MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA57B6.70D8EF10" Questo documento č una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CA57B6.70D8EF10 Content-Location: file:///C:/A92A3B51/313-91.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Sicurezza dei giocattoli - D.Lgs. 313/1991

 

D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (= 1).

= Attuazione della direttiva n. 88/3= 78/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concerne= nti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (2).

 

= (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1991, n. 234.

(2) Con D.M. 14 gennaio 1992 (Gazz= . Uff. 23 gennaio 1992, n. 18) sono stati approvati i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli.  =

= Con D.M. 28 marzo 1997 (Gazz. Uff.= 11 aprile 1997, n. 84) è stato pubblicato l'elenco aggiornato delle n= orme armonizzate comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli. Vedi, anche, il D= .M. 30 settembre 1999, per le disposizioni tecniche relative all'immissione s= ul mercato dei giocattoli in plastica morbida.

=  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 54 della legge 29 dic= embre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva = del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni de= gli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli; <= /p>

Vista la deliberazione del Consigl= io dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri deg= li affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente decreto legislat= ivo:

 

1. Definizioni. =

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, comp= resi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accesso= ri.

2. Non sono considerati giocattoli= i prodotti elencati nell'allegato I.3. Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo= .

 

2. Condizioni di sicurezza. <= /o:p>

 

1. I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immes= si sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente al= la loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione= del comportamento abituale dei bambini.

= 2. Il disposto del comma 1 h osser= vato se i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

 

= 3. Presunzione di conformità= ;.

 

1. Si presumono conformi ai requis= iti di cui al comma 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 8 i giocattoli fabbricati = in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscon= o le norme armonizzate comunitarie (3).

2. Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizz= ate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

3. Qualora nella fabbricazione le = norme di cui ai precedenti commi non siano state integralmente osservate, o qua= ndo non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto do= po aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato ai sensi dell'art. 6, dichiara la conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2.

3-bis. Se i giocattoli sono disciplinati da al= tre disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente d= ecreto che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente = la presunta conformità` dei giocattoli anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette disposizioni las= cino al fabbricante la facoltà` di scegliere il regime da applicare dur= ante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformit&agra= ve;` del giocatolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso= i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei= fogli

di istr= uzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballag= gio (4).

=  

(3) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX. <= /o:p>

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, D.= Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX.

=  

4. Marcatura CE; (5). <= /span>

 

1. Non possono essere immessi sul mercato i giocattoli privi della marcatura CE, consistente nel simbolo CE= ;.

2. La marcatura CE (5) h apposta s= ul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità europea. Con l'apposizione del marchio il fabbricante o il mandatario attestano sotto la loro responsabilità` che il giocatto= lo è stato fabbricato in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, oppure che è conforme al modello approvato ai sensi d= el comma 3 dell'art. 3.

3. E’ vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, pur essere apposto ogni altro marchi= o, purchè esso non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE (6).

 

(5) A norma dell'art. 1, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX, l'espressione +marchio CE; figurante nel presente decreto h sostituita dall'espressione +marcatura C= E;.

(5) A norma dell'art. 1, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX, l'espressione +marchio 

CE; figurante nel presente decreto= h sostituita dall'espressione +marcatura CE;.

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX. <= /o:p>

 

(giurisprudenza)

5. Indicazioni sui giocattoli.

 

1. Sul giocattolo o sul suo imball= aggio, in maniera visibile, leggibile e indelebile, devono essere apposti la marcatura CE (5), il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonchè l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica europea, anche in forma abbreviata purchè consenta una identificaz= ione semplice e agevole, nonchè le avvertenze e le precauzioni da usare secondo il dettato dell'allegato IV.

2. Nel caso di giocattoli di picco= le dimensioni o composti da elementi di piccole dimensioni, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposte su un'etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo. Qualora le indicazioni di cui ai commi precedenti non siano apposte sul giocattolo occorre richiamare l'attenzio= ne del consumatore sull'utilità di conservarle.

3. Il foglio informativo, le avver= tenze e le precauzioni debbono essere redatte in lingua italiana. 

 

(5) A norma dell'art. 1, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX, l'espressione marchio CE; figurante nel presente decreto h sostituita dall'espressione marcatura CE= ;.

 

6. Certificazione CE. <= /span>

 

1. La certificazione CE h la proce= dura con la quale un organismo autorizzato constata e attesta che il modello d= i un giocattolo soddisfa ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, rilasciando un attestato CE.

 

7. Organismi autorizzati alla certificazione CE.

 

1. Per essere autorizzato ad effet= tuare le certificazioni CE, l'organismo interessato deve farne istanza al Minis= tero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalit&agrav= e;, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'industria, del commerc= io e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7). L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti essenziali di cui all'allegato III. H considerato titolo di valutazione delle capacità tecniche l'accreditamento dell'organism= o da parte di un ente specializzato.

2. L'autorizzazione h rilasciata c= on decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attività degli organismi autorizzati.= 4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di= cui all'allegato III, l'autorizzazione è

revocat= a.

= 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri alla Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva variazione. Informa altresì regolarmente la Commissione CEE in mer= ito all'attività svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le trasmette una relazione sulla applicazione del presente decreto (8).

5-bis. L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione, nonchè i compiti  <= /p>

specifici per i quali sono stati designati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, che ne cura anche l'aggiornamento (9).=

 

(7) Vedi, in merito, il D.M. 13 di= cembre 1991 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1991, n. 296).

(8) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX. <= /o:p>

(9) Comma aggiunto dall'art. 5, D.= Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX.

 

8. Procedura per la certificazione= CE.

 

1. Il fabbricante o il suo mandata= rio stabilito nella Comunità che intenda ottenere la certificazione CE deve farne domanda ad un organismo autorizzato.2. La domanda deve contene= re il nome e l'indirizzo del richiedente, una descrizione del giocattolo, informazioni sulla sua concezione e fabbricazione e l'indicazione del luo= go di fabbricazione. Alla domanda deve essere unito un modello del giocattol= o.

3. L'organismo autorizzato esamina= la regolarità dei documenti forniti, verifica che il giocattolo non è suscettibile di compromettere la sicurezza e la salute ai sensi dell'art. 2, effettua gli esami e le prove appropriate per verificare che= il modello risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibil= e le norme armonizzate ed eventualmente chiedendo altri esemplari del modello.=

4. Se il modello risponde ai requi= siti essenziali, l'organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato = CE del tipo, riportandovi le conclusioni dell'esame, le condizioni cui &egra= ve; eventualmente assoggettato, le descrizioni e i disegni del modello approv= ato.

5. Copia dell'attestato viene tras= messa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I documenti concernenti l'esecu= zione delle prove ed il rispetto dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione anche del Ministero della sanità, che potrà procedere a particolari controlli in relazione ai propri compiti istituzionali. Copia dei risultati di detti controlli sarà trasmes= sa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. L'organismo autorizzato che rif= iuti di rilasciare un attestato CE ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Commissione CEE, precisando le ragioni = del rifiuto.

 

9. Controlli.

 

1. Al fine di verificare la conformità dei giocattoli alle norme del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifi= che, accertamenti e controlli, anche nella fase della commercializzazione, med= iante i propri uffici centrali e periferici coadiuvati da istituti, enti o laboratori autorizzati o mediante le stazioni sperimentali per l'industri= a, le quali potranno avvalersi, previa richiesta all'Amministrazione, della collaborazione di istituti, enti o laboratori autorizzati.

2. Per lo svolgimento dei controll= i deve essere consentito alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento e alle informazioni di cui ai commi 4= e 5, nonchè il prelievo di un campione per sottoporlo ad esami e pro= ve. Le informazioni così ottenute sono coperte dal segreto d'ufficio. =

3. Il fabbricante o il suo mandata= rio o il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economi= ca europea sono tenuti a fornire le predette informazioni entro il termine, comunque non minore di otto giorni, fissato dall'autorità richiede= nte.

4. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, commi 1 e 2, in conformità alle norme armonizzate il fabbricante o il suo mandatar= io stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fini di contro= llo, le seguenti informazioni:

a) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme armonizzate; eventualmente: un attestato CE del tipo rilasciato di un organismo autorizzato; copie dei documenti che il fabbricante ha sottopos= to all'organismo autorizzato; una descrizione di mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità al modello autorizzato;

b) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

= c) informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione del giocattolo.

= 5. Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, comma 3, in totale o parz= iale difformità o in assenza di norme armonizzate, il fabbricante o il = suo mandatario stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fin= i di controllo, le seguenti informazioni:

= a) una descrizione dettagliata del= la fabbricazione;

b) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo di esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformità al modello autorizzato;

c) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

d) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato, conformemente all'art. 8, ad un organismo autorizzato;

e) il certificato di prova del cam= pione o copia conforme.

6. Qualora nè il fabbricant= e, nè il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, gli obblighi di informazione di cui ai commi 4 e 5 incombono alla persona che immette il giocattolo nel mercato comunitario.

7. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo saranno a carico del fabbricante o del mandatario.

8. In caso di manifesta inosservan= za degli obblighi di informazione previsti nei commi precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pur disporre che il fabbricante, il mandatario o l'importatore, a loro spese, facciano effettuare, entro un termine determinato, una prova da parte di un altro organismo autorizzato per verificare la conformità del giocattolo = alle norme armonizzate o ai loro requisiti essenziali di sicurezza.

 

10. Ritiro di giocattoli dal merca= to.

 

1. I giocattoli, che risultino non muniti legittimamente della marcatura CE (10) a seguito della procedura di accertamento di cui all'art. 8, debbono essere immediatamente ritirati dal mercato.1-bis. L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario 

stabilito nel territorio comunitar= io l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessanta giorni (11).

1-ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, il Ministero dell'industria, del commercio= e dell'artigianato dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante o del = suo mandatario (11).

= 2. Ove si constati che giocattoli = muniti della marcatura CE (10) e utilizzati conformemente alla loro destinazione secondo l'uso di cui all'art. 2, comma 1, possano compromettere la sicure= zza e la salute dei consumatori o di altri, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, da notificare i= mmediatamente agli interessati, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, pur disp= orre il ritiro dei prodotti dal mercato e vietarne o limitarne la commercializzazione, informandone immediatamente la Commissione della CEE= e il Ministero della sanità.

=  

(10) Vedi, anche, la nota 5. =

(11) Comma aggiunto dall'art. 6, D= .Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX.

= (11) Comma aggiunto dall'art. 6, D= .Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al n. XCIX.

(10) Vedi, anche, la nota 5. =

 

11. Sanzioni.&= nbsp;

1. Chiunque immette in commercio, = vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura= CE (10) è punito con l'ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni(11/a).  <= /span>

= 2. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente la marcatura CE = (10) è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, c= on l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.  =

= 3. Chiunque viola il disposto dell= 'art. 4, comma 3, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire unmilionecinquecentomila a lire venti milioni. 

= 4. Chiunque viola il disposto dell= 'art. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento= di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. 

5. Chiunque viola le disposizioni = di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire quattro mili= oni a lire ventiquattro milioni. 

 

 (10)Vedi, anche, la nota 5. 

= (11a)La competenza in riferimento = alle fattispecie punite a norma del presente comma è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decret= o. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/20= 00. 

(10)(Vedi, anche, la nota 5. )

 

12. Norme finali e transitorie.

 

1. La legge 18 febbraio 1983, n. 46 (12), è abrogata.

2. Le stazioni sperimentali, indic= ate all'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46 (12), e gli organismi designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi di detto articolo, si ritengono provvisoriamen= te autorizzati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. I predetti, 

entro dodici mesi dalla data di en= trata in vigore del presente decreto, dovranno presentare istanza di riconferma= con le modalità di cui all'art. 6, comma 1.

3. Per un periodo di sei mesi dall= a data di entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati giocattoli gi` immessi nel mercato secondo la legislazione precedentement= e in vigore.

 

(Si omette l'allegato) (13) <= /o:p>

 

 

(12) Riportata al n. A/LXVII.

(12) Riportata al n. A/LXVII.

(13) Gli allegati sono stati modif= icati dall'art. 3, e dall'art. 8, D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, riportato al = n. XCIX.

 

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