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        <title>MarcaturaCE.com</title>
        <description>FAQ sulla marcatura CE</description>
        <link>http://www.marcaturace.com</link>
        <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:00:14 +0100</lastBuildDate>
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            <title>logo marcaturace.com</title>
            <link>http://www.marcaturace.com</link>
            <description>Feed fornito da www.marcaturace.com. Clicca sull'immagine per visitare il sito.</description>
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        <item>
            <title>Che cos&amp;rsquo;&amp;egrave; la Direttiva Prodotti da Costruzione?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=4&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Si tratta di un provvedimento legislativo promulgato dal Consiglio Europeo, conosciuto tecnicamente come Direttiva 89/106/CE, e in vigore ufficialmente dal 21 Dicembre 1988. Esso stabilisce che i materiali da costruzione, per essere immessi sul mercato, devono essere provvisti del Marchio CE.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>1. La definizione della macchina nella direttiva termina con le parole &amp;ldquo; ... ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La parola &amp;ldquo;segnatamente&amp;rdquo; precede un esempio, ma le parole che contano sono &amp;ldquo;un&amp;rsquo;applicazione ben determinata&amp;rdquo;. Consentire la manipolazione di merci tra una banchina di carico e un camion o un vagone &amp;egrave; un&amp;rsquo;applicazione ben determinata. Le rampe regolabili non servono ad altro, per cui sono comprese nel campo d&amp;rsquo;applicazione della direttiva &amp;ldquo;macchine&amp;rdquo;.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>1. Un recipiente chiuso (recipiente di trasformazione, serbatoio polmone, ecc. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Di norma, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE, devono essere soddisfatte le seguenti
condizioni:&lt;br&gt;
• presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva;&lt;br&gt;
• l\'atmosfera è costituita da una miscela di sostanze infiammabili ed aria;&lt;br&gt;
• l\'atmosfera è soggetta a condizioni atmosferiche;&lt;br&gt;
• il prodotto contiene potenziali sorgenti di innesco proprie (v. 4.1.2 a).&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Poiché la direttiva fa riferimento ai rischi, è necessaria una valutazione dei rischi in relazione al livello delle condizioni sopra riportate ed al fatto se esse costituiscono un pericoloso rischio di esplosione. Oltre alle condizioni sopra riportate, si rimanda alla tabella 2 di pagina 18 della guida all\'applicazione per verificare se un prodotto rientra nel campo di applicazione della direttiva.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
1. Situazione C – non rientra nel campo di applicazione della direttiva&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Esempio 1: situazione C, eventuale osservazione (a)&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Esempio 2: Un distributore di benzina può essere considerato un assieme ai sensi della direttiva 94/9/CE, sia esso costituito da parti recanti o meno la marcatura CE. E’ opinione ampiamente diffusa che la marcatura CE per l\'intera apparecchiatura sia necessaria in entrambi i casi. Nell\'assemblaggio di un distributore di benzina, il fabbricante può utilizzare solo parti recanti la marcatura CE. In tal caso, solo i rischi dovuti al fatto che tali parti sono collegate tra loro devono essere valutati ai fini della marcatura CE dell\'intero distributore. Nel caso in cui un fabbricante utilizzi per l’assemblaggio prodotti non recanti la marcatura CE, sia parzialmente che totalmente, deve essere effettuata una valutazione di tutto l\'assieme.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Esempio 3: forse situazione C, ma una risposta adeguata richiederebbe maggiori informazioni.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>Cosa si intende per materiali da costruzione?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=4&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Per &amp;ldquo;materiale da costruzione&amp;rdquo; s&amp;rsquo;intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d&amp;rsquo;ingegneria civile (art. 1 della Direttiva 89/106/CE)</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>2. I carrelli elevatori rientrano nella prima o nella seconda modifica della direttiva?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Queste modifiche non sono che dei complementi della direttiva ed alla fine delle attivit&amp;agrave; legislative in merito alla direttiva 89/392/CEE non rester&amp;agrave; che un insieme coerente di requisiti essenziali. Con un&amp;rsquo;analisi completa dei rischi, il progettista dovr&amp;agrave; individuare tutti quei requisiti che si applicano alla macchina e rispettarli.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>2. Una costruzione, che contiene atmosfera esplosiva, ma non è circondata da atmosfera ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Situazione C, se l’apparecchio è dotato di sorgente di innesco propria&lt;br&gt;
Situazione E, se l’apparecchio è privo di sorgente d’innesco
&lt;br&gt;
Ad esempio: un recipiente che non è circondato da un’atmosfera potenzialmente esplosiva, ma che contiene un’atmosfera potenzialmente esplosiva non rientra, in generale, nel campo di applicazione della direttiva. Tuttavia, tutti gli apparecchi che si trovano all\'interno del recipiente e sono dotati di sorgenti di innesco proprie rientrano nel campo di applicazione della direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>Che cos&amp;rsquo;&amp;egrave; il Marchio CE?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=4&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>&amp;Egrave; il simbolo visivo che dimostra la conformit&amp;agrave; alla Direttiva da parte del materiale, e in particolare la conformit&amp;agrave; alle specifiche tecniche (norme armonizzate o benestare tecnici europei) prodotte su mandato della Comunit&amp;agrave; Europea. L&amp;rsquo;avvenuto adempimento a quanto appena citato dovr&amp;agrave; essere attestata con una certificazione di parte terza o da una Dichiarazione di Conformit&amp;agrave; fatta dal produttore.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>3. I veicoli di svago fuoristrada, come le motociclette da corsa dovrebbero essere esclusi.</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva 91/368/CEE che modifica la direttiva macchine esclude: - da un lato i veicoli destinati unicamente al trasporto delle persone sulle reti stradali; - dall&amp;rsquo;altro lato, i veicoli adibiti al trasporto merci progettati per le reti stradali pubbliche. I veicoli da corsa (automobili, motociclette) rientrano nel primo caso e sono dunque esclusi dalla direttiva 89/392/CEE. Infatti, i termini &amp;ldquo;reti stradali&amp;rdquo; sono usati senza qualificativo mentre nel secondo caso viene aggiunto l&amp;rsquo;aggettivo &amp;ldquo;pubblico&amp;rdquo;. Esistono corse organizzate &amp;ldquo;fuoristrada&amp;rdquo;, vale a dire nei campi, nei boschi, ecc.. In questo caso, il circuito utilizzato per la corsa &amp;egrave; assimilato a una rete stradale ed i veicoli (automobili, motociclette) sono del pari esclusi dal campo di applicazione della direttiva. carico e un camion o un vagone &amp;egrave; un&amp;rsquo;applicazione ben determinata. Le rampe regolabili non servono ad altro, per cui sono comprese nel campo d&amp;rsquo;applicazione della direttiva &amp;ldquo;macchine&amp;rdquo;.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>3. Secondo le definizioni di atmosfere potenzialmente esplosive e condizioni atmosferiche, ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Se un prodotto non è destinato a essere utilizzato in condizioni atmosferiche, non rientra nel campo di
applicazione della direttiva 94/9/CE, ma un’atmosfera esplosiva potrebbe formarsi al suo interno in condizioni
atmosferiche durante le fasi di avviamento, spegnimento o manutenzione. Ciò rientrerebbe nella valutazione dei
rischi dell’utente e potrebbe richiedere la descrizione dettagliata degli apparecchi ATEX da installare nel o sul
recipiente. Si tratta di una prassi comune.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>Come accertarsi che il proprio prodotto &amp;egrave; soggetto alla Direttiva?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=4&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Occorre valutare se il proprio prodotto rientra nell&amp;rsquo;elenco promulgato dal Legislatore Nazionale, oppure se &amp;egrave; stata pubblicata una Norma Tecnica di Prodotto da parte del CEN-CENELEC. Se esso &amp;egrave; sottoposto ad obbligo occorre: -	Verificare la data in cui scatta l&amp;rsquo;obbligo di Marcatura; -	Verificare a chi competono gli adempimenti previsti dalla Direttiva: tale indicazione &amp;egrave; sempre contenuta nell&amp;rsquo;allegato Z di ciascuna Norma di Prodotto: o	Se il sistema di attestazione non prevede l&amp;rsquo;intervento di un organismo notificato il produttore deve implementare le Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) e il Controllo del Processo di Fabbrica (FPC); al termine di questo percorso egli pu&amp;ograve; affiggere la Marcatura CE; o	Se il sistema di attestazione prevede l&amp;rsquo;intervento di un organismo notificato sar&amp;agrave; compito di quest&amp;rsquo;ultimo rilasciare la Certificazione di prodotto e/o un Certificato di FPC oppure un Rapporto di Prova (a seconda di quanto prescritto nell&amp;rsquo;allegato Z della Norma)</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>4. Talune macchine hanno gli organi mobili completamente chiusi e quindi non presentano rischi ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Quando una macchina risponde alla definizione di cui all&amp;rsquo;articolo 1.1 della direttiva e non fa parte delle esclusioni dell&amp;rsquo;elenco dell&amp;rsquo;articolo 1.3 essa deve rispondere alle disposizioni della direttiva. Inoltre, anche se totalmente chiuse, dette macchine possono ancora presentare dei rischi particolari per quanto concerne la resistenza dei carter e dei dispositivi di protezione o nel corso della manutenzione e delle riparazioni; almeno in questo caso i requisiti essenziali della direttiva sono giustificati. Infine, ricordiamo la prima osservazione preliminare dell&amp;rsquo;allegato I.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>4. Gli apparecchi dovrebbero essere “suscettibili di causare un\'esplosione”, in caso contrario ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Se un prodotto non è dotato di una potenziale sorgente di innesco propria, esso non rientra nel campo della
direttiva (v. tabella a pag. 18).&lt;br&gt;
Esempio 1: situazione G, nessuna sorgente di innesco&lt;br&gt;
Esempio 2: situazione B, nessuna sorgente di innesco</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>Quali sono i requisiti di sicurezza previsti dalla Direttiva?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=4&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La Direttiva identifica 6 requisiti generali di sicurezza: 1)	Resistenza meccanica e stabilit&amp;agrave;; 2)	Sicurezza in caso di incendio 3)	Igiene, salute e ambiente; 4)	Sicurezza nell&amp;rsquo;impiego; 5)	Protezione contro il rumore; 6)	Risparmio energetico e ritenzione di calore In particolare, ogni prodotto deve soddisfare solo alcuni di questi requisiti, in base a quanto indicato nel Mandato Europeo con il quale il Consiglio Europeo incarica il CEN-CENELEC di emanare la Norma di Prodotto (esempio: Tramite il mandato M125, viene stabilito che la famiglia di materiali denominata come &amp;ldquo;aggregati&amp;rdquo; deve soddisfare solo i requisiti n. 1, 3 e 4)</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>5. Desidereremmo avere la conferma che i fornitori di utensili devono conformarsi alle norme ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Le norme armonizzate non sono obbligatorie e non possono quindi obbligare nessuno, nemmeno i fornitori di utensili, a conformarvisi. Inoltre gli utensili sono esclusi esplicitamente dalla direttiva e non possono quindi essere oggetto di norme armonizzate. Ci&amp;ograve; non impedisce al CEN di formulare norme europee. Inoltre, le norme armonizzate delle macchine devono indicare per l&amp;rsquo;appunto quali sono le caratteristiche degli utensili che le istruzioni per l&amp;rsquo;uso devono specificare. </description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>5. Secondo quanto stabilito dalla direttiva 94/9/CE, la presenza di aria è indispensabile per ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Una delle condizioni per rientrare nel campo di applicazione della direttiva è che l’atmosfera potenzialmente
esplosiva sia costituito da una miscela con l’aria. Pertanto, un prodotto che si trovi all’interno di un’atmosfera
potenzialmente esplosiva in assenza di aria non rientra nel campo di applicazione della direttiva, in quanto il
pericolo di esplosione risulta esclusivamente dalla presenza di sostanze esplosive o instabili [art. 1, par. 4].</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>Cosa di intende per Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT)?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=4&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Sono delle prove, eseguite nella fase iniziale del percorso di Marcatura, tramite le quali &amp;egrave; possibile classificare il materiale in determinate classi, che permettono di identificarne le caratteristiche (geometriche, fisiche, chimiche&amp;hellip;.); tali informazioni devono poi comparire sull&amp;rsquo;etichetta che accompagna il prodotto stesso e che contiene anche il Marchio CE.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>6. &amp;Egrave; possibile che un organismo sia notificato soltanto per una parte della direttiva?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Un organismo notificato &amp;egrave; responsabile di tutte le fasi della procedura di certificazione per le macchine per le quali &amp;egrave; notificato. Esso pu&amp;ograve; essere notificato soltanto per una famiglia di macchine di cui all&amp;rsquo;allegato IV, ad esempio, per le macchine per la lavorazione del legno o per i mezzi di sollevamento. Nell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; per la quale &amp;egrave; notificato l&amp;rsquo;organismo pu&amp;ograve; subappaltare singoli compiti (come l&amp;rsquo;esecuzione di prove specifiche) ma resta responsabile per la valutazione globale della conformit&amp;agrave;.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>6. Articolo 1, paragrafo 3: Le parti incomplete di apparecchiature elettriche (designazione ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Dipende dall\'uso previsto. Se si tratta di parti prive di funzione autonoma, possono essere considerate
componenti.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>Cosa si intende per Controllo del Processo di Fabbrica (FPC)?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=4&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Si intende una serie di controlli periodici, con cadenza stabilita dalle singole Norme di Prodotto, tramite i quali &amp;egrave; obbligatorio verificare che il prodotto mantenga nel tempo le caratteristiche rilevate nel corso delle Prove Iniziali e, conseguentemente, che le informazioni contenute nell&amp;rsquo;etichetta siano corrette.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>7. Intende la Commissione proporre una ripartizione in una direttiva per facilitare la ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La Commissione non ha l&amp;rsquo;intenzione, n&amp;eacute; la facolt&amp;agrave;, n&amp;eacute; le competenze per proporre delle ripartizioni di direttive e per affermare che gli organismi devono essere notificati per le singole parti. Si tratta di un settore di esclusiva competenza delle autorit&amp;agrave; nazionali.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>7. Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)(ii)
Tale sezione deve essere applicata anche a tutti ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Sì, le procedure devono essere applicate se un componente è necessario per il funzionamento sicuro degli
apparecchi e sistemi di protezione, e viene immesso sul mercato separatamente con l\'intenzione esplicita di
incorporarlo in tale apparecchio o sistema di protezione.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>Cosa di intende per Sistema di Attestazione della Conformit&amp;agrave;?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=4&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Il Sistema di Attestazione della Conformit&amp;agrave; identifica i soggetti che sono responsabili del percorso di marcatura CE del materiale da costruzione. Tale procedura prevede SEMPRE le Prove Iniziali di Tipo sul Prodotto e il Controllo del Processo di Fabbrica. L&amp;rsquo;appendice Z di ogni Norma di Prodotto divide i compiti tra il produttore e l&amp;rsquo;ente notificato. Per dettagli in merito &amp;egrave; possibile visionare la tabella sita nella sezione Download del presente sito. </description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>8. Per quanto riguarda la classificazione dei carrelli elevatori e dei carrelli trasportatori ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Ai fini della classificazione, si consideri, a titolo esemplificativo, un carrello elevatore a forche contenente un
motore a combustione interna ed alcuni apparecchi elettrici:
&lt;br&gt;
Il motore a combustione interna e gli apparecchi elettrici devono essere sottoposti alla valutazione della
conformità ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)(i).&lt;br&gt;
L’apparecchio combinato (il carrello elevatore) non è né un apparecchio elettrico né un motore a combustione
interna, ed è quindi soggetto a quanto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)(ii). Per quanto riguarda la
valutazione della conformità, non vi è alcuna differenza tra apparecchi mobili e fissi.&lt;br&gt;
Il secondo assunto sembra rivelare un equivoco fondamentale. L’intera direttiva si applica all’immissione sul
mercato ed alla messa in servizio (secondo quanto definito nella Guida blu). La manutenzione e/o la riparazione
non influiscono in alcun modo sulla conformità del prodotto al momento dell’immissione sul mercato, la messa in
servizio non è pertanto armonizzata e deve rispettare altre normative (se esistenti).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>8. I criteri che le autorit&amp;agrave; nazionali devono applicare per la scelta degli ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>I criteri che le autorit&amp;agrave; nazionali devono applicare per la scelta degli organismi notificanti sono di loro competenza a condizione di rispettare l&amp;rsquo;allegato VII della direttiva. L&amp;rsquo;utilizzazione delle norme EN 45000 con o senza altri criteri &amp;egrave; di loro competenza. Tuttavia, la decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, precisa al punto 1.m) dell&amp;rsquo;allegato: &amp;ldquo;Gli Stati membri che hanno notificato organismi non in grado di dimostrare la loro conformit&amp;agrave; alle norme armonizzate (serie EN 45000) possono essere invitati a fornire alla Commissione l&amp;rsquo;adeguata motivazione alla base della notifica&amp;rdquo;.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>9. Il fabbricante che rilascia una dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 94/9/CE ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Il principio relativo all’applicazione di altre direttive, in virtù del punto 1.2.7, allegato II della direttiva 94/9/CE,
non può essere esteso ai rischi oggetto della direttiva 73/23/CEE sulla Bassa tensione. Ciò è dovuto al fatto che
l’allegato II della direttiva 73/23/CEE esclude chiaramente i prodotti Ex dal relativo campo di applicazione. La
formulazione della direttiva 94/9/CE non può annullare questa disposizione precisa della direttiva 73/23/CE. Ne
consegue che la dichiarazione CE di conformità dei prodotti ATEX non può fare riferimento all’applicazione
della direttiva 73/23/CEE. Il fabbricante deve attenersi alle procedure dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva
94/9/CE in relazione agli altri rischi.&lt;br&gt;
Per consentire al fabbricante di immettere i prodotti ATEX sul mercato comunitario senza ostacoli, il fabbricante
potrebbe indicare nella dichiarazione di conformità ATEX che, per soddisfare a quanto stabilito al punto 1.2.7,
allegato II della direttiva 94/9/CE relativamente all’eliminazione dei rischi elettrici, si è fatto ricorso alle norme
pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con riferimento alla direttiva 73/23/CE (ad esempio
EN 61010).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>9. Occorrerebbe che il comitato precisasse che nelle norme elaborate nel quadro della direttiva ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>In linea di massima no. Se si tratta di stabilire lo stato della tecnica, questi valori sono validi oggi ma non lo saranno pi&amp;ugrave; tra un anno. D&amp;rsquo;altra parte, come tenere conto delle dimensioni delle macchine e delle diverse tecnologie? Il risultato potrebbe essere anche che un industriale che utilizza una tecnologia pi&amp;ugrave; silenziosa del suo concorrente non far&amp;agrave; pi&amp;ugrave; alcun ulteriore sforzo per ridurre il rumore una volta raggiunto il limite stabilito. Se il comitato tecnico ritiene che si possano dare al progettista, a titolo indicativo, determinati valori come orientamento, la norma dovr&amp;agrave; precisare che non si tratta di valori limite e dovr&amp;agrave; pure indicare il metodo che pu&amp;ograve; essere utilizzato per la verifica di detti valori.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>10. Allegato I, punto 2b
Quali sono le “anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>E’ difficile fornire una definizione generale di “anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di
cui occorre abitualmente tenere conto” perché ciò dipende, in gran parte, dall’apparecchio specifico.&lt;br&gt;
Le anomalie o i difetti derivanti dalla normale usura potrebbero essere considerati “anomalie ricorrenti o difetti
di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tenere conto”, ma vi sono anche altre possibilità.&lt;br&gt;
Anche il “livello di protezione richiesto” dipenderà dall’apparecchio specifico. Un approccio generale potrebbe
essere il seguente:&lt;br&gt;
In condizioni di funzionamento normale, vi sarà sempre un certo margine di sicurezza. In presenza di “anomalie
ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto”, gli apparecchi
dovranno essere sicuri senza margine di sicurezza.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>10. Le istruzioni per l&amp;rsquo;uso, previo accordo tra fabbricante ed utilizzatore (nel caso ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Un eventuale accordo tra fabbricante ed utilizzatore non pu&amp;ograve; sostituirsi alla legge. In caso di incidente dovuto al fatto che l&amp;rsquo;operatore non ha capito le istruzioni per l&amp;rsquo;uso la responsabilit&amp;agrave; verrebbe attribuita al fabbricante.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>11. Allegato II, punto 1.2.6 – In precedenza, vi erano tre livelli permessi di “apertura senza ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>I tre livelli tradizionali di “apertura senza pericoli” non sono esclusi dai requisiti fondamentali di cui al punto
1.2.6 dell’allegato II e la direttiva 94/9/CE non intende infatti prescrivere livelli di sicurezza più elevati rispetto a
quelli richiesti nella terza edizione della serie di norme EN 50014 in relazione a zone di rischio equivalenti.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Livello 1, l’uso di “attrezzi speciali”, ad esempio per gli elementi di fissaggio a testa cava esagonale, è ancora
previsto come descritto specificamente al punto 1.2.6.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Livello 2, l’uso di elementi di fissaggio che richiedono un attrezzo per l’apertura di uno sportello, ad esempio un
semplice cacciavite, una chiave inglese o una normale chiave, è ammesso dal punto 1.2.6, laddove “misure di
protezione adeguate” supplementari potrebbero essere rappresentate dalla presenza di una targhetta di
avvertimento che esorta l’operatore a “togliere l’alimentazione elettrica prima di aprire” o qualcosa di simile.&lt;br&gt;
Nota: Per rientrare nel livello 2, un elemento di fissaggio con azionamento a “chiave” (se presente) deve essere
utilizzato in combinazione con un meccanismo che blocca automaticamente lo sportello, una volta chiuso, in
posizione di chiusura. L’impiego di una serratura che richieda l’uso di una chiave per bloccare lo sportello in
posizione di chiusura non è consentito per il livello 2 poiché l’operatore può decidere, una volta chiuso lo
sportello, di non ribloccarlo in posizione, non assicurando più la protezione supplementare richiesta.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Livello 3, anche l’uso di un elemento di fissaggio che consenta all’operatore di aprire lo sportello di un involucro
senza l’impiego di attrezzi, ma semplicemente con le mani, non è vietato dal punto 1.2.6. Tuttavia, a causa del
rischio individuale e di esplosione aumentato, devono essere applicate misure supplementari, come l’uso di un
dispositivo di blocco elettrico o meccanico per togliere automaticamente l’alimentazione all’interno
dell’involucro e la presenza massiccia di targhette di avvertimento come previsto per il livello 2 (v. par.
precedente).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>11. Al punto 3.2.1., 4 capoverso, dell&amp;rsquo;allegato I, cosa significa &amp;ldquo;le ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Si tratta delle istruzioni necessarie alla condotta della macchina durante il funzionamento. Le istruzioni per la manutenzione non devono trovarsi obbligatoriamente nella cabina ma possono essere nell&amp;rsquo;ufficio del servizio di manutenzione.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>12. E’ possibile avere ulteriori chiarimenti in merito ai punti 1.5.5, 1.5.6 e 1. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>I requisiti relativi ai dispositivi con funzione di misura per la protezione contro l’esplosione sono stati inseriti
nell’allegato II per sottolineare che gli apparecchi di misura rientrano nel campo di applicazione della direttiva e
per evidenziarne la doppia funzione ai fini della sicurezza.
&lt;br&gt;
I dispositivi di misura devono essere sicuri in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva ed è necessario che
funzionino correttamente poiché i risultati delle misure eseguite sono importanti per valutare la presenza di tale
atmosfera. Misure errate possono dar luogo a problemi di sicurezza. Tra i dispositivi di misura figurano anche
quelli destinati a misurare la temperatura dei cuscinetti o degli avvolgimenti dei motori.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>12. Quando un fabbricante vende un sottogruppo ad un installatore, non sa a che paese ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>&lt;p&gt;&amp;Egrave; raro che un sottogruppo destinato ad essere incorporato in un impianto complesso possa essere considerato come una macchina, cio&amp;egrave; che soddisfi ai seguenti due criteri.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- secondo l&amp;rsquo;articolo 1.2 &amp;ldquo;per un&amp;rsquo;applicazione ben determinata, ...&amp;rdquo; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- e secondo l&amp;rsquo;articolo 4.2 &amp;ldquo;possano funzionare in modo indipendente&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;Il caso indicato rientra nel campo d&amp;rsquo;applicazione dell&amp;rsquo;articolo 4.2 e non &amp;egrave; necessario rispettare le procedure di valutazione della conformit&amp;agrave;. Le istruzioni per l&amp;rsquo;uso dovranno essere redatte dalla persona che fornisce l&amp;rsquo;impianto all&amp;rsquo;utilizzatore finale. Le informazioni necessarie gli saranno fornite dal fabbricante del sottogruppo in una lingua scelta in base ad un accordo tra le due parti.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>13. Gli agenti di commercio possono rilasciare certificati privi del nome del fabbricante ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Caso 1:&lt;br&gt;
Il fabbricante richiede la valutazione della conformità ed il certificato eventualmente concesso riporta il suo nome.
La dichiarazione CE di conformità e l’apposizione della marcatura CE possono essere effettuate dal fabbricante o
dal suo mandatario, ma non da entrambi. La marcatura richiesta deve recare il nome del fabbricante e il numero
dell’organismo notificato coinvolto nella fase di produzione deve essere apposto dopo la marcatura CE.&lt;br&gt;
Un agente di commercio che non sia anche un mandatario non può rilasciare la dichiarazione CE di conformità o
apporre la marcatura CE.&lt;br&gt;
Un agente di commercio che sia anche un mandatario viene identificato e considerato come un’estensione del
fabbricante stesso, il cui nome deve comparire sulla targhetta di identificazione.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Caso 2:&lt;br&gt;
Un agente di commercio può richiedere la valutazione della conformità e, in caso di esito positivo, ottenere il
certificato a suo nome e indicare il proprio nome sulla targhetta di identificazione,&lt;br&gt;
- sempreché sia in grado di dimostrare all’organismo notificato prescelto di avere la totale responsabilità
e il pieno controllo sulla progettazione del prodotto in vendita.&lt;br&gt;
Indipendentemente dal fatto di aver fabbricato il prodotto, l’agente di commercio può rilasciare la dichiarazione CE
di conformità, apporre il marchio CE ed aggiungere il numero dell’organismo notificato incaricato di approvare la
fase di produzione,&lt;br&gt;
- sempreché l’agente di commercio abbia la totale responsabilità ed il pieno controllo della produzione.
In tal caso, l’agente di commercio è di fatto il fabbricante del prodotto. Per dimostrare la sua responsabilità, l’agente
di commercio può, ad esempio, stipulare con il vero fabbricante un contratto di subappalto della produzione.
L’agente di commercio, in questo caso, è responsabile anche di incaricare un organismo notificato dell’approvazione
e della sorveglianza periodica del sistema qualità utilizzato durante la produzione, sia nell’UE che a livello
internazionale.&lt;br&gt;
Il numero da apporre dopo il marchio CE è quello dell’organismo notificato incaricato dall’agente di commercio di
valutare il sistema qualità.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Caso 3:&lt;br&gt;
Il fabbricante A, il cui sistema qualità venga approvato ai sensi della direttiva 94/9/CE da parte dell’organismo
notificato X, produce e vende apparecchi per i quali detiene un certificato di esame CE del tipo rilasciato a suo
nome. L’agente di commercio o il fabbricante B, il cui sistema qualità venga approvato ai sensi della direttiva
94/9/CE da un altro organismo notificato Y, richiede a proprio nome un certificato di esame CE del tipo sulla base
del certificato precedentemente rilasciato al fabbricante A. Al ricevimento del certificato, egli procede quindi alla
fabbricazione del prodotto, emette la propria dichiarazione di conformità, appone il marchio CE con il numero di
identificazione dell’organismo notificato Y e vende l’apparecchio a proprio nome.&lt;br&gt;
In alternativa, l’agente di commercio B può decidere di subappaltare la fabbricazione dell’apparecchio. In tal caso,
l’agente di commercio deve garantire che il sistema qualità utilizzato dal subcontraente sia conforme ai relativi
requisiti della direttiva 94/9/CE. Se il sistema qualità viene approvato di nuovo dall’organismo notificato Y, l’agente
di commercio può emettere la propria dichiarazione di conformità, apporre il marchio CE insieme al numero di
identificazione dell’organismo notificato Y e vendere il prodotto a proprio nome.&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Nota: Sebbene la procedura relativa al rilascio di un secondo certificato di esame CE del tipo a nome di un secondo
fabbricante non rientri esplicitamente nella direttiva 94/9/CE, essa sembrerebbe giustificabile per mantenere pratiche
commerciali consolidate, ad esempio la fabbricazione o la vendita su licenza.&lt;br&gt;
Nel richiedere il secondo certificato, il fabbricante B dovrà sottoporre all’organismo notificato competente:&lt;br&gt;
- il certificato originale,&lt;br&gt;
- una dichiarazione del fabbricante originario che l’apparecchio da produrre a nome dell’agente di
commercio sarà identico a quello originariamente certificato,&lt;br&gt;
- una dichiarazione dell’agente di commercio che l’apparecchio immesso sul mercato sarà identico a quello
originariamente certificato,&lt;br&gt;

- una copia dell’accordo contrattuale tra le parti A e B.&lt;br&gt;
La linea del sistema qualità potrà quindi essere ripercorsa fino alla valutazione CE del tipo originaria.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>13. Prima di mettere una macchina sul mercato, &amp;egrave; necessario disporre della ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La nuova redazione del punto 1.7.4 dell&amp;rsquo;allegato I proposta al Consiglio nella seconda modifica della direttiva 89/392/CEE risponde a questa domanda: per immettere una macchina sul mercato &amp;egrave; sufficiente redigere le istruzioni in una sola lingua comunitaria. La traduzione pu&amp;ograve; essere fatta dal mandatario autorizzato o anche dall&amp;rsquo;importatore della macchina. Ci&amp;ograve; consente, in caso di rottura degli stocks, in uno Stato membro, di andare a cercare una macchina nello Stato membro vicino; l&amp;rsquo;unico obbligo &amp;egrave; quello di tradurre, se non &amp;egrave; gi&amp;agrave; stato fatto, le istruzioni per l&amp;rsquo;uso.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>14. I sistemi di trasporto, come gli elevatori a tazze, movimentano i materiali (ad esempio ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=26&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Lo scopo della direttiva 94/9/CE è di evitare l’innesco di atmosfere potenzialmente esplosive da parte di
apparecchi, sistemi di protezione e componenti. I prodotti sono suddivisi in categorie in base ai potenziali
pericoli ed alle misure di prevenzione.&lt;br&gt;
La direttiva 94/9/CE stabilisce che un’atmosfera potenzialmente esplosiva è un’atmosfera suscettibile di
diventare esplosiva a causa delle condizioni locali ed operative. Ciò significa che l’atmosfera potenzialmente
esplosiva è presente sin dall’inizio oppure si sviluppa durante il processo di lavorazione (ad esempio in relazione
alla conversione di energia o alla trasformazione dei materiali). In questo senso, il concetto di suddivisione in
zone non è applicabile.&lt;br&gt;
Negli elevatori a tazze, la zona potenzialmente esplosiva è limitata, in generale, agli involucri e/o alle guaine, in
cui molteplici potenziali sorgenti d’innesco possono attivarsi a causa della costruzione, ad esempio mediante
scintille dovute a sbattimento o sfregamento, o surriscaldamento.&lt;br&gt;
Un fabbricante di elevatori a tazze deve analizzare tutte le potenziali sorgenti d’innesco (ad esempio, cinghie,
tazze, ruote angolate, unità di comando, dispositivi di regolazione) e le misure di prevenzione in base al
progetto, al materiale trasportato, alla velocità, ecc., dal punto di vista dell’uso previsto dell’apparecchio. In base
al livello di sicurezza richiesto, che dipende dal relativo incorporamento nell’involucro e dalle anomalie o dai
difetti dell’apparecchio di cui occorre abitualmente tener conto, i componenti speciali (che presentano un rischio
più elevato) possono essere assegnati a categorie diverse rispetto alla categoria generale dell’elevatore a tazze.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>14. Il 12 considerando della direttiva dice che: &amp;ldquo;Considerando ... ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Cos&amp;igrave; come redatto, il considerando si applica a tutti i requisiti essenziali.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>15. Si pu&amp;ograve; autorizzare la messa in moto del ciclo di funzionamento tramite la ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>In linea di massima, no a motivo del punto 1.2.3. dell&amp;rsquo;allegato I. Tuttavia, una norma di tipo C potrebbe autorizzare la messa in moto del ciclo tramite la chiusura dell&amp;rsquo;elemento di protezione se i rischi che possono derivarne sono soppressi da misure di compensazione.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>16. Alcuni motori autofrenanti funzionano ad iniezione di corrente continua o mediante ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Occorre distinguere un arresto comandato, generalmente seguito da un&amp;rsquo;azione intesa ad agire sul pezzo o sull&amp;rsquo;utensile (punto 2.3, lettera c) dell&amp;rsquo;allegato I) che richiede un arresto rapido dell&amp;rsquo;utensile, e gli arresti dovuti ad una mancanza di energia (punto 1.2.6 dell&amp;rsquo;allegato I) quando il tempo necessario per l&amp;rsquo;immobilizzazione totale non &amp;egrave; l&amp;rsquo;elemento essenziale di sicurezza. I motori autofrenanti ad iniezione di corrente o ad inversione di polarit&amp;agrave; sono autorizzati soltanto se l&amp;rsquo;interruzione dell&amp;rsquo;alimentazione elettrica ed il rallentamento dell&amp;rsquo;utensile che ne deriva non creano un rischio particolare o se sono previste altre misure per prevenirlo. Le norme dovranno prevedere questi casi.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>17. Le protezioni fisse possono essere articolate senza essere bloccate? Allegato I, punto 1.4.2.1).</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Di massima no in quanto la direttiva afferma che, in mancanza dei loro mezzi di fissaggio, &amp;ldquo;esse non devono poter rimanere al loro posto&amp;rdquo;, quindi non essere pi&amp;ugrave; fissate alla macchina. Tuttavia, una norma potrebbe basarsi sull&amp;rsquo;espressione &amp;ldquo;per quanto possibile&amp;rdquo; per stabilire una deroga, ma deve giustificarla.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>18. Al punto 3.3.2., 6 capoverso e al punti 3.3.4. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Considerando l&amp;rsquo;insieme delle versioni nelle varie lingue, non vi &amp;egrave; alcun dubbio in quanto in francese o in tedesco, ad esempio sono utilizzati due termini diversi: &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- d&amp;eacute;placement oppure Verfharbewegung;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- mouvement o Bewegung.&lt;/p&gt;In questo requisito non si tratta pertanto del movimento dell&amp;rsquo;utensile bens&amp;igrave; dello spostamento della macchina.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>19. L&amp;rsquo;ultimo capoverso del punto 3.3.4. non dovrebbe applicarsi alle tosatrici da prato.</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>I requisiti si applicano soltanto quando esiste il rischio. Esiste attualmente un progetto di norma europea che sembra rispondere correttamente al requisito di cui trattasi.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>20. I punti 1.4.2.1. e 1.4.2.2.B trattano dell&amp;rsquo; &amp;ldquo;uso di un ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La necessit&amp;agrave; di utilizzare un utensile per procedere ad un&amp;rsquo;apertura o ad una regolazione conferisce a questa operazione un carattere deliberato. Si tratta dunque di uno smontaggio per il quale l&amp;rsquo;operatore si rende conto di quanto sta facendo (l&amp;rsquo;uso di una chiave per serratura equivale, nello spirito del testo, all&amp;rsquo;uso di un utensile).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>21. Il punto 1.3.8.A precisa che per gli elemento di trasmissione, i dispositivi di protezione ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Il requisito &amp;egrave; dato dalle prime righe del punto 1.3.8. In seguito, i capoversi A e B forniscono delle indicazioni. Il capoverso A si applica qualora gli organi di trasmissione siano isolati. Se sono in prossimit&amp;agrave; di elementi mobili che concorrono al lavoro ed &amp;egrave; possibile realizzare un&amp;rsquo;unica protezione, si applica il comma B purch&amp;eacute; sia soddisfatto il requisito generale 1.3.8. Il capoverso A fornisce del resto delle soluzioni pi&amp;ugrave; semplici di quelle indicate nel capoverso B.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>22. Il punto 3.3.3 dell&amp;rsquo;allegato I stabilisce che il dispositivo di frenatura di ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Si pu&amp;ograve; ammettere che un unico organo di servizio, ad esempio un pedale, azioni il circuito del comando principale del freno ed il circuito del sistema di soccorso. I circuiti di comando devono essere indipendenti e all&amp;rsquo;operatore deve essere fornita un&amp;rsquo;informazione sull&amp;rsquo;eventuale guasto del circuito principale.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>23. Al punto 2.3 d) dell&amp;rsquo;allegato I, la versione tedesca della direttiva parla di ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La Commissione &amp;egrave; d&amp;rsquo;accordo con questa interpretazione. Si tratta infatti di dare come esempio la riduzione dello spessore dei trucioli e non la riduzione della profondit&amp;agrave; di passata.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>24. Una macchina non menzionata nell&amp;rsquo;allegato IV ma che presenti dei rischi ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>No. L&amp;rsquo;elenco figurante nell&amp;rsquo;allegato IV &amp;egrave; definitivo e non indicativo. Se il fabbricante nutre dubbi sulla propria analisi di rischio, pu&amp;ograve; chiederne conferma ad un organismo, notificato o meno. La direttiva non impone alcun obbligo.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>25. Quale procedura seguir&amp;agrave; la Commissione per aggiornare l&amp;rsquo;elenco ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>L&amp;rsquo;allegato IV fa parte della direttiva e soltanto il Consiglio pu&amp;ograve; modificarlo. La Commissione potr&amp;agrave; fare delle proposte al Consiglio, eventualmente basandosi su proposte degli Stati membri. Esse dovranno essere debitamente motivate, ad esempio mediante statistiche sugli infortuni.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>26. Consente l&amp;rsquo;articolo 2.1. della direttiva alle autorit&amp;agrave; nazionali una ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva non fa alcuna differenza tra le macchine per uso professionale e le macchine ad uso non professionale. Tutte le macchine devono rispondere alle disposizioni della direttiva, indipendentemente dall&amp;rsquo;utilizzatore finale. Gli Stati membri prendono &amp;ldquo;misure utili&amp;rdquo; per la commercializzazione e la messa in servizio. Essi non hanno la possibilit&amp;agrave; di intervenire direttamente durante il processo di fabbricazione.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>27. Pu&amp;ograve; un fabbricante apporre sulla macchina la dicitura &amp;ldquo;Made in ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Nessuna disposizione della direttiva vi si oppone. Tuttavia, nel diritto comunitario nessuna disposizione si oppone a che alcuni Stati membri limitino l&amp;rsquo;uso di questa dicitura.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>28. Si pu&amp;ograve; apporre la marcatura &amp;ldquo;CE&amp;rdquo; se, avvalendosi del periodo ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>No.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>29. &amp;Egrave; sufficiente apporre la marcatura &amp;ldquo;CE&amp;rdquo; ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>No. La marcatura &amp;ldquo;CE&amp;rdquo; deve essere apposta sulla macchina stessa. Solo nel caso di alcuni accessori di sollevamento, la direttiva permette la marcatura sull&amp;rsquo;imballaggio qualora sia difficile, se non impossibile, apporla direttamente sulle macchine.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>30. Qual &amp;egrave; il contenuto minimo delle istruzioni per l&amp;rsquo;uso?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Il requisito 1.7.4 dell&amp;rsquo;allegato I della direttiva &amp;egrave; chiaro: &amp;egrave; difficile fornire indicazioni generali pi&amp;ugrave; dettagliate.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>31. Si conclude che, bench&amp;eacute; le funi utilizzate o no come parte di una macchina ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Per quanto riguarda il commercio e la libera circolazione delle funi, bisogna distinguere due casi: &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- la fune &amp;egrave; consegnata per essere incorporata in una macchina o utilizzata nella confezione di brache. In tal caso si tratta spesso di consegne sotto forma di rotoli. &amp;Egrave; il caso di cui al punto 4.3.1. La marcatura &amp;ldquo;CE&amp;rdquo; non &amp;egrave; necessaria.&lt;/p&gt;- la fune consegnata fa parte di un insieme quale un argano o una braca. &amp;Egrave; il caso di cui al punto 4.3.2 e la marcatura &amp;ldquo;CE&amp;rdquo; va apposta sull&amp;rsquo;insieme.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>32. Il gruppo di lavoro TC 188/WG3 &amp;ldquo; cinghie da trasportatore&amp;rdquo; chiede se i ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Tenuto conto della definizione delle macchine data all&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 2 della direttiva, i trasportatori rientrano nel suo campo di applicazione. Il richiedente fa giustamente un confronto tra le cinghie e le mole delle molatrici. N&amp;eacute; le mole n&amp;eacute; le cinghie rientrano nel campo di applicazione della direttiva, a differenza delle molatrici e dei trasportatori a cinghia. &amp;Egrave; quindi necessario che i loro componenti permettano a queste macchine di soddisfare i requisiti essenziali.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>33. Cos&amp;rsquo;&amp;egrave; una macchina per la lavorazione del legno a caricamento manuale, ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Un dispositivo di caricamento &amp;egrave; detto automatico se soddisfa i due criteri seguenti: &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- prendere il pezzo grezzo da lavorare in un mucchio depositato a fianco e portarlo automaticamente sulla macchina;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- essere bloccato al circuito di comando della macchina in modo tale che questa possa funzionare, alimentata pezzo per pezzo dall&amp;rsquo;operatore, solo se il dispositivo di alimentazione &amp;egrave; guasto o volontariamente messo fuori servizio.&lt;/p&gt;Tutti gli altri sistemi di caricamento sono ritenuti manuali.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>34. La prova di stabilit&amp;agrave; prescritta al punto 4.1.2.1. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>No. L&amp;rsquo;espressione &amp;ldquo;prova analoga&amp;rdquo; &amp;egrave; stata aggiunta per tenere conto di eventuali impossibilit&amp;agrave; tecniche, in particolare per i carrelli di dimensioni molto grandi. Il limite di 15 t che viene di norma proposto si basa sulla capacit&amp;agrave; delle piattaforme di prova, ma non si pu&amp;ograve; fissare in via definitiva, e se piattaforme esistenti consentono di realizzare prove per capacit&amp;agrave; superiori, &amp;egrave; obbligatorio eseguire la prova e non basarsi sul calcolo.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>35. Gli ascensori dei pozzi di miniera rientrano nel campo della direttiva 89/392/CEE e della ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La seconda modifica della direttiva &amp;ldquo;macchine&amp;rdquo; esclude i suddetti ascensori.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>36. Nel caso di importazione di macchine: a) chi deve firmare la dichiarazione di ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Solo il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunit&amp;agrave; pu&amp;ograve; firmare la dichiarazione di conformit&amp;agrave;. L&amp;rsquo;opportunit&amp;agrave; offerta dall&amp;rsquo;articolo 8, paragrafo 6 si riferisce ad un caso particolare ed eccezionale. La direttiva prescrive l&amp;rsquo;esistenza di un fascicolo tecnico, ma non impone disposizioni per quanto concerne il luogo ove conservarlo. In moltissimi casi &amp;egrave; difficile immaginare che questo non si trovi presso il fabbricante, anche se questi non &amp;egrave; stabilito nella Comunit&amp;agrave;. La dichiarazione di conformit&amp;agrave; deve essere molto particolareggiata per dare una prima idea soddisfacente sulla conformit&amp;agrave; della macchina alla direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>37. Quali sono i rapporti (ed eventualmente le sovrapposizioni) tra la direttiva 89/392/CEE e ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva 86/594/CEE non impone l&amp;rsquo;informazione relativa al rumore (direttiva di applicazione opzionale) ma, se detta informazione fosse richiesta da uno Stato membro, essa impone talune condizioni di misura (art. 6). La direttiva 89/392/CEE impone l&amp;rsquo;informazione relativa alla potenza acustica quando il livello di potenza acustica equivalente ponderato A, alla postazione di lavoro (nella fattispecie, il luogo dove normalmente si trova la persona che utilizza l&amp;rsquo;elettrodomestico) supera gli 85 dB. Pertanto, per gli elettrodomestici la cui potenza acustica supera gli 85 dB (caso assai raro se non inesistente), l&amp;rsquo;informazione relativa al rumore deve essere fornita ai sensi della direttiva 86/594/CEE, articolo 1, paragrafo 4 (se una direttiva specifica si applica ad un requisito essenziale della direttiva 89/392/CEE, quest&amp;rsquo;ultima non &amp;egrave; pi&amp;ugrave; applicabile per il rischio in questione).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>38. Alcune macchine necessitano di una regolare manutenzione con cambiamenti periodici di ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Eventuali danni causati da componenti difettosi montati nel corso di una manutenzione, non vanno considerati dal punto di vista della direttiva 89/392/CEE ma da quello della direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilit&amp;agrave; per danno da prodotti difettosi.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>39. I distributori automatici muniti di gettoniere sono macchine?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Se &amp;egrave; presente un&amp;rsquo;energia diversa dalla forza umana, corrispondono alla definizione fornita nella direttiva e presentano i rischi di cui all&amp;rsquo;allegato I: sono pertanto delle macchine.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>40. Se il fabbricante segue la procedura di cui all&amp;rsquo;articolo 8, paragrafo 2, lettera ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>L&amp;rsquo;organismo non deve fare alcun intervento ed &amp;egrave; solamente responsabile di conservare il fascicolo che ha ricevuto; non deve pertanto accertare il contenuto del fascicolo.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>41. Al punto 10 dell&amp;rsquo;allegato IV sono incluse anche le macchine per lo stampaggio ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Le macchine per lo stampaggio di plastiche con reazione nello stampo, definite anche R.I.M., non sono comprese nell&amp;rsquo;allegato IV. L&amp;rsquo;elenco di cui al suddetto allegato deve essere letto in modo restrittivo e non riguarda pertanto le macchine per lo stampaggio di plastiche a iniezione o compressione.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>42. La nostra interpretazione del requisito di cui al punto 4.2.4. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Nella domanda si fa confusione tra i due requisiti menzionati. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Il punto 4.1.2.3., concernente la resistenza meccanica, fa riferimento alle prove cui la macchina sar&amp;agrave; sottoposta durante la sua vita ed, in particolare, al momento delle prove di cui al punto 4.2.4., affinch&amp;eacute; il progettista ne tenga conto nei suoi calcoli.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Il punto 4.2.4. riguarda invece tutte le macchine che svolgono un&amp;rsquo;operazione di sollevamento: prima dell&amp;rsquo;immissione in commercio o della prima messa in servizio, ciascuna di esse deve essere sottoposta alle opportune prove statiche e dinamiche che dimostreranno al fabbricante che &amp;eacute; stata realizzata correttamente e pu&amp;ograve; dunque essere certificata.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Peraltro, come specificato nella direttiva, i valori indicati nella domanda sono indicativi (&amp;ldquo;in generale&amp;rdquo;) e il fabbricante ne potr&amp;agrave; scegliere altri, o perch&amp;eacute; le norme relative alla sua macchina forniscono altri valori (superiori o inferiori) o perch&amp;eacute; egli garantisce un livello di sicurezza equivalente applicando altri valori uniti, a volte, ad altre misure.&lt;/p&gt;Le prove eseguite su un prototipo sono utili per ottemperare al punto 4.1.2.3. dell&amp;rsquo;allegato I ma non sono sufficienti per soddisfare il punto 4.2.4.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>43. Le cesoie a ghigliottina e le punzonatrici sono incluse nel punto 9 dell&amp;rsquo;allegato IV?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Le cesoie a ghigliottina e le punzonatrici non sono contemplate dall&amp;rsquo;allegato IV. Il punto in questione parla di &amp;ldquo;presse&amp;rdquo; e precisa che le piegatrici sono incluse. Se il legislatore avesse voluto includere le macchine summenzionate lo avrebbe indicato, come ha fatto con le piegatrici.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>44. Il requisito di cui al punto 1.5.10. si applica anche alle radiazioni ionizzanti oppure ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>All&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 3 la direttiva esclude &amp;ldquo;le fonti radioattive incorporate in una macchina&amp;rdquo;, ma non le macchine che impiegano tali fonti; queste ultime devono rispettare il requisito di cui al punto 1.5.10. ed essere dotate, fin dalla progettazione, di dispositivi di protezione durante il funzionamento, la regolazione, la manutenzione e il riposo, affinch&amp;eacute; le persone e le costruzioni esposte non corrano rischi.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>45. Nella fabbricazione in serie di macchine, &amp;egrave; necessario firmare manualmente ogni ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva non prevede l&amp;rsquo;obbligo di firma manoscritta: dice solo che la dichiarazione di conformit&amp;agrave; deve essere firmata da una persona che impegna il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunit&amp;agrave;. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;La dichiarazione di conformit&amp;agrave; &amp;egrave; un documento estremamente importante in quanto &amp;ldquo;impegna&amp;rdquo; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunit&amp;agrave;. Si deve dunque evitare che essa possa essere riprodotta facilmente.&lt;/p&gt;L&amp;rsquo;impiego di fotocopie &amp;egrave; pericoloso, in quanto &amp;egrave; compito del fabbricante fornire le prove dell&amp;rsquo;avvenuta frode e ci&amp;ograve; &amp;egrave; difficile se non impossibile se egli stesso ricorre a fotocopie.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>46. L&amp;rsquo;ultimo paragrafo del punto 1.7.3. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>L&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 2 assimila le attrezzature intercambiabili ad una macchina: esse devono pertanto soddisfare tutti i requisiti della direttiva, in particolare tutto il punto 1.7.3. dell&amp;rsquo;allegato I.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>47. Una macchina munita di marcatura CE deve poter essere utilizzata in tutte le condizioni ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Il fabbricante deve definire con esattezza le condizioni di utilizzo della macchina nelle istruzioni per l&amp;rsquo;uso (egli avr&amp;agrave; progettato, calcolato e scelto i materiali di conseguenza). &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Egli pu&amp;ograve; dunque escludere alcune condizioni climatiche o pu&amp;ograve; indicare quelle che ha preso in considerazione: non &amp;egrave;, ad esempio, necessario prevedere un impianto di riscaldamento potente in una cabina per macchine mobili destinate al sud dell&amp;rsquo;Europa, ma questa scelta deve essere specificata nei documenti che corredano la macchina.&lt;/p&gt;L&amp;rsquo;utilizzatore &amp;egrave; responsabile di scegliere la macchina da impiegare nelle condizioni locali (direttiva 89/655/CEE).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>48. &amp;Egrave; necessario esigere la presenza di una valvola di sicurezza per rispettare il ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>I rischi contemplati dal punto 1.3.2. sono ben precisati: si tratta di rischi connessi alla tubazione elastica, al movimento brusco, ai getti di fluido ad alta pressione, ecc. L&amp;rsquo;installazione di una valvola non &amp;egrave; l&amp;rsquo;unico sistema per rispettare il suddetto requisito e non pu&amp;ograve; dunque essere imposta. Si possono utilizzare delle protezioni che impediscano gli effetti materiali del movimento brusco o dei getti sulle persone esposte. Il requisito del punto 3.4.1. richiede invece una valvola di ritegno sul martinetto, ma solo nel caso in cui la caduta di pressione provocata dalla rottura del flessibile possa provocare un movimento pericoloso della macchina, mentre il rischio contemplato dal punto 1.3.2. esiste in ogni caso.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>49. &amp;Egrave; necessario apporre la marcatura CE sulle apparecchiature elettriche?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Se il prodotto &amp;egrave; oggetto della direttiva 73/23/CEE, dal 1&amp;deg; gennaio 1995 &amp;egrave; possibile utilizzare la marcatura CE e dal 1&amp;deg; gennaio 1997 &amp;egrave; obbligatorio. Se la questione concerne una macchina ai sensi della direttiva 89/392/CEE che per&amp;ograve; &amp;egrave; ad alimentazione elettrica, essa dev&amp;rsquo;essere conforme alla direttiva &amp;ldquo;macchine&amp;rdquo; e recare la marcatura CE, tranne il caso dei componenti di cui al paragrafo 4.2, destinati ad essere incorporati in una macchina pi&amp;ugrave; complessa.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>50. Le istruzioni particolareggiate concernenti l&amp;rsquo;installazione, il montaggio e lo ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La risposta deve essere modulata. Si escluda lo smontaggio: in tutti i casi, infatti, i rischi connessi con lo smontaggio e i mezzi per ridurli devono essere descritti nei documenti che corredano la macchina. Lo smontaggio pu&amp;ograve; infatti essere effettuato solo molto tempo dopo la cessazione dei rapporti tra il fabbricante e l&amp;rsquo;utilizzatore. Se l&amp;rsquo;installazione, compreso il montaggio, e l&amp;rsquo;avviamento possono presentare rischi per il personale non specializzato o richiedono conoscenze particolari e specifiche del fabbricante, si potrebbe ammettere che le informazioni dettagliate non vengano incluse nelle istruzioni per l&amp;rsquo;uso, purch&amp;eacute; il fabbricante indichi chiaramente che se ne incarica direttamente. Le istruzioni dovranno comunque contenere tutte le informazioni necessarie al cliente e per tutte le operazioni da svolgere prima dell&amp;rsquo;intervento degli operatori del fabbricante. Le istruzioni non possono essere comunicate oralmente dal fabbricante ai futuri operatori.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>51. La direttiva &amp;ldquo;macchine&amp;rdquo; &amp;egrave; applicabile alle macchine di ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva 89/392/CEE si applica solo al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio nello Spazio economico europeo; pertanto, se la macchina usata proviene da un paese esterno al SEE, essa deve soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 89/392/CEE. Poich&amp;eacute; le direttive 89/392/CEE e 89/655/CEE, che trattano il caso delle macchine usate, sono applicabili in tutti i paesi firmatari dell&amp;rsquo;accordo SEE, il fatto che provengano dal SEE non influisce sul loro trattamento. Nota: la Svizzera, che &amp;egrave; membro dell&amp;rsquo;EFTA, non &amp;egrave; parte contraente dell&amp;rsquo;accordo SEE e pertanto le macchine usate che provengono da questo paese non sono considerate come originarie del SEE.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>52. Se una struttura ROPS o FOPS &amp;egrave; fornita separatamente dal fabbricante ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Si possono presentare vari casi, in particolare quelli indicati in appresso. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;1.&lt;/strong&gt; Se un fabbricante vende una macchina dotata delle proprie strutture ROPS o FOPS, &amp;eacute; necessario indicarlo nella descrizione della macchina (e nella dichiarazione di conformit&amp;agrave;). La struttura non viene considerata separatamente dall&amp;rsquo;insieme della macchina e non deve essere oggetto di una procedura speciale di certificazione.&lt;/p&gt;&lt;strong&gt;2.&lt;/strong&gt; Se la struttura ROPS/FOPS &amp;egrave; fornita separatamente, anche se a fornirla &amp;egrave; il fabbricante della macchina di base, essa rientra fra i &amp;ldquo;componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato&amp;rdquo; di cui alla direttiva 93/44/CEE (seconda modifica della direttiva 89/392/CEE). La struttura deve pertanto essere conforme alla direttiva e, poich&amp;eacute; &amp;egrave; inclusa nell&amp;rsquo;allegato IV, deve essere conforme alla norma armonizzata o essere stata sottoposta a un esame di certificazione CE ed infine essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformit&amp;agrave; e munita di una targhetta del fabbricante senza marcatura CE.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>53. La direttiva contiene requisiti concernenti la protezione dell&amp;rsquo;ambiente (rumore, ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>I requisiti essenziali della direttiva non sono stati elaborati con l&amp;rsquo;obiettivo di proteggere l&amp;rsquo;ambiente dagli inconvenienti provocati dall&amp;rsquo;utilizzo delle macchine. Tuttavia la direttiva prescrive che, all&amp;rsquo;occorrenza, il progettista concentri i suoi sforzi sulla riduzione dei fenomeni citati nella domanda, ma non fissa alcun valore limite da rispettare (punti 1.5.8, 1.5.9, 1.7.4 lettera f) e 3.6.3 dell&amp;rsquo;allegato I per il rumore e le vibrazioni). Il punto 1.5.13 dell&amp;rsquo;allegato I riguarda la captazione dei vapori, delle polveri, ecc. per proteggere l&amp;rsquo;utilizzatore della macchina, ma non contiene indicazioni sugli effetti dei suddetti vapori, polveri, ecc. sull&amp;rsquo;ambiente.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>54. I detentori di marchi commerciali sono societ&amp;agrave; che acquistano i prodotti presso ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva prescrive che il nome e l&amp;rsquo;indirizzo del fabbricante vengano apposti solo sulle macchine ultimate e pronte per l&amp;rsquo;uso. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Pertanto, per i fabbricanti OEM il problema non sussiste: chi ha svolto le procedure di certificazione (il fabbricante della macchina o dell&amp;rsquo;insieme complesso) deve apporre il proprio nome. La direttiva non prescrive altri obblighi.&lt;/p&gt;I detentori di marchi commerciali su macchine finite dovranno assumersi tutti gli obblighi che la direttiva impone al fabbricante: essi devono, tra l&amp;rsquo;altro, preparare e firmare la dichiarazione CE di conformit&amp;agrave;, apporre la marcatura CE, redigere le istruzioni per l&amp;rsquo;uso e conservare il fascicolo tecnico di cui all&amp;rsquo;allegato V. Grazie a questa procedura, il fabbricante effettivo fornisce al detentore del marchio commerciale tutte le informazioni utili per predisporre il fascicolo tecnico.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>55. La direttiva 91/368/CEE stabilisce che i motocoltivatori e le motozappe devono essere ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Le macchine in questione sono montate su trattore (un numero ridotto pu&amp;ograve; essere trainato): i motocoltivatori dispongono di utensili rotanti sul piano verticale (mentre l&amp;rsquo;asse dell&amp;rsquo;utensile &amp;egrave; orizzontale); gli utensili rotanti delle motozappe si trovano invece sul piano orizzontale (e l&amp;rsquo;asse &amp;egrave; verticale). &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Il legislatore ha esitato a lungo prima di inserire queste due macchine nell&amp;rsquo;elenco dell&amp;rsquo;allegato IV. Il compromesso finale - con la decisione di non inserirle nell&amp;rsquo;allegato in questione - &amp;egrave; stato raggiunto indicandole nell&amp;rsquo;allegato I. Il fatto che non vengano specificate con il nome sottolinea che devono essere sottoposte a prove, come risulta dal requisito essenziale di sicurezza 3.&lt;/p&gt;Le macchine fissate ad un trattore non sono particolarmente contemplate nonostante le osservazioni di cui al primo comma.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>56. Gli equilibratori (bilancieri) sono dispositivi a cui si appende un&amp;rsquo;attrezzatura ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Gli equilibratori (bilancieri) rientrano nel campo di applicazione della direttiva, siano o meno dotati di elementi mobili, a diverso titolo: come macchine nel primo caso o come accessori di sollevamento, di cui al punto 4.1.1. lettera a) dell&amp;rsquo;allegato I nel secondo caso.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>57. L&amp;rsquo;articolo 5 stabilisce che, in assenza di norme armonizzate, gli Stati membri ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>No. Le suddette norme non hanno alcun effetto sull&amp;rsquo;applicazione della direttiva. Esse possono solo aiutare il fabbricante nella ricerca delle soluzioni. I riferimenti non rientrano tra i dati di cui all&amp;rsquo;articolo 12.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>58. Una fabbrica di compressori deve sostituire, su richiesta dell&amp;rsquo;utilizzatore, il ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Si tratta di una nuova macchina. Il fabbricante deve almeno eseguire una nuova analisi dei rischi dell&amp;rsquo;insieme ed indicarne il risultato nel fascicolo tecnico di origine. Se da questa analisi emergono nuovi rischi dovuti al cambiamento di forza motrice, le soluzioni utilizzate per ovviarvi devono essere oggetto di un&amp;rsquo;aggiunta al fascicolo tecnico di origine. Il fabbricante deve inoltre completare o rifare le istruzioni per l&amp;rsquo;uso fornite con la macchina per tenere conto della nuova configurazione. Analogamente, anche la dichiarazione di conformit&amp;agrave; deve essere completata e rifatta affinch&amp;eacute; corrisponda alla nuova macchina.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>59. &amp;Egrave; necessario apporre la marcatura CE su parti della macchina?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva &amp;egrave; chiara in proposito: essa si applica soltanto alle macchine finite e quindi le quindi varie parti di una macchine non devono recare la marcatura CE. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Tuttavia, alcune parti di macchine sono oggetto di una direttiva specifica che prescrive la marcatura CE. &amp;Egrave; il caso in particolare dei serbatoi semplici a pressione (direttiva 87/404/CEE) o degli apparecchi a gas (direttiva 90/396/CEE): le parti possono essere incorporate in una macchina. I loro fabbricanti devono aver soddisfatto le formalit&amp;agrave; della o delle rispettive direttive e marcato i prodotti. Nelle istruzioni per l&amp;rsquo;uso il fabbricante della macchina indicher&amp;agrave; i marchi apposti ai sensi di altre direttive, riportando eventualmente gli obblighi che ne derivano (ad esempio, esami periodici, ispezioni o sostituzioni obbligatorie).&lt;/p&gt;Le attrezzature intercambiabili di cui all&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 2, terzo comma sono considerate macchine e devono dunque soddisfare la direttiva, comprese le disposizioni in materia di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformit&amp;agrave;. I componenti di sicurezza immessi in commercio separatamente e descritti all&amp;rsquo;articolo 1 della direttiva (modifica introdotta con la direttiva 93/44/CEE) non possono recare la marcatura CE ai sensi della direttiva &amp;ldquo;macchine&amp;rdquo; ma devono essere corredati della dichiarazione CE di conformit&amp;agrave; (articolo 8, paragrafo 1).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>60. &amp;Egrave; normale che una norma europea che fornisce il metodo di misura del rumore ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Il requisito di cui al punto 1.7.4., lettera f) dell&amp;rsquo;allegato I recita:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&amp;ldquo;Le istruzioni per l&amp;rsquo;uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita .... su una macchina identica...&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;Nelle istruzioni per l&amp;rsquo;uso il fabbricante deve indicare il rumore realmente misurato indicando il margine di errore della misura (in pi&amp;ugrave; o in meno) legato al metodo di misurazione impiegato. Infatti, &amp;eacute; fondamentale che il valore indicato nelle istruzioni per l&amp;rsquo;uso sia identico a quello riportato nel fascicolo tecnico; del resto, spesso nel fascicolo tecnico sar&amp;agrave; inclusa soltanto una copia del verbale relativo alla misura con il valore effettivo registrato nel corso della prova. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Si ricorda d&amp;rsquo;altronde che una norma, anche se armonizzata, non &amp;eacute; obbligatoria e che dunque &amp;ldquo;l&amp;rsquo;aggiunta&amp;rdquo; considerata per il margine di errore sarebbe di fatto determinata dal fabbricante.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Nel testo di una norma europea prevista per aiutare il fabbricante, potranno figurare il margine di errore della misurazione, i valori di ripetibilit&amp;agrave;, di riproducibilit&amp;agrave;, ecc. inerenti alla misurazione stessa.&lt;/p&gt;I valori indicati al punto 1.7.4., lettera f) dell&amp;rsquo;allegato I hanno il solo scopo di consentire all&amp;rsquo;acquirente di scegliere la macchina meno rumorosa, considerando anche le altre caratteristiche o vincoli dell&amp;rsquo;installazione. Per questo motivo questi valori devono essere riportati in tutta la documentazione commerciale che presenta la macchina (allegato I, punto 1.7.4., lettera d dell&amp;rsquo;allegato I).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>61. Il fascicolo tecnico deve essere costituito da due parti: - una parte generale contenente ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva non prescrive che il fascicolo tecnico sia costituito da due parti. La confusione deriva probabilmente dalla consultazione della Guida generale al nuovo approccio, che tuttavia &amp;egrave; stata preparata per agevolare l&amp;rsquo;applicazione delle direttive imprecise su qualche punto, ma ci&amp;ograve; non &amp;egrave; il caso della direttiva &amp;ldquo;macchine&amp;rdquo;, almeno per quanto riguarda il fascicolo tecnico. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Attualmente i servizi della Commissione ritengono che:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- l&amp;rsquo;allegato II illustra in dettaglio il contenuto della dichiarazione di conformit&amp;agrave;, affinch&amp;eacute; le autorit&amp;agrave; competenti possano avere un un&amp;rsquo;idea sufficiente della conformit&amp;agrave; della macchina. La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua comunitaria delle istruzioni per l&amp;rsquo;uso originali (una delle lingue dei paesi firmatari dell&amp;rsquo;accordo sullo spazio economico europeo dopo l&amp;rsquo;entrata in vigore di tale accordo). Comunque al momento della messa in servizio della macchina l&amp;rsquo;utilizzatore deve disporre di una traduzione delle istituzioni nella sua lingua;&lt;/p&gt;- il fascicolo tecnico deve essere fornito solo su richiesta motivata. Ci&amp;ograve; implica che il fabbricante deve fornire solamente le parti che possono influire sul motivo! L&amp;rsquo;allegato V stabilisce che il fascicolo deve essere fornito in una lingua comunitaria (una delle lingue dei paesi firmatari dell&amp;rsquo;accordo sullo spazio economico europeo dopo l&amp;rsquo;entrata in vigore di tale accordo).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>62. Qual &amp;eacute; l&amp;rsquo;opinione del comitato sul livello dei requisiti di salute e ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>All&amp;rsquo;atto dell&amp;rsquo;elaborazione della direttiva &amp;ldquo;macchine&amp;rdquo;, tutte le parti interessate hanno chiesto che il livello dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza fosse elevato ed hanno riconosciuto che questo obiettivo era stato raggiunto. Anche il Consiglio ha riconosciuto, nelle sue discussioni, che gli aerogeneratori rientrano nel campo di applicazione della direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>63. I motori a scoppio e le turbine per produrre energia meccanica a partire da combustibili ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Occorre fare una distinzione. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;1)&lt;/strong&gt; Motori consegnati per essere accoppiati ad un altro componente (compressore, generatore di corrente elettrica, elica di propulsione di imbarcazioni o velivoli, ecc.) per svolgere una funzione quale, ad esempio, la produzione di aria compressa, di elettricit&amp;agrave; o la propulsione di un&amp;rsquo;imbarcazione o di un velivolo (motori installati in via permanente nella macchina).&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Questi motori devono essere considerati macchine ai sensi dell&amp;rsquo;articolo 4, paragrafo 2. Non devono recare la marcatura CE ma, per poter godere della libera circolazione, devono essere accompagnati dalla dichiarazione del fabbricante di cui all&amp;rsquo;allegato II, punto B; la macchina completa dovr&amp;agrave; essere munita della marcatura CE e corredata dei documenti richiesti dal fabbricante dell&amp;rsquo;insieme.&lt;/p&gt;&lt;strong&gt;2)&lt;/strong&gt; Motori pronti per l&amp;rsquo;uso quando sono immessi sul mercato e acquistati dall&amp;rsquo;utilizzatore finale, quali i motori fuoribordo per le imbarcazioni. Essi rientrano nel campo di applicazione della direttiva, devono recare la marcatura CE ed essere corredati della dichiarazione di conformit&amp;agrave;.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>64. L&amp;rsquo;allegato II, parte A, specifica che la dichiarazione di conformit&amp;agrave; ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>&lt;strong&gt;a)&lt;/strong&gt; Le procedure di certificazione devono essere eseguite per ogni macchina (articolo 8, paragrafo 1); le indicazioni della targhetta (allegato I, punto 1.7.3.) devono essere riprese per intero nella dichiarazione di conformit&amp;agrave;. La relazione tra l&amp;rsquo;attestato di conformit&amp;agrave; e la macchina in questione non deve in nessun caso dare adito a equivoci; l&amp;rsquo;attestato potrebbe ad esempio richiedere, in caso di produzione in grande serie, di indicare i numeri di serie globalmente, cio&amp;egrave; n. di serie da X a Y. La serie deve essere fabbricata nel corso di un anno civile in modo che la data di fabbricazione richiesta dalla direttiva possa corrispondere al periodo di fabbricazione della serie. (Per le macchine costruite singolarmente, la descrizione della macchina, richiesta dall&amp;rsquo;allegato II.A, permette di identificarle). &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;b)&lt;/strong&gt; Nella dichiarazione di conformit&amp;agrave; &amp;egrave; assolutamente necessario fornire l&amp;rsquo;elenco esaustivo delle direttive ottemperate dal progetto della macchina; ci&amp;ograve; consente di sapere:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- durante i periodi transitori, la scelta operata dal fabbricante (nuova direttiva o vecchia normativa),&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- conclusi i periodi transitori, se il fabbricante ha adempiuto correttamente a tutta la legislazione comunitaria.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Per il suddetto riferimento si utilizzano i numeri delle direttive pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunit&amp;agrave; europee (direttiva 93/68/CEE relativa alla marcatura CE), e non si rinvia alla legislazione nazionale che le recepisce.&lt;/p&gt;E&amp;rsquo; stato osservato che le &amp;ldquo;disposizioni pertinenti&amp;rdquo; della dichiarazione di conformit&amp;agrave; (allegato II) concernevano i requisiti essenziali che la macchina rispettava. Anche se &amp;egrave; interessante menzionarli nella dichiarazione di conformit&amp;agrave;, questo &amp;ldquo;elenco&amp;rdquo; non &amp;egrave; richiesto dalla direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>65. Qual &amp;egrave; la situazione: - delle pistole fissachiodi (o da macellazione), a ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Affrontiamo innanzitutto il problema delle munizioni. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;La direttiva 93/15/CEE relativa all&amp;rsquo;immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile riguarda espressamente le munizioni delle pistole fissachiodi.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;L&amp;rsquo;articolo 10 della direttiva in questione prevede l&amp;rsquo;obbligo che esse abbiano &amp;ldquo;formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1&amp;ordm; luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili&amp;rdquo; (CIP).&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;La direttiva &amp;egrave; entrata in vigore il 1&amp;ordm; gennaio 1995, con un periodo transitorio di 8 anni (fino al 31.12.2002).&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Per le pistole la situazione &amp;egrave; pi&amp;ugrave; confusa.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Sono state escluse dalla direttiva &amp;ldquo;Macchine&amp;rdquo; in occasione della prima modifica (91/368/CEE).&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- Sette Stati membri aderiscono alla convenzione di cui sopra: Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Italia e Regno Unito, Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Italia e Regno Unito.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- Gli altri Stati membri dispongono di una normativa nazionale.&lt;/p&gt;La libera circolazione di questi apparecchi &amp;egrave; pertanto reale soltanto negli Stati che aderiscono alla CIP. Negli altri Stati membri rimane applicabile la regolamentazione nazionale attualmente in vigore (pu&amp;ograve; essere invocato l&amp;rsquo;art. 36 del trattato in quanto manca l&amp;rsquo;armonizzazione tecnica).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>66. Se un fabbricante installa una macchina nei locali di un potenziale cliente ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>In realt&amp;agrave; si tratta di un caso ipotetico, in quanto, finch&amp;eacute; la macchina rimane sotto il controllo del fabbricante e intervengono suoi operatori, non vi &amp;egrave; immissione in commercio. Siamo nel caso contemplato dall&amp;rsquo;articolo 2, paragrafo 3. Naturalmente, dal momento in cui il cliente soddisfatto entra in possesso della macchina, questa dovr&amp;agrave; essere conforme alla direttiva, recare la marcatura CE, ecc. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Inoltre, il fabbricante deve assicurarsi che nelle vicinanze venga affisso un pannello che indichi che la macchina non &amp;egrave; conforme alla direttiva (articolo 2, paragrafo 3).&lt;/p&gt;La situazione &amp;egrave; diversa se il fabbricante ha fornito la macchina affinch&amp;eacute; il potenziale cliente la esamini ed intervengono gli operatori di quest&amp;rsquo;ultimo. In tal caso, la macchina deve essere considerata come immessa in commercio (si tratta di una cessione, anche se temporanea) e messa in servizio ai sensi dell&amp;rsquo;articolo 2, paragrafo 2, e deve quindi essere interamente conforme alla direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>67. Prove sulla rumorosit&amp;agrave; delle macchine pulitrici per ortaggi. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La risposta all&amp;rsquo;ultima domanda &amp;egrave; negativa. Un fabbricante non pu&amp;ograve; certificare una macchina senza aver tenuto conto di tutti i requisiti essenziali e delle disposizioni della direttiva. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Vi &amp;egrave; naturalmente il caso di macchine di grosse dimensioni (sistemi complessi di iniezione di plastica, macchine per carta, laminatoi, ecc.) per le quali non &amp;egrave; possibile procedere alle misure nei locali del fabbricante. Vi possono essere anche macchine pi&amp;ugrave; piccole, come quelle indicate nella domanda, anche se l&amp;rsquo;impossibilit&amp;agrave; di intervenire &amp;egrave; meno evidente.&lt;/p&gt;La direttiva non impone il metodo di misura. Ve ne sono alcuni normalizzati (ISO 3746) e altri non normalizzati (intensimetria acustica) da svolgere in loco, cui il fabbricante pu&amp;ograve; ricorrere durante la messa in servizio. Se un fabbricante si colloca nel quadro dell&amp;rsquo;articolo 4 e ritiene che la consegna riguardi soltanto un elemento di macchina complessa, &amp;egrave; il fabbricante dell&amp;rsquo;insieme complesso che deve rispondere alle disposizioni della direttiva (marcatura &amp;ldquo;CE&amp;rdquo;, dichiarazione di conformit&amp;agrave;, istruzione per l&amp;rsquo;uso con indicazione del rumore, fascicolo tecnico, ecc.).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>68. Le gru galleggianti sono considerate mezzi di trasporto o macchine?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La funzione principale delle gru in questione non &amp;egrave; il trasporto di merci o di persone. Non rientrano pertanto tra le attrezzature escluse dall&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 3 e sono dunque considerate macchine.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>69. Le porte a scomparsa azionate a mano degli autocarri, come quelle installare sugli ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=104&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Si tratta di accessori degli autocarri, anch&amp;rsquo;essi esclusi dalla direttiva. Azionati manualmente, sono esclusi dalla direttiva (art. 1, par. 3).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>70. Come si deve interpretare il requisito di cui al punto 1.7. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva non esige tali informazioni sui prospetti o sui cataloghi commerciali. Essa prescrive soltanto che, se il fabbricante fornisce tali informazioni, esse siano identiche a quelle fornite nella documentazione tecnica che accompagna la macchina. Per contro, la documentazione tecnica che descrive le prestazioni delle macchina deve fornire le informazioni richieste dalla direttiva sul rumore ed, eventualmente, sulle vibrazioni.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>71. Se si rispetta una norma di classe C, &amp;egrave; necessario procedere ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Il fabbricante deve sempre effettuare l&amp;rsquo;analisi dei rischi della propria macchina. In seguito, per alcuni (o tutti) i rischi in questione, egli pu&amp;ograve; ricorrere alla norma di classe C, qualora esista. Ci&amp;ograve; gli garantir&amp;agrave; presunzione di conformit&amp;agrave; alla direttiva per i requisiti essenziali interessati e agevoler&amp;agrave; la preparazione del fascicolo tecnico.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>72. Il punto 3.6.3, lettera a) dovrebbe essere modificato. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>L&amp;rsquo;aggiunta &amp;egrave; inutile visto che, se il fabbricante &amp;ldquo;deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione&amp;rdquo;, egli pu&amp;ograve; scegliere le condizioni in questione. Sar&amp;agrave; un&amp;rsquo;eventuale norma europea a definire le condizioni.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>73. I banchi di prova a rulli per moto, automobili, ecc. sono disciplinati dalla direttiva?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>S&amp;igrave;. Questi sistemi sono composti da una serie di elementi, alcuni dei quali mobili, assemblati per un&amp;rsquo;applicazione determinata. Pur non avendo un&amp;rsquo;alimentazione propria, vengono alimentati dal veicolo sottoposto alla prova e presentano dunque evidenti rischi meccanici.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>74. 1. Che cosa accade se la direttiva non &amp;egrave; stata recepita in tempo nel diritto ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>&lt;strong&gt;1.&lt;/strong&gt; La direttiva entra in vigore alla data fissata dal Consiglio. Essa impone obblighi agli Stati membri (tra cui quello di modificare la normativa esistente), ma se uno Stato membro non l&amp;rsquo;ha trasposta, in quello Stato continuano ad essere vigenti le vecchie norme per l&amp;rsquo;immissione in commercio. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Tuttavia, &amp;egrave; sufficiente che la direttiva sia recepita in un solo Stato membro perch&amp;eacute; un fabbricante stabilito in un altro Stato membro o all&amp;rsquo;estero possa utilizzarla.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Egli effettuer&amp;agrave; una &amp;ldquo;immissione in commercio&amp;rdquo;, eventualmente fittizia, nello Stato membro in cui &amp;egrave; avvenuto il recepimento e quindi, ricorrendo al principio della libera circolazione, verso gli altri Stati. In questo caso, il fabbricante ha il diritto di rifiutarsi di seguire le vecchie normative di uno Stato membro che non le abbia ancora abrogate.&lt;/p&gt;&lt;strong&gt;2.&lt;/strong&gt; Se la direttiva &amp;egrave; in vigore ed &amp;egrave; stata recepita in uno o pi&amp;ugrave; Stati membri, il fabbricante che proceda come illustrato ai punti precedenti pu&amp;ograve; apporre la marcatura CE sulla sua macchina.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>75. Componenti di sicurezza: le domande al riguardo sono molte e varie. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>&lt;strong&gt;&lt;em&gt;a.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; Concetti di base&lt;/em&gt; &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;a.1&lt;/strong&gt; Si ricorda che i &amp;ldquo;componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato&amp;rdquo; sono stati inseriti nel campo di applicazione della direttiva soprattutto per consentire agli utilizzatori della macchina che devono aumentarne la sicurezza (direttiva 89/655/CEE) e la cui competenza tecnica in materia di scelta dei componenti &amp;egrave; generalmente pi&amp;ugrave; scarsa di quella dei progettisti delle macchine, di disporre di dispositivi soddisfacenti. Ad eccezione dei componenti inclusi nell&amp;rsquo;elenco dell&amp;rsquo;allegato IV, &amp;egrave; il fabbricante del componente a decidere se si tratta di un componente di sicurezza ai sensi della direttiva (decimo considerando).&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;a.2&lt;/strong&gt; Si ricorda inoltre che, ai sensi della guida al nuovo approccio, &amp;ldquo;l&amp;rsquo;immissione sul mercato&amp;rdquo; viene definita come la prima messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, di un determinato prodotto sul mercato comunitario per distribuirlo od utilizzarlo in detto mercato.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;La messa a disposizione comprende la cessione del prodotto, ossia il trasferimento della propriet&amp;agrave; del prodotto o il trasferimento fisico del prodotto dal fabbricante (o dal suo mandatario) a:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- chi effettuer&amp;agrave; la distribuzione sul mercato, o - l&amp;rsquo;utilizzatore finale (privato cittadino o impresa).&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;a.3&lt;/strong&gt; Il componente di sicurezza deve essere un insieme materiale completo che pu&amp;ograve; essere acquistato gi&amp;agrave; predisposto per essere incorporato in una macchina e che, una volta installato, ne garantir&amp;agrave; la sicurezza. La direttiva precisa che il guasto del componente di sicurezza &amp;ldquo;mette in pericolo la sicurezza o la salute delle persone esposte&amp;rdquo;. Esistono numerosi componenti di sicurezza (detti a sicurezza positiva) il cui guasto non mette in pericolo le persone esposte. I termini vanno quindi intesi come segue: &amp;ldquo;il cui guasto metterebbe in pericolo le funzioni di sicurezza della macchina&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;a.4&lt;/strong&gt; Dichiarazione nel verbale del Consiglio del 14 giugno 1993: &amp;egrave; sottinteso che la presente direttiva (93/44/CEE) non ostacola la libera circolazione delle macchine in cui sono stati incorporati componenti di sicurezza, in quanto essa &amp;egrave; gi&amp;agrave; garantita dalla direttiva 89/392/CEE.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;a.5&lt;/strong&gt; Il CEN ha istituito un gruppo di lavoro TGSC per conoscere cosa fosse necessario normalizzare. Quest&amp;rsquo;ultimo ha proposto che le norme riguardino &amp;ldquo;componenti scelti tra quelli destinati unicamente a garantire una funzione di sicurezza diretta ai sensi del punto 3.13.1 della norma EN 292-1 al fine di soddisfare il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2 b, secondo trattino, dell&amp;rsquo;allegato I della direttiva.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Funzioni di sicurezza diretta&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Funzioni di una macchina il cui funzionamento difettoso potrebbe aumentare immediatamente il rischio di lesioni o compromettere la salute delle persone. Esistono due categorie di funzioni di sicurezza diretta:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;a)&lt;/strong&gt; le funzioni di sicurezza propriamente dette, che sono funzioni di sicurezza diretta destinate in modo specifico a garantire la sicurezza.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;em&gt;Esempi:&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- funzione che previene un avvio intempestivo (dispositivo di blocco...);&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- funzione che impedisce il ripetersi di un ciclo;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- funzione di comando a due mani, ecc.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;b)&lt;/strong&gt; le funzioni che condizionano la sicurezza, che hanno funzioni di sicurezza diretta diversa dalle funzioni di sicurezza propriamente dette.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;em&gt;Esempi:&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- comando manuale di un meccanismo pericoloso durante la fase di regolazione, allorch&amp;eacute; i dispositivi di protezione sono disinseriti;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- regolazione della velocit&amp;agrave; o della temperatura che mantengono la macchina entro limiti di funzionamento sicuri.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Un criterio supplementare potrebbe essere che il componente di sicurezza non alteri la funzionalit&amp;agrave; della macchina. E&amp;rsquo; stato obiettato a questa interpretazione che alcuni componenti di sicurezza garantiscono sia il funzionamento sia la sicurezza, come ad esempio gli elettrodistributori che comandano l&amp;rsquo;avvio delle presse. E&amp;rsquo; difficile immaginare che un utilizzatore della pressa modifichi direttamente la macchina senza consiglio esterno aggiungendo tale dispositivo e quindi l&amp;rsquo;obiezione non ha alcun fondamento pratico.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Tra gli esempi, il gruppo di lavoro cita:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i dispositivi di protezione;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i dispositivi di protezione bloccati;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i dispositivi di blocco;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i sistemi di estrazione di fumi o polveri tossici incorporati alle macchine;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i carter antirumore;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i dispositivi anticaduta dei paranchi;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i dispositivi di controllo del carico nelle attrezzature di sollevamento;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i sistemi di arresto di emergenza, e/o i loro blocchi logici;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- le valvole di ritenuta dei circuiti idraulici;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- ecc.&lt;/p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;b.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt; Conseguenze&lt;/em&gt; &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;b.1&lt;/strong&gt; Un sistema di irrorazione installato in un impianto per il trattamento superficiale non &amp;egrave; un componente di sicurezza. Se il sistema viene eliminato, viene impedita la funzione stessa della macchina.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;b.2&lt;/strong&gt; - Un componente di arresto d&amp;rsquo;emergenza,&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- le protezioni di cui al punto 1.4. dell&amp;rsquo;allegato I,&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3 dell&amp;rsquo;allegato I,&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- le cinture di sicurezza di cui al punto 3.2.2,&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i dispositivi di controllo del carico di cui al punto 4.2.1.4,&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i dispositivi &amp;ldquo;uomo-morto&amp;rdquo; di cui al punto 5.5,&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i dispositivi anticaduta di cui al punto 6.4.1, - ecc.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;sono tutti componenti di sicurezza.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;b.3&lt;/strong&gt; Esistono casi meno evidenti, per alcuni componenti che non hanno sempre una funzione specifica ed esclusiva di sicurezza quali:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- blocchi di chiusura di porte o carter,&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- fine corsa,&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- dispositivi antideragliamento di cui al punto 4.1.2.2, ecc.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;cui il fabbricante del componente attribuir&amp;agrave; o meno una funzione di sicurezza.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;b.4&lt;/strong&gt; I blocchi logici destinati a garantire una funzione di sicurezza diversi dai comandi a due mani (allegato IV) sono considerati componenti di sicurezza se sono immessi in commercio separatamente, ma non sono oggetto di un esame di certificazione.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;b.5&lt;/strong&gt; L&amp;rsquo;elenco fornito tra parentesi all&amp;rsquo;allegato IV, punto B.1 non &amp;egrave; esaustivo in quanto fornisce solo alcuni esempi.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;b.6&lt;/strong&gt; Una fune di sollevamento non &amp;egrave; un componente di sicurezza, contrariamente a quanto affermato in precedenza dai servizi della Commissione, visto che in assenza del cavo la macchina perde la sua funzione. (Si ricordi, comunque, che le funi di sollevamento devono rispettare i requisiti di cui ai punti 4.1.2.4 e 4.3.1).&lt;/p&gt;&lt;strong&gt;b.7&lt;/strong&gt; Quando un componente di sicurezza incluso nell&amp;rsquo;allegato IV viene fornito direttamente dal fabbricante della macchina di origine o secondo le sue istruzioni ad un utilizzatore come ricambio di un componente identico della macchina in questione, esso non deve essere sottoposto alle procedure definite nella direttiva. Si tratta infatti di un pezzo di ricambio escluso a norma dell&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 2, terzo comma.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>76. Quali sono le materie assimilate al legno o alla carne di cui all&amp;rsquo;allegato IV.</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Per quanto riguarda il legno, il requisito essenziale 2.3 dell&amp;rsquo;allegato I &amp;egrave; preciso: &amp;ldquo;materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili a quelle del legno come il sughero, l&amp;rsquo;osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure, ...&amp;rdquo;. Per quanto riguarda la carne si tratta del pesce e dei prodotti alimentari congelati o surgelati.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>77. Le sgrassatrici vanno incluse nel punto 7 dell&amp;rsquo;allegato IV &amp;ldquo;fresatrici ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>L&amp;rsquo;elenco dell&amp;rsquo;allegato IV &amp;egrave; completo e non va interpretato. Pertanto le sgrassatrici, comprese quelle a spostamento manuale della guida non rientrano nel campo di applicazione dell&amp;rsquo;allegato IV.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>78. L&amp;rsquo;allegato IV, punto 4 cita le seghe a nastro. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>L&amp;rsquo;elenco dell&amp;rsquo;allegato IV deve essere preso in senso stretto; le seghe a nastro sono le seghe a nastro continuo.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>79. Qual &amp;egrave; il limite esatto del punto 15 dell&amp;rsquo;allegato IV, ponte di ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Per ponte di sollevamento s&amp;rsquo;intende l&amp;rsquo;apparecchiatura fissa progettata per sollevare veicoli allo scopo di agevolare le operazioni di riparazione o di manutenzione. Sono escluse fra l&amp;rsquo;altro: &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i carrelli elevatori utilizzati per depositare i veicoli su un posto di lavoro fisso ed elevato;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- gli elevatori dei parcheggi;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- i cric;&lt;/p&gt;- i ribaltatori di veicoli.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>80. Esistono delle pistole fissachiodi che funzionano con la forza prodotta ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Tali pistole rientrano nella direttiva macchine e la procedura di certificazione richiesta &amp;egrave; la certificazione da parte del fabbricante stesso senza esame del tipo (modulo A).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>81. &amp;Egrave; necessario un fascicolo tecnico per gli accessori di sollevamento? Il ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Gli accessori di sollevamento rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Il fabbricante deve quindi predisporre un fascicolo tecnico che li riguarda (ricordiamo che vi sono pochissimi requisiti essenziali riguardanti gli accessori e che la normalizzazione &amp;egrave; molto avanzata in questo settore consentendo nella maggior parte dei casi di ridurre il fascicolo al minimo). Per quanto concerne le istruzioni che devono accompagnare ciascun lotto commerciale di pezzi, sembra esagerato affermare che occorrono sei pagine per soddisfare il requisito 4.4.1 nel caso delle maniglie. La norma non &amp;egrave; obbligatoria e una sola facciata di un foglio di formato A4 dovrebbe bastare per indicare la classe di utilizzazione della maniglia (e la compatibilit&amp;agrave; con altri accessori eventualmente di un&amp;rsquo;altra classe) compresi i consigli per il montaggio, contro le intemperie e per i controlli periodici. La direttiva non vieta che queste informazioni siano raccolte in un catalogo se questa soluzione &amp;egrave; pi&amp;ugrave; economica a condizione che ogni utilizzatore possa disporre del catalogo sul luogo di lavoro, che tale catalogo sia tradotto e che non vi sia alcuna ambiguit&amp;agrave; possibile fra i prodotti del catalogo e l&amp;rsquo;accessorio utilizzato.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>82. Una macchina fabbricata in uno Stato membro &amp;egrave; utilizzata in un altro Stato ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Questa possibilit&amp;agrave; &amp;egrave; certamente preferibile al ricorso immediato alla clausola di salvaguardia. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Occorre tuttavia che lo Stato membro motivi la propria richiesta (cfr. all. V, punto 3, terzo comma) esprimendo dei dubbi precisi sul rispetto di uno o pi&amp;ugrave; requisiti essenziali ben precisi.&lt;/p&gt;Se non ottiene soddisfazione (mancata risposta da parte del fabbricante) lo Stato membro in questione potr&amp;agrave; applicare la clausola di salvaguardia e informare la Commissione.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>83. La Direttiva afferma che le navi e le unit&amp;agrave; mobili offshore, nonch&amp;eacute; ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La Direttiva macchine esclude le navi e le unit&amp;agrave; mobili offshore perch&amp;eacute; queste sono coperte dalle convenzioni IMO che riguardano i requisiti di sicurezza. Per le piattaforme galleggianti il problema &amp;egrave; decidere se esse sono permanenti (nel qual caso si applica la Direttiva macchine) oppure no. Dal momento che, quando sono operative, esse possono essere considerate posizionate permanentemente e dato che la convenzione IMO non copre gli equipaggiamenti per la foratura e per le operazioni di produzione, si suggerisce che i prodotti provvisti per le operazioni di foratura e di produzione e che non svolgono alcuna funzione in relazione alle normali attivit&amp;agrave; di navigazione, siano inclusi nello scopo della Direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>84. Le navi e le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo delle navi sono escluse ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Le imbragature non sono prodotti destinati specificamente alle navi. Esse possono appartenere alla compagnia di navigazione e viaggiare con la nave ma non possono essere considerate, in relazione agli aspetti di sicurezza, alla stregua delle imbragature usate dagli stivatori. Le imbragature a uso singolo disposte attorno al carico al momento della partenza a che rimangono con esso fino alla destinazione finale, sono parte della spedizione e costituiscono un aiuto per le operazioni di sollevamento non solo durante il carico sulla nave. Esse possono quindi essere considerate come accessori di sollevamento e come tali essere incluse nella Direttiva: i requisiti sono indicati nell&amp;rsquo;Allegato I, sezione 4. E&amp;rsquo; comunque possibile che in alcuni casi le imbragature siano costruite e fornite per uso esclusivo sulle navi, ad esempio per il carico e scarico delle navi. Questi prodotti possono essere esclusi dalla Direttiva purch&amp;eacute; siano previste delle chiare indicazioni sull&amp;rsquo;uso appropriato del prodotto.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>85. Come la Commissione interpreta l&amp;rsquo;articolo 8 (6)?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>L&amp;rsquo;articolo 8 (1) afferma che il costruttore (o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunit&amp;agrave;) deve farsi carico delle procedure previste dalla Direttiva. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;L&amp;rsquo;articolo 8 (6) prevede che, qualora n&amp;eacute; il costruttore n&amp;eacute; il mandatario ottemperino agli obblighi dei paragrafi precedenti, questi obblighi ricadano su qualsiasi persona immetta sul mercato il macchinario o i componenti di sicurezza.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;E&amp;rsquo; chiaro dall&amp;rsquo;uso del verbo &amp;ldquo;deve&amp;rdquo; nell&amp;rsquo;articolo 8(1) e dall&amp;rsquo;ordine dei vari punti che deve esistere una ragione valida perch&amp;eacute; il fabbricante o il suo mandatario non ottemperino ai loro obblighi. &lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Quale pu&amp;ograve; essere la motivazione? Non &amp;egrave; possibile fornire un elenco esaustivo.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Un fabbricante stabilito nella Comunit&amp;agrave; o il suo mandatario non possono invocare l&amp;rsquo;articolo 8(6) per evadere i propri obblighi trasferendo la responsabilit&amp;agrave; delle procedure di certificazione all&amp;rsquo;utilizzatore.&lt;/p&gt;Unicamente la traduzione delle istruzioni e delle varie indicazioni presenti sul macchinario possono essere delegate alla persona che immette la macchina sul mercato nell&amp;rsquo;area linguistica considerata.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>86. Come si applica la legislazione comunitaria alle attrezzature di laboratorio?</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Non si deve attribuire importanza al concetto di laboratorio come &amp;ldquo;luogo&amp;rdquo;, essendo difficile darne una definizione precisa. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Per attrezzature di laboratorio s&amp;rsquo;intendono le attrezzature meccaniche e/o elettriche progettate e consegnate a fini professionali per l&amp;rsquo;analisi, la misurazione, il controllo o le prove, e gli strumenti associati. Questi includono le attrezzature per i laboratori di meccanica, i laboratori per prove termiche, gli strumenti scientifici, le macchine di prova, ecc.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Quando queste macchine o attrezzature rispondono alla definizione fornita dalla direttiva (insieme di componenti, di cui almeno uno mobile, aventi un&amp;rsquo;applicazione determinata) e sono consegnati dal fabbricante pronti per l&amp;rsquo;uso, devono essere certificati conformemente alla direttiva &amp;ldquo;Macchine&amp;rdquo; ed, eventualmente, alle altre direttive applicabili.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Si possono tuttavia verificare i seguenti casi: - macchine attrezzate, ovvero macchine standard sulle quali &amp;egrave; necessario installare sensori, telecamere, ecc.; per l&amp;rsquo;installazione di questi dispositivi saranno disattivate le protezioni o gli altri dispositivi di sicurezza. Questo tipo di utilizzo, non previsto dal fabbricante, &amp;egrave; disciplinato dalla direttiva 89/655/CEE;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- banchi di prova realizzati in un laboratorio o in un centro di ricerca in base a un progetto proprio e impiegati per:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- prove ripetitive molto diverse,&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- prove uniche, che saranno smontati al termine delle stesse.&lt;/p&gt;Tali banchi di prova sono realizzati con i mezzi disponibili e riutilizzabili del laboratorio. &amp;Egrave; evidente che, in questo caso, non &amp;egrave; possibile applicare l&amp;rsquo;articolo 8, paragrafo 6, della direttiva &amp;ldquo;Macchine&amp;rdquo;.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>87. Come pu&amp;ograve; essere applicata la direttiva &amp;ldquo;Macchine&amp;rdquo; ad insiemi ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>L&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 2, secondo comma della direttiva &amp;ldquo;Macchine&amp;rdquo; riguarda gli insiemi di macchine che, per raggiungere uno stesso risultato, ad esempio un&amp;rsquo;applicazione specifica, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. In alcuni casi &amp;egrave; tuttavia difficile stabilire se un prodotto possa essere considerato un insieme di macchine o una macchina singola. Il problema insorge quando si tratta di sapere come sia ripartita la responsabilit&amp;agrave; di rispettare la direttiva tra il fornitore delle singole macchine e il responsabile dell&amp;rsquo;assemblaggio della linea di produzione o dell&amp;rsquo;impianto complessivo ai sensi dell&amp;rsquo;articolo 4, paragrafo 2 (&amp;egrave; il concetto della dichiarazione di cui all&amp;rsquo;allegato II B o dichiarazione di incorporazione). &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Si propone il seguente criterio: per rientrare nel campo di applicazione della direttiva l&amp;rsquo;insieme deve essere formato da almeno due macchine che, di per s&amp;eacute;, rispondano alla definizione di &amp;ldquo;macchina&amp;rdquo; di cui all&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 2, primo comma, che siano collegate tra loro e con ogni altro prodotto che ne consenta un funzionamento integrato e comandato per applicazioni ben determinate. Tra i prodotti che possono rientrare nel campo di applicazione figurano le catene di montaggio dei veicoli e gli insiemi degli impianti di imbottigliamento e delle cartiere.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Per le singole macchine che compongono un insieme e rispondono alla definizione di &amp;ldquo;macchina&amp;rdquo; di cui all&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 2, primo comma e che, se fornite individualmente, presentano un funzionamento indipendente, il fornitore deve apporre la marcatura CE ed &amp;egrave; responsabile di soddisfare tutti i requisiti fissati dalla direttiva per quanto riguarda quel singolo prodotto, ivi compresa la dichiarazione di conformit&amp;agrave;. Chi assembla le macchine &amp;egrave; responsabile di scegliere i prodotti adeguati a costituire l&amp;rsquo;insieme, di creare l&amp;rsquo;insieme affinch&amp;eacute; questo possa soddisfare la direttiva, di conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva per l&amp;rsquo;insieme, di preparare la dichiarazione di conformit&amp;agrave; e infine di apporre la marcatura CE sull&amp;rsquo;insieme nella sua globalit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;Se sono di applicazione altre direttive, la dichiarazione CE di conformit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;insieme deve riportare l&amp;rsquo;elenco delle direttive cui l&amp;rsquo;insieme complesso &amp;egrave; conforme (almeno tutte le direttive di applicazione totale). Per quanto concerne il fascicolo tecnico previsto all&amp;rsquo;allegato V, il &amp;ldquo;fabbricante&amp;rdquo; s&amp;rsquo;incarica dell&amp;rsquo;insieme. &amp;Egrave; tuttavia possibile che alcuni elementi di sicurezza siano stati trattati dal fabbricante di un &amp;ldquo;componente&amp;rdquo; e in quel caso il fabbricante dell&amp;rsquo;insieme deve accertarsi che esistano i fascicolo parziali interessati e nel fascicolo completo deve indicare dove e come reperirli.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>88. Gli apparecchi indicati di seguito rientrano nel campo di applicazione della direttiva ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Le sedie da ufficio e i tecnigrafi regolabili non sono macchine. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Per quanto concerne le librerie scorrevoli su rotaie, non sono considerate macchine se sono spostate dalla forza umana diretta (anche con l&amp;rsquo;eventuale ricorso a leve per amplificare lo sforzo). Se invece si muovono tramite dispositivi meccanici, corrispondono alla definizione dell&amp;rsquo;articolo 1 e presentano alcuni rischi previsti dall&amp;rsquo;allegato I. Si tratta pertanto di macchine disciplinate dalla direttiva.&lt;/p&gt;I sistemi di classificazione di tipo Noria sono, per gli stessi motivi, considerati macchine.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>89. Un robot &amp;egrave; una macchina in grado di funzionare nelle condizioni di consegna ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Se il robot &amp;egrave; in grado di svolgere una funzione definita - ad esempio nel caso di un robot per la saldatura - e l&amp;rsquo;installazione si riduce all&amp;rsquo;operazione di ancoraggio nella sua postazione definitiva, esso deve soddisfare tutti i requisiti della direttiva. Esistono tuttavia alcuni robot in grado di &amp;ldquo;funzionare nelle condizioni di consegna&amp;rdquo;, ma che presi isolatamente non possono avere una funzione definita (il movimento nello spazio dei bracci di un robot manipolatore non &amp;egrave; una funzione definita!). L&amp;rsquo;installazione di un robot analogo deve effettuarsi sotto la responsabilit&amp;agrave; di un &amp;ldquo;fabbricante&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;insieme complesso che ne risulter&amp;agrave;. &amp;Egrave; tale &amp;ldquo;fabbricante&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;insieme che risulta come &amp;ldquo;il fabbricante&amp;rdquo; ai sensi della direttiva e che si assume le corrispondenti responsabilit&amp;agrave;. Il robot deve pertanto considerarsi come una macchina ai sensi dell&amp;rsquo;articolo 4, paragrafo 2 ed &amp;egrave; sufficiente che sia accompagnato dalla dichiarazione prevista all&amp;rsquo;allegato II, lettera B.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>90. Se un operatore che non sia il fabbricante di origine interviene su richiesta del cliente ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Se l&amp;rsquo;intervento viene eseguito su una macchina nuova che viene immessa in commercio, &amp;egrave; difficile immaginare che non vi sia accordo tra il fabbricante e l&amp;rsquo;impresa che esegue la modifica. In effetti, una parte dei rischi &amp;egrave; stata trattata dal fabbricante d&amp;rsquo;origine e l&amp;rsquo;altra da chi effettua la modifica. Poich&amp;eacute; la dichiarazione di conformit&amp;agrave; &amp;egrave; sottoscritta da una sola persona, responsabile della conformit&amp;agrave; alla direttiva della nuova macchina finita e atta a rispondere ad una richiesta motivata concernente il fascicolo tecnico, sulla macchina verr&amp;agrave; apposta un&amp;rsquo;unica marcatura CE. Se l&amp;rsquo;intervento avviene senza l&amp;rsquo;accordo del fabbricante d&amp;rsquo;origine, chi esegue la modifica si assume la responsabilit&amp;agrave; di tutta la macchina e deve quindi ricostituire il fascicolo tecnico per l&amp;rsquo;insieme.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>91. Un autocarro &amp;egrave; costituito da elementi che concorrono allo stesso obiettivo: ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>In base all&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 3, un autocarro non rientra nel campo di applicazione della direttiva &amp;ldquo;Macchine&amp;rdquo; e neppure un telaio destinato ad essere equipaggiato. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Le attrezzature indicate alle lettere a) e b) della domanda e molte altre attrezzature possono essere fissate al telaio, garantendo una funzione completamente diversa da quella del &amp;ldquo;trasporto&amp;rdquo; che, tuttavia, rimane:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- scaricamento dell&amp;rsquo;autocarro nel caso dei martinetti di ribaltamento,&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- sollevamento nel caso delle gru ausiliarie o delle sponde montacarichi.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Se le suddette attrezzature, che non contribuiscono alla funzione di spostamento dell&amp;rsquo;autocarro, sono immesse in commercio separatamente (gru ausiliarie, sponde montacarichi, ecc.) e sono fissate al telaio da un meccanico (che opera su richiesta del cliente) o dal cliente stesso, sono considerate macchine.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Il fabbricante delle attrezzature deve pertanto apporre la marcatura CE, corredarle di una dichiarazione CE di conformit&amp;agrave; e predisporre il fascicolo tecnico di cui all&amp;rsquo;allegato V. Le istruzioni per l&amp;rsquo;uso devono contenere indicazioni precise per il montaggio e le eventuali incompatibilit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Quando queste attrezzature vengono assemblate al telaio dal fabbricante del telaio (dispositivi di ribaltamento dei cassoni, cassoni per rifiuti, betoniere, veicoli antincendio, ecc.), l&amp;rsquo;assemblatore diventa la persona che la direttiva designa come &amp;ldquo;il fabbricante&amp;rdquo; ed &amp;egrave; responsabile delle procedure di certificazione della conformit&amp;agrave; ai requisiti essenziali per le attrezzature e le opzioni montate sull&amp;rsquo;autocarro o sul telaio. In questo caso la funzione generale di &amp;ldquo;trasporto&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;autocarro viene spesso garantita totalmente dall&amp;rsquo;attrezzatura.&lt;br /&gt;Va sottolineato che si deve prendere in considerazione l&amp;rsquo;insieme delle attrezzature, degli organi di comando e il collegamento con la presa di forza (se questa &amp;egrave; data dal motore dell&amp;rsquo;autocarro).&lt;/p&gt;Alcuni veicoli, anche modificati, quali i veicoli di soccorso stradale e le ambulanze conservano comunque come unica funzione il trasporto (del materiale per liberare le persone i primi, di feriti le seconde) e non rientrano quindi nel campo di applicazione della direttiva (articolo 1, paragrafo 3).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>92. Gli impianti di condizionamento d&amp;rsquo;aria, di refrigerazione, ecc. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>LA domanda riguarda una gamma troppo vasta di prodotti per dare un&amp;rsquo;unica risposta. &lt;p&gt;Alcuni prodotti rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione e altri in quello della direttiva &amp;ldquo;Bassa tensione&amp;rdquo; o &amp;ldquo;Macchine&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;1.&lt;/strong&gt; La direttiva 89/106/CEE non &amp;egrave; applicabile in maniera cos&amp;igrave; globale come la direttiva &amp;ldquo;Macchine&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un prodotto pu&amp;ograve; rientrare nella suddetta direttiva se un suo guasto altera in via permanente la funzione della costruzione e se il prodotto &amp;egrave; sottoposto a regolamentazione in uno o pi&amp;ugrave; Stati membri (si tratta di una direttiva di armonizzazione in senso stretto). Come si pu&amp;ograve; sapere se un prodotto &amp;egrave; regolamentato almeno in uno Stato membro? I documenti interpretativi riprendono l&amp;rsquo;elenco dei suddetti prodotti per requisito essenziale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Torniamo al primo criterio: la funzione di una costruzione &amp;egrave; quella di fungere da riparo contro le intemperie, in condizioni sufficientemente confortevoli rispetto alla destinazione d&amp;rsquo;uso della costruzione (abitazione o meno). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta all&amp;rsquo;interno della costruzione non rientra, in generale, nella funzione della costruzione, a meno che questa non sia stata progettata specificamente per quella attivit&amp;agrave; e non possa essere utilizzata per uno scopo diverso.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un prodotto il cui guasto implica solo un&amp;rsquo;alterazione temporanea dell&amp;rsquo;abitabilit&amp;agrave; (per il tempo necessario alla sostituzione o alla riparazione) non &amp;egrave; un prodotto da costruzione.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Per essere considerato un prodotto da costruzione, un impianto di riscaldamento o di condizionamento deve pertanto (cumulativamente):&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- essere (o essere stato) sottoposto a una normativa nazionale (documenti interpretativi);&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- essere stato progettato esclusivamente per garantire determinate prestazioni della costruzione interessata;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- essere indivisibile dalla costruzione;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- essere stato incorporato alla costruzione secondo le precise istruzioni del progettista.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;2.&lt;/strong&gt; In base a queste motivazioni &amp;egrave; possibile classificare alcuni prodotti come indicato di seguito. 2.1 Sono macchine o perlomeno componenti destinati alle macchine:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- gli aspiratori acquistati su catalogo, in quanto il fabbricante non li ha destinati ad uso esclusivo della costruzione in cui vengono installati;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- le torri di raffreddamento e gli scambiatori ad aria, in quanto non contribuiscono alla funzione della costruzione;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- gli impianti per camere frigorifere, le batterie ventilate, le termopompe, le centrali compatte di trattamento dell&amp;rsquo;aria, le caldaie, se sono facilmente divisibili dall&amp;rsquo;impianto e purch&amp;eacute; siano necessarie alla funzione (camere frigorifere) o all&amp;rsquo;abitabilit&amp;agrave; della costruzione, in quanto un loro eventuale guasto comporta solo un&amp;rsquo;alterazione molto breve della funzione rispetto alla vita della costruzione.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Tutti questi prodotti devono essere certificati dal fabbricante o, nel caso di prodotti che non possono funzionare prima di essere incorporati nell&amp;rsquo;impianto, questi devono essere considerati come componenti e vanno pertanto tenute in considerazione tutte le misure del caso applicabili.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;2.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2&lt;/strong&gt; I condizionatori d&amp;rsquo;aria individuali (installati presso i davanzali delle finestre) rientrano da anni nel campo di applicazione della direttiva 73/23/CEE (&amp;ldquo;Bassa tensione&amp;rdquo;) e a partire dal 1&amp;deg; gennaio 1997 devono essere muniti della marcatura CE ai sensi della stessa. Possono tuttavia recare la suddetta marcatura anche in virt&amp;ugrave; della direttiva 89/336/CEE sulla compatibilit&amp;agrave; elettromagnetica.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&lt;strong&gt;2.3&lt;/strong&gt; Sono prodotti da costruzione (o lo saranno quando esisteranno le relative norme europee):&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- le tubature integrate parzialmente o totalmente nella costruzione (indissociabili);&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- gli elementi che contribuiscono all&amp;rsquo;isolamento termico della costruzione;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- le condotte di distribuzione e uscita dell&amp;rsquo;aria installate conformemente a un progetto proprio alla costruzione;&lt;/p&gt;- le valvole di regolazione della portata dell&amp;rsquo;aria, le serrande tagliafuoco, ecc. incorporate nella costruzione, ecc.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>93. Noi (la &amp;ldquo;European Door and Shutter Federation&amp;rdquo;) riteniamo che il ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Le porte automatiche sono coperte da varie Direttive: 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, 89/392 sui macchinari e, possibilmente, 73/23 sulla bassa tensione e 89/332 sulla compatibilit&amp;agrave; elettromagnetica. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Ove i rischi esistono, tutte le direttive devono essere applicate.&lt;/p&gt;Le direttive sulle macchine e sui prodotti da costruzione devono essere sempre usate insieme.; la Commissione assicurer&amp;agrave; che le norme armonizzate elaborate nei settori delle macchine e dei prodotti da costruzione non si contraddiranno fra loro.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>94. La Commissione ha affermato che la circolazione delle macchine usate all&amp;rsquo;interno ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Se una macchina, sottoposta a revisione o a ricondizionamento al di fuori del territorio comunitario, viene nuovamente immessa su questo territorio, deve essere considerata come se fosse messa in servizio per la prima volta nella Comunit&amp;agrave;: il fatto che abbia un&amp;rsquo;origine comunitaria non pregiudica questa considerazione. Si applica quindi la direttiva 89/392/CEE e sono pertanto necessarie sia la marcatura CE sia la dichiarazione CE di conformit&amp;agrave;. Chi procede al rinnovamento della macchina deve possedere e conservare il fascicolo tecnico completo di cui all&amp;rsquo;allegato V.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>95. Alcune norme di classe C sono talmente generiche che non si vede come potrebbero servire a ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Questa risposta richiede una riunione speciale. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;In risposta al primo trattino della domanda, le autorit&amp;agrave; nazionali non deducono alcuna applicazione dalle norme! L&amp;rsquo;articolo 5, paragrafo 2 della direttiva recita:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;&amp;ldquo;Se una norma ... comprende uno o pi&amp;ugrave; requisiti essenziali ..., la macchina o il componente di sicurezza costruiti conformemente a detta norma sono presunti conformi ai requisiti essenziali di cui trattasi&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Questa formula non vieta le norme di classe C senza &amp;ldquo;plusvalore&amp;rdquo;, ma in quel caso, se nessun requisito essenziale viene trattato specificamente, la norma non conferisce presunzione di conformit&amp;agrave; ad alcun requisito essenziale.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Al contrario, possono esserci norme di classe C che non riguardano che un requisito essenziale, ma in modo approfondito.&lt;/p&gt;Per quanto concerne il secondo trattino della domanda, il memorandum o la norma EN 414 sono soltanto strumenti di lavoro interni del CEN, sul cui valore il comitato 89/392 non deve esprimere alcun parere.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>96. Alcune macchine includono componenti disciplinati da disposizioni nazionali (valvole di ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Trattiamo solo la prima parte della domanda, in quanto la risposta alla seconda, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, sarebbe affermativa. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Per quanto riguarda gli apparecchi a pressione di cui alla prima parte della domanda, i controlli da parte di terzi non sono pi&amp;ugrave; obbligatori ma rimane &amp;ldquo;necessario&amp;rdquo; che li faccia il fabbricante perch&amp;eacute; il fascicolo tecnico deve contenere le prove che il requisito 1.3.2 &amp;egrave; soddisfatto. Infatti il rischio di un apparecchio a pressione &amp;egrave; la rottura durante il funzionamento. Poich&amp;eacute; tale rischio &amp;egrave; contemplato dalla direttiva, &amp;egrave; quest&amp;rsquo;ultima e quest&amp;rsquo;ultima soltanto che si applica in mancanza di un&amp;rsquo;altra normativa comunitaria che contempli meglio questo rischio (art. 1, par. 4). &lt;/p&gt;Uno Stato membro non pu&amp;ograve; ricorrere all&amp;rsquo;articolo 36 per settori disciplinati da un requisito essenziale, ma pu&amp;ograve; chiedere al fabbricante quali mezzi abbia impiegato per soddisfare il requisito.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>97. Una macchina speciale, ossia prodotta in un unico esemplare per un utilizzo particolare e ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Il contenuto della direttiva non autorizza una deroga analoga. Se una macchina &amp;egrave; inserita nell&amp;rsquo;elenco di cui all&amp;rsquo;allegato IV, essa deve essere sottoposta all&amp;rsquo;esame di certificazione CE (in assenza di norme armonizzate, qual &amp;egrave; appunto il caso di una macchina destinata a scopi speciali). Ricordiamo che la decisione del Consiglio 93/465/CEE sui moduli specifica, nell&amp;rsquo;analisi del modulo B (esame di certificazione CE) che: &amp;ldquo;uno stesso tipo pu&amp;ograve; coprire pi&amp;ugrave; varianti di un prodotto a condizione che le differenze fra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza..... del prodotto&amp;rdquo;.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>98. Un fabbricante di componenti di sicurezza (cellule fotoelettriche) fornisce componenti di ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva non prevede obblighi in tal senso. Poich&amp;eacute; la pressa sar&amp;agrave; sottoposta ad un esame di certificazione, l&amp;rsquo;esame del componente potr&amp;agrave; essere eseguito in quella sede. Ma se si tratta di un componente fabbricato in serie gi&amp;agrave; sottoposto alla certificazione, l&amp;rsquo;esame complessivo della pressa non comprender&amp;agrave; tale componente. La procedura dipende dal contratto commerciale stipulato dalle parti. Se la pressa non &amp;egrave; soggetta ad esame di certificazione in quanto interamente conforme ad una norma armonizzata, &amp;egrave; necessario eseguire un esame di certificazione preliminare soltanto per i componenti di sicurezza che non sono conformi ad una norma armonizzata.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>99. Il fabbricante di una macchina destinata ad essere inserita in un&amp;rsquo;altra macchina, ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva non lo prescrive, visto che questa macchina non ultimata non deve soddisfare i requisiti della direttiva. Il fabbricante dell&amp;rsquo;insieme completo deve invece possedere un fascicolo e ha il diritto di chiedere al fabbricante intermedio quanto fosse necessario per prepararlo. In questo caso si tratta, tuttavia, di rapporti privati disciplinati unicamente dalla direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilit&amp;agrave; per danno da prodotti difettosi, in particolare dall&amp;rsquo;articolo 7, lettera f).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>100. La direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas esclude gli apparecchi destinati ad ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La Commissione &amp;egrave; responsabile unicamente di controllare l&amp;rsquo;attuazione delle direttive del Consiglio cos&amp;igrave; come si presentano e non di esprimere un&amp;rsquo;opinione su di esse. Affermare che si tratta di prodotti analoghi non &amp;egrave; esatto. Gli apparecchi ad uso domestico sono destinati ad essere impiegati da consumatori che fanno totale affidamento sull&amp;rsquo;esperienza del fabbricante, mentre gli apparecchi ad uso industriale vengono incorporati in un complesso da un fabbricante di macchine al quale la direttiva attribuisce la responsabilit&amp;agrave; di soddisfare ad alcuni requisiti per garantire la sicurezza della macchina.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>101. Cosa s&amp;rsquo;intende per &amp;ldquo;schermi mobili automatici&amp;rdquo; di cui al ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Si tratta di protezioni interbloccate al ciclo di funzionamento in modo tale che, quando il ciclo viene avviato, inizia con la chiusura motorizzata della protezione. Il proseguimento del ciclo &amp;egrave; comandato dall&amp;rsquo;arresto della chiusura della protezione (punto 3.22.6 della norma EN 292-1). Alla fine del ciclo l&amp;rsquo;apertura motorizzata pu&amp;ograve; avvenire soltanto al termine del movimento pericoloso. Si ricorda che queste protezioni non sono soggette ad esame di certificazione quando sono commercializzate singolarmente e sono destinate alle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11, lettera A, dell&amp;rsquo;allegato IV.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>102. I sistemi di supporto posizionati con l&amp;rsquo;aria compressa che sono usati sui ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Si, essi rientrano nella definizione di cui all&amp;rsquo;articolo 1 (2) e la loro specifica funzione &amp;egrave; supportare il container.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>103. Per le macchine &amp;ldquo;che non sono in grado di funzionare in modo ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>No; la dichiarazione ha il solo scopo di consentire la libera circolazione della macchina. Sono pertanto obbligatori solo i primi due e gli ultimi due trattini dell&amp;rsquo;allegato II, lettera B. Le indicazioni necessarie per consentire all&amp;rsquo;assemblatore finale di preparare il fascicolo tecnico (requisiti rispettati o meno) saranno eventualmente previste dal contratto sottoscritto dal fabbricante e dall&amp;rsquo;assemblatore finale, ma questo rapporto non &amp;egrave; disciplinato dalla direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>104. Le informazioni su schermo non riguardano, in genere, la sicurezza. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>I requisiti specificano che le informazioni devono essere facilmente comprensibili. Inoltre il requisito di cui al punto 1.2.8 stabilisce che il software deve essere progettato in modo che sia di facile impiego. Ci&amp;ograve; non corrisponderebbe a verit&amp;agrave; se non fosse comprensibile nella lingua del paese in cui si utilizza la macchina. Tuttavia, si deve valutare solo il caso in cui la macchina sia destinata ad un uso professionale: gli utilizzatori saranno persone specializzate, che gi&amp;agrave; conoscono i termini o a cui verranno illustrati durante la formazione specifica. In tal caso, gli utilizzatori possono capire anche una lingua diversa. D&amp;rsquo;altronde, anche se le informazioni su schermo non riguardano sempre la sicurezza, una cattiva comprensione pu&amp;ograve; comportare manovre errate che possono causare situazioni di pericolo.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>105. A decorrere dal 1&amp;deg; gennaio 1997 un componente elettrico (direttiva 73/23/CEE ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>In quel caso si tratterebbe di componenti immessi separatamente sul mercato con una dichiarazione del fabbricante che indica che sono componenti di sicurezza. La dichiarazione di conformit&amp;agrave; deve indicare che la marcatura CE viene apposta ai sensi della direttiva &amp;ldquo;bassa tensione&amp;rdquo;, ma che il componente &amp;egrave; anche conforme alla direttiva &amp;ldquo;macchine&amp;rdquo;.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>106. Per quanto riguarda la data, si deve indicare l&amp;rsquo;anno di progettazione, ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva 93/68/CEE ha eliminato l&amp;rsquo;obbligo di apporre, accanto alla marcatura CE, l&amp;rsquo;indicazione dell&amp;rsquo;anno in cui essa &amp;egrave; stata apposta. Rimane, al punto 1.7.3, l&amp;rsquo;obbligo di indicare l&amp;rsquo;anno di fabbricazione tra altre informazioni sul fabbricante.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>107. Al punto 4.2.1.4, la direttiva prescrive l&amp;rsquo;obbligo di installare dispositivi che ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>S&amp;igrave;, perch&amp;eacute; al momento attuale questo &amp;egrave; lo stato della tecnica. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Si ricorda, tuttavia, che il requisito non prevede di interrompere il movimento ma solo di impedire i movimenti pericolosi. &amp;Egrave; dunque autorizzato un movimento verso una posizione sicura. Ci&amp;ograve;, naturalmente, richiede la presenza di dispositivi sofisticati atti a selezionare i movimenti autorizzati, che probabilmente non esistono ancora, perlomeno a condizioni economiche vantaggiose.&lt;/p&gt;Si possono prevedere anche meccanismi a due tempi che prima avvertono l&amp;rsquo;operatore e quindi arrestano il movimento se non ha tenuto conto dell&amp;rsquo;avvertimento.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>108. A. I punti 10 e 11 dell&amp;rsquo;allegato IV della direttiva riguardano solo le macchine ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>&lt;strong&gt;A.&lt;/strong&gt; La risposta &amp;egrave; affermativa se, e solo se, le funzioni semiautomatiche sono vincolate a misure di compensazione quali bassa velocit&amp;agrave;, funzionamento ad operazioni separate o altro. &lt;strong&gt;B.&lt;/strong&gt; L&amp;rsquo;allegato IV comprende solo macchine a carico manuale diretto. Quando il circuito di comando &amp;egrave; tale che lo stampo possa chiudersi, in funzionamento normale, soltanto se il dispositivo descritto nella domanda &amp;egrave; attivo, si pu&amp;ograve; considerare che queste macchine non siano a scarico manuale diretto e non siano quindi contemplate dall&amp;rsquo;allegato IV.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>109. Le macchine citate nell&amp;rsquo;allegato IV, punto 1 sono operate manualmente. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>L&amp;rsquo;allegato IV comprende solo le seghe a carico manuale diretto e, anche in quel caso, soprattutto se le funzioni semiautomatiche sono interbloccate con misure compensatorie quali bassa velocit&amp;agrave;, ecc. Una lama circolare non figura specificamente nell&amp;rsquo;elenco e non &amp;egrave; pertanto inclusa.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>110. Si pu&amp;ograve; costituire una macchina per la lavorazione del legno di cui ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La macchina portatile &amp;egrave; dichiarata conforme dal fabbricante stesso. Per contro, il supporto deve essere progettato e costruito in modo che il montaggio consenta di soddisfare le corrispondenti prescrizioni della direttiva e, in particolare, quelle sul circuito di comando. Ricordiamo che il punto 2.2 dell&amp;rsquo;allegato I stabilisce che la macchina si fermi quando l&amp;rsquo;operatore abbandoni i mezzi di presa. Inoltre, le istruzioni per l&amp;rsquo;uso del supporto devono indicare le macchine portatili che il fabbricante ha preso in considerazione nel suo studio. Il supporto deve formare oggetto, con una delle macchine portatili raccomandate dal fabbricante, di una certificazione rilasciata da un organismo notificato. Quest&amp;rsquo;interpretazione si applica alle sole macchine portatili destinate soprattutto a funzionare isolatamente, e non alle macchine combinate commercializzate in &amp;ldquo;kit&amp;rdquo; da un fabbricante unico.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>111. Alcune macchine per la lavorazione del legno hanno la particolarit&amp;agrave; di poter ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La certificazione deve riguardare soltanto la configurazione &amp;ldquo;sega circolare a tavolo fisso&amp;rdquo;. Il fabbricante &amp;egrave; il solo responsabile delle altre configurazioni che devono essere descritte nelle istruzioni per l&amp;rsquo;uso.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>112. I veicoli per la raccolta dei rifiuti domestici muniti di un dispositivo motorizzato di ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Anche in presenza di un dispositivo motorizzato di sollevamento il veicolo pu&amp;ograve; essere utilizzato per raccogliere i sacchi gettati manualmente nell&amp;rsquo;unit&amp;agrave; di compattazione. Per questo motivo, nonostante la presenza di un dispositivo di sollevamento, rimane il rischio di caduta o di agganciamento dell&amp;rsquo;operatore nell&amp;rsquo;unit&amp;agrave; di compattazione perch&amp;eacute; la parete posteriore &amp;egrave; troppo bassa; il veicolo rientra pertanto nell&amp;rsquo;allegato IV. La norma armonizzata che consentir&amp;agrave; di evitare la certificazione dovr&amp;agrave; fissare i limiti necessari.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>113. Supponiamo che una norma armonizzata venga modificata e che quindi il fabbricante debba ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Le norme non sono obbligatorie e la data di entrata in vigore non ha alcun rapporto con l&amp;rsquo;applicazione della direttiva. In questo campo il CEN pu&amp;ograve; applicare le regole che decider&amp;agrave; autonomamente. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Tuttavia osserviamo che l&amp;rsquo;introduzione di una nuova tecnologia in una norma avviene vari anni dopo che tale tecnologia &amp;egrave; nota. Nella seconda osservazione preliminare dell&amp;rsquo;allegato I sono impiegate le seguenti espressioni &amp;ldquo;i requisiti essenziali... sono inderogabili... tenuto conto dello stato della tecnica; nella misura del possibile la macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi&amp;rdquo;. Ci&amp;ograve; significa che non appena si viene a conoscenza di una soluzione pi&amp;ugrave; sicura, normalizzata o meno, il livello dello stato della tecnica aumenta e il fabbricante &amp;egrave; tenuto a rispettarlo se tende verso gli obiettivi definiti nei requisiti essenziali.&lt;/p&gt;In senso strettamente giuridico, la conformit&amp;agrave; alla norma &amp;ldquo;precedente&amp;rdquo; conferisce sempre una presunzione amministrativa di conformit&amp;agrave; alla direttiva ma, almeno in caso di incidente, tale presunzione di conformit&amp;agrave; potrebbe essere contestata perch&amp;eacute; lo spirito della direttiva &amp;egrave; di commercializzare soltanto macchine sicure.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>114. Le lavatrici della biancheria utilizzate negli ospedali possono, se non adeguatamente ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>&amp;Egrave; l&amp;rsquo;utilizzatore che deve scegliere la macchina adeguata, e soprattutto, utilizzarla correttamente (scelta del programma di lavaggio secondo la provenienza della biancheria, destinazione esclusiva di una macchina ad un unico servizio, ecc.). &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Non si pu&amp;ograve; prescrivere che tutte le lavatrici siano progettate per essere utilizzate senza rischi batteriologici in ambiente ospedaliero. Del pari, le contaminazioni possibili dovute alla rete di distribuzione dell&amp;rsquo;acqua non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.&lt;/p&gt;L&amp;rsquo;utilizzatore pu&amp;ograve; sempre chiedere che vengano apportate modifiche o aggiunte per eliminare rischi specifici. Il fabbricante che apporter&amp;agrave; tali modifiche dovr&amp;agrave; fare in modo che la macchina mantenga il livello di sicurezza esistente.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>115. La piastrina delle macchine mobili deve indicare la potenza in kW e la massa in ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La risposta potrebbe essere affermativa sebbene contraria al punto 3.6.2, se tutti gli Stati membri si dichiarano d&amp;rsquo;accordo.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>116. Una macchina impiegata per imballare i medicinali in confezioni blister va considerata ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>I rischi di cui al requisito essenziale 2.1 sono quelli incorsi dai consumatori del prodotto imballato e in questo caso sono reali. I requisiti del punto 2.1 devono pertanto essere presi in considerazione prevedendo misure supplementari relative per esempio alla sterilit&amp;agrave;.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>117. Tra le macchine per lavori sotterranei, le macchine mobili su rotaia da prendere in ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Le macchine per lavori sotterranei di cui all&amp;rsquo;allegato IV sono le seguenti: le locomotive e le benne di frenatura, escluse le altre macchine che scorrono su rotaie. La questione si pone in quanto vi &amp;egrave; divergenza tra le varie versioni linguistiche della direttiva: le versioni EN, DE, NL, PT, GR e SE riportano: &amp;ldquo;Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: - macchine mobili su rotaia: locomotive e benne di frenatura&amp;rdquo;; mentre le versioni FR, IT, DA ed ES riportano: &amp;ldquo;Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: - macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura&amp;rdquo;. La versione FIN presenta una virgola al posto del punto e virgola. Poich&amp;eacute; l&amp;rsquo;intenzione del legislatore era quella di compilare un elenco esaustivo delle macchine mobili su rotaia adibite ai lavori sotterranei, la versione corretta &amp;egrave; la prima.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>118. Tra le piegatrici di cui all&amp;rsquo;allegato IV, punto A9, figurano anche le piegatrici ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Il termine &amp;ldquo;piegatrice&amp;rdquo; deve essere considerato un&amp;rsquo;abbreviazione del termine &amp;ldquo;pressa piegatrice&amp;rdquo;; le macchine che piegano l&amp;rsquo;acciaio per cemento armato non rientrano in questa categoria e non sono dunque soggette all&amp;rsquo;esame per la certificazione CE.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>119. Accessori di sollevamento: il punto 4.1.2. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>In effetti tutti gli accessori di sollevamento devono essere sottoposti a tale carico di prova, come &amp;egrave; del resto previsto anche al punto 4.2.4 dell&amp;rsquo;allegato I della direttiva, dal titolo &amp;ldquo;Idoneit&amp;agrave; all&amp;rsquo;impiego&amp;rdquo;. Inoltre, se il fabbricante dichiara che i suoi accessori di sollevamento sono prodotti secondo norme (EN) armonizzate, devono essere rispettate le prescrizioni previste nelle stesse. Analogamente, quando gli accessori di sollevamento sono costituiti da accessori di imbracatura fabbricati secondo una norma (EN) armonizzata, il fascicolo tecnico di costruzione deve dimostrare la compatibilit&amp;agrave; dei vari elementi. Lo stesso vale per gli accessori di sollevamento costituiti da accessori di imbracatura muniti di marcatura CE e di una dichiarazione di tipo IIA.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>120. Gli accessori di imbracatura devono essere muniti della marcatura CE? </title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Il punto 4.1.1, lettera b) dell&amp;rsquo;allegato I della direttiva fornisce la seguente definizione del termine &amp;ldquo;accessori di imbracatura&amp;rdquo;: &amp;ldquo;accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all&amp;rsquo;impiego di una braca [...]&amp;rdquo;. Questi accessori rappresentano dunque accessori di sollevamento e devono pertanto soddisfare i requisiti essenziali relativi agli accessori di sollevamento, ivi compresa la marcatura CE. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Ci&amp;ograve; implica quanto segue:&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- costituzione del fascicolo tecnico conformemente all&amp;rsquo;allegato V della direttiva;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- presentazione della dichiarazione CE di conformit&amp;agrave;, tipo II, ai sensi dell&amp;rsquo;allegato II della direttiva.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Questi accessori devono inoltre essere sottoposti a una prova statica con un carico di prova pari a 1,5 volte il carico di utilizzo, secondo quanto stabilito dal punto 4.1.2.3 della direttiva. Ogni singolo accessorio di imbracatura deve essere sottoposto al suddetto carico di prova. Se il fabbricante dichiara che i suoi accessori di imbracatura sono fabbricati secondo norme (EN) armonizzate, &amp;egrave; necessario conformarsi alle prescrizioni in esse contenute.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Se gli accessori di sollevamento e/o di imbracatura sono rappresentati da catene e/o funi, la dichiarazione di conformit&amp;agrave; &amp;egrave; sostituita dall&amp;rsquo;attestazione di cui al punto 4.3.1 dell&amp;rsquo;allegato I.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;In ogni caso, gli accessori di sollevamento e di imbracatura devono recare la marcatura CE e gli altri marchi previsti al punto 4.3.2 dell&amp;rsquo;allegato I; qualora non fosse materialmente possibile apporre un marchio, le relative informazioni devono essere fornite su una targa o attraverso altri mezzi fissati saldamente all&amp;rsquo;accessorio (cfr. punto 4.3.2, secondo comma).&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;L&amp;rsquo;unica eccezione alla dichiarazione e alla marcatura &amp;egrave; prevista dal primo comma del punto 4.3.1 dell&amp;rsquo;allegato I, che recita: &amp;ldquo;... che non faccia parte di un insieme ...&amp;rdquo;. Questa frase deve essere cos&amp;igrave; interpretata: un insieme materialmente indivisibile senza essere distrutto pu&amp;ograve; essere considerato come un unico componente di sollevamento e di imbracatura e deve dunque essere munito di un&amp;rsquo;unica marcatura, visto che le varie parti che lo costituiscono non devono recare singole marcature.&lt;/p&gt;Ne consegue che i vari elementi di una braca, come i ganci per accorciare una braca di catena, devono essere muniti di marcatura ed essere accompagnati da un&amp;rsquo;attestazione, a meno che non sia materialmente impossibile separarli dalla braca in questione.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>121. I manicotti utilizzati per la realizzazione di brache devono essere considerati accessori ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Il punto 4.1.1 definisce il termine &amp;ldquo;accessori di imbracatura&amp;rdquo; come segue: &amp;ldquo;accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all&amp;rsquo;impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.&amp;rdquo;. I manicotti impiegati per la realizzazione di brache non possono essere considerati accessori di imbracatura, in quanto sono soltanto una parte di una &amp;ldquo;braca di fune&amp;rdquo; con le relative terminazioni e devono essere marcati come previsto dalla direttiva. Occorre inoltre sottolineare che non &amp;egrave; possibile sottoporre solo il manicotto alla prova statica.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>122. Che cosa s&amp;rsquo;intende per &amp;ldquo;macchina pirotecnica&amp;rdquo;? Rientra nel ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Secondo quanto stabilito nel verbale del Consiglio al momento dell&amp;rsquo;adozione della direttiva, le macchine pirotecniche sono esclusivamente quelle macchine che manipolano &amp;ldquo;materiali pirotecnici&amp;rdquo; ovvero un materiale (o una combinazione di materiali) destinati a produrre un effetto termico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeni, oppure una combinazione dei suddetti effetti attraverso reazioni chimiche esotermiche autoalimentate e non detonanti. Queste macchine non devono essere confuse con quelle usate in atmosfere esplosive, che sono coperte dalla Direttiva sugli equipaggiamenti elettrici per l&amp;rsquo;uso in atmosfera potenzialmente esplosiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>123. Le macchine per termoformatura sono equiparabili alle macchine formatrici per compressione ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Le macchine per termoformatura funzionano a partire da materie plastiche in fogli, riscaldate e successivamente introdotte in uno stampo, con una pressione o depressione atta a favorire la messa in forma del pezzo. &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;Anche se i rischi connessi con la chiusura degli stampi sotto pressione sono simili a quelli registrati per le &amp;ldquo;macchine formatrici a pressione&amp;rdquo; vere e proprie, le macchine per termoformatura non sono incluse nell&amp;rsquo;allegato IV.&lt;/p&gt;Le macchine formatrici a compressione per materie plastiche sono utilizzate per la produzione discontinua di pezzi stampati a partire da materie plastiche o termoindurenti inserite in uno stampo aperto, sottoposte a pressione durante la chiusura dello stampo e quando questo viene mantenuto in posizione chiusa.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>124. Le macchine per la lavorazione del legno di cui all&amp;rsquo;allegato IV ma dotate di ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La maggior parte delle macchine per la lavorazione del legno inserite nell&amp;rsquo;allegato IV (ed in particolare la quasi totalit&amp;agrave; delle macchine combinate di cui al punto 5) comportano attrezzature che garantiscono funzioni supplementari che non sono indicate nell&amp;rsquo;allegato IV (ad esempio mortasatura all&amp;rsquo;estremit&amp;agrave; d&amp;rsquo;albero, perforatura, levigatura, cucitura, incollatura, segatura con utensile mobile, ecc.). Queste operazioni supplementari servono solo a completare la finitura dei pezzi lavorati. Se queste attrezzature supplementari non sono intercambiabili, la loro associazione alla macchina di base va a costituire una nuova macchina, ai sensi dell&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 2 della direttiva. L&amp;rsquo;insieme della macchina &amp;egrave; inserito nell&amp;rsquo;allegato IV e l&amp;rsquo;esame per la certificazione CE viene svolto secondo quanto descritto alla domanda-risposta provvisoria 115.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>125. Le macchine per la lavorazione del legno a utensili rotanti multifunzione (come le ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Queste macchine, a caricamento o scaricamento manuale, combinano varie funzioni descritte nell&amp;rsquo;allegato IV, ma senza ripresa manuale del pezzo tra un&amp;rsquo;operazione e l&amp;rsquo;altra; non si tratta pertanto delle macchine combinate descritte al punto 5, visto che si applica la definizione di macchine combinate di cui al punto 1.3.5 dell&amp;rsquo;allegato I. Di tutte le macchine per la lavorazione del legno a utensili rotanti multifunzione, al punto 6 dell&amp;rsquo;allegato IV vengono citate espressamente solo le tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale durante tutta la fase di lavorazione. Se ne pu&amp;ograve; pertanto dedurre che, se il Consiglio avesse voluto inserire nell&amp;rsquo;allegato IV le altre macchine per la lavorazione del legno di questo tipo, le avrebbe citate e dunque esse non rientrano nell&amp;rsquo;allegato IV.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
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            <title>126. I fuoristrada e i veicoli da diporto, come i veicoli usati sui campi da golf (golf cart), ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>La direttiva 91/368/CEE, che modifica la direttiva &amp;ldquo;Macchine&amp;rdquo;, esclude: &lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- da un lato, i veicoli destinati unicamente al trasporto di passeggeri sulle reti stradali;&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;- dall&amp;rsquo;altro, i veicoli destinati al trasporto di merci su reti stradali pubbliche.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;I veicoli da corsa (automobili, motociclette) rientrano nella prima categoria e non sono pertanto disciplinati dalla direttiva 89/392/CEE. Il termine &amp;ldquo;rete stradale&amp;rdquo; &amp;egrave; usato in senso ampio, senza ulteriori indicazioni, mentre nel secondo caso viene aggiunto l&amp;rsquo;aggettivo &amp;ldquo;pubblico&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&lt;p class=\&quot;MsoBodyTextIndent\&quot;&gt;I percorsi al di fuori della rete viaria, ad esempio tra i campi, nei boschi, ecc., come i circuiti utilizzati per le corse, sono chiaramente identificabili e dunque equivalenti ad una rete stradale: i veicoli (automobili, moto, gatti delle nevi) sono pertanto esclusi dal campo di applicazione della direttiva e soggetti a norme specifiche come il codice della strada. Per motivi atmosferici (ad esempio neve abbondante) non &amp;egrave; sempre possibile vedere o trovare la strada, ma si tratta sempre di rischi legati alla circolazione.&lt;/p&gt;Le aree destinate alla circolazione e non segnalate presenti nei campi da golf, negli aeroporti, ecc., non possono essere considerate alla stregua della rete stradale. La circolazione di veicoli pu&amp;ograve; rappresentare un pericolo per le persone presenti: per questo motivo i veicoli destinati al trasporto di persone sui campi da golf, all&amp;rsquo;interno degli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie e le moto d&amp;rsquo;acqua o i gatti delle nevi sono disciplinati dalla direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>127. L&amp;rsquo;allegato I, punto 4.2.1. ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Il paragrafo 4.2.1.4 dell&amp;rsquo;allegato I &amp;egrave; chiaro nella sua formulazione e non fa distinzione tra i modelli delle apparecchiature di sollevamento. Il requisito viene soddisfatto applicando dispositivi di limitazione del carico ad azione diretta o indiretta. &amp;Egrave; vero che risulta difficile pensare che i paranchi di piccole dimensioni fabbricati a basso costo vengano muniti di limitatori di carico costosi. Secondo una prassi consolidata su scala mondiale, in questi casi si installa un dispositivo come la frizione indicata nella domanda. Questi dispositivi di limitazione ad azione diretta di solito richiedono un valore di azionamento pi&amp;ugrave; elevato, in quanto sono sensibili alla forza statica e alla forza dinamica necessaria ad accelerare il carico: per questo motivo il limitatore deve essere regolato a valori molto elevati per evitare movimenti incontrollati del carico quando questo si trova in posizione elevata. Ci&amp;ograve; contrasta con l&amp;rsquo;obiettivo di evitare il sollevamento di carichi troppo pesanti rispetto alla capacit&amp;agrave; della macchina. Al momento di progettare il prodotto, i fabbricanti dovranno pertanto tenere conto delle suddette difficolt&amp;agrave; quando progettano la struttura di supporto del paranco, indicando il carico nominale massimo consentito per una determinata apparecchiatura di sollevamento. Per i paranchi nei quali la capacit&amp;agrave; nominale non varia in funzione della posizione del carico e il ciclo di sollevamento inizia sempre con un carico appoggiato a terra, non &amp;egrave; necessaria la presenza di un indicatore della capacit&amp;agrave; nominale.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
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            <title>128. Vi sono interpretazioni divergenti sulla definizione di &amp;ldquo;macchine per la ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>In generale, carico/scarico manuale significa che l&amp;rsquo;operatore dispone il pezzo direttamente sul dispositivo di spostamento integrato (alimentatori a rulli, tavole traslanti, ecc.) o rimuove il pezzo da tale dispositivo. Nel caso dell&amp;rsquo;Allegato IV punto 4, le interpretazioni divergenti sembra siano causate dalla diversa terminologia usata nelle varie lingue. Il termine &amp;ldquo;bed&amp;rdquo; usato per l&amp;rsquo;inglese ha un significato diverso rispetto al termine &amp;ldquo;table&amp;rdquo; usato in francese, spagnolo e svedese. Ci&amp;ograve; pu&amp;ograve; portare ad includere nell&amp;rsquo;Allegato IV diversi tipi di prodotti. Non tutte le seghe a nastro sono comprese nell&amp;rsquo;Allegato IV. Esse sono incluse solo se previste per essere caricate e/o scaricate manualmente e se dotate di un supporto mobile per il prodotto (legno, carne) che permette allo stesso di essere alimentato verso la lama della segatrice.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
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            <title>129. I fabbricanti di attrezzature antincendio producono sistemi speciali, spesso in pezzi ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>Mentre gli autocarri e gli altri veicoli usati come piattaforma per simili attrezzature sono mezzi di trasporto, e dunque esclusi dalla direttiva &amp;ldquo;Macchine&amp;rdquo;, le attrezzature antincendio descritte corrispondono alla definizione di &amp;ldquo;macchina&amp;rdquo;. Inoltre, i pompieri non sono, in genere, considerati equivalenti alle forze armate o di polizia e per questo i dispositivi che utilizzano rientrano nel campo di applicazione della direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
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        <item>
            <title>130. Le rampe di carico collegate manualmente o appoggiate agli autocarri per il carico e lo ...</title>
            <link>http://www.marcaturace.com/espandi_albero.html?IDcat=105&amp;tipo_documento=faq#</link>
            <description>No. Questo tipo di rampe di solito funziona manualmente e non presenta parti mobili. Qualora dette parti esistano, ad esempio martinetti, attuatori, cremagliere, ecc., le rampe rientrano nel campo di applicazione della direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
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            <title>131. &amp;Egrave; possibile limitare il periodo di validit&amp;agrave; della certificazione CE?</title>
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            <description>La direttiva non stabilisce un limite temporale a questi certificati; gli organismi notificati non possono pertanto limitarne la durata, nemmeno su base volontaria. Devono tuttavia informare il fabbricante a cui hanno rilasciato detto certificato sui principali sviluppi dello stato dell&amp;rsquo;arte. I fabbricanti, a loro volta, devono immettere in commercio macchine con un livello di sicurezza elevato; se si registra una consistente evoluzione dello stato dell&amp;rsquo;arte, il fabbricante deve apportare tutte le modifiche necessarie.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
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            <title>132. Come vanno considerate le cabine di verniciatura? Sono incluse nel campo di applicazione ...</title>
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            <description>Le cabine di verniciatura sono insiemi composti da vari elementi, quali porte mobili, pareti, ventilatori, robot, trasportatori, ecc. Varie direttive risultano applicabili; la direttiva &amp;ldquo;Macchine&amp;rdquo; si applica certamente ad alcuni elementi, ma non alla cabina nella sua totalit&amp;agrave;, perch&amp;eacute; questa non corrisponde alla definizione fornita all&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda l&amp;rsquo;applicazione determinata che una macchina deve avere per essere considerata tale. Tali cabine possono essere disciplinate dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>133. Qual &amp;egrave; la procedura di certificazione per i dispositivi di protezione degli ...</title>
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            <description>Si sottolinea che questi insiemi, come gli accessori di sollevamento e i motori a combustione interna, sono citati espressamente nella direttiva, anche se non corrispondono interamente alla definizione di &amp;ldquo;macchina&amp;rdquo; di cui all&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 2. La modifica apportata dalla direttiva 91/368/CEE ha introdotto nel campo di applicazione anche i &amp;ldquo;dispositivi di protezione e gli alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7&amp;rdquo; (cfr. l&amp;rsquo;allegato IV, punto 14), che sono considerati come un&amp;rsquo;entit&amp;agrave; non separabile e soggetta all&amp;rsquo;esame di certificazione CE. Un dispositivo di protezione immesso in commercio separatamente e assolutamente identico ad un dispositivo approvato con l&amp;rsquo;albero di trasmissione sottoposto all&amp;rsquo;esame di certificazione CE e destinato all&amp;rsquo;albero medesimo pu&amp;ograve; essere considerato alla stregua di un pezzo di ricambio e non deve pertanto essere sottoposto nuovamente all&amp;rsquo;esame di certificazione. Se invece si commercializza un dispositivo di protezione diverso, destinato ad uno o pi&amp;ugrave; modelli diversi di alberi di trasmissione, deve essere esaminato da terzi, che ne verificheranno la conformit&amp;agrave; alla direttiva e la capacit&amp;agrave; di adattarsi agli alberi. In questo caso verr&amp;agrave; sottoposto all&amp;rsquo;esame di certificazione CE e dovr&amp;agrave; recare la marcatura CE, perch&amp;eacute; non pu&amp;ograve; essere considerato semplicemente come un componente di sicurezza (i componenti di sicurezza immessi in commercio separatamente sono stati introdotti nel campo di applicazione con la direttiva 93/44/CEE).</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
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            <title>134. I polverizzatori manuali di tipo professionale utilizzati per il giardinaggio, la ...</title>
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            <description>I prodotti in questione non sono contemplati dalle esclusioni di cui all&amp;rsquo;articolo 1, paragrafo 3: non sono macchine a funzionamento manuale diretto, in quanto sono alimentate da uno sforzo manuale accumulato in un dispositivo pneumatico. Da ci&amp;ograve; si deduce pertanto che sono disciplinati dalla direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>135. Qual &amp;egrave; la situazione con riferimento ai seguenti equipaggiamenti per panifici: ...</title>
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            <description>Questi equipaggiamenti - in particolari quelli previsti per uso professionale - sono costituiti da numerosi componenti, alcuni dei quali ricadono nello scopo della Direttiva. A causa delle loro dimensioni e della complessit&amp;agrave; della progettazione, questi assemblaggi presentano rischi meccanici, in particolare relativamente alle operazioni di manutenzione. Essi ricadono quindi nello scopo della Direttiva sul macchinario e non sono esclusi dall&amp;rsquo;articolo 1.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
        <item>
            <title>136. L&amp;rsquo;allegato IV, punto 9, della direttiva riguarda le &amp;ldquo;presse, comprese ...</title>
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            <description>S&amp;igrave;. Se queste attrezzature presentano gli elementi di cui all&amp;rsquo;allegato IV, punto 9, si deve ritenere che le polveri di metallo siano equivalenti al metallo.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
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            <title>137. Per l&amp;rsquo;immissione in commercio di tritarifiuti per sostanze organiche collegati ...</title>
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            <description>A In base ai rischi che presentano le apparecchiature in questione, soprattutto durante la manutenzione, nel caso specifico non sembra applicarsi l&amp;rsquo;articolo 1, paragrafi 4 e 5 della direttiva 89/392/CEE: questi stabiliscono infatti l&amp;rsquo;applicazione di altre normative qualora sussistano determinate circostanze. Nel caso specifico &amp;egrave; necessario applicare tutte le direttive summenzionate.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
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            <title>138. In alcune formatrici a iniezione con alimentazione e scarico manuali, i prodotti iniettati ...</title>
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            <description>No. Anche se questi materiali hanno una struttura simile alle plastiche e alle gomme, &amp;egrave; preferibile interpretare l&amp;rsquo;allegato IV alla lettera, piuttosto che in senso lato.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
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            <title>139. Le pistole a spruzzo portatili per verniciatura rientrano nel campo di applicazione della ...</title>
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            <description>No. Questo tipo di pistole non dispone di alcun gruppo motore che le alimenta, ma solo semplici valvole a mano che controllano l&amp;rsquo;area dello spruzzo, l&amp;rsquo;alimentazione dell&amp;rsquo;aria o entrambe. Solo i sistemi completi per materiali di rivestimento, che includono compressori, possono essere considerati macchine ai sensi della direttiva.</description>
            <author>Staff di Marcaturace.com</author>
        </item>
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