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1 LEGGI & NORME) 2 APPROFONDIMENTI) APPROFONDIMENTI (2 risultati)10.06.2007(1/2) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine usate/Clausole contrattuali: VISTO E PIACIUTO
Le clausole “visto e piaciuto” o “nello stato in cui si trova”, spesso accompagnano i contratti di vendita anche di attrezzature di lavoro. L’acquisto di una macchina o di una attrezzatura in base a tali clausole, comporta spesso tra gli operatori diversi dubbi interpretativi anche alla luce della normativa in materia di sicurezza.
L’articolo 1490 del codice civile riporta che: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata”. La Corte di Cassazione ha stabilito (sentenza n°3741, 1979), che la garanzia per i vizi è esclusa dalla “clausola vista e piaciuta” (la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta) qualora si tratti di vizi riconoscibili e non taciuti in mala fede.
La suddetta clausola non può mai essere interpretata come rinuncia a far valere qualsiasi azione sulla qualità e sui vizi della cosa venduta, già vista dal compratore e dichiarata di sua soddisfazione. In base al panorama giuridico sulle clausole in esame, si deve analizzare come tale regime si relazioni con la normativa in materia di sicurezza; in particolare si considerano gli Art.11, comma 1 D.P.R. 459/1996 e Art. 6, comma 2, D.Lgs. 626/1994: Art.6, 2 D.Lgs. 626/1994: Sono vietate la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza… Art. 11, 1 D.P.R. 459/1996: ….chiunque venda, noleggi, o conceda in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di Marcatura CE, deve attestare sotto la propria responsabilità che essi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore. Alla luce di quanto riportato, la non rispondenza della macchina alla normativa in materia di sicurezza, di là di rientrare a livello contrattuale tra i vizi palesi od occulti della macchina e quindi ad escludere o limitare la garanzia dei vizi, non esclude in capo all’acquirente l’obbligo di acquistare solo macchine a norma, ed al venditore di vendere solo macchine sicure. Riferimenti bibliografici: P. Massimi - J.P. Van Gheluwe - Normativa comunitaria sulle macchine - Ed. 1993 - C.C.E. Commissione Europea - Direzione generale III - Industria - Affari Industriali II: industrie dei beni strumentali - Meccanica ed elettrotecnica - Applicazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14.06.1989, relativa alle macchine, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE del Consiglio - Bruxelles, 04/1995.
Le clausole “visto e ... (leggi tutto)
10.06.2007(2/2) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine usate/MACCHINE USATE VENDUTE COME PARTI DI RICAMBIO
Spesso l’Utilizzatore si trova ad avere, NON IN SERVIZIO ma in magazzino, Macchine ed Impianti ferme (per motivi produttivi o per altri motivi) anche da molti Come si deve comportare nel caso di cessione di questi beni?
In prima battuta la macchina/impianto, può essere ceduta solo se conforme alle
Disposizioni legislative e regolamentari previdenti il 21 09 1996, secondo il:
D.P.R. 459/96, Articolo 11, comma 1: 1. Fatto salvo l’Articolo 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del regolamento.
Ciò significa che la macchina/impianto in quanto tale deve essere sicura.
Il proprietario di una macchina o di una linea può scegliere di vendere l’oggetto non più come apparecchiatura funzionante, ma smembrata in pezzi di ricambio? La risposta richiede un approfondimento ed alcune considerazioni.
Nelle note seguenti viene fatta un’analisi analitica e certamente cautelativa, per fare sì che colui che cede la macchina/impianto come pezzo di ricambio, non possa essere ritenuto responsabile per aspetti relativi al D.P.R. 459/96 e all’Art. 6.2 del D.Lgs. 626 del 1994.
Il Fabbricante/Utilizzatore, prima di scorporare la macchina e vendere i pezzi di ricambio, dovrà a sua tutela, documentare tutte le parti del dispositivo, così da dimostrare com’era l’oggetto prima della cessione.
Ad esempio, può essere necessario che vengano fatte delle foto:
- al telaio di sostegno della macchina, - alle scale, - alle passerelle, alle protezioni presenti - ecc….
Queste parti dovranno essere consegnate al rottamaio e quindi mantenere traccia di bolle di consegna ecc. ecc.. Oppure le parti dovranno essere tagliate e con foto si dovrà attestare l’avvenuto taglio del materiale.
Veniamo ora alle parti vendute come ricambio:
Si devono tenere archiviate tutte le bolle di consegna e/o fatture di vendita dei pezzi, con inclusi i numeri di matricola, il modello e tutto ciò che identifica il dispositivo venduto come ricambio.
Si devono tenere archiviate tutte le foto delle sopraccitate parti. Poiché le parti di macchine sono vendute come parti di ricambio, è necessario evidenziare al compratore che le parti non devono essere montate per costituire una macchina nuova, ma solo in sostituzione di apparecchiature vecchie e/o usurate.
Con questa linea guida comportamentale colui che cede le parti come ricambio, difficilmente sarà chiamato in causa dalle A.S.L. o dalle figure preposte; comunque anche se lo fosse, avrebbe tutte le carte in regola per dimostrare la propria correttezza ed il rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza della macchina /impianto oggetto della contestazione.
Spesso l’Utilizzatore ... (leggi tutto)
3 NEWS) NEWS (1 risultato)05.06.2010(1/1) news/Sicurezza/Modello di Perizia Asseverata macchiine usate D.Lgs. 17/2010
Modello di Perizia Asseverata
Macchine usate non marcate CEModello di Perizia Asseverata che deve accompagnare la vendita/noleggio/locazione di Macchine Usate non marcate CE in accordo con: Art. 18 D. Lgs. 17/2010 - D.P.R. 459/96 Art. 11 c.1,3(Norme finali e transitorie) D.Lgs 81/2008 Art. 23Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
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Modello di Perizia Asseverata Macchine ... (leggi tutto)
4 DOWNLOAD) DOWNLOAD (6 risultati) (1/6) Adeguamento delle attrezzature di lavoro alla Comunitaria 2004
E' stata realizzata dall'Ispesl una guida di 60 pagine che fornisce gli elementi per una corretta applicazione delle prescrizioni contenute nell' articolo 29 della legge 62/05 (Comunitaria 2004). L'articolo 29 si applica solamente alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo. Pertanto non si applicano necessariamente ai prodotti di nuova fabbricazione. Le linee guida sono rivolte ai datori di lavoro che, utilizzando tali attrezzature, devono garantire la sicurezza e la messa a norma delle macchine e più in generale possono essere utili strumenti per gli addetti alla tutela dei lavoratori.
E' stata realizzata dall'Ispesl ... (leggi tutto)
 LGArt29Legge62Com2004.pdf
(2/6) Attestazione Conformita' macchine usate
Art. 11 del D.P.R. 459/96 1. Fatto salvo Art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 11 del D.P.R. 459/96 1. ... (leggi tutto)
 Attestazione conformitą-consegna.doc
(3/6) Macchine usate e D.P.R. 459/96
(4/6) Attestazione Conformitą al D.Lgs 81-2008 Vendita Attrezzature di lavoro
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per le attrezzature di lavoro prive di marcatura CE è necessaria per la vendita, noleggio, ecc. una attestazione di conformità.
Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008, in base alla direttiva Macchine e Regolamento di attuazione D.P.R. 459/96 Art. 11, l’obbligo riguardava macchine o componenti di sicurezza.
Ora con il Testo Unico l’obbligo riguarda in senso più ampio tutte le attrezzature: D.Lgs 81/2008 – Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1) Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’Art 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di cui all’allegato V.
D.Lgs 81/2008 – Art. 70. - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
intendendo per attrezzature: D.Lgs 81/2008 – Art 69 – Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Secondo quanto disposto dal ... (leggi tutto)
 Attestazione di conformitą al D.Lgs 81-2008 - Vendita Attrezzature di lavoro.doc
Costo: €10.00 
(5/6) Tornio parallelo: Adeguamento al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili per la messa in sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 - All. V Modello esempio relazione di verifica conformità e adeguamento tornio parallelo al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili ... (leggi tutto)
 Adeguamento D.Lgs 81-2008 Tornio parallelo.doc
Costo: €20.00 
(6/6) Trapano a colonna: Adeguamento al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili per la messa in sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 - All. V Modello esempio relazione di verifica conformità e adeguamento trapano a colonna al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili ... (leggi tutto)
 Adeguamento D.Lgs 81-2008 Trapano a colonna.doc
Costo: €20.00 
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