MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA5725.CC0470D0" Questo documento č una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CA5725.CC0470D0 Content-Location: file:///C:/AB8B3B52/475-92.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" D.Lgs. 475/92

= DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai disposit= ivi di protezione individuale(G.U. 9 dicembre 1992, n. 289, suppl. ord.).

= Visto l'articolo 42 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Gov= erno per l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicem= bre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

= Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Minis= tri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Art. 1

(Campo di applicazione e definizione)

1.=       Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati = con la sigla DPI.

2.=       Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sè da rischi per la salute e la sicurezza.

3.=       Sono anche considerati DPI: a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costrutt= ore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei; b)= un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sè; c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;

 

= d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializ= zati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio.

= 4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riporta= ti nell'allegato I.

Art. 2

(Norme armonizza= te e norme nazionali)

1.=       Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adot= tate da organismi di normazione europei su incarico della commissione CEE.

2.=       I riferimenti delle norme naziona= li che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Minis= tro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3.=       In assenza di norme armonizzate, = il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con= il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le norme nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto.

4.=       Gli Enti normatori italiani, in s= ede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormen= te rappresentative a livello nazionale.

5.=       I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II (1).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

= Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

= = Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Emana

= il seguente decreto legislativo:

 

(= 1) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10. <= /o:p>

= Art. 3

(Requisiti essenziali di sicurezza)

= 1.=       I DPI non possono essere immessi = sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicure= zza specificati nell'allegato II.

= 2.=       Si considerano conformi ai requis= iti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali = il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario = sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonchè, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.

= 3.=       E' consentita l'immissione sul me= rcato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purchè tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

= 4.=       In occasione di fiere, di esposiz= ioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita= la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purchè un apposito cartello apposto in modo visibile indi= chi chiaramente la non conformità degli stessi e l'impossibilità= ; di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

 

N= .B.: Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 2 gennaio 19= 97, n. 10.

Art. 4

(Categorie di DPI)

= 1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.

= 2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destin= ati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entit&agrav= e;. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di rice= verne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. <= /span>

= 3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzion= e di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici (1); b) azioni lesive di lieve entità e facilm= ente reversibili causate da prodotti per la pulizia (1); c) rischi derivanti d= al contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatur= a

= superiore a 50° C;

= d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;=

= e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provoca= re lesioni a carattere

= permanente; f) azione lesiva dei raggi solari.

= 4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre d= ue categorie.

= 5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destin= ati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI n= on abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.

= 6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o co= ntro i gas irritanti,

= pericolosi, tossici o radiotossici;

= b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

= c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

= d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

= e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a ­50° C;

= f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; <= /p>

= g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche

= pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche; h) i caschi e le visiere per motociclisti (2).

 

(1) Lettera così sostituita dall'art. 4,= comma 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

 

(2) Lettera soppressa dall'art. 4, comma 2, D.L= gs. 2 gennaio 1997, n. 10.

 =

= Art. 5

(Procedure di certificazione CE)

 

1. Prima= di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'artic= olo 7 (1).

&nb= sp;

2. Pri= ma di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunità europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato III, anche al f= ine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazion= e di vigilanza.

&n= bsp;        I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE di cui all'art. 11. <= o:p>

&n= bsp;        I DPI di terza categoria sono sog= getti alle procedure di cui agli artt. 8, 9 e 10.

 

(= 1) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997,= n. 10.

Art. 6

(Organismi di controllo)

1.=       Le attività di cui agli ar= tt. 7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi di controllo autorizzati ai sensi = del presente articolo.

2.=       Possono essere autorizzati organi= smi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V e degli altri requisi= ti stabiliti, unitamente al contenuto della domanda di autorizzazione, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.=

3.=       La domanda di autorizzazione &egr= ave; presentata all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'indu= stria, del commercio e dell'artigianato.

4.=       L'autorizzazione è rilasci= ata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato= e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazz= etta Ufficiale.

5.=       Le spese per le attività d= i cui al comma 1 sono a totale carico del costruttore o del suo rappresentante stabilito nella Comunità europea.

6.=       Le amministrazioni che hanno rila= sciato l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi di control= lo autorizzati e hanno facoltà di procedere, anche attraverso i propri uffici periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza d= ei requisiti di cui al comma 1 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto.

7.=       Qualora l'organismo di controllo = non soddisfi più i requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione &egra= ve; revocata con decreto interministeriale nelle stesse forme di cui al comma= 4.

8.=       Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici.= Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'ele= nco degli organismi e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi = del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea (1). =

 

(= 1) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.L.gs. 2 gennaio 1997= , n. 10.

Art. 7

(Attestato di certificazione CE)

1.=       L'attestato di certificazione CE è l'atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del presente decreto.

2.=       La domanda di certificazione CE è presentata dal costruttore o da un suo rappresentante residente nella Comunità europea, ad un solo organismo di controllo per ogni modello di DPI.

 

= 3. Nella domanda sono compresi:

= a) il nome e l'indirizzo del costruttore e, se diverso, del richiedente, nonchè la ditta e la sede dell'impresa, se il costruttore è= un imprenditore individuale; la ragione o la denominazione sociale e la sede principale, se trattasi di società;

= b) il luogo di produzione del DPI; c) la documentazione tecnica di costruzione indicata nell'allegato III.

4. La domanda è corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede la certificazione.

 

5. L'organismo di controllo verifica la conformità della documentazio= ne tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate di cui all'art. 2. <= /o:p>

&n= bsp;

= 6. Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia applicate o le abbia applicate solo parzialmente, l'organismo di controllo verifica la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai=

= requisiti essenziali di cui all'allegato II e, successivamente, la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle specifiche tecniche. <= o:p>

7. Compl= etate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il modello sia stato realizzato conformemente alla documentazione tecnica di fabbricazione e c= he sia adoperabile in sicurezza secondo l'impiego previsto, l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello alle norme armonizzate di cui all'art. 2.

&nb= sp;

8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello a dette specifiche.

&n= bsp;

9. In = caso di esito positivo degli accertamenti effettuati, l'organismo di controllo rilascia al richiedente l'attestato di certificazione CE. Nell'attestato = sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati, nonch&egr= ave; le descrizioni ed i disegni necessari per individuare il modello oggetto = di certificazione.

&= nbsp;

10. In = caso di esito negativo degli accertamenti, l'organismo di controllo comunica al richiedente i motivi del mancato accoglimento della domanda di certificaz= ione e ne informa, altresì, gli altri organismi di controllo.

&n= bsp;

11. Il richiedente non può presentare nuova domanda di certificazione allo stesso o ad altro organismo di controllo se non abbia apportato al modell= o le modifiche eventualmente indicate nella comunicazione di cui al comma 10 e, comunque, quelle necessarie a renderlo conforme alle norme armonizzate di= cui all'art. 2 o ai requisiti essenziali di cui all'allegato II. <= /span>

&= nbsp;

12. Ne= lle forme di cui al comma 8 dell'art. 6, si dà notizia alla Commissione CEE ed agli altri Stati membri dei provvedimenti di revoca degli attestat= i di certificazione CE da parte degli organismi di controllo.

&= nbsp;

13. La documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'amministrazione di vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione del DPI.

 

= Art. 8

(Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria) <= /p>

= 1. I DPI  della terza categoria s= ono sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei sistemi di controllo previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10.

Art. 9

(Controllo del prodotto finito)

1.=       Il costruttore adotta tutte le mi= sure necessarie affinchè il sistema di fabbricazione, ivi comprese l'ispezione finale dei DPI e le prove, garantisca l'omogeneità del= la produzione e la corrispondenza dei DPI con il modello descritto nell'attestato di certificazione CE.

2.=       Le verifiche di cui al comma 3 so= no effettuate senza preavviso da un organismo di controllo scelto dal costruttore, di regola ad intervalli di almeno un anno.

3.=       L'organismo di controllo accerta = la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II dei DPI prodotti dal costruttore e la loro corrispondenza con il modello oggetto = di certificazione CE, esaminandone un numero sufficiente di esemplari ed effettuando le prove previste dalle norme armonizzate e quelle comunque necessarie.

4.=       Qualora sorgano difficoltà= nella valutazione di conformità, l'organismo di controllo, se diverso da quello che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, può assumere da quest'ultimo tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari= .

 

= 5. L'organismo di controllo redige un resoconto delle attività svolte= e ne dà copia al costruttore.

= 6. Qualora l'organismo di controllo accerti che la produzione non è omogenea o che i DPI  esamin= ati non corrispondano al modello descritto nell'attestato CE e non siano conf= ormi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, adotta i provvedimenti necessari in relazione a quanto verificato e ne informa immediatamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli eventu= ali provvedimenti di cui all'art. 13.

Art. 10

(Controllo del sistema di qualità)

1.=       Il costruttore presenta ad un org= anismo di controllo domanda di approvazione del proprio sistema di qualità= ;.

2.=       Nell'ambito del sistema di qualità sono effettuati per ciascun DPI gli esami e le prove di cu= i al comma 3 dell'art. 9 per verificare la rispondenza dei DPI ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.

 

= 3. La domanda di cui al comma 1, comprende: a) tutte le informazioni relative al genere di DPI prodotti, ivi compresa, se necessaria, la

documentazione inerente al modello oggetto di certificazione CE; b) la documentazione sul sistema di qualità;

= c) un impegno a mantenere adeguato ed efficace il sistema di qualità.

= 4. La documentazione sul sistema di qualità comprende la descrizione: a) degli obiettivi del sistema di qualità, dell'organigramma con l'indicazione per ciascun dipendente dei

= loro poteri e delle loro responsabilità; b) dei controlli e delle prove previsti sui DPI prodotti; c) dei mezzi di controllo dell'efficienza del sistema di qualità.

1.=       L'organismo di controllo effettua= ogni necessaria verifica della struttura del sistema di qualità e ne accerta la capacità di rispettare quanto previsto dal comma 2, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra DPI prodotti e il modello oggetto di certificazione CE.

2.=       La decisione dell'organismo di controllo è comunicata al richiedente. Nella comunicazione sono riportati i risultati dei controlli effettuati e la motivazione della decisione.

3.=       Il costruttore informa l'organism= o di controllo che ha approvato il sistema di qualità di ogni progetto = di modifica del sistema.

4.=       L'organismo di controllo valuta il progetto e comunica la propria decisione nelle forme di cui al comma 6. <= o:p>

 

= 9. All'organismo di controllo è demandata la sorveglianza sul sistema= di qualità.

1.=       L'organismo di controllo procede periodicamente ad effettuare degli accertamenti per verificare che il costruttore mantenga gli impegni assunti relativamente al sistema di qual= ità. Il costruttore è tenuto a far accedere l'organismo di controllo nei locali di ispezione, prova ed immagazzinamento dei DPI e fornisce ogni informazione necessaria e, in particolare, la documentazione sul sistema = di qualità e la documentazione tecnica. L'organismo di controllo redi= ge una relazione e ne dà copia al costruttore.

2.=       L'organismo di controllo pu&ograv= e; in ogni momento effettuare accessi senza preavviso presso il costruttore al quale viene data copia del resoconto dell'accesso.

 

Art. 11

(Dichiarazione di conformità CE)

= 1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI, con la quale attesta c= he gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone sul DPI la marcatura CE di cui all'articolo 12.

N= .B.: Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 gennaio 19= 97, n. 10.

Art. 12

(Marcatura CE) <= o:p>

= 1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato IV, è costituita dalla sigla CE.

1.=       In caso di intervento di un organ= ismo notificato nella fase di controllo della produzione, come previsto dall'articolo 10, viene aggiunto il suo numero di identificazione. <= /o:p>

2.=       La marcatura CE deve essere appos= ta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibi= le periodo di durata del DPI. Tuttavia, se ciò risulta impossibile da= te le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.

3.=       E' vietato apporre sul DPI marcat= ure che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può esse= re apposto ogni altro marchio purchè questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE. =

 

N= .B.: Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 2 gennaio 19= 97, n. 10.

Art. 12 bis

(Disposizioni co= muni per la marcatura CE)

 

= 1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diver= si e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasci= ata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare dura= nte un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisf= ano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei document= i, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i DPI, = sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.

= 2. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità no= nchè le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Ital= ia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

= 3. Gli organismi di cui all'articolo 6 trasmettono al Ministero dell'industria, = del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonchè l'indicazione delle domande respinte.

= 4. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui all'articolo 6, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.

N= .B.: Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

Art. 13

(Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato)

1.=       Il controllo della conformit&agra= ve; ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II dei DPI in comme= rcio è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro= .

2.=       Le amministrazioni di cui al comm= a 1 potranno avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico di uffici tecnici dello Stato.

3.=       Qualora gli organismi di prevenzi= one nello svolgimento dei compiti istituzionali accertino la difformità= ; di un DPI dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, ne d= anno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. <= o:p>

4.=       Qualora sia segnalata la potenzia= le pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifi= ca delle circostanze segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e= d il divieto di utilizzazione anche in via immediata.

 

= 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione CEE dei

provvedimenti di cui al comma 4, precisando se l'accertamento riguardi: a) la difformità dei requisiti essenziali= di sicurezza di cui all'allegato II; b) una applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 2; c) una lacuna delle norme di cui all'art. 2.

1.=       A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione CEE, i provvedimenti di cui al co= mma 4 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. =

2.=       Qualora si constati che apparecch= i o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario = o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione

 

= o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta t= utte le misure necessarie per garantirne il ritiro dal mercato (1).

1.=       I provvedimenti previsti dal pres= ente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, unitame= nte all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, = n. 241, e successive modificazioni (1).

2.=       Gli oneri relativi ai provvedimen= ti previsti dal presente articolo sono a carico del produttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario e del responsabile de= lla commercializzazione del DPI (1).

 

(= 1) L'originario comma 7 è stato così sostituito con gli attuali commi 7, 8 e 9 dell'art. 10, comma 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10. =

Art. 14

(Sanzioni e disposizioni penali)

1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto &egra= ve; punito: a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni; b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto

= milioni a lire trenta milioni; c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.

= 2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria p= rima che sia stato richiesto

o rilasciato l'attestato di certificazione CE è punito con la sanzio= ne amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

 

= 3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al costruttore di DP= I di terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui agli articoli= 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettua= re la dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre la marcatura CE di cui all'art. 12 (1).

= 4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE di cui all'art. 12 è punito= con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque mili= oni a lire trenta milioni (1).

= 5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagam= ento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni (2).

= 6. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attivit&agr= ave; previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di control= lo autorizzati di cui all'art. 6 si considerano incaricati di pubblico servi= zio.

 

 

(1) Comma così modificato dall'art. 1, c= omma 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 11, = comma 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

 =

Art. 14 bis

(Adeguamento deg= li allegati alle norme comunitarie)

= 1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previden= za sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, = n. 400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente decreto necessa= rie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia di DPI.

N= .B.: Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.

Art. 15

(Norme finali e transitorie)

1.=       I DPI, già prodotti alla d= ata di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative vigen= ti nazionali o di altri paesi della Comunità europea, possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994. <= /p>

2.=       Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che già svolgono l'attività di omologazione dei caschi e visiere per motociclisti in base al regolamento= ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attività fino al termine del periodo transitorio di cui al primo comma.

 


 

=       DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori areosol, armi individuali deterrenti, ecc.).

2.=       DPI progettati e fabbricati per u= so privato contro:

 

�.


 

Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

1. Requisiti di carattere gene= rale applicabili a tutti i DPI

I DPI devono= assicurare una protezione adeguata contro i rischi.

1.1. Principi di progettazio= ne

1.1.1. Ergon= omia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impi= ego prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di u= na protezione appropriata e del miglior livello possibile.

1.1.2. Livel= li e classi di protezione

1.1.2.1. Liv= elli di protezione quanto possibile elevati

Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento d= ell'attività.

1.1.2.2. Cla= ssi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio

Qualora le d= iverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di u= no stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese = in considerazione classi di protezione adeguate.

1.2. Innocuità dei DP= I

1.2.1. Assen= za di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni"

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego. <= /span>

1.2.1.1. Mat= eriali costitutivi appropriati

I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non dev= ono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore.

1.2.1.2. Sta= to di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore=

<= span style=3D'font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:BHACCK+Arial'>Ogni parte d= i un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.=

1.2.1.3. Ost= acoli massimi ammissibili per l'utilizzatore

I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumer= e e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che pos= sano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone.

1.3. Fattori di confort e di efficacia

1.3.1. Adegu= amento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore

<= span style=3D'font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:BHACCK+Arial'>I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere= e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il pi&ugr= ave; possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.

1.3.2. Leggerezza e solidit&a= grave; di costruzione I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia.

= Oltre ai req= uisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere = per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devo= no possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili.

1.3.3. Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall'utilizzatore

Se i diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da u= no stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.

= 1.4. Nota informativa del fabbricante

La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

a) le istruz= ioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzator= e;

b) le presta= zioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le clas= si di protezione dei DPI;

c) gli acces= sori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;

d) le classi= di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti= di utilizzazione;

e) la data o= il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; <= /span>

f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;

g) il signif= icato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12);

h) se del ca= so, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all'articolo 12-bis, comma 1 (1);

i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che inter= vengono nella fase di certificazione dei DPI (1).

La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno n= ella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

(1) Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10. =

2. Requisiti supplementari com= uni a diverse categorie o tipi di DPI

2.1. DPI dotati di sistemi di regolazione

I DPI dotati= di sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati in modo tale= che dopo regolazione non possano spostarsi, nelle condizioni prevedibili di impiego, indipendentemente dalla volontà dell'utilizzatore. <= /o:p>

2.2. DPI "che avvolgono" le parti del corpo da proteggere

I DPI che "avvolgono" le parti del corpo da proteggere devono essere sufficientemente aerati, per quanto possibile, onde limitare il sudore derivante dal fatto di portarli; oppure devono essere dotati, se possibil= e, di dispositivi per assorbire il sudore.

2.3. DPI del viso, degli occ= hi o delle vie respiratorie

I DPI del vi= so, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore.

I sistemi oc= ulari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ott= ica compatibile con la natura delle attività più o meno minuzio= se e/o prolungate dell'utilizzatore.

Se necessari= o, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare = la formazione di vapore.

I modelli di= DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o di lenti a contatto che apportino tale correzione= .

2.4. DPI soggetti a invecchiamento

Se le presta= zioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplar= e o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio = deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione= erronea.

Se il fabbri= cante non può impegnarsi per quanto riguarda la "durata" di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, = di revisione e di manutenzione.

Qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione perio= dica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza di ci&ogr= ave; il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa. =

2.5. DPI suscettibili di res= tare impigliati durante l'impiego

Se le condiz= ioni di impiego prevedibili comportano in particolare il rischio che il DPI re= sti impigliato in un soggetto in movimento e ponga in tal modo in pericolo l'utilizzatore, il DPI deve avere una soglia di resistenza superata la qu= ale la rottura di uno degli elementi costitutivi consenta di eliminare il pericolo.

2.6. DPI destinati ad un imp= iego in atmosfere esplosive

I DPI destin= ati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e fabbricati in modo tale che non vi si possa verificare nessun arco o scintilla di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultante da= un urto che possa infiammare una miscela esplosiva.

2.7. DPI destinati ad interv= enti rapidi o che devono essere indossati e/o tolti rapidamente

Questi tipi = di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere indossati e= /o tolti il più rapidamente possibile.

Se sono dota= ti di sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenerli nella posizione giusta sull'utilizzatore o a toglierli, tali sistemi devono poter essere manovrati agevolmente e rapidamente.

2.8. DPI d'intervento in situazioni estremanente pericolose

La nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI per interventi in situaz= ioni estremamente pericolose di cui all'art. 8, par. 4, lett. a), deve compren= dere in particolare informazioni destinate all'uso di persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.

Nella nota i= noltre deve essere descritta la procedura da seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa il DPI che esso sia debitamente regolato e pronto per l'impiego.

Se un DPI &e= grave; dotato di un dispositivo di allarme che scatta in mancanza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo deve essere progettat= o e strutturato in modo tale che l'allarme possa essere avvertito dall'utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali il= DPI è immesso sul mercato.

2.9. DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore

Se dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore,= per motivi di ricambio, questi ultimi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere regolati, montati e smontati facilmente a mano.=

2.10. DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare esterno al DPI

Se i DPI sono dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro dispositivo, complementare, tale elemento di raccordo deve essere progettato e fabbric= ato in modo da poter essere montato solamente su un dispositivo adatto. =

2.11. DPI con un sistema di circolazione di fluido

Se un DPI ha= un sistema a circolazione di fluido, quest'ultimo deve essere scelto o progettato e strutturato in modo da garantire un debito rinnovo del fluido nelle vicinanze dell'insieme della parte del corpo da proteggere, indipen= dentemente dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell'utilizzatore, nelle condizioni prevedibili di impiego.

2.12. DPI con una o pi&ugrav= e; indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza

Le indicazio= ni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettament= e la salute e la sicurezza, apposte su queste categorie o tipi di DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o ideogrammi armonizzati perfettamente leggibili e restare tali per tutta la durata prevedibile di questi DPI. Queste indicazioni devono essere inoltre complete, precise, comprensibili= per evitare qualsiasi interpretazione erronea. In particolare, se tali indicazioni comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere redat= te nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro utilizzatore.

Se a causa d= elle piccole dimensioni di un DPI (o componente di DPI) non è possibile apporre interamente o in parte l'indicazione necessaria, questa deve figu= rare sull'imballaggio e nella nota informativa del fabbricante.

2.13. Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva

Gli indument= i DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necess= ario segnalare individualmente e visivamente la presenza dell'utilizzatore dev= ono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristiche fotom= etriche e colorimetriche.

2.14. DPI "multirischio"

Ogni DPI des= tinato a proteggere l'utilizzatore contro diversi rischi suscettibili di verific= arsi simultaneamente, deve essere progettato e fabbricato in modo da soddisfar= e in particolare i requisiti essenziali specifici per ciascuno di questi rischi (vedi punto 3).

3. Requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire

3.1. Protezione contro gli u= rti meccanici

3.1.1. Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte d= el corpo contro un ostacolo

I DPI adatti= a questo genere di rischi devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della pa= rte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto al di l&agrav= e; del quale le dimensioni o la massa eccessiva del dispositivo ammortizzato= re impedirebbero l'impiego effettivo dei DPI durante il periodo necessario e prevedibile in cui vengono adoperati.

3.1.2. Cadut= e di persone

3.1.2.1. Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento Le suole di usura delle calzature atte a prevenire gli scivolamenti devono essere progettate, fabbricate

o dotate di dispositivi applicati appropriati, in modo da assicurare una buona aderen= za mediante ingranamento o sfregamento, in funzione della natura o dello sta= to del suolo.

3.1.2.2. Prevenzione delle cadute dall'alto

I DPI destin= ati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile = a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di = un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore.

Essi devono inoltre garantire= che al termine della frenatura l'utilizzatore abbia una posizione corretta, c= he gli consenta se necessario di attendere i soccorsi. Nella sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:

�.3.2. Protezione contro la compressione (statica) di una parte del corpo

I DPI destin= ati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di compressione (statica) devono poterne attenuare gli effetti in modo da prevenire lesio= ni gravi o affezioni croniche.

3.3. Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali (sfregamento, punture, tagli, morsicature)

I materiali costitutivi e altri componenti dei DPI destinati a proteggere interamente= o parzialmente il corpo contro aggressioni meccaniche superficiali quali sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o progett= ati e strutturati in modo tale che questi tipi di DPI siano resistenti all'abrasione, alla perforazione e alla tranciatura (vedi anche punto 3.1= ) in relazione alle condizioni prevedibili di impiego.

3.4. Prevenzione di annegame= nti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio)

I DPI destin= ati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il più presto possibile in superficie, senza nuocere alla sua salute, l'utilizzatore eventualmente privo di forze o di conoscenza, immerso in un ambiente liqu= ido e tenerlo a galla in una posizione che gli consenta di respirare in attes= a di soccorsi.

I DPI possono presentare una galleggiabilità intrinseca totale o parziale o anco= ra ottenuta gonfiandoli con un gas liberato automaticamente o manualmente, o= con il fiato.

Nelle condiz= ioni di impiego prevedibili:

- i DPI devo= no poter resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al funzioname= nto, agli effetti dell'impatto con l'ambiente liquido e ai fattori ambientali inerenti a tale ambiente;

- i DPI gonf= iabili devono poter gonfiarsi rapidamente e completamente.

Qualora particolari condizioni d'impiego prevedibili lo esigano, alcuni tipi di D= PI devono inoltre soddisfare una o più delle seguenti condizioni complementari:

 

 devono essere muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al secondo comma e/o di un dispositi= vo di segnalazione luminosa o sonora;

 devono essere muniti di un dispos= itivo di ancoraggio e di presa del corpo che consenta di estrarre l'utilizzatore dall'ambiente liquido;

 devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell'attività che espone l'utilizzat= ore eventualmente vestito ad un rischio di caduta in ambiente liquido. <= /o:p>

3.4.1. Soste= gni alla galleggiabilità

Un indumento= che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell'imp= iego prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo nell'acqua. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell'utilizzatore permettendogli in particola= re di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.

3.5. Protezione contro gli e= ffetti nefasti del rumore

I DPI destin= ati a prevenire gli effetti nefasti del rumore devono poter attenuare quest'ult= imo in modo che i livelli sonori equivalenti, avvertiti dall'utilizzatore, non superino mai i valori limite di esposizione quotidiana prescritti per la protezione dei lavoratori nella direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.

Ogni DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonchè il valore dell'indice di confort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull'imballaggio.

3.6. Protezione contro il ca= lore e (o) il fuoco

I DPI destin= ati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro gli effetti del cal= ore e (o) del fuoco devono avere un potere di isolamento termico e una resist= enza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego.

3.6.1. Mater= iali costitutivi e altri componenti dei DPI

I materiali costitutivi e altri componenti appropriati alla protezione contro il calo= re raggiante e convettivo devono essere caratterizzati da un adeguato coefficiente di trasmissione del flusso termico incidente e da un grado di incombustibilità sufficientemente elevato, per evitare ogni rischi= o di autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di impiego.

Se la superf= icie esterna di tali materiali e componenti deve avere un potere riflettente, = esso deve essere adeguato al flusso di calore emesso mediante irraggiamento ne= lla regione dell'infrarosso.

I materiali e altri componenti di dispositivi destinati a interventi di breve durata all'interno di ambienti caldi e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni= di prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di materie in fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l'utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il suo DPI.

I materiali = e gli altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi proiezioni di prodotti caldi devono inoltre assorbire sufficientemente gli urti meccani= ci (vedi punto 3.1).

I materiali = e gli altri componenti di DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto= con la fiamma e quelli che rientrano nella fabbricazione di dispositivi di lo= tta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nel= le condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della fiamma nè contribuire a propagarla.

3.6.2. DPI completi, pronti per l'uso In condizioni prevedibili d'impiego: 1) la quantità di calore trasmessa all'utilizzatore attraverso il DPI de= ve essere sufficientemente bassa

affinch&egra= ve; il calore accumulato per tutta la durata d'impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiunga mai la soglia di dolore o quella in cui si verif= ichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute;

2) i DPI dev= ono impedire, se necessario, la penetrazione di liquidi o di vapori e non dev= ono causare ustioni derivanti da contatti puntuali tra il loro rivestimento protettivo e l'utilizzatore.

Se dei DPI s= ono dotati di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante evaporizzazione di un liquido o sublimazione di un sol= ido, essi devono essere progettati in modo tale che le sostante volatili che si formano siano evacuate all'esterno dell'involucro di protezione e non ver= so l'utilizzatore.

Se dei DPI comprendono un apparecchio di protezione respiratoria, esso deve garantir= e in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d'impiego, la funzione di protezione stabilita.

Il fabbrican= te deve in particolare indicare, nella nota informativa allegata ad ogni mod= ello di DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti caldi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso attraverso i dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego. <= /p>

3.7. Protezione contro il fr= eddo

I DPI destin= ati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte di esso devono possedere un isolamento termico e una resistenza meccanica adeguata alle prevedibili condizioni di impiego per cui sono immessi sul mercato. =

3.7.1. Mater= iali costitutivi e altri componenti dei DPI

= I materiali costituenti e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere dal fre= ddo devono possedere coefficienti di trasmissione del flusso termico incidente tanto bassi quanto lo richiedono le condizioni di impiego prevedibili. I materiali e gli altri componenti flessibili dei DPI da utilizzare per interventi all'interno di ambienti freddi devono conservare un grado di flessibilità che permetta all'operatore di compiere i gesti necess= ari e di assumere determinate posizioni.

Inoltre, i materiali e gli altri componenti del DPI che potrebbero essere interessat= i da proiezioni importanti di prodotti freddi devono poter ammortizzare sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1). <= /p>

3.7.2. DPI completi, pronti all'uso Nelle prevedibili condizioni d'impiego: 1) il fl= usso trasmesso all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere tale che il fred= do accumulato durante

il periodo d'impiego sulle parti del corpo da proteggere, comprese le punte delle di= ta dei piedi e delle mani, non raggiunga in alcun caso la soglia di dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per la salute.

2) I DPI dev= ono impedire quanto possibile la penetrazione di liquidi, quali, ad esempio, = la pioggia, e non devono essere all'origine di lesioni in seguito a contatti puntuali tra il loro rivestimento di protezione e l'utilizzatore.

Se i DPI sono dotati di un apparecchio di protezione per la respirazione, quest'ultimo = deve assolvere in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili d'impiego, = la sua funzione di protezione.

Il fabbricat= ore deve in particolare indicare, nella nota informativa relativa ad ogni mod= ello di DPI destinato a interventi di breve durata in ambienti freddi, qualsia= si dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al freddo trasmesso attraverso l'attrezzatura.

3.8. Protezione contro gli s= hock elettrici

I DPI destin= ati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti della corrente elettrica, devono possedere un grado di isolamento adeguato ai valori di tensione ai quali l'utilizzatore è esposto nelle più sfavorevoli condizioni d'impiego prevedibili.

A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti, e combinati in modo che la corrente di fuga, misurata attraverso l'involucro protettore in condizioni di prova effettu= ate a tensioni corrispondenti a quelle che possono incontrarsi "in situ", sia quanto più bassa possibile e in ogni caso inferior= e a un valore convenzionale massimo ammissibile, corrispondenti alla soglia di tolleranza.

I tipi di DPI destinati esclusivamente ad attività o interventi su impianti elettrici sotto tensione o che possono essere sotto tensione devono porta= re l'indicazione, ripetuta anche sulla confezione, della classe di protezione e/o della tensione d'impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione; sui DPI si deve inoltre prevedere, all'esterno dell'involu= cro, di protezione, uno spazio sul quale si possa segnare ulteriormente la dat= a di messa in servizio e quelle delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente.

Il fabbrican= te deve indicare nella sua nota d'informazione l'uso esclusivo di questi tip= i di DPI, nonchè la natura e la frequenza delle prove dielettriche alle quali devono essere assoggettati durante il loro "periodo di vita&qu= ot;.

3.9. Protezione contro le radiazioni

3.9.1. Radia= zioni non ionizzanti

I DPI destin= ati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter assorbire o riflettere la maggior pa= rte dell'energia irradiata nelle lunghezze d'onda nocive, senza per ciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello s= pettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora= le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano.

A tale scopo= , le lenti protettrici devono essere progettate e fabbricate in modo da dispor= re in particolare, per ogni onda nociva, di un fattore spettrale di trasmiss= ione tale che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filt= ro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di es= posizione massima ammissibile.

Le lenti ino= ltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell'irraggiamento emesso in condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve essere caratterizzato dal numero di gr= ado di protezione cui corrisponde la curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.

Le lenti ada= tte a sorgenti di radiazione dello stesso genere, devono essere classificate in ordine crescente secondo i loro numeri di grado di protezione e il fabbricante deve in particolare nella sua nota informativa indicare le cu= rve di trasmissione che consentano di scegliere il DPI più appropriato tenendo conto di fattori inerenti alle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spett= rale dell'energia irradiata a tale distanza.

Il numero di= grado di protezione di ogni esemplare di lente filtrante deve essere indicato d= al fabbricante.

3.9.2. Radia= zioni ionizzanti

<= span style=3D'font-size:10.0pt;mso-bidi-font-family:BHACCK+Arial'>3.9.2.1. Protezione contro la contaminazione radioattiva esterna

= I materiali = e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso contro le polveri, i gas, i liquidi radioattivi o le loro miscele, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi dispositivi impediscano efficacemente la penetrazione delle sostanze cont= aminanti nelle condizioni prevedibili d'impiego.

La necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in relazione alla natura o allo stato delle sostanze contaminanti, attraverso l'impermeabilità dell'"involucro" di protezione e (o) attraverso qualsiasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi di ventilazione e di pressurizzazio= ne che impediscano la retrodiffusione di queste sostanze contaminanti. =

Se è possibile decontaminare i DPI, la decontaminazione deve avvenire in modo = da non pregiudicare il loro eventuale reimpiego durante la "durata" prevedibile di questo genere di dispositivi.

3.9.2.2. Protezione limitata contro l'irradiazione esterna

I DPI intesi= a proteggere interamente l'utilizzatore contro l'irradiazione esterna o, se ciò non è possibile, ad attenuare sufficientemente quest'ul= tima possono essere progettati soltanto per radiazioni elettroniche (ad esempi= o, radiazioni beta) o fotoniche (X, gamma) di energia relativamente limitata= .

I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che il livello di protezione offerto all'utilizzatore sia tanto alto quanto lo richiedono le condizioni prevedibili di impiego senza che per ciò gli impedimenti ai gesti, alle posizioni o agli spostamenti di quest'ultimo implichino un aumento d= ella durata di esposizione (vedi punto 1.3.2).

Sui DPI devo= no essere indicati le caratteristiche e lo spessore del materiale o dei materiali costituenti adatti alle condizioni prevedibili di impiego.

3.10. Protezione dalle sosta= nze pericolose e gli agenti infettivi

3.10.1. Protezione respirator= ia I DPI destinati a proteggere le vie respiratorie devono fornire all'utilizzatore aria respirabile se quest'ultimo è esposto ad un'atmosfera inquinata e (o) la cui concentrazione di ossigeno sia insufficiente.

L'aria respi= rabile fornita all'utilizzatore dal DPI è ottenuta con i mezzi adatti, ad esempio: dopo filtrazione dell'aria inquinata attraverso il dispositivo o= mezzo di protezione o mediante un apporto proveniente da una sorgente non inquinata.

I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che la funzione e l'igiene delle vie respiratorie dell'utilizzatore siano assicurate debitamente durante il periodo di utilizzazione, nelle condizioni prevedibili di impiego. <= /o:p>

Il grado di = tenuta stagna della parte facciale, le perdite di carico all'inspirazione e, per= gli apparecchi filtranti, il potere di depurazione, devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la penetrazione dei contaminanti sia sufficientemente bassa da non pregiudicare la salute o l'igiene dell'utilizzatore.

I DPI devono possedere un marchio d'identificazione del fabbricante e un'etichetta con= le caratteristiche di ciascun tipo di dispositivo in modo tale da permettere= a qualsiasi utilizzatore sperimentato e qualificato, con l'ausilio delle istruzioni per l'uso, di farne un impiego appropriato. =

Nella nota informativa degli apparecchi filtranti il fabbricante deve inoltre indica= re la data limite di deposito in magazzino del filtro nuovo, come conservato nella confezione d'origine.

3.10.2. Prot= ezione dai contatti epidermici o oculari

I DPI destin= ati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze pericolose e agenti infettivi devono impedire la penetrazione o = la diffusione di tali sostanze attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili d'impiego per le quali tali DPI sono immessi sul mercato.

A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e combinati in modo da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta se necessario un u= so quotidiano eventualmente prolungato o, in caso contrario, una chiusura st= agna limitata con conseguente limitazione della durata d'impiego. <= /span>

Qualora, per= loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze perico= lose o agenti infettivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitasse= ro quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli = in funzione della loro efficacia. I DPI risultanti conformi alle specifiche = di prova devono possedere un'etichetta contenente i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonchè il corrispondente tempo di protezione convenzionale. Il fabbricante deve ino= ltre fornire, nella sua nota d'informazione, il significato eventuale dei codi= ci, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi da= to utile alla determinazione della durata massima ammissibile d'impiego del = DPI nelle diverse condizioni prevedibili.

3.11. Dispositivi di sicurez= za delle attrezzature per l'immersione

1) Apparecch= io respiratorio

L'apparecchio respiratorio deve consentire di alimentare l'utilizzatore con una miscela gassosa respirabile, nelle condizioni prevedibili d'impiego e tenuto cont= o, segnatamente, della profondità massima di immersione. <= /span>

2) Qualora le condizioni prevedibili d'impiego lo richiedano, i dispositivi devono comprendere:

a) una tuta = che assicuri la protezione dell'utilizzatore contro la pressione dovuta alla profondità di immersione (vedi punto 3.2) e/o contro il freddo (ve= di punto 3.7);

b) un dispos= itivo d'allarme destinato ad avvertire in tempo utile l'utilizzatore della manc= anza di ulteriore alimentazione della miscela gassosa respirabile (vedi punto 2.8);

c) una tuta = di salvataggio che consenta all'utilizzatore di risalire in superficie (vedi punto 3.4.1).


 

Documentazione tecnica del fabbricante

La documentazione di cui all'= art. 8, par. 1, deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal

fabbricante = per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenzial= i. Nel caso dei modelli di DPI di cui all'art. 8, par. 2, la documentazione = deve comprendere in particolare: 1) un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito: a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai =

risultati delle prove di prot= otipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali; b) l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurez= za e la salute, nonchè delle norme

armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello; 2) = la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante; 3) una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell'allegato II.


 

= Marcatura di conformità= ; CE e iscrizioni La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue: =

�.


 

= Requisiti mi= nimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione per la designazione degli organismi autorizzati

1.=       Gli organismi incaricati di esami= nare le attrezzature devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con il rilascio degli attestati ed av= ere accesso alle apparecchiature necessarie per gli esami eccezionali previsti dalle direttive particolari.

2.=       L'organismo, il direttore e il personale non possono essere nè il progettista, nè il costruttore, nè il fornitore, nè l'installatore delle attre= zzature, nè il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, nè direttamente nè come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali attrezzature. Ciò non = esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.

3.=       Il personale incaricato di esamin= are le attrezzature, in vista del rilascio dell'attestato di certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattu= tto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risul= tati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell'esame.

&= nbsp;

4. Il person= ale incaricato degli esami deve possedere:

- una buona formazione tecnica e professionale;

- una conosc= enza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami che esegue e una pra= tica sufficiente su tali lavori;

- l'attitudi= ne richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati.

 

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato dell'esame. La retribuzione di og= ni agente non deve essere proporzionata nè al numero dei controlli effettuati, nè ai risultati ottenuti.