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1 LEGGI & NORME) LEGGI & NORME (4 risultati)(1/4) leggi/Direttive CE/Decisione del Consiglio del 22 luglio 1993
Decisione del Consiglio del 22 luglio 1993 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica
Decisione del Consiglio del ... (leggi tutto)
decisione465-93.pdf
(2/4) leggi/[R] 98/37/CE Macchine/Approfondimenti/Posizione CE 29-2005
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre scorso è stata pubblicata la Posizione Comune (CE) n. 29/2005 definita dal Consiglio il 18 luglio 2005 in vista dell’adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE. Con tale Comunicazione il Consiglio dell'Unione Europea ha definito alcuni punti in vista dell'adozione di una direttiva, in sostituzione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante un determinato numero di macchine destinate al sollevamento di persone.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 ... (leggi tutto)
PosComuneConsiglio_DirMacc_11ott2005.pdf
(3/4) leggi/89/106/CEE Prodotti da costruzione/Approfondimenti/CMF N0 70
(4/4) leggi/Direttive CE/Direttiva 98/34/CE
2 APPROFONDIMENTI) APPROFONDIMENTI (14 risultati)17.09.2008(1/14) approfondimenti/Direttive CE - Nuovo Approccio/Comunicazioni Commissione/Comunicazione della Commissione COM2008 - 133
Commissione delle Comunità Europee
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Eropeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo.
Verso un maggior contributo della normalizzazione all'innovazione in Europa.
Commissione delle Comunità ... (leggi tutto)
 Comunicazione 2008 -133.pdf
27.08.2007(2/14) approfondimenti/Direttive CE - Nuovo Approccio/Direttive Nuovo Approccio: tecnica legislativa/Direttive Nuovo Approccio
La tecnica legislativa del "Nuovo Approccio" si basa sul principio del rinvio alle Norme Tecniche. Essendo stato rilevato che il peggior difetto delle Direttive "Vecchio Approccio" era l'eccessiva staticità del meccanismo, il principio del "Nuovo Approccio" è stato proprio di sganciare l'applicazione dei requisiti tecnici dal provvedimento che ne stabilisce i principi. Le direttive "Nuovo Approccio" riguardano determinate categorie di prodotti, sono però tutte accomunate da alcuni aspetti caratterizzanti e seguono uno schema che presenta specifici elementi standard. Le caratteristiche essenziali Le direttive "Nuovo Approccio"
- Sono fondate sull'art. 95 del trattato CE; - Sono direttive di armonizzazione totale (ciò prevalgono su qualsiasi norma interna al singolo Stato ), - Comportano per gli Stati membri della Unione Europea l'obbligo di recepirle.
Schema di una direttiva "Nuovo Approccio" Le direttive "Nuovo Approccio" presentano i seguenti elementi standard:
- Campo di applicazione: è la definizione della gamma di prodotti coperti dalla direttiva oppure l'indicazione degli elementi utili ad identificarli.
- Obblighi generali relativi alla commercializzazione: possono essere immessi sul mercato comunitario solo i prodotti che non pregiudichino la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
Le direttive prevedono come regola un'armonizzazione totale, vale a dire che solo i prodotti conformi possono essere commercializzati. Responsabile dell'immissione sul mercato di prodotti sicuri è il fabbricante o un suo mandatario o l'importatore stabilito nella Comunità (vedere anche la direttiva 85/374/CEE.
- Requisiti fondamentali in materia di sicurezza: ogni direttiva definisce in maniera puntuale i requisiti che ogni prodotto ricadente nel suo ambito di applicazione deve soddisfare per poter essere immesso sul mercato. Essa deve essere sufficientemente precisa per consentire, nel recepimento in diritto nazionale, la definizione delle sanzioni. - Valutazione della conformità: Ciascuna direttiva stabilisce le procedure alle quali vanno sottoposti i prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza; le possibilità per attestare la conformità sono: - i certificati o i marchi di conformità rilasciati da un terzo; - i risultati delle prove eseguite da un terzo; - la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante, che può essere accompagnata da un sistema di sorveglianza; - altre possibilità di attestare la conformità che possono essere eventualmente definite dalla direttiva. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi nazionali che possono rilasciare un marchio o un certificato di conformità. Essi sono tenuti ad agire conformemente ai principi e alle pratiche dell'organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO). Gli Stati membri devono controllare il corretto funzionamento di tali organismi. Le autorità nazionali hanno il diritto di richiedere al produttore di fornire i dati relativi alle prove di sicurezza se sussiste un dubbio circa la conformità ai requisiti in materia di sicurezza. Il produttore può, nel caso di una contestazione o di un'azione legale, fornire qualsiasi prova ritenuta opportuna per dimostrare la conformità del prodotto. Rif. Dir 83/189/CEE
La tecnica legislativa del ... (leggi tutto)
27.08.2007(3/14) approfondimenti/Direttive CE - Nuovo Approccio/Struttura Direttive Nuovo Approccio/Struttura delle direttive tipo di Nuovo Approccio
Campo di applicazione: dove vengono descritti i prodotti coperti dalla direttiva ed i rischi da evitare. Rispetto al passato, dove le direttive erano spesso limitate a singoli prodotti, le gamme di prodotti coperti dalle direttive “nuovo approccio” sono generalmente piuttosto ampie (basti pensare alla direttiva sulla sicurezza delle macchine).
Clausola generale di immissione sul mercato: possono essere immessi sul mercato comunitario (per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione di un prodotto - a titolo oneroso o gratuito - per la sua distribuzione o impiego sul territorio della Comunità) solo i prodotti che - installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione - non pregiudichino la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni. Responsabile dell’immissione sul mercato di prodoti sicuri è il fabbricante o un suo mandatario o l’importatore stabilito nella Comunità.
Clausola di libera circolazione: gli Stati membri devono garantire la libera circolazione dei prodotti su cui sia stato apposta la marcatura CE (come vedremo in seguito, tale marcatura “attesta” la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza ). Questa clausola è di estrema importanza e costituisce la “ricompensa” per i sacrifici (in termini di tempo e costi) che il produttore affronta per certificare il prodotto. Ad esempio, un fabbricante di macchine può - una volta compiuta in Italia la procedura di certificazione prevista dalle norme comunitarie - vendere liberamente (senza dover quindi adeguarsi a 15 sistemi di certificazione nazionali diversi!) in tutti i paesi dell’Unione europea, per cui quello che può sembrare un costo spesso si rivela un vantaggio per l’impresa.
Norme armonizzate: beneficiano di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva i prodotti conformi alle norme tecniche elaborate dagli organismi di normalizzazione europei (CEN e CENELEC) su mandato della Commissione europea (c.d. “norme armonizzate”). Gli elenchi delle norme armonizzate sono pubblicati periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C. In assenza di norma armonizzate (in effetti al momento attuale il loro numero è alquanto limitato) si può fare riferimento alle norme tecniche nazionali (norme UNI o CEI). Nel caso in cui la norma tecnica non venga applicata - o perché non esiste o perché il costruttore decide di adottare una scelta tecnica differente - sarà il produttore a dovere dimostrare di avere soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva.
Elenco dei requisiti essenziali di sicurezza: devono essere sufficientemente precisi da poter costituire obblighi sanzionabili da parte degli stati membri. Procedure di certificazione: ciascuna direttiva stabilisce le procedure a cui vanno sottoposti i prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali e per l’apposizione della marcatura CE. I diversi moduli per la valutazione della conformità dei prodotti alle direttive di armonizzazione tecnica sono descritti nella Decisione del Consiglio 93/465/CEE del 22.07.93. In pratica le procedure sono sempre più complesse col crescere della pericolosità del prodotto: si può passare da quella che viene impropriamente chiamata “autocertificazione”, cioé la dichiarazione di conformità redatta e firmata dallo stesso fabbricante, alla certificazione del sistema di qualità aziendale da parte di un organismo notificato. La dichiarazione di conformità è l’atto mediante il quale il fornitore dichiara - sotto la propria responsabilità - che un prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza che lo concernono. A seconda dei casi, la dichiarazione di conformità può essere rilasciata direttamente oppure essere preceduta da prove o esami effettuati da laboratori. Gli organismi notificati sono parti terze, indipendenti da tutte le parti interessate, che abbiano le competenze necessarie per poter eseguire le prove, ispezioni o altri tipi di verifica di conformità previsti dalle diverse direttive. Spetta agli Stati membri riconoscere gli organismi che soddisfano i requisiti - previsti dalle diverse direttive e dagli stessi Stati membri - per poter effettuare le certificazioni e notificarne alla Commissione europea gli estremi.
Fascicolo tecnico: richiesto da quasi tutte le direttive di armonizzazione, è costituito dalla documentazione tecnica utile a dimostrare la conformità del prodotti ai requisiti della direttiva. Il suo ruolo varia a seconda della procedura di certificazione richiesta dalla direttiva. Laddove infatti è sufficiente la dichiarazione di conformità da parte del fabbricante, senza la necessità di un intervento da parte di un organismo di certificazione notificato, il fascicolo tecnico costituisce l’elemento chiave per la valutazione della conformità del prodotto da parte degli Stati membri. In altri casi invece il fascicolo costituisce uno degli elemeni su cui si basa l’organismo di certificazione per valutare la conformità del prodotto alla direttiva. La marcatura CE è una sorta di “logo” che attesta la conformità del prodotto ai requisiti minimi di sicurezza della direttiva. Ricordiamo che se un prodotto è oggetto di una direttiva comunitaria “nuovo approccio” l’impiego della marcatura CE è obbligatorio e conferisce al prodotto il diritto alla libera circolazione in tutto il territorio comunitario. Se invece il prodotto non rientra tra quelli oggetto di una direttiva, la marcatura CE non potrà essere apposta. Si tenga altresì presente che nel caso un prodotto rientri nel campo di applicazione di più direttive (p.es. le direttive “bassa tensione” e “compatibilità elettromagnetica”), il marchio CE indicherà la conformità del prodotto a tutte le direttive coinvolte. Le caratteristiche grafiche del simbolo CE sono riportate in allegato alle direttive.
Periodo transitorio: la maggior parte delle direttive “nuovo approccio” prevedono un periodo transitorio durante il quale il fabbricante può scegliere se immettere sul mercato prodotti conformi alla direttiva o alla legislazione nazionale preesistente. Al termine del periodo transitorio si applicherà invece la normativa comunitaria (o più precisamente - trattandosi di direttive - le norme nazionali che recepiscono il contentuo della direttiva), con esclusione di ogni regolamentazione nazionale preesistente relativa agli stessi prodotti e concernente gli stessi requisiti essenziali della direttiva.
Campo di applicazione:dove ... (leggi tutto)
17.08.2007(4/14) approfondimenti/Direttive CE - Nuovo Approccio/Approccio Globale e Approccio Modulare/Approccio Globale e Approccio Modulare
Il terzo passo che ha portato alle attuali tecniche legislative dopo le: - Direttiva 83/189/CEE, che ha introdotto una nuova procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; - Risoluzione del 7 Maggio 1985, relativa ad una nuova stategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione è costituita dalla risoluzione del Consiglio del 21 Dicembre 1989 (GUCE serie C n. 10 del 16 Gennaio 1990) concernente "un approccio globale in materia di valutazione della Conformità" e dalla Decisione del 22 Luglio 1993 (GUCE serie L nr. 220 del 30 Agosto 1993), concernente i "moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica". I moduli non sono altro che procedure da attivare al fine di garantire la rispondenza ai Requisiti Essenziali stabiliti dalle Direttive. Ogni direttiva specifica quali verranno applicati. La scelta del Modulo da parte del legislatore europeo dipende dalla pericolosità del prodotto le cui procedure di produzione si intendono disciplinare. Sostanzialmente la risoluzione ha aperto le porte alla certificazione di Qualità venendo a riconoscere alla certificazione ISO 9000 una sorta di presunzione di conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalle direttive. I moduli sono 8. Modulo A - Controllo di fabbricazione interno Modulo A bis - Disposizion supplememtari al Modulo A Modulo B - Esame CE del tipo Modulo C - Conformità al tipo Modulo D - Garanzia qualità produzione Modulo E - Garanzia qualità prodotti Modulo F - Verifica su prodotto Modulo G - Verifica di un unico prodotto Modulo H - Garanzia qualità totale
Il terzo passo che ha portato ... (leggi tutto)
29.08.2007(5/14) approfondimenti/Domande & Risposte CE/Direttive CE/Identificazione fabbricante prodotto CE
Sono un rappresentante della Litografica Cannetese e sono a chiederVi se, per favore, potete darmi delle indicazioni circa la possibilità di rintracciare il produttore di un bene partendo dalla marcatura CE che dovrebbe trovarsi sullla confezione di vendita. ad esempio,se entro in un supermercato come LIDL e voglio contattare il fornitore di quel prodotto perchè mi interessa avere contatti ed eventualmente fare dei preventivi sulle confezioni in cartone, è quasi sempre impossibile capire l'origine del bene. Litografica Cannetese La marcatura CE comporta che dietro la sua apposizione ci sia l'identificazione di colui che ha immesso il prodotto sul mercato(fabbricante). Non tutti i prodotti sono soggetti ad obbligo di marcatura CE da parte del fabbricante, quelli che lo sono possono a seconda del tipo i prodotto avere l'obbligo o meno di identificare sulla marcatura CE anche il fabbricante. Comunque sia, il fabbricante deve essere sempre identificabile e dovra' apparire ad esempio sulle Istruzioni per l'Uso e la Dichiarazione di Conformità CE. Puo' accadere come nel suo caso che sul cartone non sia identificabile il fabbricante pur essendo presente il CE, ma sulle Istruzioni d'Uso o sulla Dichiarazione di Conformita' CE deve esserlo. Ing. M. Maccarelli
Sono un rappresentante della ... (leggi tutto)
10.08.2007(6/14) approfondimenti/Direttive CE - Nuovo Approccio/Clausola di salvaguardia/Clausola di salvaguardia
Che cosa è la "clausola di salvaguardia"? La clausola di salvaguardia é una procedura "in extremis" cui le autorità nazionali possono ricorrere per bloccare sul proprio territorio la circolazione di un prodotto ritenuto pericoloso.
Per quali prodotti può essere invocata la clausola di salvaguardia? Per ogni prodotto industriale disciplinato da una direttiva "Nuovo Approccio", il quale: - sia munito della marcatura CE - sia utilizzato conformemente alla sua destinazione quale prevista nella direttiva e che rischi di pregiudicare la salute e/o la sicurezza delle persone, degli animali o dei beni.
Chi e come può invocare la clausola? Le autorità nazionali addette alla sorveglianza del mercato possono adottare delle misure amministrative per limitare o vietare l'immissione sul mercato o il commercio di prodotti ritenuti rischiosi. Questa facoltà non é soggetta ad un'autorizzazione preliminare, essendo dettata da un imperativo d'urgenza. Tuttavia lo Stato che ha dato origine all'intervento deve tempestivamente informare il Segretariato generale della Commissione CE, illustrando e motivando le ragioni del proprio intervento.
Quali motivazioni possono giustificare l'azione di salvaguardia da parte delle autorità nazionali? Gli Stati membri possono contestare la conformità di un prodotto, ossia il mancato rispetto dei requisiti essenziali; la validità di una procedura di valutazione della conformità; infine, la qualità di una norma.
Come opera la clausola di salvaguardia? Essa dà luogo ad una serie di consultazioni tra la Commissione CE, le autorità nazionali, il produttore, gli organismi notificati che sono intervenuti nella procedura di valutazione della conformità, e tutte le parti interessate. Al termine delle consultazioni spetta alla Commisione CE decidere sulla fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando un uguale livello di protezione all'interno della Comunità.
Cosa succede nel caso l'intervento di salvaguardia sia reputato giustificato? La Commissione informa gli Stati affinché prendano sul loro territorio le misure necessarie per assicurare un livello equivalente di protezione.
Se invece le misure restrittive non appaiono giustificate? La Commissione invita lo Stato che é intervenuto ad abrogare le misure di salvaguardia e a ripristinare immediatamente sul suo territorio la libera circolazione del prodotto in causa. In caso lo Stato si rifiuti, la Commissione potrà ricorrere alla Corte di Giustizia contro lo Stato per inadempimento degli obblighi imposti dal Trattato.
Quali conseguenze si verificano nel caso il prodotto sia risultato non conforme? Se il prodotto é risultato non conforme per mancato rispetto dei requisiti essenziali stabiliti nella direttiva, o a motivo di una errata applicazione delle norme, dovranno essere adottate delle sanzioni nei confronti del fabbricante, o del mandatario, o dell'importatore, o del responsabile dell'immissione sul mercato, in base al diritto nazionale. Se la mancata conformità del prodotto é dovuta a lacune esistenti nelle norme, la Commissione notifica agli Stati se le norme debbano essere ritirate o meno. La Commissione informa l'ente europeo di normazione interessato ed eventualmente concede un nuovo mandato di normazione.
Dir. 98/37/CE "Direttiva Macchine"
Art. 5 1. Gli Stati membri considerano conformi all'insieme delle disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità previste al Capitolo II: - le macchine munite della marcatura "CE" e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'Allegato II, punto A;
- i componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'Allegato II, punto C.
In assenza di norme armonizzate, gli Stati membri prendono le disposizioni che ritengono necessarie affinchè siano comunicate alle parti interessate le norme e le specificazioni tecniche nazionali esistenti che sono considerate come documenti importanti o utili per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari di cui all'Allegato I. 2. Se una norma nazionale che traspone una norma armonizzata il cui riferimento sia stato oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee comprende uno o più requisiti essenziali di sicurezza, la macchina o il componente di sicurezza costruito conformemente a detta norma è presunto conforme ai requisiti essenziali di cui trattasi. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate. 3. Gli Stati membri si assicurano che siano prese le misure appropriate per permettere alle parti sociali di avere un'influenza, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate. Art. 6 1. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, par. 2, non soddisfino pienamente i rispettivi requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro adiscono il Comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, esponendo i loro motivi. Il Comitato esprime un parere d'urgenza. In base al parere del Comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità di procedere o meno al ritiro delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, par. 2. 2. E' istituito un Comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il Comitato permanente elabora il suo regolamento interno. Al Comitato permanente può essere sottoposta qualsiasi questione che sollevano l'entrata in vigore e l'applicazione pratica della presente direttiva, secondo la seguente procedura. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato, entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato del Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Art. 7 1. Se uno Stato membro constata che: talune macchine munite della marcatura "CE", oppure: taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità, utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie componenti di sicurezza dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della suddetta misura, motivandone la decisione e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta: a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3; b) ad un'errata applicazione delle norme di cui all'articolo 5, par. 2; c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5, par. 2.
2. La Commissione consulta senza indugio le parti interessate. Se dopo la consultazione la Commissione constata che la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonchè gli altri Stati membri. Se la Commissione constata, dopo questa consultazione, che la misura è ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonchè il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la decisione di cui al par. 1 è motivata da una lacuna delle norme, la Commissione adisce il Comitato se lo Stato membro che ha preso la decisione intende mantenerla ed avvia la procedura di cui all'articolo 6, par. 1. 3. Se - una macchina non conforme è munita della marcatura "CE",
- un componente di sicurezza non conforme è accompagnato da una dichiarazione CE di conformità,
lo Stato membro competente prende le debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura o redatto la dichiarazione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. 4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati della procedura.
Che cosa è la "clausola ... (leggi tutto)
21.01.2009(7/14) approfondimenti/Direttive CE - Nuovo Approccio/Direttive marcatura CE/Direttive Nuovo Approccio
Elenco delle Direttive Nuovo Approccio che prevedono la marcatura CE 1 - 87/404/CEE Recipienti semplici a pressione 2 - 88/378/CEE Sicurezza dei giocattoli 3 - 89/106/CEE Prodotti da costruzione 4 - 89/686/CEE Dispositivi di protezione individuale 5 - 90/384/CEE Strumenti per pesare a funzionamento non automatico 6 - 90/385/CEE Dispositivi medici impiantabili attivi 7 - 90/396/CEE Apparecchi a gas 8 - 92/42/CEE Caldaie ad acqua calda 9 - 93/15/CEE Esplosivi per uso civile 10 - 93/42/CEE Dispositivi medici 11 - 94/9/CE Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 12 - 94/25/CE Imbarcazioni da diporto 13 - 95/16/CE Ascensori 14 - 97/23/CE Attrezzature a pressione 15 - 98/37/CE Macchine 16 - 98/79/CE Dispositivi medico-diagnostici in vitro 17 - 99/36/CE Attrezzature a pressione trasportabili 18 - 99/5/CE Apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione 19 - 2000/9/CE Impianti a fune adibiti al trasporto di persone 20 - 2004/22/CE Strumenti di misura 21 - 2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica 22 - 2006/95/CE Materiale elettrico in bassa tensione 23 - 2007/23/CE Articoli Pirotecnici
Elenco delle Direttive Nuovo Approccio che NON prevedono la marcatura CE
1 - 94/62/CE Imballaggi e rifiuti di imballaggi 2 - 96/48/CE Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità 3 - 96/98/CE Equipaggiamento marittimo 4 - 2001/16/CE Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
Elenco delle Direttive Nuovo ... (leggi tutto)
09.04.2006(8/14) approfondimenti/Link/Commissione Europea sulle Direttive Nuovo Approccio
13.06.2007(9/14) approfondimenti/Direttive CE - Nuovo Approccio/Marcatura CE/ SEE - Spazio Economico Europeo
Lo Spazio Ecomonico Europeo (SEE) nacque il 1 Gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra (EFTA) e (UE) con lo scopo di permettere ai paesi EFTA di partecipare al Mercato Comune Europeo senza dover essere membri dell'Unione.
Membri In un referendum la Svizzera decise di non prendere parte al SEE, ma il paese è comunque legato all'UE tramite un altro tipo di accordo, l'Accordo bilaterale Svizzera-Unione Europea. I membri attuali sono così tre dei quattro paesi EFTA - Islanda, Liechtenstein e Norvegia, senza la Svizzera - e l'Unione Europea (25 paesi)
Legenda: I paesi dell'EFTA (in verde eccetto la Svizzera) e i paesi dell'UE formano il SEE
Lo Spazio Ecomonico Europeo ... (leggi tutto)
10.06.2007(10/14) approfondimenti/Direttive CE - Nuovo Approccio/Marcatura CE/EFTA - Associazione europea di libero scambio
L'Associazione europea di libero scambio (EFTA) (dall'acronimo inglese European Free Trade Association), fu fondata il 3 maggio 1960 come alternativa per gli stati europei che non volevano entrare nella Comunità Economica Europea, ora Unione Europea.
La Convenzione di Stoccolma fu firmata il 4 gennaio 1960 da sette stati: Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito. L'anno successivo, la Finlandia si associò all'EFTA, diventandone un membro a tutti gli effetti nel 1986. Nel 1970 entrò a farne parte l'Islanda e nel 1991 fu il turno del Liechtenstein. Già nel 1972 Danimarca e Regno Unito decisero però di lasciare l'Associazione, preferendole la CEE; lo stesso fecero il Portogallo nel 1985 e l'Austria, la Finlandia e la Svezia nel 1995 (nel frattempo la CEE aveva preso il nome di UE). Quindi l'EFTA è attualmente costituita da quattro stati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera; ovviamente nessuno di questi fa parte dell'UE.
Legenda In verde gli stati membri dell'EFTA
L'Associazione europea ... (leggi tutto)
10.06.2007(11/14) approfondimenti/Direttive CE - Nuovo Approccio/Marcatura CE/UE - Unione Europea
L'Unione Europea (UE) è un'organizzazione internazionale, di tipo sovranazionale e intergovernativo, che dal 1 maggio 2004 raggruppa 25 paesi europei. Nasce dal Trattato di Maastricht (dal nome della città olandese in cui fu stipulato l'1 novembre 1993), al quale gli stati aderenti sono giunti dopo il lungo cammino delle precedenti Comunità Europee fino ad allora esistenti.
L'Unione Europea non è un'organizzazione tra governi (come le Nazioni Unite) né una federazione di stati (come gli Stati Uniti d'America), ma un organismo suis generis, alle istituzioni del quale gli stati membri delegano parte della propria sovranità nazionale>
Il 29 ottobre 2004, i 25 Stati membri hanno firmato a Roma il Trattato che istitutisce una Costituzione per l'Europa. Tale trattato, comunemente noto come Costituzione Europea e che prevede la possibilità di una cooperaziona rafforzata per la promozione di iniziative di integrazione tra gruppi di paesi, non è ancora entrato in vigore.
Membri Attualmente gli stati membri sono 25.
I sei membri fondatori della CECA, nel 1952, e della Comunità Europea e dell'EURATOM, nel 1958 ovvero:
Francia Germania Italia Paesi Bassi Belgio Lussemburgo
I nove paesi che hanno aderito successivamente, in periodi diversi:
1973:
Irlanda Regno Unito Danimarca 1981:
Grecia
1986:
Spagna Portogallo
1995:
Finlandia Svezia Austria
Infine, con delibera del 13 dicembre 2002, a partire dal 1 maggio 2004 sono entrati a far parte della UE altri 10 Stati europei:
Polonia Slovenia Ungheria Malta Cipro Lettonia Estonia Lituania Repubblica Ceca Slovacchia
Altri cinque stati sono attualmente (maggio 2006) ufficialmente candidati per entrare a far parte dell'Unione Europea
Bulgaria Romania Turchia (associata dal 1963 ed in unione doganale dal 1996) Croazia Repubblica di Macedonia
L'Unione Europea (UE) è ... (leggi tutto)
29.08.2007(12/14) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Organismo Notificato/Procedure di certificazione
Ogni macchina che rientri nel campo di applicabilità della direttiva 98/37/CE macchine deve rispettare i requisiti essenziali di sicurezza e salute che questa impone. Il rispetto di questi requisiti permette di dichiarare la conformità della macchina alla direttiva in questione permettendo la corretta apposizione del marcatura CE. Macchine particolarmente pericolose, che necessitano di un controllo preventivo da parte di organismi terzi, notificati dagli stati membri alla commissione, sono elencate nell’allegato IV. Le procedure con cui un fabbricante di tali macchine interpella gli Organismi Notificati sono riportate nell’articolo 8, paragrafo 2 lettera b) e c). Le macchine non comprese nell’allegato IV una procedura di autocertificazione, che non prevede l’intervento di alcun Organismo Notificato; articolo 8, paragrafo 2 lettera a). Autori: Ing. Jacopo Valli P.I. Fabio Roscini
Ogni macchina che rientri nel ... (leggi tutto)
29.08.2007(13/14) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Marcatura CE - Responsabilita' importatore/Responsabilità dell'importatore di una macchina da uno Stato membro ad un altro
Una macchiana importata da uno Stato membro ad un altro e corredata di marcatura CE, manuale di istruzioni e dichiarazione di conformità secondo le direttive applicabili e in particolare secondo la direttiva 98/37/CE può circolare liberamente all'interno dell'area comunitaria. Le legislazioni nazionali però spesso dispongono che il fabbricante, l’importatore o venditore di una macchina o di un’attrezzatura di lavoro deve verificare la conformità di tali beni alla normativa specifica di settore. La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata a tale proposito con una sentenza che chiarifica la posizione del distributore
Una macchiana importata da ... (leggi tutto)
15.05.2007(14/14) approfondimenti/Link/Nuovo approccio
3 NEWS) NEWS (5 risultati)28.04.2006(1/5) news/Direttive RAEE e RoHS/Direttive RAEE e RoHS
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.
La Direttiva cambia ovviamente anche il quadro di riferimento. Ogni Stato dovrà infatti provvedere a istituire un registro dei produttori di Aee (Apparecchiature elettriche ed elettroniche) e dovrà tenere traccia dei beni venduti sul mercato e dei livelli di riciclo ottenuti. Uno speciale simbolo relativo alla raccolta differenziata dovrà poi essere applicato su tutti i prodotti immessi nel mercato dal 13 agosto 2005. Un ruolo importante sarà poi affidato alla comunicazione perché gli utenti dovranno essere informati sul loro ruolo nel contribuire al corretto smaltimento dei prodotti e dovranno essere adeguatamente informati su come operare al riguardo. Gli utenti dovranno essere anche informati delle eventuali sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature. “Per quanto riguarda i produttori la Direttiva prevede una serie di obblighi che partono dalla iscrizione al Registro dei produttori che verrà istituito, alla preparazione di informazioni sui volumi di produzione e sulle tipologie di apparecchiature che sono state vendute e che sono state riciclate direttamente o da terze parti. I produttori dovranno anche fornire garanzie finanziarie, provvedere al pagamento dei costi di trattamento e di riciclo, garantire che i prodotti siano progettati per poter essere poi riusati e riciclati, assicurare che ciascun prodotto sia correttamente etichettato e fornire informazioni per il riuso e per il riciclo a fine vita” . Un onere importante al quale le imprese dovranno prepararsi per tempo. In effetti dal punto di vista strettamente operativo le modalità di attuazione non sono ancora state stabilite e si resta in attesa del 13 agosto come data ultima per l'emanazione del Decreto Legge. “Sono tuttavia già abbastanza chiari gli aspetti economici connessi a questa nuova Direttiva - osserva - che identifica in particolare due diversi ambiti applicativi: il mondo dell'utenza domestica e il mondo business”. In entrambi i casi la legge fissa un momento ben preciso di separazione tra il vecchio e il nuovo trattamento. In concreto per tutti i prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 il finanziamento dei costi della gestione dell'applicazione della Direttiva Raee sarà sostenuto da uno o più sistemi ai quali dovranno contribuire proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato ad esempio in misura delle loro quote di mercato. Per tutti i prodotti che vengono immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 i produttori devono provvedere al finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei Raee depositati nei centri di raccolta. Ciascun produttore sarà poi responsabile del finanziamento delle operazioni relative ai rifiuti prodotti dai propri prodotti. Il produttore potrà scegliere di adempiere a questi obblighi direttamente con i propri mezzi o in forma collettiva tramite appositi consorzi. Per quanto riguarda il mondo business per i rifiuti “storici” immessi sul mercato prima della fatidica data del 13 agosto 2005 i produttori dovranno garantire il ritiro gratuito, nella forma uno contro uno, per tutti gli utenti business che procedono al rinnovo del loro parco macchine. Nel caso in cui l'utente non proceda con un nuovo acquisto dovrà farsi carico totalmente dell'onere relativo al recupero del prodotto. Per tutti i prodotti business immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 il produttore avrà l'obbligo di provvedere alle operazioni di raccolta , trattamento, recupero e smaltimento direttamente o tramite terze parti specializzate. Si è parlato, tra le richieste della nuova Direttiva, di garanzie finanziare che i produttori devono fornire. La Direttiva prevede infatti che al fine di garantire la copertura finanziaria relativa alle procedure di recupero e smaltimento i produttori hanno l'obbligo di fornire una cauzione, o fideiussione bancaria o assicurativa proporzionale al numero di prodotti che vengono immessi sul mercato.
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)
La Direttiva Rohs diventerà operativa a partire dal 1 luglio 2006 e dal quel momento gli Stati membri dell'Unione Europea dovranno provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, difenili polibromurati (Pbb) o etere di difenile polibromurato (Pbde). Sino alla data del 1 luglio 2006 resteranno in vigore le normative nazionali destinate a limitare o vietare l'uso di queste sostanze. Per il mondo della produzione la Rohs vuol dire controllo e reingegnerizzazione della produzione. Controllo non solo sulla produzione diretta ma anche su quanto viene acquistato da società terze e assemblato e reingegnerizzazione vuol dire attivare dei processi di progettazione dei propri prodotti anche nella scelta di componenti compatibili con la nuova Direttiva.
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29.01.2007(2/5) news/Marcatura CE/Certifico Vademecum CE
Linee guida alla progettazione sicura delle macchine
- Tavola di concordanza tra la Direttiva Macchine 98/37/CE e la Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - Norme armonizzate - Categorie dei sistemi di sicurezza - Dispositivi di comando a due mani - Barriere di sicurezza - Interblocchi - Arresto di Emergenza - Impianti pneumatici ed idraulici - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Schiacciamento di parti del corpo - Posizionamento dei dispositivi di protezione - Raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori » Acquista e scarica direttamente online
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21.03.2009(3/5) news/Marcatura CE/Servizio di Consulenza Online «INFO CE»
«INFO CE» è un Servizio di Consulenza Online rivolto a tutti coloro che si trovano a dover gestire gli obblighi relativi alle Direttive che prevedono la marcatura CE per la fabbricazione/vendita dei loro prodotti nello SEE [Spazio Economico Europeo].
Aderendo al Servizio, il Cliente, previo invio del Modulo informativo INFO CE compilato, allegando info sui prodotti costruiti/venduti e comunicando telefonicamente con noi, potrà usufruire di una consulenza di approccio alla problematica della marcatura CE, per questo, riceverà risposta ad 1 quesito relativo ad 1 prodotto (via Email o potrà scaricare da una Area Riservata di www.marcaturace.com), inerente la marcatura CE dei prodotti costruiti/venduti, in particolare:
- Risposta a quesito posto - Verifica Direttive CE, Norme Tecniche Armonizzate, Dichiarazioni CE di Conformità - Verifica altra documentazione di interesse (Manualistica, ecc)
Chiaramente il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive che prevedono la marcatura CE, ma potrà essere un primo valido e formativo approccio, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive CE e delle Norme Tecniche Amonizzate.
«INFO CE» è ... (leggi tutto)
INFOCE2009.pdf
27.02.2010(4/5) news/Unione Europea/New Approach - Guida Blu
Guida all’ attuazione delle direttive fondate sul Nuovo Approccio e sull' Approccio Globale
La Guida si rivolge agli Stati membri, ma può senz'altro rappresentare un vero e proprio manuale per tutti coloro che vogliono essere informati sulle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei prodotti muniti della marcatura CE e un alto livello di protezione in tutta la Comunità europea: fabbricanti, importatori, distributori, associazioni del commercio oltre che organismi di normazione, organismi di valutazione della conformità e organizzazioni sindacali.
Ovviamente solo il testo delle direttive ha valore giuridico, per cui è il testo della direttiva che viene applicato qualora emergano eventuali differenze tra le disposizioni della direttiva ed il contenuto della guida.
Certe differenze possono essere dovute alla presenza di disposizioni leggermente divergenti nelle singole direttive , disposizioni che non possono essere presentate ed approfondite in maniera esaustiva nella guida stessa. Le informazioni fornite dalla guida valgono, oltre che per gli Stati membri, anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, che hanno firmato l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
I riferimenti, quindi, alla "Comunità" o al "Mercato unico" vanno intesi quindi come riferimenti anche al SEE (o al mercato SEE).
Guida all’ attuazione ... (leggi tutto)
 GuidaBlu.pdf
18.03.2010(5/5) news/Unione Europea/The Pink Book - European Commission
Pink Book - 31.12.2009 Legislazione dell'Unione Europea ENTERPRICE AND INDUSTRY
Enterprise and Industry THE ACQUIS OF THE EUROPEAN UNION UNDER THE MANAGEMENT OF DG ENTERPRISE AND INDUSTRY LIST OF MEASURES (The “Pink Book”) European Commission
This document provides a structural list of the EU acquis under the management of the Directorate General for Enterprise & Industry, setting out the references for existing Community legislation and other measures. It includes both ‘hard’ law, by which is meant that which creates legal obligations, and ‘soft’ law, meaning those measures which, while not in themselves creating legal obligations, have a bearing on the application of hard law.
Pink Book - 31.12.2009 Legislazione ... (leggi tutto)
 pink-book_en.pdf
4 DOWNLOAD) DOWNLOAD (8 risultati) (1/8) Directive 90/384/EEC: Common Application
This revised document is intended to provide guidance to all those concerned with the application of Council Directive 90/384/EEC, as amended by Directive 93/68/EEC, on Non-automatic Weighing Instruments (NAWIs). This document provides a record of the continuing work of WELMEC Working Group 2 in the area of the common application of the Directive itself and in addition seeks to provideinformation which is specific to individual member countries. This document is one of a number of Guides published by WELMEC to provide guidance to manufacturers of measuring instruments and to Notified Bodies responsible for conformity assessment of their products. The Guides are purely advisory and do not themselves impose any restrictions or additional technical requirements beyond those contained in relevant EC Directives. Alternative approaches may be acceptable, but the guidance provided in this document represents the considered view of WELMEC as to the best practice to be followed.
This revised document is intended ... (leggi tutto)
 Guida direttiva 90-384-CEE_Applicazione comune.pdf
(2/8) Revisione del Nuovo Approccio
In Europa esistono 25 direttive fondate sui principi del Nuovo Approccio, le quali contribuiscono in maniera sostanziale al buon funzionamento del mercato interno. Esse, tuttavia, presentano ancora oggi delle cospicue differenze originate da diversi sviluppi storici e necessitano, in alcuni ambiti, di un ravvicinamento. Dopo ampie discussioni iniziate già nel 2002 la Commissione Europea ha avanzato le prime proposte relative ad un atto giuridico orizzontale (regolamento o direttiva) inteso a riassumere, unificare e migliorare, sulla base dell'esperienza finora maturata, tutti gli elementi fra loro affini e ricorrenti in ciascuna direttiva. Ciò riguarda soprattutto le procedure di valutazione della conformità, i requisiti che gli enti notificati sono chiamati a rispettare, l'accreditamento, la sorveglianza del mercato e la funzione della normazione. Nonostante finora non sia stata presentata alcuna proposta concertata dalla Commissione e non sia pertanto possibile formulare una valutazione conclusiva né per quanto attiene ai contenuti, né per quanto riguarda la forma giuridica, l’iniziativa va, in linea di principio, accolta con favore. Dall’armonizzazione degli aspetti orizzontali la KAN si aspetta nasca un impulso in grado di contribuire ad un atteggiamento di maggiore fiducia nell'efficienza del mercato interno.
Fonte KAN
In Europa esistono 25 direttive ... (leggi tutto)
 KAN06-3i.pdf
(3/8) Migliorare l’attuazione delle direttive Nuovo Approccio
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 7.5.2003 COM (2003) 240 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Migliorare l’attuazione delle direttive Nuovo Approccio
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ ... (leggi tutto)
 nuovo approccio.pdf
(4/8) Principi di sicurezza
Principi di Sicurezza
Direttive e normativa UE Standard armonizzati europei UE Scelta delle misure protettive Strategia della sicurezza Sistemi di controllo correlati con la sicurezza Ulteriori considerazioni ed esempi Funzioni di reset Protezioni di controllo Barriere fotoelettriche di sicurezza Norme di sicurezza USA Organizzazioni Norme di sicurezza australiane
Rockwell Automation
Principi di SicurezzaDirettive ... (leggi tutto)
 Sicurezza delle macchine.pdf
(5/8) Libro Verde
(6/8) Guida Blu - Nuovo Approccio
La Guida Blu è una pubblicazione realizzata dalla Direzione Generale delle Imprese della Commissione Europea per favorire la comprensione delle Direttive basate sul "Nuovo Approccio" e sull' "approccio globale" e garantirne un'applicazione più uniforme e coerente nei vari settori ed in tutto il mercato interno. La Guida si rivolge agli Stati membri, ma può senz'altro rappresentare un vero e proprio manuale per tutti coloro che vogliono essere informati sulle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei prodotti muniti della marcatura CE e un alto livello di protezione in tutta la Comunità europea: fabbricanti, importatori, distributori, associazioni del commercio oltre che organismi di normazione, organismi di valutazione della conformità e organizzazioni sindacali. Ovviamente solo il testo delle direttive ha valore giuridico, per cui è il testo della direttiva che viene applicato qualora emergano eventuali differenze tra le disposizioni della direttiva ed il contenuto della guida. Certe differenze possono essere dovute alla presenza di disposizioni leggermente divergenti nelle singole direttive , disposizioni che non possono essere presentate ed approfondite in maniera esaustiva nella guida stessa. Le informazioni fornite dalla guida valgono, oltre che per gli Stati membri, anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, che hanno firmato l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). I riferimenti, quindi, alla "Comunità" o al "Mercato unico" vanno intesi quindi come riferimenti anche al SEE (o al mercato SEE).
La Guida Blu è una pubblicazione ... (leggi tutto)
 Guida Direttive Nuovo Approccio.pdf
(7/8) Guida Nuovo Approccio All. 1-7
(8/8) Guida Nuovo Approccio All. 8
5 FAQ) 6 NEWSLETTER) 7 NORME) NORME (14 risultati)(1/14) norme/98/79/CE Disp. medico-diagnostici in vitro/Norme armonizzate - 02/06/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C129 del 02/06/2006]
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2006-C129-05.pdf
(2/14) norme/97/23/CE Attrezzature a pressione/Norme armonizzate - 24/05/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione [Serie C123 del 24/05/2006]
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2006-C123-10.pdf
(3/14) norme/98/79/CE Disp. medico-diagnostici in vitro/Norme armonizzate - 13/01/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva del Consiglio 98/79/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C008 del 13/01/2006]
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2006-C008-09.pdf
(4/14) norme/98/79/CE Disp. medico-diagnostici in vitro/Norme armonizzate - 07/09/2006
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C216 del 07/09/2006]
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2006-C216-21.pdf
(5/14) norme/2004/22/CE Strumenti di misura/Norme armonizzate - 14/07/2007
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C162 del 14/07/2007]
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2007-C162-13.pdf
(6/14) norme/97/23/CE Attrezzature a pressione/Norme armonizzate - 26/05/2007
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C118 del 26/05/2007]
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2007-C118-01.pdf
(7/14) norme/2004/108/CE Compatibilita' elettromagnetica/Norme armonizzate - 21/12/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C314 del 21/12/2006]
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2006-C314-31.pdf
(8/14) norme/2004/22/CE Strumenti di misura/Norme armonizzate - 20/12/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C313 del 20/12/2006]
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2006-C313-14.pdf
(9/14) norme/97/23/CE Attrezzature a pressione/Norme armonizzate - 19/12/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C311 del 19/12/2006]
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2006-C311-31.pdf
(10/14) norme/90/385/CEE Disp. medici impiantabili attivi/Norme armonizzate - 15/11/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C277 del 15/11/2006]
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2006-C277-17.pdf
(11/14) norme/98/79/CE Disp. medico-diagnostici in vitro/Norme armonizzate - 15/11/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C277 del 15/11/2006]
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(12/14) norme/90/385/CEE Disp. medici impiantabili attivi/Norme armonizzate - 07/09/2006
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C216 del 07/09/2006]
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2006-C216-17.pdf
(13/14) norme/90/385/CEE Disp. medici impiantabili attivi/Norme armonizzate - 02/06/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C129 del 02/06/2006]
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2006-C129-02.pdf
(14/14) norme/93/42/CEE Dispositivi medici/Norme armonizzate - 19/01/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C014 del 19/01/2006]
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2006-C014-04.pdf
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