MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA5D40.092CEDF0" Questo documento č una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CA5D40.092CEDF0 Content-Location: file:///C:/A92A3B51/313-91.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Sicurezza dei giocattoli - D.Lgs. 313/1991

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D.Lgs.<= span style=3D'font-size:9.0pt'> 27 settembre 1991, n. 313 (1).

Att= uazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazio= ni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'= art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (2).

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(1) Pubblicato nella Gazz<= /span>. Uff. 5 ottobre 1991, n. 234.

 

(2) Con D.M. 14 gennaio 1992 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18) sono stati approvati i riferimenti delle nor= me nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli.  =

Con D.M. 28 marzo 1997 (Ga= zz. Uff. 11 aprile 1997, n. 84) è stato pubblicato l'elenco aggiornato delle norme armonizzate comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli. Vedi, anche, il D.M. 30 settembre 1999, per le disposizioni tecniche relative all'immissione sul mercato dei giocattoli in plastica morbida.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; =

Visto l'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n= . 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio = n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem= bri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Minist= ri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari este= ri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente decreto legislativo:

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1. Definizioni.

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1. Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad ess= ere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accessori.

2. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo.

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2. Condizioni di sicurezza. <= /p>

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1. I giocattoli debbono essere fabbricati a reg= ola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo = se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione del comportamento abit= uale dei bambini.

2. Il disposto del comma 1 h osservato se i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

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3. Presunzione di conformità.

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1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al= comma 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 8 i giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscon= o le norme armonizzate comunitarie (3).

2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati = in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui = ai precedenti commi non siano state integralmente osservate, o quando non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo a= ver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato= ai sensi dell'art. 6, dichiara la conformità dei giocattoli ai requis= iti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2.

3-bis. Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto che prevedono l'apposizione della marcatura = CE, questa indica ugualmente la presunta conformità` dei giocattoli an= che alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette disposizioni lascino al fabbricante la facoltà` di scegli= ere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE in= dica soltanto la conformità` del giocatolo alle disposizioni applicate = dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli

di istruzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballaggio (4).

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(3) Comma così modificato dall'art. 2, <= span class=3DSpellE>D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCI= X.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX.

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4. Marcatura CE; (5).

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1. Non possono essere immessi sul mercato i giocattoli privi della marcatura CE, consistente nel simbolo CE;.

2. La marcatura CE (5) h apposta sul giocattolo= dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità europea.= Con l'apposizione del marchio il fabbricante o il mandatario attestano sotto = la loro responsabilità` che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, oppure che è conforme al modello approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 3. =

3. E’ vietato apporre sui giocattoli marc= ature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, pur essere apposto ogni altro marchio, pu= rchè esso non limiti la visibilità e la leggibilità della marcat= ura CE (6).

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(5) A norma dell'art. 1, D= .Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX, l'espressione +marchio CE; figurante nel presente decreto h sosti= tuita dall'espressione +marcatura CE;. <= /span>

(5) A norma dell'art. 1, D= .Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX, l'espressione +marchio 

CE; figurante nel presente decreto h sostituita dall'espressione +marcatura CE;. <= /span>

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, <= span class=3DSpellE>D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCI= X.

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(giurisprudenza)

5. Indicazioni sui giocattoli.

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1. Sul giocattolo o sul suo imballaggio, in man= iera visibile, leggibile e indelebile, devono essere apposti la marcatura CE (= 5), il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonch= è l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'= immissione sul mercato della Comunità economica europea, anche in forma abbreviata purchè consenta una identificazione semplice e agevole, nonchè le avvertenze e le precauzioni da usare secondo il dettato dell'allegato = IV.

2. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni= o composti da elementi di piccole dimensioni, le indicazioni di cui al comm= a 1 possono essere apposte su un'etichetta o su un foglio informativo allegat= o al giocattolo. Qualora le indicazioni di cui ai commi precedenti non siano apposte sul giocattolo occorre richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilità di conservarle.

3. Il foglio informativo, le avvertenze e le precauzioni debbono essere redatte in lingua italiana. 

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(5) A norma dell'art. 1, D= .Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX, l'espressione marchio CE; figurante nel presente decreto h sostituita dall'espressione marcatura CE= ;.

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6. Certificazione CE.

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1. La certificazione CE h la procedura con la q= uale un organismo autorizzato constata e attesta che il modello di un giocatto= lo soddisfa ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, rilasciando = un attestato CE.

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7. Organismi autorizzati alla certificazione CE= .

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1. Per essere autorizzato ad effettuare le certificazioni CE, l'organismo interessato deve farne istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalit&agrav= e;, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'industria, del commerc= io e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7). L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti essenziali di cui all'allegato III. H considerato titolo di valutazione delle capacità tecniche l'accreditamento dell'organism= o da parte di un ente specializzato.

2. L'autorizzazione h rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministero dell'industria= , del commercio e dell'artigianato vigila sull'attività degli organismi autorizzati.4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione è =

revocata.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comun= ica alla Commissione europea e agli altri Stati membri alla Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva variazione. Infor= ma altresì regolarmente la Commissione CEE in merito all'attivit&agra= ve; svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le trasmette una relaz= ione sulla applicazione del presente decreto (8).

5-bis. L'elenco degli organismi notificati, rec= ante il loro numero di identificazione, nonchè i compiti  <= /p>

specifici per i quali sono stati designati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, che ne cura anche l'aggiornamento (9).

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(7) Vedi, in merito, il D.M. 13 dicembre 1991 (= Gazz. Uff. 18 dicembre 1991, n. 296).

(8) Comma così modificato dall'art. 5, <= span class=3DSpellE>D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCI= X.

(9) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX.

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8. Procedura per la certificazione CE.

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1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito= nella Comunità che intenda ottenere la certificazione CE deve farne doma= nda ad un organismo autorizzato.2. La domanda deve contenere il nome e l'indi= rizzo del richiedente, una descrizione del giocattolo, informazioni sulla sua concezione e fabbricazione e l'indicazione del luogo di fabbricazione. Al= la domanda deve essere unito un modello del giocattolo.

3. L'organismo autorizzato esamina la regolarità dei documenti forniti, verifica che il giocattolo non è suscettibile di compromettere la sicurezza e la salute ai sensi dell'art. 2, effettua gli esami e le prove appropriate per verificare che= il modello risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibil= e le norme armonizzate ed eventualmente chiedendo altri esemplari del modello.=

4. Se il modello risponde ai requisiti essenzia= li, l'organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato CE del tipo, riportandovi le conclusioni dell'esame, le condizioni cui è eventualmente assoggettato, le descrizioni e i disegni del modello approv= ato.

5. Copia dell'attestato viene trasmessa al Mini= stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I documenti concernenti l'esecuzione delle p= rove ed il rispetto dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione an= che del Ministero della sanità, che potrà procedere a particola= ri controlli in relazione ai propri compiti istituzionali. Copia dei risulta= ti di detti controlli sarà trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. L'organismo autorizzato che rifiuti di rilas= ciare un attestato CE ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Commissione CEE, precisando le ragioni del rifiuto.=

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9. Controlli.

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1. Al fine di verificare la conformità d= ei giocattoli alle norme del presente decreto, il Ministero dell'industria, = del commercio e dell'artigianato dispone verifiche, accertamenti e controlli, anche nella fase della commercializzazione, mediante i propri uffici cent= rali e periferici coadiuvati da istituti, enti o laboratori autorizzati o medi= ante le stazioni sperimentali per l'industria, le quali potranno avvalersi, pr= evia richiesta all'Amministrazione, della collaborazione di istituti, enti o laboratori autorizzati.

2. Per lo svolgimento dei controlli deve essere consentito alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di fabbricazione o= di immagazzinamento e alle informazioni di cui ai commi 4 e 5, nonchè il prelievo di un campione per sottop= orlo ad esami e prove. Le informazioni così ottenute sono coperte dal segreto d'ufficio.

3. Il fabbricante o il suo mandatario o il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica europea sono tenuti a fornire le predette informazioni entro il termine, comunque non minore di otto giorni, fissato dall'autorità richiede= nte.

4. Relativamente ai giocattoli fabbricati secon= do la prescrizione dell'art. 3, commi 1 e 2, in conformità alle norme armonizzate il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunit&ag= rave; tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni: <= o:p>

a) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di= un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicur= a la conformità della produzione alle norme armonizzate; eventualmente:= un attestato CE del tipo rilasciato di un organismo autorizzato; copie dei documenti che il fabbricante ha sottoposto all'organismo autorizzato; una descrizione di mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformit&agr= ave; al modello autorizzato;

b) l'ind= irizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

c) informazioni dettagliate sulla concezione e = la fabbricazione del giocattolo.

5. Relativamente ai giocattoli fabbricati secon= do la prescrizione dell'art. 3, comma 3, in totale o parziale difformità= o in assenza di norme armonizzate, il fabbricante o il suo mandatario stabi= lito nella Comunità tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:

a) una descrizione dettagliata della fabbricazi= one;

b) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di= un protocollo di esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si acc= erta della conformità al modello autorizzato;

c) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

d) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato, conformemente all'art. 8, ad un organismo autorizzato; <= /o:p>

e) il certificato di prova del campione o copia conforme.

6. Qualora nè il fabbricante, il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, gli obblighi di informazione di cui ai c= ommi 4 e 5 incombono alla persona che immette il giocattolo nel mercato comunitario.

7. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo saranno a carico del fabbricante o del mandatari= o.

8. In caso di manifesta inosservanza degli obbl= ighi di informazione previsti nei commi precedenti, il Ministero dell'industri= a, del commercio e dell'artigianato pur disporre che il fabbricante, il mandatario o l'importatore, a loro spese, facciano effettuare, entro un termine determinato, una prova da parte di un altro organismo autorizzato= per verificare la conformità del giocattolo alle norme armonizzate o ai loro requisiti essenziali di sicurezza.

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10. Ritiro di giocattoli dal mercato.

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1. I giocattoli, che risultino non muniti legit= timamente della marcatura CE (10) a seguito della procedura di accertamento di cui all'art. 8, debbono essere immediatamente ritirati dal mercato.1-bis. L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario  <= /span>

stabilito nel territorio comunitario l'obbligo = di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessan= ta giorni (11).

1-ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbrica= nte o del suo mandatario (11).

2. Ove si constati che giocattoli muniti della marcatura CE (10) e utilizzati conformemente alla loro destinazione secon= do l'uso di cui all'art. 2, comma 1, possano compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori o di altri, il Ministero dell'industria, del comme= rcio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, da notificare immediatame= nte agli interessati, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, pur disp= orre il ritiro dei prodotti dal mercato e vietarne o limitarne la commercializzazione, informandone immediatamente la Commissione della CEE= e il Ministero della sanità.

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(10) Vedi, anche, la nota 5. =

(11) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX.

(11) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX.

(10) Vedi, anche, la nota 5. =

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11. Sanzioni. 

1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE (10) è punito con l'ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni(11/a).  <= /span>

2. Il fabbricante o il mandatario stabilito nel= la Comunità che appone indebitamente la marcatura CE (10) è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arre= sto fino a sei mesi e l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.  =

3. Chiunque viola il disposto dell'art. 4, comm= a 3, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire unmilionecinquecentomila a lire venti milioni. 

4. Chiunque viola il disposto dell'art. 5 &egra= ve; soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una som= ma da lire cinque milioni a lire venti milioni. 

5. Chiun= que viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una som= ma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. 

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 (= 10)Vedi, anche, la nota 5. 

(11a)La competenza in riferimento alle fattispe= cie punite a norma del presente comma è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs= . 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello ste= sso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000. 

(10)(Vedi, anche, la nota 5. )

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12. Norme finali e transitorie.

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1. La legge 18 febbraio 1983, n. 46 (12), &egra= ve; abrogata.

2. Le stazioni sperimentali, indicate all'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46 (12), e gli organismi designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi di detto articolo, si ritengono provvisoriamente autorizzati ai sen= si dell'art. 7 del presente decreto. I predetti, 

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigo= re del presente decreto, dovranno presentare istanza di riconferma con le modalità di cui all'art. 6, comma 1.

3. Per un periodo di sei mesi dalla data di ent= rata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati giocattoli= gi` immessi nel mercato secondo la legislazione precedentemente in vigore.

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(Si omette l'allegato) (13) <= /p>

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(12) Riportata al n. A/LXV= II.

(12) Riportata al n. A/LXV= II.

(13) Gli allegati sono stati modificati dall'ar= t. 3, e dall'art. 8, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX.

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