MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA5D3F.E299BF10" Questo documento č una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CA5D3F.E299BF10 Content-Location: file:///C:/A75BBB53/246-93.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Decr=
eto
del Presidente della Repubblica 21 Aprile 1993, n. 246
|
REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/106/CEE&nb=
sp;
RELATIVA AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE |
|
(G.U. n. 170 d=
el
22/7/93) |
|
Il PRESIDENTE =
DELLA
REPUBBLICA Visto l’art. 87 della Costituzione; Visto l’art. 3
della legge 19 febbraio 1992, n. 142; Visti gli articoli 3, comma 1, lett=
era
c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la direttiva
89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, |
|
regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; =
|
|
Vista la legge=
5
novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura
metallica; Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimen=
ti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone |
|
sismiche; Vist=
a la
legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni, sugli organi
consultivi in materia di opere pubbliche; Vista la legge 13 maggio 1961, =
n.
469, concernente ordinament=
o dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigile del |
|
fuoco; |
|
Visto il decre=
to del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante regolamento
concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza
antincendi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell’adunanza generale del 28 dicembre 1992; Vista la preliminare d=
eliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputat=
i e
del Senato della Repubblica; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’8 aprile 1993; Sulla proposta del Mini=
stro
per il coordinamento delle politiche comunitarie; |
|
EMANA il segue=
nte
regolamento |
|
Art. 1 - Campo di
applicazione - Definizioni 1 Il presente regolamento si applica ai |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Ai fini del pr=
esente
regolamento è considerato "materiale da costruzione" ogni
prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo
permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I
"materiali da costruzione" sono in appresso denominati
"prodotti". Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e le o=
pere
di ingegneria civile, sono in appresso denominate "opere". |
|
3 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>La Commissione=
delle
Comunità europee è in appresso denominata Commissione. |
|
4 Ai fini del presente regolamento, si intendono per:=
a)
"specificazioni tecniche", le norme, nonchè gli atti di benestare tecnico di=
cui
all’art. 5; |
|
b) "norme
armonizzate", le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC =
o da
entrambi su mandato della Commissione conferito conformemente alla dirett=
iva
89/106/CEE. I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblica=
ti
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, sulla base =
di
corrispondenti riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea; |
|
c) "docum=
enti
interpretativi", documenti che precisano i requisiti essenziali di c=
ui
all’allegato A e costituiscono riferimento per la definizione di no=
rme
armonizzate e di orientamenti per il rilascio del benestare tecnico europ=
eo,
nonché per il
riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli
articoli 3 e 6. |
|
Art. 2 - Condizioni di
immissione sul mercato 1 I prodotti possono essere immessi sul mercato solo =
se
idonei all’impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di
caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere
incorporati o comunque installati, se adeguatamente progettate e costruit=
e,
conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato A, se e per qu=
anto
tali requisiti sono prescritti. I prodotti che recano il marchio CE si pres=
umono
idonei all’impiego previsto. |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Il Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, il Ministero
dei Lavori Pubblici e le altre amministrazioni competenti adottano ed att=
uano
le misure occorrenti per l’osservanza del comma 1. |
|
3 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Restano ferme =
le
disposizioni che regolano la progettazione, l’esecuzione ed il coll=
audo
delle opere di cui all’art. 1. |
|
Art. 3 - Marchio CE 1 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Possono essere
muniti di marchio CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni segue=
nti:
a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizza=
te i
cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta |
|
Ufficiale delle
Comunità europee; |
|
b)
conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle n=
orme
nazionali riconosciute dalla
Commissione a |
|
beneficiare de=
lla
presunzione di conformità. A tal fine le competenti amministrazioni
tramite il Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato comunicano alla Commissione i testi delle
specificazioni tecniche nazionali
ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali; |
|
c) conformit&a=
grave;
al benestare tecnico europeo, di cui al successivo art 5. |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Il marchio CE
è apposto, a cura e con responsabilità del fabbricante o del
suo mandatario stabilito sul territorio della Comunità europea, sul
prodotto, su di una etichetta ad esso saldamente fissata,
sull’imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. |
|
Il marchio CE<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> è raffigurato dal simbolo=
CE,
come qui di seguito riportato: |
|
|
|
Esso è
integrato dai seguenti dati: a) dal nome o dal marchio distintivo del
fabbricante e del suo mandatario; b) se le specificazioni tecniche lo preve=
dono,
da indicazioni che permettano di identificare le caratteristiche del prod=
otto
|
|
e dalle due ul=
time
cifre dell’anno di fabbricazione; c) se necessario, dal simbolo di
identificazione dell’organismo riconosciuto e notificato che contro=
lla
la produzione o dal numero del certificato di conformità o dagli
estremi del benestare tecnico. |
|
4 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Se un prodotto
è sottoposto anche a disposizioni emanate in attuazione di altre
direttive comunitarie, il marchio CE indica in tali casi che il prodotto
soddisfa anche i requisiti previsti da tali disposizioni. |
|
Art. 4<=
/b> -Divieti <=
/i>1
E’ vietato apporre sul prodotto, su etichette fissate al prodot=
to,
sul suo imballaggio o su documenti commerciali di accompagnamento, marchi=
o
iscrizioni che possano creare confusione con il marchio CE, così c=
ome
definito all’art. 3. |
|
Art. 5<=
/b> -Benestare
tecnico europeo 1 Il benestare tecnico europeo è una
valutazione tecnica positiva dell’idoneità di un prodotto per
l’impiego previsto, fondata sulla corrispondenza a requisiti essenz=
iali
per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato. Detto benestare
è rilasciato in esito ad esami e prove e sulla base dei documenti
interpretativi e degli orientamenti riguardanti il prodotto medesimo o la
categoria di prodotti cui e=
sso
appartiene. |
|
2  =
; Il benestare t=
ecnico
può essere rilasciato: |
|
a)  =
; per
prodotti per i quali non esiste una norma armonizzata, né una norma
nazionale riconosciuta, né un mandato della Commissione per una no=
rma
armonizzata, e per i quali la Commissione ritiene impossibile o prematura
l’elaborazione di una norma armonizzata; |
|
b) per prodott=
i che,
per caratteristiche intrinseche o per l’uso previsto, si discostino
notevolmente dalle categorie di prodotti=
considerate dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali
riconosciute; c) per i prodotti per i quali, pur esistendo già un
mandato per una norma armonizzata, esistono d’altra parte anche |
|
orientamenti p=
er il
benestare tecnico europeo. |
|
3 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>In deroga al c=
omma
2, lettera a) e previa autorizzazione della Commissione, un benestare tec=
nico
europeo può essere rilasciato per prodotti per i quali esiste un
mandato per una norma armonizzata o per i quali la Commissione ha gi&agra=
ve;
stabilito che è possibile elaborare una norma armonizzata.
L’autorizzazione della Commissione è valida per un periodo
determinato. |
|
4 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Il benestare t=
ecnico
europeo ha di norma durata di cinque anni la quale può essere
prorogata, se permangono le condizioni di cui al comma 2. |
|
5 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>La domanda per=
il
rilascio di un benestare tecnico, da presentarsi a cura del produttore o =
di
un suo mandatario stabilito nella Comunità, è rivolta ad uno
degli organismi competenti. |
|
6 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>I benestare te=
cnici
europei sono pubblicati a cura degli organismi che li rilasciano, che ne
informano tutti gli altri organismi europei. Ciascun organismo può
richiedere copia della documentazione completa del benestare rilasciato d=
a un
altro organismo. Resta fermo quanto disposto all’art. 9, comma 2, d=
ella
direttiva 89/106 CEE. |
|
7  =
; Le spese relat=
ive al
rilascio del benestare tecnico europeo sono a carico del richiedente. |
|
8 Il
benestare tecnico europeo è rilasciato in Italia dai seguenti
organismi: a) ServizioTecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, relativamente a prodotti e sistemi destinati alle opere di
ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria
importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all’allegato A (resistenza
meccanica e stabilità); |
|
b)  =
; Centro
Studi ed Esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamen=
te a
prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro
l’incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire=
il
rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all’allegato A (sicur=
ezza
in caso di incendio); |
|
c)  =
; Istituto
Centrale per l’Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia (ICITE)=
del
CNR, relativamente ai prodotti e sistemi per i quali è di priorita=
ria
importanza garantire il rispetto dei rimanenti requisiti essenziali citati
nell’allegato A. |
|
9 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Gli organismi =
di cui
al comma 8 si coordinano tra loro al fine di operare con regole procedura=
li
unificate per la richiesta, l’istruzione ed il rilascio del benesta=
re
tecnico e per tutti i problemi connessi all’espletamento della prop=
ria
attività. Tali regole sono stabilite con decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri dell’Interno e
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. |
|
10 =
Le domande di
benestare tecnico devono essere presentate al Servizio di cui al comma 8,
lettera a), che provvederà ad interessare gli altri organismi
preposti, nel rispetto delle regole stabilite con il decreto di cui al co=
mma
9. |
|
11 =
Gli organismi =
per il
benestare tecnico entrano a far parte dell’Organizzazione europea p=
er
il benestare tecnico (EOTA); presso tale organizzazione l’organismo
portavoce è il Servizio di cui al comma 8, lettera a). |
|
12 =
Per l’es=
ame di
eventuali motivate segnalazioni concernenti il mancato rilascio di benest=
are
tecnico, l’ispettorato tecnico del Ministero dell’Industria, =
del
Commercio e dell’Artigianato potrà richiedere la pertinente
documentazione agli enti di cui al comma 8. |
|
Art. 6<=
/b> -Attestato=
di
conformità 1 Il fabbricante od il suo mandatario nella
Comunità europea è responsabile dell’attestato di
conformità di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnic=
a,
secondo le tipologie di cui all’art. 7. |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>L’attest=
ato
presuppone: a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della
produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde a=
lle
relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle
relative specificazioni tecniche; b) che un organismo di certificazione
riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del contro=
llo
della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo
della produzione applicato nella fabbrica. |
|
3 I prodotti di cui al comma 2, lettera b) sono
individuati con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, del Ministro dell’Interno e del Ministro dei
Lavori Pubblici, da emanare a seguito delle determinazioni di competenza
della Commissione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli=
ca
Italiana. |
|
4 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Con decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici, del Ministro dell’Interno e del Minis=
tro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, da pubblica=
re
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, sono indicati i metod=
i di
controllo della conformità. |
|
Art. 7 - Tipologie
dell’attestato di conformità 1 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>A seconda delle
diverse procedure e metodi di controllo della conformità,
l’attestato di conformità assume le seguenti tipologie: |
|
A) Certificato=
di
conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto in
base all’effettuazione delle seguenti procedure: |
|
(compiti del
fabbricante): 1) controllo della produzione in fabbrica; 2) prove
complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo=
uno
specifico programma di controllo; |
|
(compiti
dell’organismo riconosciuto): 3) prove iniziali del prodotto 4)
ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione
sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di
produzione della fabbrica 6) eventualmente, prove eseguite su campioni
prelevati in fabbrica, sul mercato o nel cantiere. |
|
B) Dichiarazio=
ne di
conformità del fabbricante per il prodotto rilasciata in base alla
effettuazione delle seguenti procedure alternative: |
|
Procedura n. 1=
|
|
a)  =
; (compiti
del fabbricante): 1) prove del tipo iniziale del prodotto; 2) controllo d=
ella
produzione in fabbrica 3) eventualmente esame di campioni prelevati in
fabbrica secondo uno specifico programma di controllo |
|
b)  =
; (compiti
dell’organismo riconosciuto): |
|
1) certificazi=
one
del controllo di produzione nella fabbrica in base a: ispezione iniziale
della fabbrica e dei suoi controlli di produzione; eventualmente,
sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica. |
|
Procedura n. 2=
: 1)
prove del tipo iniziale del prodotto da parte di un laboratorio riconosci=
uto
2) controllo di produzione nella fabbrica. |
|
Procedura n. 3=
: 1)
prove del tipo iniziale del prodotto da parte del fabbricante 2) controll=
o di
produzione nella fabbrica. |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Per controllo =
di
produzione nella fabbrica si intende il controllo interno permanente della
produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti e
disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati
sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Ques=
ta
documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire u=
na
comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di
ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di
controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni
efficacemente. |
|
Art. 8<=
/b> -Organismi
interessati dall’attestato di conformità 1 Ai fini
del rilascio dell’attestato di conformità di cui all’a=
rt.
6: a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governati=
vi o
no, che possiedono la competenza e le |
|
attribuzioni
necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le
regole di procedura e di gestione fissate; b) organismi di ispezione sono=
gli
organismi imparziali aventi a disposizione l’organizzazione, il
personale, la competenza e l’integrità necessarie per svolge=
re,
secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di
accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità
effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica,=
o
altrove secondo criteri specifici; |
|
c) laboratori di prova sono gli
organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o
determinano in altro modo le
caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti. |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Le tre funzion=
i di
cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dall’art. 7, lette=
ra A
e con la lettera B, procedura n. 1 |
|
o 2, |
|
3 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Il Servizio Te=
cnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è organismo di
certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati
alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio
sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del r=
equisito
essenziale n. 1 di cui all’allegato A (resistenza meccanica e
stabilità). |
|
4 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Il Centro Stud=
i ed
Esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di
certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati
alla protezione attiva e passiva contro l’incendio per i quali &egr=
ave;
di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale =
n. 2
di cui all’allegato A (sicurezza in caso di incendio). I laboratori=
del
predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati
alla protezione attiva e passiva contro l’incendio. |
|
5 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Le spese relat=
iva al
rilascio dell’attestato di conformità sono a carico del
richiedente. |
|
6 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Restano ferme =
le
competenze del Ministero dei Lavori Pubblici e del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici per l’applicazione dell’art. 20 della legge 5
novembre 1971, n. 1086. L’autorizzazione prevista da detto articolo
riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle
rocce. |
|
7 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Restano salve =
le
competenze del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici per quanto att=
iene
l’applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595. |
|
Art. 9<=
/b> -Organismi=
riconosciuti
1 Sono riconosciuti il Servizio ed il Centro di cui all’=
art.
8, commi 3 e 4, gli Organismi abilitati ai sensi dei commi da 2 a 10 e gli
Organismi notificati dagli altri Stati membri della Comunità europ=
ea. |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Gli organismi =
di cui
all’art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri di valutazione fis=
sati
con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro
dell’Interno, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, s=
ulla
base delle condizioni minime previste dall’allegato B e dalle norme
armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalit&agra=
ve;
di presentazione della domanda di abilitazione. |
|
3 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Agli organismi=
di
cui all’art. 8, comma 1, l’abilitazione è rilasciata c=
on
decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, previa istruttoria, quando i
prodotti e sistemi sono destinati alla protezione attiva e passiva contro
l’incendio e per i quali è di prioritaria importanza garanti=
re
il rispetto del requisito
essenziale n .2 di cui
all’allegato A (sicurezza in caso di incendio). |
|
4 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Agli organismi=
di
cui all’art. 8, comma 1, l’abilitazione è rilasciata c=
on
decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi s=
ono
riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui
all’allegato A. |
|
5 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Negli altri ca=
si con
decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro
dell’Interno, previa istruttoria, vengono individuati gli organismi=
di
cui all’art. 8, comma=
1. |
|
6 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Ai fini di qua=
nto
previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni competenti possono
avvalersi, mediante convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti=
in
grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche. |
|
7 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Le abilitazioni
hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate anche più vo=
lte.
|
|
8 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Il Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, il Ministero
dell’Interno ed il Ministero dei Lavori Pubblici, vigilano
sull’attività degli organismi abilitati e, se rilevano il ve=
nire
meno dei requisiti di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o
irregolarità, promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate. =
|
|
9 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Il Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato comunica alla
Commissione CEE gli elenchi degli organismi abilitati ed annualmente le
variazioni di detti elenchi; esso inoltre ogni tre anni le trasmette una
relazione sull’applicazione del presente regolamento. |
|
10 =
Le spese relat=
ive al
rilascio delle abilitazioni sono a carico del richiedente. |
|
11 Gli elenchi degli organismi di certificazione abili=
tati
a rilasciare il certificato di conformità e di quelli notificati da
altri Stati membri della Comunità=
europea è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbl=
ica
Italiana a cura del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato; per ogni organismo, gli elenchi indicano i prodot=
ti o
i gruppi di prodotti e le attività per i quali è abilitato.
Tali organismi sono denominati organismi notificati ai fini del presente
regolamento. |
|
12 =
Ogni organismo
abilitato è tenuto a trasmettere&=
nbsp;
alle amministrazioni che hanno rilasciato l’abilitazione cop=
ia
di eventuali convenzioni con altri soggetti o laboratori per
l’espletamento di fasi o parti delle attività per cui &egrav=
e;
abilitato. Le convenzioni non possono aver durata superiore a quella resi=
dua
dell’abilitazione e sono inefficaci se non approvate con specifico decreto emesso ai =
sensi
dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti soggetti e laboratori si appl=
ica
il comma 2. |
|
13 =
L’inosse=
rvanza
del comma 13 comporta revoca dell’abilitazione. |
|
Art. 10 - Elementi
dell’attestazione di conformità 1 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Il certificato=
di
conformità CE rilasciato da parte di un organismo riconosciuto
deve contenere in particola=
re: a)
il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato; b) il nome e
l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella
Comunità; c) la descrizione del prodotto ed in particolare il camp=
o di
utilizzazione; d) le caratteristiche tecniche alle quali risponde il
prodotto; e) le condizioni particolari d’uso del prodotto; f) il nu=
mero
del certificato; g) le eventuali condizioni di durata di validità =
del
certificato; il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare il =
|
|
certificato. |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>La dichiarazio=
ne di
conformità, a seconda della procedura prescelta dal fabbricante o =
dal
suo mandatario, deve indicare in particolare: a) il tipo di procedura
seguito; b) il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandata=
rio
stabilito nella Comunità; c) la descrizione del prodotto ed in
particolare il tipo, l’identificazione e l’utilizzazione; d) =
le
caratteristiche tecniche alle quali corrisponde il prodotto; e) le condiz=
ioni
particolari di utilizzazione del prodotto; f) il numero della dichiarazio=
ne;
g) eventualmente, il nome e l’indirizzo dell’organismo
riconosciuto ed i documenti da essa forniti; h) il nome e la qualifica de=
lla
persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del=
suo
mandatario. |
|
Art. 11=
-Vigilanza=
1
Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione
alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, il Ministero
dell’Interno ed il Ministero dei Lavori Pubblici, ciascuno
nell’ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di
disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del =
suo
mandatario, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente
coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o
laboratori individuati con specifico decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto=
con
il Ministro dell’Interno ed il Ministro dei Lavori Pubblici. |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>A tal fine &eg=
rave;
consentito alle persone incaricate: a) l’accesso ai luoghi di
fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti; b)
l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all’accertamento; c) il prelievo di campioni per l’esecuzione=
di
esami e prove. |
|
3 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>I prodotti che
risultino non muniti del marchio di conformità CE o
dell’attestato di conformità o del benestare tecnico europeo=
, o
ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commerc=
io e
non possono essere incorporati |
|
o installati in
edifici. |
|
4 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>La consegna al
possessore di prodotti e/o al costruttore dell’edificio di processo
verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comp=
orta
temporanea non commerciabilità dei prodotti stessi ed ordine di
sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi alla predetta
consegna il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa
sussistenti gli illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione de=
l comma
3 e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al possessore dei
prodotti, nonchè al costruttore; in tal caso, l’importo del
costo della verifica o del controllo è maggiorato del 50 per cento. |
|
5 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Ove si constat=
i che
prodotti, anche se muniti del marchio CE o dell’attestato di
conformità, o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati
conformemente all’art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurez=
za
delle persone e/o dei beni, il |
|
Ministero competente con provvedimento cautelare ne
vieta l’immissione in commercio e l’utilizzazione, eventualme=
nte
disponendone il sequestro. |
|
6 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Il provvedimen=
to di
cui al comma 5 è
comunicato entro dieci giorni alla commissione del Mistero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. |
|
Art. 12 - Prodotti in
esemplare unico 1
Per
i prodotti fabbricati in esemplare unico il fabbricante o il suo mandatar=
io
adotterà per la dichiarazione di conformità la procedura n.=
3
prevista al comma 1 dell’art. 7, salvo disposizione contraria defin=
ita dalle autorità comunitari=
e,
relativa a prodotti che possano avere effetti particolarmente importanti
sulla salute e sulla sicurezza. |
|
Art. 13=
-Prodotti
marginali 1 I prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla salute e sulla
sicurezza non devono recare il marchio CE. |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Gli elenchi dei
prodotti di cui al comma precedente individuati dalla Commissione per i q=
uali
l’immissione sul mercato e subordinata solo ad una dichiarazione di
conformità alle "regole dell’arte" rilasciata dal
fabbricante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici. =
|
|
Art. 14=
-Comitato
permanente 1 I rappresentanti in seno al comitato permanente p=
revisto
all’art. 19 della direttiva n. 89/106/CEE sono nominati dal Ministro
degli Affari Esteri su designazione rispettivamente del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e del Minist=
ro
dei Lavori Pubblici. I predetti rappresentanti possono essere assistiti da
esperti. Un esperto permanente è designato dal Ministro
dell’Interno nell’ambito della Direzione generale per la
protezione civile e dei servizi antincendio. |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>I rappresentan=
ti di
cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre
amministrazioni pubbliche interessate, anche per la designazione dei
componenti di comitati tecnici di cui all’art. 12 della direttiva
n. 89/106/CEE. |
|
3 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Il comma 1 si
applica anche per la designazione e nomina i supplenti dei rappresentanti e d=
egli esperti
permanenti. |
|
Art. 15=
-Proventi =
1
I proventi derivanti da attività svolte da organi
dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, per gli
adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati, con decreto del Ministro del Tesoro, agli stati di previsione
dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti allo svolgimento delle attività di cui ai citati
articoli. |
|
2 <=
span
style=3D'font-size:9.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Con decreto del
Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, del
Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro dell’Interno, di concer=
to
con il Ministro del Tesoro, sono determinati ogni due anni i proventi di =
cui
al comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi e le relative=
modalità
di riscossione. In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessan=
ta
giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. |
|
Art. 16=
-Norma
transitoria 1 I prodotti conformi alla normativa vigente alla =
data
di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializ=
zati
e messi in opera pur essendo
sprovvisti del marchio CE, =
per
quanto e fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica
Italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE. |
|
Il presente de=
creto,
munito del sigillo dello Stato, sarà iscritto nella Raccolta uffic=
iale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
|
Dato a Roma,
addì 21 aprile 1993 SCALFARO |
|
AMATO, Pres=
idente
del Consiglio dei Ministri CIAURRO, Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: CONSO =
Registrato
alla Corte dei conti il 15 luglio 1993 Atti di Governo, registro n. 88,
foglio n. 54 |
|
Allegato A |
|
REQUISITI ESSE=
NZIALI
AI QUALI DEBBONO RISPONDERE=
LE
OPERE |
|
1) Resisten=
za
meccanica e stabilità Per soddisfare questa esigenza l’o=
pera
deve essere concepita e costruita in modo da sopportare i carichi prevedi=
bili
senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili,
deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche
conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili. |
|
2) Sicurezz= a in caso d’incendio Per soddisfare questa esigenza l’opera de= ve essere concepita e costruita in modo da garantire, in caso di incendio: <= o:p> |
|
=
 =
;
la stabilità degli elementi portanti per un tempo
utile ad assicurare il soccorso degli occupanti; -la limitata propagazione
del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine; =
 =
;
la possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> in altro modo; =
 =
;
la possibilità per le squadre di soccorso di ope=
rare
in condizioni di sicurezza. |
|
3) Igiene, =
salute
ed ambiente Per soddisfare questa esigenza l’opera deve essere
concepita e costruita in modo da non costituire una minaccia per
l’igiene |
|
=
 =
;
o la salute degli occupanti o dei vicini, causata, in
particolare, dalla formazione di gas nocivi, dalla presenza nell’ar=
ia
di particelle o di gas pericolosi, dall’emissione di radiazioni
pericolose, dall’inquinamento o dalla contaminazione dell’acq=
ua =
 =
;
o del suolo, da difetti di evacuazione delle acque, dai
fiumi e dai residui solidi o liquidi e dalla formazione di umidità=
in
parti o sulle superfici interne dell’opera.�Sicurezza
di utilizzazione Per soddisfare questa esigenza l’opera deve essere
concepita e costruita in modo tale che la sua utilizzazione o il suo
funzionamento non presentino dei rischi inaccettabili di incidenti come
scivolamenti, cadute, colpi, bruciature, scariche elettriche, ferimenti a
seguito di esplosioni ed altri prevedibili danneggiamenti alle persone ch=
e la
occupano o che si trovano nelle sue prossimità. |
|
5) Protezio=
ne
contro il rumore Per soddisfare questa esigenza l’opera deve es=
sere
concepita e costruita in modo tale che il rumore percepito dagli occupant=
i o
da persone trovantesi in sua prossimità sia mantenuto a livelli che
non presentino minaccia per la loro salute e che non permetta loro di
dormire, di riposarsi e di lavorare in condizioni soddisfacenti. |
|
6) Risparmi=
o energetico e isolamento termico Per
soddisfare questa esigenza l’opera ed i suoi impianti di riscaldame=
nto,
di raffreddamento e di aerazione devono&=
nbsp;
essere concepiti e costruiti in modo tale che il consumo di energia
necessario all’utilizzazione resti moderato tenuto conto delle
condizioni climatiche locali, senza pur tuttavia nuocere al comfort termi=
co
degli occupanti. |
|
Allegato B |
|
CONDIZIONI MIN=
IME
CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE DAGLI ORGANISMI AUTORIZZATI |
|
1 Gli organismi
interessati devono disporre del personale qualificato in numero sufficien=
te e
dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecni=
che
amministrative connesse con il rilascio delle certificazioni. |
|
2 L’orga=
nismo,
il direttore e il personale non possono essere né il progettista,
né il costruttore, né il fornitore, né l’insta=
llatore
dei prodotti da costruzione, né il mandatario di una di queste
persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né c=
ome
mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazi=
one,
nella rappresentanza o nella manutenzione di tali prodotti. Ciò non
esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra=
il
costruttore e l’organismo autorizzato. |
|
3 Il personale
incaricato di esaminare e valutare i prodotti ed i processi produttivi, in
vista del rilascio della certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità e
competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentiv=
o,
soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio=
o
sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi
interessati ai risultati dell’esame. |
|
4  =
; Il
personale incaricato degli esami deve possedere: -una buona formazione
tecnica e professionale; -una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni
relative agli esami e prove che esegue e una pratica sufficiente di |
|
tali lavori; |
|
-l’attit=
udine
richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori
effettuati. |
|
5 Deve essere
garantita l’indipendenza del personale incaricato dell’esame.=
La
retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata né al nu=
mero
dei controlli effettuati, né ai risultati�=
ottenuti. |
|
6 L’organismo deve essere assicurato in mater=
ia
di responsabilità civile, a meno che la responsabilità civi=
le
non sia coperta dallo Stato in virtù della legge nazionale. |
|
7 Il personale
dell’organismo è vincolato dal segreto professionale per tut=
to
ciò che apprende nell’esercizio delle sue funzioni (tranne v=
erso
le autorità amministrative competenti a concedere
l’autorizzazione). |