivalente, ad una pressione Ph pa=
ri a
1,5 volte la pressione di calcolo al fine di verificare la loro
integrità. La prova pneumatica è subordinata all'accettazione
delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato membro in cui
essa è effettuata.
L'organismo esegue inoltre delle prove su
provette prelevate, a scelta del fabbricante, da un ritaglio campione di
produzione o da un recipiente allo scopo di controllare la qualità d=
elle
saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Tuttavia,
quando per le saldature longitudinali e perimetrali viene utilizzato un div=
erso
procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature perimetra=
li.
Per i recipienti di cui al punto 2.1.2
dell'allegato I queste prove su provette sono sostituite da una prova idrau=
lica
effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per
verificarne la conformità con le prescrizioni del punto 2.1.2
dell'allegato I.
3.4. Per i lotti accettati, l'organismo
riconosciuto appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su og=
ni
recipiente e fornisce un certificato scritto di conformità relativo =
alle
prove effettuate. Tutti i recipienti del lotto possono essere immessi sul
mercato, ad eccezione di quelli che non hanno subito con esito positivo la
prova idraulica o la prova pneumatica.
Se un lotto è rifiutato, l'organi=
smo
notificato competente prende le misure appropriate per evitarne l'immissione
sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notific=
ato
può decidere di sospendere la verifica statistica.
Il fabbricante può apporre, sotto=
la
responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazio=
ne
di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.
3.5. Il fabbricante, o il suo mandatario,
deve essere in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di
conformità dell'organismo autorizzato di cui al paragrafo 3.4.
Art. 12 - DICHIARAZIONE DI CONFORMIT&Agr=
ave;
CE
1. Il fabbricante che soddisfa gli obbli=
ghi
derivanti dall'articolo 13 appone la marcatura CE di cui all'articolo 16 sui
recipienti che dichiara conformi:
- alla documentazione tecnica relativa a=
lla
costruzione di cui all'allegato II, punto 3, che ha formato oggetto di un'attestato di adeguamento della documentazione,
- o ad un modello approvato.
2. La sorveglianza CE ha lo scopo di
vigilare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, sul
corretto adempimento da parte del fabbricante degli obblighi derivanti
dall'articolo 13, paragrafo 2. Ad essa provvede l'organismo autorizzato che=
ha
rilasciato l'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 10 qualora i
recipienti siano fabbricati conformemente ad un modello approvato o, in cas=
o contrario,
l'organismo al quale sia stata inviata la documentazione tecnica di costruz=
ione
conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino.
Art. 13
1. Se si avvale della procedura di cui
all'articolo 12, il fabbricante, prima di avviare la produzione, deve invia=
re
all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione C=
E o
l'attestato di idoneità un documento che stabilisce i procedimenti di
fabbricazione nonché l'insieme delle disposizioni prestabilite e
sistematiche che saranno attuate per garantire la conformità dei
recipienti alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o al modello
approvato. Tale documento comprende in particolare:
a) una descrizione dei mezzi di produzio=
ne e
di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti
b) un fascicolo di controllo che indichi=
gli
esami e le prove appropriate, con le relative modalità e frequenze di
esecuzione, da eseguirsi nel corso della fabbricazione
c) l'impegno di eseguire gli esami e le
prove conformemente al fascicolo di controllo suddetto e di effettuare una
prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumat=
ica
con una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di calcolo su cias=
cun
recipiente fabbricato. Gli esami e le prove devono
essere eseguiti sotto la
responsabilità di personale qualificato e sufficientemente indipende=
nte
dai servizi incaricati della produzione e devono essere oggetto di una
relazione
d) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazio=
ne e
di deposito, nonché la data di inizio della fabbricazione.
2. Inoltre, ove il prodotto PS x V sia
superiore a 200 bar x l il fabbricante deve autorizzare l'accesso ai suddet=
ti
luoghi di fabbricazione e di deposito all'organismo incaricato della
sorveglianza CE a fini di controllo, consentire a detto organismo il prelie=
vo
dei recipienti e fornirgli tutte le informazioni necessarie, in particolare=
:
- la documentazione tecnica di costruzio=
ne
- il fascicolo di controllo
- eventualmente l'attestato di
certificazione CE oppure l'attestato di idoneità
- una relazione degli esami e delle prove
eseguiti.
Art. 14
1. L'organismo autorizzato, che ha
rilasciato l'attestato di certificazione CE oppure l'attestato di
inidoneità, deve esaminare prima della data d'inizio di ogni
fabbricazione il documento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, nonch&eacut=
e;
la documentazione tecnica di costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II
onde attestarne l'idoneità qualora i recipienti non siano fabbricati
conformemente ad un modello approvato.
2. Inoltre, ove il prodotto PS x V sia
superiore a 200 bar x l, durante la fabbricazione l'organismo deve
- accertarsi che il fabbricante verifichi
effettivamente i recipienti fabbricati in serie conformemente alla lettera =
c)
del paragrafo 1, dell'articolo 13
- procedere a fini di controllo, ad un
prelievo inatteso sui luoghi di fabbricazione o di deposito di un recipient=
e.
L'organismo fornisce allo Stato membro c=
he
lo ha autorizzato e, a richiesta, agli altri organismi autorizzati, agli al=
tri
Stati membri ed alla Commissione una copia del verbale dei controlli.
CAPITOLO III - MARCATURA CE
Art. 15
Fatto salvo l'articolo 7:
a) ogni constatazione da parte di uno St=
ato
membro di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbrica=
nte
o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare=
il
prodotto per quanto riguarda le disposizioni sulla marcatura CE e far cessa=
re
l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso
b) nel caso in cui persista la mancanza =
di
conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a
limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a
garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'artico=
lo
7.
Art. 16
1. La marcatura CE nonché le
iscrizioni previste dal punto 1 dell'allegato II devono essere apposti in m=
odo
visibile, leggibile ed indelebile sul recipiente o su una targhetta segnale=
tica
fissata in modo inamovibile sul recipiente.
La marcatura CE di conformità
è costituita dalle iniziali "CE " secondo l simbolo grafico
riportato nell'allegato II. La marcatura CE è seguita dal numero
distintivo, previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, dell'organismo di contro=
llo
autorizzato, incaricato della verifica CE o della sorveglianza CE ..
2. É vietato apporre sui recipien=
ti marcature
che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo
grafico della marcatura CE. Può essere apposta ogni altra marcatura =
sui
recipienti o sulla targhetta segnaletica purché questo non limiti la
visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Qualsiasi decisione presa in applicazione
della presente direttiva e comportante restrizioni all'immissione sul merca=
to
e/o in servizio d'un recipiente è motivata in maniera circonstanziata. Essa è notificata all'interes=
sato
con la massima sollecitudine, con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti
dalla legislazione in vigore in tale Stato membro e dei termini entro i qua=
li
il ricorso deve essere esperito.
Art. 18
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano
anteriormente al 1° gennaio 1990 le disposizioni legislative, regolamen=
tari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne
informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a
decorrere dal 1° luglio 1990. Gli Stati membri ammettono per il periodo
fino al 1° luglio 1992 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizi=
o di
recipienti conformi alla normativa in vigore sul loro territorio prima della
data d'attuazione della presente direttiva .
2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 19
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.
ALLEGATO I
I requisiti essenziali di sicurezza dei
recipienti sono indicati qui appresso.
1. MATERIALI
I materiali devono essere scelti in funz=
ione
dell'utilizzazione prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1=
.1 a
1.4.
1.1. Parti soggette a pressione
I materiali di cui all'articolo 1 utiliz=
zati
per la fabbricazione delle parti soggette a pressione dei recipienti devono
essere:
- saldabili
- duttili e tenaci onde, in caso di rott=
ura
alla temperatura minima di esercizio, questa non provochi
alcuna frammentazione ne rottura di tipo
fragile
- non deteriorabili con l'invecchiamento=
.
Per i recipienti d'acciaio, tali materia=
li
devono inoltre essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1 e, p=
er i
recipienti di alluminio o lega d'alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2.=
Detti materiali devono essere accompagna=
ti
da un verbale di controllo redatto dal fabbricante del materiale, come figu=
ra
nell'allegato II.
1.1.1. Recipienti di acciaio
Gli acciai di qualità non legati,
devono soddisfare le seguenti disposizioni:
a) essere di acciaio non effervescente e
forniti previo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente
b) il tenore di carbonio sul prodotto de=
ve
essere inferiore allo 0,25% e il tenore di zolfo e fosforo deve essere cias=
cuno
inferiore allo 0,05%
c) presentare le caratteristiche meccani=
che
sul prodotto qui indicate:
- il valore massimo della resistenza alla
trazione Rm, max de=
ve
essere inferiore a 580 N/mm²
- l'allungamento dopo rottura deve esser=
e:
- se la provetta è prelevata
parallelamente alla direzione di laminazione: spessore ³ 3 mm A ³
22%,
spessore < 3 mm A80
mm ³ 17%,
- se la provetta è prelevata
perpendicolarmente alla direzione di laminazione: spessore ³ 3 mm, A
³ 20%,
spessore < 3 mm, A80
mm ³ 15%
- il valore medio dell'energia di rottur=
a KCV,
determinato su 3 provette deve essere almeno di 35 J/cm² in senso
longitudinale e alla temperatura minima di esercizio uno solo dei tre valori
può essere inferiore a 35 J/cm² e in nessun caso inferiore a 25
J/cm².
La verifica di questa qualità
è richiesta per gli acciai destinati alla fabbricazione di recipient=
i la
cui temperatura minima di esercizio è inferiore a -10°C e con
spessore delle pareti superiore a 5 mm.
1.1.2. Recipienti di alluminio
L'alluminio non legato deve avere un ten=
ore
di alluminio pari almeno al 99,5% e le leghe di cui all'articolo 1, paragra=
fo 2
devono avere sufficiente resistenza alla corrosione intercristallina alla
temperatura massima di esercizio.
Inoltre, questi materiali devono rispond=
ere
alle seguenti disposizioni:
a) essere forniti allo stato ricotto
b) presentare le caratteristiche meccani=
che
sul prodotto qui indicate:
- il valore massimo della resistenza alla
trazione R m, max deve essere inferiore o pari =
a 350
N/mm2
- l'allungamento dopo rottura deve esser=
e:
- se la provetta è prelevata
parallelamente alla direzione di laminazione: A ³ 16%
- se la provetta è prelevata
perpendicolarmente alla direzione di laminazione: A ³ 14%.
1.2. Materiali per la saldatura
I materiali usati per l'esecuzione di
saldature sul o del recipiente a pressione devono essere appropriati e
compatibili con i materiali da saldare.
1.3. Accessori per contribuire alla
resistenza del recipiente
Questi accessori (bulloni, dadi, ecc.)
devono essere realizzati con il materiale specificato al punto
1.1 oppure con altri tipi di acciaio,
alluminio o appropriata lega di alluminio e compatibili con i materiali usa=
ti
per la fabbricazione delle parti soggette a pressione.
Questi ultimi materiali devono avere alla
temperatura minima di esercizio un allungamento dopo rottura e una tenacia
appropriati.
1.4. Parti non soggette a pressione
Tutte le parti dei recipienti non sogget=
te a
pressione e assemblate mediante saldatura devono essere di un materiale
compatibile con quello degli elementi ai quali esse sono saldate.
2. PROGETTAZIONE DEI RECIPIENTI
Nella progettazione dei recipienti il
fabbricante deve definire il settore di utilizzazione dei recipienti
scegliendo:
- la temperatura minima di esercizio
- la temperatura massima di esercizio Tmax
- la pressione massima di esercizio PS.<= o:p>
Tuttavia, se è scelta una tempera=
tura
minima di esercizio superiore a -10°C, i requisiti dei materiali devono
essere soddisfatti a -10°C.
Inoltre il fabbricante deve tener conto
delle disposizioni seguenti:
- deve essere possibile ispezionare
l'interno dei recipienti
- deve essere possibile svuotare i
recipienti
- le qualità meccaniche devono es=
sere
costanti per tutto il periodo di impiego del recipiente conforme alla sua
destinazione
- i recipienti, tenuto conto dell'impiego
prescritto, devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione
e del fatto che, nelle condizioni d'impi=
ego
previste,
- i recipienti non devono subire
sollecitazioni che possano nuocere alla loro sicurezza d'impiego
- la pressione interna non deve superare=
in
modo continuo la pressione massima di esercizio PS essa può tuttavia
essere superata transitoriamente al massimo del 10%.
Gli assemblaggi circolari e longitudinali
devono essere realizzati con saldature con penetrazione piena o con saldatu=
re
di efficacia equivalente. I fondi convessi diversi da quelli emisferici dev=
ono
avere un profilo cilindrico.
2.1. Spessore delle pareti
Se il prodotto PS x V non è super=
iore
a 3000 bar/l, il fabbricante sceglie uno dei metodi di cui ai punti 2.1.1 e
2.1.2 per determinare lo spessore delle pareti del recipiente se il prodott=
o PS
x V è superiore a 3000 bar/l, oppure qualora la temperatura massima =
di
servizio superi i 100°C lo spessore è determinato conformemente =
al
metodo di cui al punto 2.1.1.
Lo spessore effettivo della parete della=
virola e dei fondi non può tuttavia essere inf=
eriore
a 2 mm per i recipienti di acciaio e a 3 mm per quelli di alluminio o lega =
di
alluminio.
2.1.1. Metodo di calcolo
Lo spessore minimo delle parti soggette a
pressione va calcolato tenendo conto dell'intensità delle sollecitaz=
ioni
e disposizioni seguenti:
- la pressione di calcolo da prendere in
considerazione non deve essere inferiore alla pressione massima di esercizio
prescelta
- la sollecitazione generale ammissibile=
di
membrana non deve superare il più piccolo tra i valori 0,6 RET o 0,3=
Rm. Per determinare le sollecitazioni ammissibili il
fabbricante deve utilizzare i valori RET e Rm m=
inimi
garantiti dal fabbricante del materiale.
Tuttavia, se la parte cilindrica del
recipiente comprende una o più saldature longitudinali realizzate co=
n un
procedimento di saldatura non automatico, lo spessore calcolato conformemen=
te a
quanto sopra indicato deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,15.
2.1.2. Metodo sperimentale
Lo spessore delle pareti deve essere
determinato in modo da permettere al recipiente di resistere, a temperatura
ambiente, ad una pressione uguale almeno a 5 volte la pressione massima di
esercizio, con un valore di deformazione circonferenzi=
ale
permanente inferiore o uguale all'1%.
3. PROCESSI DI FABBRICAZIONE
I recipienti devono essere costruiti e
sottoposti a controlli di produzione conformemente alla documentazione tecn=
ica
relativa alla progettazione e alla fabbricazione, di cui al punto 3
dell'allegato II.
3.1. Preparazione dei componenti
La preparazione dei componenti (formatur=
a e
smussatura, ecc.) non deve indurre difetti di superficie, fessure o cambiam=
enti
delle caratteristiche meccaniche di detti pezzi tali da nuocere alla sicure=
zza
dell'impiego dei recipienti.
3.2. Saldature su parti soggette a
pressione
Le caratteristiche delle saldature e del=
le
zone adiacenti devono essere simili a quelle dei materiali saldati e esenti=
da
difetti di superficie e/o interni tali da nuocere alla sicurezza dei
recipienti.
Le saldature devono essere eseguite da
saldatori o operatori qualificati, di perizia adeguata, secondo procediment=
i di
saldatura approvati. Le prove per l'approvazione e la qualificazione sono
effettuate da organismi di controllo autorizzati.
Nel corso della produzione il fabbricante
deve altresì garantire una costante qualità delle saldature
mediante esami appropriati secondo modalità adeguate. Detti esami de=
vono
formare oggetto di una relazione.
4. IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI RECIPIENTI=
Ogni recipiente deve essere corredato de=
lle
istruzioni per l'uso redatte dal fabbricante, previste al punto 2 dell'alle=
gato
II.
ALLEGATO II
1. MARCATURA «CE» E ISCRIZIO=
NI
1.a) Marcatura CE di conformità.<= o:p>
La marcatura «CE» di
conformità è costituita dalle iniziali «CE» secon=
do
il simbolo grafico che segue:

- In caso di riduzione o di ingrandimento
della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il
simbolo graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE
devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non pu&ogr=
ave;
essere inferiore a 5 mm.
1.b) Iscrizioni
Il recipiente o la targhetta segnaletica
devono riportare almeno le iscrizioni seguenti:
- pressione massima di esercizio (PS in =
bar)
- temperatura massima di esercizio (Tmax in °C)
- temperatura minima di esercizio (Tmin in °C)
- capacità del recipiente (V in I=
)
- nome o marchio del fabbricante
- tipo e identificazione di serie o del
lotto del recipiente
- le ultime due cifre dell'anno in cui
è stata apposta la marcatura CE.
Se è utilizzata una targhetta
segnaletica, questa deve essere concepita in modo da non poter essere
riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri
dati.
2. ISTRUZIONI PER L'USO
Nelle istruzioni per l'uso devono figura=
re
le indicazioni seguenti:
- le informazioni previste al punto 1, ad
eccezione dell'identificazione di serie del recipiente
- il campo di impiego previsto
- le condizioni di manutenzione e di
installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.
Esse sono redatte nella o nelle lingue
ufficiali dello Stato membro di destinazione.
3. DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA
COSTRUZIONE
La documentazione tecnica di costruzione
deve comprendere una descrizione delle tecniche e delle attività di
carattere operativo utilizzate per conformarsi ai requisiti essenziali di c=
ui
all'articolo 3 o alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e in
particolare:
a) un progetto di fabbricazione dettagli=
ato
del recipiente,
b) le istruzioni per l'uso,
c) un documento descrittivo che precisi:=
- i materiali utilizzati,
- i procedimenti di saldatura utilizzati=
,
- i controlli effettuati,
- tutte le informazioni pertinenti relat=
ive
alla progettazione dei recipienti.
Ove siano utilizzate le procedure di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, detta documentazione deve constare inoltre:<= o:p>
i) dei certificati relativi all'adeguata
qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operat=
ori
ii)
del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle
parti e degli assemblaggi che contribuiscono alla robustezza del recipiente=
a
pressione
iii)
di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la
descrizione dei controlli previsti.
4. DEFINIZIONE E SIMBOLI
4.1. Definizioni
a) La pressione di calcolo "P"
è la pressione relativa scelta dal fabbricante e utilizzata per
determinare lo spessore delle parti sottoposte a pressione.
b) La pressione massima d'esercizio
"PS" è la pressione relativa massima che può essere
esercitata in condizioni normali d'impiego.
c) La temperatura minima d'esercizio &qu=
ot;Tmin" è la temperatura stabilizzata pi&ug=
rave;
bassa della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego.
d) La temperatura massima d'esercizio &q=
uot;Tmax" è la temperatura stabilizzata pi&ug=
rave;
elevata della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego.
e) Il limite di elasticità
"RET" è il valore alla temperatura massima di esercizio Tmax:
- del limite superiore di snervamento ReH, per un materiale che presenta un limite superior=
e ed
inferiore, oppure
- del limite convenzionale di
elasticità Rp0,2 oppure
- del limite convenzionale di
elasticità Rp1,0 per l'alluminio non legato.
f) Famiglie di recipienti:
Fanno parte di una stessa famiglia i
recipienti che differiscono dal modello soltanto per il diametro (a condizi=
one
che siano rispettate le prescrizioni di cui al punto 2.1.1 o 2.1.2
dell'allegato I) e/o per la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti
limiti:
- allorché il modello è
costituito oltre che dai fondi, da una o più vi=
role,
le varianti della famiglia devono comprendere almeno una virola
- se il modello è costituito solt=
anto
da due fondi bombati, le varianti non devono comprendere virole.
Le variazioni di lunghezza che implicano
modifiche delle aperture e/o dei manicotti saldati devono essere indicate s=
ul
progetto di ciascuna variante.
g) Un lotto di recipienti è
costituito al massimo da 3000 recipienti dello stesso modello.
h) Si tratta di fabbricazione in serie ai
sensi della presente direttiva qualora più recipienti di uno stesso
modello siano fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel
corso di un determinato periodo, conformemente ad una concezione comune e c=
on i
medesimi procedimenti di fabbricazione.
i)Verbale di controllo: documento in cui=
il
fabbricante certifica che il prodotto consegnato è conforme alle
specifiche imposte e fornisce i risultati delle prove correnti di stabilime=
nto,
per quanto concerne la composizione dinamica e le caratteristiche meccaniche
eseguite sui prodotti ottenuti con gli stessi procedimenti di fabbricazione=
utilizzati
per il prodotto fornito, ma non necessariamente sui prodotti consegnati.
4.2. Simboli
A &=
nbsp; &nbs=
p; allungamento
dopo la rottura (Lo =3D 5,65 So)  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; %
A =
&nb=
sp; 80
mm allungamento dopo la rottura (Lo =3D 80 mm) =
&nb=
sp; %
KCV &nbs=
p; &=
nbsp; energia
di rottura &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; =
J/cm²
P =
&nb=
sp; pressione
di calcolo &nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
bar
PS  =
; &n=
bsp; pressione
d'esercizio &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; bar
Ph
&=
nbsp; pr=
essione
di prova idraulica &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; ba=
r
Rp &=
nbsp; 0,2
limite convenzionale di elasticità a 0,2% =
&nb=
sp; =
N/mm²
RET &nbs=
p; &=
nbsp; limite
di elasticità alla massima temperatura di esercizio &=
nbsp; N/mm²
ReH &=
nbsp; limite
superiore di snervamento &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; N/mm²
Rm
&=
nbsp; resisten=
za
alla trazione a temperatura ambiente &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; N/mm&sup=
2;
Rm,
max =
resistenza
massima alla trazione &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; N/mm²
Rp1,0&nb=
sp; =
limite
convenzionale di elasticità a 1,0%&n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; N/mm2
Tmax &=
nbsp; temperatura
massima di esercizio &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; °C
Tmin &=
nbsp; temperatura
minima di esercizio  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; °C
V &=
nbsp; &nbs=
p; capacità
del recipiente  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; 1
ALLEGATO III - Criteri minimi sui quali =
gli
Stati membri devono fondarsi per designare gli
organismi di controllo
1. L'organismo di controllo, il suo
direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica n=
on
possono essere né il progettista, né il fabbricante, né=
; il
fornitore, né il montatore dei recipienti che essi controllano,
né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono interven=
ire
né direttamente, né come mandatari nella progettazione,
costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali recipienti. Ci&ogra=
ve;
non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche t=
ra
il fabbricante e l'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo e il persona=
le
incaricato del controllo debbono eseguire le operazioni di verifica con il
massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono ino=
ltre
essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine
finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o risultati dei control=
li,
in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone
interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo di controllo deve disporre
del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le
operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione delle verifi=
che.
Deve inoltre avere accesso al materiale
necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli
deve possedere:
- una buona formazione tecnica e
professionale
- una adeguata conoscenza delle norme
relative ai controlli che effettua, nonché una sufficiente esperienza
pratica di tali controlli
- la capacità necessaria a compil=
are
gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati d=
ei
controlli effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza =
del
personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non d=
eve
essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti né dei =
risultati
di tali controlli.
6. L'organismo di controllo deve
sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilità
civile", a meno che detta responsabilità civile non sia coperta
dallo Stato a norma del diritto nazionale, o che i controlli non siano effe=
ttuati
direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo di contro=
llo
è legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere
nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorit&agrav=
e;
amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria
attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi
disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.
_____________