MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA57B6.70D8EF10" Questo documento č una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CA57B6.70D8EF10 Content-Location: file:///C:/A92A3B51/313-91.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
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D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (=
1). |
|
=
Attuazione della direttiva n. 88/3=
78/CEE
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concerne=
nti
la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre
1990, n. 428 (2). |
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=
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5
ottobre 1991, n. 234. |
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(2) Con D.M. 14 gennaio 1992 (Gazz=
. Uff.
23 gennaio 1992, n. 18) sono stati approvati i riferimenti delle norme
nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie sulla sicurezza
dei giocattoli. |
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=
Con D.M. 28 marzo 1997 (Gazz. Uff.=
11
aprile 1997, n. 84) è stato pubblicato l'elenco aggiornato delle n=
orme
armonizzate comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli. Vedi, anche, il D=
.M.
30 settembre 1999, per le disposizioni tecniche relative all'immissione s=
ul
mercato dei giocattoli in plastica morbida. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; |
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Visto l'art. 54 della legge 29 dic=
embre
1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva =
del
Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni de=
gli
Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli; |
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Vista la deliberazione del Consigl=
io dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991; |
|
Sulla proposta del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri deg=
li
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; |
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Emana il seguente decreto legislat=
ivo: |
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1. Definizioni. |
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1. Ai fini del presente decreto si
intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente
destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, comp=
resi
gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accesso=
ri. |
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2. Non sono considerati giocattoli=
i
prodotti elencati nell'allegato I.3. Per immissione sul mercato si intende
tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo=
. |
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2. Condizioni di sicurezza. |
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1. I giocattoli debbono essere
fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immes=
si
sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli
utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente al=
la
loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione=
del
comportamento abituale dei bambini. |
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=
2. Il disposto del comma 1 h osser=
vato
se i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato II. |
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=
3. Presunzione di conformità=
;. |
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1. Si presumono conformi ai requis=
iti di
cui al comma 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 8 i giocattoli fabbricati =
in
conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscon=
o le
norme armonizzate comunitarie (3). |
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2. Per quanto riguarda i giocattoli
fabbricati in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizz=
ate
comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. |
|
3. Qualora nella fabbricazione le =
norme
di cui ai precedenti commi non siano state integralmente osservate, o qua=
ndo
non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto do=
po
aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo,
autorizzato ai sensi dell'art. 6, dichiara la conformità dei
giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2. |
|
3-bis. Se i giocattoli sono disciplinati da al=
tre
disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente d=
ecreto
che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente =
la
presunta conformità` dei giocattoli anche alle altre disposizioni.
Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette disposizioni las=
cino
al fabbricante la facoltà` di scegliere il regime da applicare dur=
ante
un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformit&agra=
ve;`
del giocatolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso=
i
riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei=
fogli
|
|
di istr=
uzione
che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballag=
gio
(4). |
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=
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(3) Comma così modificato
dall'art. 2, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX. |
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(4) Comma aggiunto dall'art. 2, D.=
Lgs.
24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX. |
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=
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4. Marcatura CE; (5). |
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1. Non possono essere immessi sul
mercato i giocattoli privi della marcatura CE, consistente nel simbolo CE=
;. |
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2. La marcatura CE (5) h apposta s=
ul
giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella
Comunità europea. Con l'apposizione del marchio il fabbricante o il
mandatario attestano sotto la loro responsabilità` che il giocatto=
lo è
stato fabbricato in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 3, oppure che è conforme al modello approvato ai sensi d=
el
comma 3 dell'art. 3. |
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3. E’ vietato apporre sui
giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il
significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul
loro imballaggio o su una etichetta, pur essere apposto ogni altro marchi=
o,
purchè esso non limiti la visibilità e la leggibilità
della marcatura CE (6). |
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(5) A norma dell'art. 1, D.Lgs. 24
febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX, l'espressione +marchio CE;
figurante nel presente decreto h sostituita dall'espressione +marcatura C=
E;. |
|
(5) A norma dell'art. 1, D.Lgs. 24
febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX, l'espressione +marchio |
|
CE; figurante nel presente decreto=
h
sostituita dall'espressione +marcatura CE;. |
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(6) Comma così sostituito
dall'art. 4, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX. |
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(giurisprudenza) |
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5. Indicazioni sui giocattoli. |
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1. Sul giocattolo o sul suo imball=
aggio,
in maniera visibile, leggibile e indelebile, devono essere apposti la
marcatura CE (5), il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio,
nonchè l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del
responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica
europea, anche in forma abbreviata purchè consenta una identificaz=
ione
semplice e agevole, nonchè le avvertenze e le precauzioni da usare
secondo il dettato dell'allegato IV. |
|
2. Nel caso di giocattoli di picco=
le
dimensioni o composti da elementi di piccole dimensioni, le indicazioni di
cui al comma 1 possono essere apposte su un'etichetta o su un foglio
informativo allegato al giocattolo. Qualora le indicazioni di cui ai commi
precedenti non siano apposte sul giocattolo occorre richiamare l'attenzio=
ne
del consumatore sull'utilità di conservarle. |
|
3. Il foglio informativo, le avver=
tenze
e le precauzioni debbono essere redatte in lingua italiana. |
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(5) A norma dell'art. 1, D.Lgs. 24
febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX, l'espressione marchio CE;
figurante nel presente decreto h sostituita dall'espressione marcatura CE=
;. |
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6. Certificazione CE. |
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1. La certificazione CE h la proce=
dura
con la quale un organismo autorizzato constata e attesta che il modello d=
i un
giocattolo soddisfa ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2,
rilasciando un attestato CE. |
|
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7. Organismi autorizzati alla
certificazione CE. |
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|
1. Per essere autorizzato ad effet=
tuare
le certificazioni CE, l'organismo interessato deve farne istanza al Minis=
tero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalit&agrav=
e;,
che saranno indicate con decreto del Ministro dell'industria, del commerc=
io e
dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto (7). L'ispettorato tecnico dell'industria
provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei
requisiti essenziali di cui all'allegato III. H considerato titolo di
valutazione delle capacità tecniche l'accreditamento dell'organism=
o da
parte di un ente specializzato. |
|
2. L'autorizzazione h rilasciata c=
on
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
|
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato vigila sull'attività degli organismi autorizzati.=
4.
Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di=
cui
all'allegato III, l'autorizzazione è |
|
revocat=
a. |
|
=
5. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari
esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri alla
Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva
variazione. Informa altresì regolarmente la Commissione CEE in mer=
ito
all'attività svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le
trasmette una relazione sulla applicazione del presente decreto (8). |
|
5-bis. L'elenco degli organismi
notificati, recante il loro numero di identificazione, nonchè i
compiti |
|
specifici per i quali sono stati
designati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee dalla Commissione europea, che ne cura anche l'aggiornamento (9).=
|
|
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|
(7) Vedi, in merito, il D.M. 13 di=
cembre
1991 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1991, n. 296). |
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(8) Comma così modificato
dall'art. 5, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX. |
|
(9) Comma aggiunto dall'art. 5, D.=
Lgs.
24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX. |
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|
8. Procedura per la certificazione=
CE. |
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|
1. Il fabbricante o il suo mandata=
rio
stabilito nella Comunità che intenda ottenere la certificazione CE
deve farne domanda ad un organismo autorizzato.2. La domanda deve contene=
re
il nome e l'indirizzo del richiedente, una descrizione del giocattolo,
informazioni sulla sua concezione e fabbricazione e l'indicazione del luo=
go
di fabbricazione. Alla domanda deve essere unito un modello del giocattol=
o. |
|
3. L'organismo autorizzato esamina=
la
regolarità dei documenti forniti, verifica che il giocattolo non
è suscettibile di compromettere la sicurezza e la salute ai sensi
dell'art. 2, effettua gli esami e le prove appropriate per verificare che=
il
modello risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibil=
e le
norme armonizzate ed eventualmente chiedendo altri esemplari del modello.=
|
|
4. Se il modello risponde ai requi=
siti
essenziali, l'organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato =
CE
del tipo, riportandovi le conclusioni dell'esame, le condizioni cui &egra=
ve;
eventualmente assoggettato, le descrizioni e i disegni del modello approv=
ato.
|
|
5. Copia dell'attestato viene tras=
messa
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
|
6. I documenti concernenti l'esecu=
zione
delle prove ed il rispetto dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a
disposizione anche del Ministero della sanità, che potrà
procedere a particolari controlli in relazione ai propri compiti
istituzionali. Copia dei risultati di detti controlli sarà trasmes=
sa
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
|
7. L'organismo autorizzato che rif=
iuti
di rilasciare un attestato CE ne informa il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e la Commissione CEE, precisando le ragioni =
del
rifiuto. |
|
|
|
9. Controlli. |
|
|
|
1. Al fine di verificare la
conformità dei giocattoli alle norme del presente decreto, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifi=
che,
accertamenti e controlli, anche nella fase della commercializzazione, med=
iante
i propri uffici centrali e periferici coadiuvati da istituti, enti o
laboratori autorizzati o mediante le stazioni sperimentali per l'industri=
a,
le quali potranno avvalersi, previa richiesta all'Amministrazione, della
collaborazione di istituti, enti o laboratori autorizzati. |
|
2. Per lo svolgimento dei controll=
i deve
essere consentito alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di
fabbricazione o di immagazzinamento e alle informazioni di cui ai commi 4=
e
5, nonchè il prelievo di un campione per sottoporlo ad esami e pro=
ve.
Le informazioni così ottenute sono coperte dal segreto d'ufficio. =
|
|
3. Il fabbricante o il suo mandata=
rio o
il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economi=
ca
europea sono tenuti a fornire le predette informazioni entro il termine,
comunque non minore di otto giorni, fissato dall'autorità richiede=
nte.
|
|
4. Relativamente ai giocattoli
fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, commi 1 e 2, in
conformità alle norme armonizzate il fabbricante o il suo mandatar=
io
stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fini di contro=
llo,
le seguenti informazioni: |
|
a) una descrizione dei mezzi (come
l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il
fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme
armonizzate; eventualmente: un attestato CE del tipo rilasciato di un
organismo autorizzato; copie dei documenti che il fabbricante ha sottopos=
to
all'organismo autorizzato; una descrizione di mezzi con i quali il
fabbricante verifica la conformità al modello autorizzato; |
|
b) l'indirizzo dei luoghi di
fabbricazione e di immagazzinamento; |
|
=
c) informazioni dettagliate sulla
concezione e la fabbricazione del giocattolo. |
|
=
5. Relativamente ai giocattoli
fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, comma 3, in totale o parz=
iale
difformità o in assenza di norme armonizzate, il fabbricante o il =
suo
mandatario stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fin=
i di
controllo, le seguenti informazioni: |
|
=
a) una descrizione dettagliata del=
la
fabbricazione; |
|
b) una descrizione dei mezzi (come
l'impiego di un protocollo di esame, di una scheda tecnica) con cui il
fabbricante si accerta della conformità al modello autorizzato; |
|
c) l'indirizzo dei luoghi di
fabbricazione e di immagazzinamento; |
|
d) copie dei documenti che il
fabbricante ha presentato, conformemente all'art. 8, ad un organismo
autorizzato; |
|
e) il certificato di prova del cam=
pione
o copia conforme. |
|
6. Qualora nè il fabbricant=
e,
nè il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, gli
obblighi di informazione di cui ai commi 4 e 5 incombono alla persona che
immette il giocattolo nel mercato comunitario. |
|
7. Le spese delle operazioni di
verifica, accertamento e controllo saranno a carico del fabbricante o del
mandatario. |
|
8. In caso di manifesta inosservan=
za
degli obblighi di informazione previsti nei commi precedenti, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato pur disporre che il
fabbricante, il mandatario o l'importatore, a loro spese, facciano
effettuare, entro un termine determinato, una prova da parte di un altro
organismo autorizzato per verificare la conformità del giocattolo =
alle
norme armonizzate o ai loro requisiti essenziali di sicurezza. |
|
|
|
10. Ritiro di giocattoli dal merca=
to. |
|
|
|
1. I giocattoli, che risultino non
muniti legittimamente della marcatura CE (10) a seguito della procedura di
accertamento di cui all'art. 8, debbono essere immediatamente ritirati dal
mercato.1-bis. L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il
fabbricante o il suo mandatario =
span> |
|
stabilito nel territorio comunitar=
io
l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE,
entro sessanta giorni (11). |
|
1-ter. Nel caso in cui persista la
mancanza di conformità, il Ministero dell'industria, del commercio=
e dell'artigianato
dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti
dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante o del =
suo
mandatario (11). |
|
=
2. Ove si constati che giocattoli =
muniti
della marcatura CE (10) e utilizzati conformemente alla loro destinazione
secondo l'uso di cui all'art. 2, comma 1, possano compromettere la sicure=
zza
e la salute dei consumatori o di altri, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, da notificare i=
mmediatamente
agli interessati, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, pur disp=
orre
il ritiro dei prodotti dal mercato e vietarne o limitarne la
commercializzazione, informandone immediatamente la Commissione della CEE=
e
il Ministero della sanità. |
|
=
|
|
(10) Vedi, anche, la nota 5. |
|
(11) Comma aggiunto dall'art. 6, D=
.Lgs.
24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX. |
|
=
(11) Comma aggiunto dall'art. 6, D=
.Lgs.
24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX. |
|
(10) Vedi, anche, la nota 5. |
|
|
|
11. Sanzioni.&=
nbsp;
|
|
1. Chiunque immette in commercio, =
vende
o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura=
CE
(10) è punito con l'ammenda da lire un milione a lire quaranta
milioni(11/a). |
|
=
2. Il fabbricante o il mandatario
stabilito nella Comunità che appone indebitamente la marcatura CE =
(10)
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, c=
on
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. |
|
=
3. Chiunque viola il disposto dell=
'art.
4, comma 3, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire
unmilionecinquecentomila a lire venti milioni. |
|
=
4. Chiunque viola il disposto dell=
'art.
5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento=
di
una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. |
|
5. Chiunque viola le disposizioni =
di cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire quattro mili=
oni
a lire ventiquattro milioni. |
|
|
|
(10)Vedi, anche, la nota 5. |
|
=
(11a)La competenza in riferimento =
alle
fattispecie punite a norma del presente comma è stata attribuita al
giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto
2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decret=
o.
Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/20=
00. |
|
(10)(Vedi, anche, la nota 5. ) |
|
|
|
12. Norme finali e transitorie. |
|
|
|
1. La legge 18 febbraio 1983, n. 46
(12), è abrogata. |
|
2. Le stazioni sperimentali, indic=
ate
all'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46 (12), e gli organismi
designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi di detto articolo, si ritengono provvisoriamen=
te
autorizzati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. I predetti, |
|
entro dodici mesi dalla data di en=
trata
in vigore del presente decreto, dovranno presentare istanza di riconferma=
con
le modalità di cui all'art. 6, comma 1. |
|
3. Per un periodo di sei mesi dall=
a data
di entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati
giocattoli gi` immessi nel mercato secondo la legislazione precedentement=
e in
vigore. |
|
|
|
(Si omette l'allegato) (13) |
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|
|
|
|
(12) Riportata al n. A/LXVII. |
|
(12) Riportata al n. A/LXVII. |
|
(13) Gli allegati sono stati modif=
icati
dall'art. 3, e dall'art. 8, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al =
n.
XCIX. |
|
|