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1 LEGGI & NORME) LEGGI & NORME (9 risultati)(1/9) leggi/[R] 98/37/CE Macchine/Direttiva europea e recepimento italiano/Direttiva 2006/42/CE - html
(2/9) leggi/[R] 98/37/CE Macchine/Approfondimenti/Posizione CE 29-2005
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre scorso è stata pubblicata la Posizione Comune (CE) n. 29/2005 definita dal Consiglio il 18 luglio 2005 in vista dell’adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE. Con tale Comunicazione il Consiglio dell'Unione Europea ha definito alcuni punti in vista dell'adozione di una direttiva, in sostituzione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante un determinato numero di macchine destinate al sollevamento di persone.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 ... (leggi tutto)
PosComuneConsiglio_DirMacc_11ott2005.pdf
(3/9) leggi/Corte di Giustizia Europea - Sentenze/Direttiva macchine/CGCE - Sentenza 8 settembre 2005
Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Prima Sezione Sentenza 8 settembre 2005 Ravvicinamento delle legislazioni – Macchine – Direttiva 98/37/CE – Compatibilità di una normativa nazionale che impone all’importatore di verificare la sicurezza di una macchina recante dichiarazione “CE” di conformità
Corte di Giustizia delle Comunità ... (leggi tutto)
(4/9) leggi/[R] 98/37/CE Macchine/Approfondimenti/Lettera Circolare 1067/99
(5/9) leggi/[R] 98/37/CE Macchine/Approfondimenti/Circ. 1196-2004
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE CIRCOLARE 29 novembre 2004, n. 1196 Chiarimenti in merito alla rispondenza delle piattaforme mobili elevabili ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 98/37/CE relativa alle macchine. (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/1/2005)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' ... (leggi tutto)
Circolare 1196-2004.doc
(6/9) leggi/[R] 98/37/CE Macchine/Direttiva europea e recepimento italiano/D.P.R. 459/96
(7/9) leggi/[R] 98/37/CE Macchine/Direttiva europea e recepimento italiano/Direttiva 2006/42/CE
(8/9) leggi/[R] 98/37/CE Macchine/Direttiva europea e recepimento italiano/Dir. 98/37/CE
(9/9) leggi/2009/125/CE ErP Ecocompatibilita'/D. Lgs. 201/2007
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201 "Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia" Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 228
Decreto Legislativo 6 novembre ... (leggi tutto)
D.Lgs. 201-2007.pdf
2 APPROFONDIMENTI) APPROFONDIMENTI (28 risultati)16.09.2008(1/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Valutazione dei Rischi/Nuova Direttiva macchine 2006/42/CE: Procedura di Valutazione dei Rischi
Mentre nella Direttiva Macchine 98/37/CE la "Valutazione dei Rischi" è espressa tra le righe della Direttiva stessa, sostanzialmente con "Conformità ai Requisiti di Sicurezza e Salute - RESS" e che nell'ALLEGATO I è riportato:
OSSERVAZIONI PRELIMINARI ......omiss 3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati in funzione dei rischi che coprono. Le macchine presentano un insieme di rischi che possono essere esposti in vari capitoli del presente allegato. Il fabbricante ha l’obbligo di effettuare un’analisi dei rischi per cercare tutti quelli che concernono la sua macchina; deve inoltre progettare e costruire la macchina tenendo presente l’analisi. .........
Nella Nuova Direttiva macchine 2006/42/CE sono finalmente chiariti gli aspetti di una corretta procedura di Valutazione dei rischi che, implicitamente, presuppone l'applicazione della norma armonizzata:
EN 14121-1:2007 - "Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 1: principi"
......... Dir. 2006/42/CE - ALLEGATO I Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
PRINCIPI GENERALI
1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.
Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario: - stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile, - individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano, - stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi, - valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva, - elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b). ..........
[Allegato Scheda esempio di Valutazione dei Rischi effettuata con il software Certifico macchine]
Mentre nella Direttiva Macchine ... (leggi tutto)
Analisi dei Rischi UNI EN ISO 14121-1 -Scheda esempio.pdf
10.09.2008(2/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Marcatura CE - Responsabilita' importatore/Sostituzione marcatura CE: responsabilitā
Molti rivenditori di macchine per motivi spesso “commerciali” tolgono la targa con la marcatura CE del costruttore ed appongono la loro. La Direttiva Macchine 98/37/CE al requisito 1.7.3. Marcatura, tra le informazioni che richiede c’è il nome del fabbricante così commentato nella linea guida alla direttiva:
530. Nome del fabbricante La macchina deve recare il nome del fabbricante. Come è noto, nella dichiarazione di conformità vanno indicati il nome del fabbricante e del suo eventuale mandatario. Il nome del fabbricante va inteso in senso ampio, vale a dire il nome del fabbricante reale o del fabbricante apparente. Può anche trattarsi del marchio del distributore, se la macchina è venduta da un distributore autorizzato. Il nome del fabbricante può coincidere con quello dell’utilizzatore, quando questi fabbrica una macchina o assembla più macchine ad uso proprio. La direttiva «macchine» non impone l’obbligo di indicare il nome del fabbricante al fine di individuare il fabbricante vero e proprio. L’obiettivo di rintracciare il fabbricante reale è perseguito da altre normative. In questo caso si tratta semplicemente di identificare il responsabile dell’immissione sul mercato. Il commento 530 della direttiva ci dice due cose fondamentali:
1. il nome riportato sulla targa è quello del fabbricante, non è determinante se è solo un rivenditore o il vero costruttore della macchina/impianto;
2. il fabbricante, così identificato, è il responsabile. Quindi se sostituisco la targa della marcatura CE della macchina, sono responsabile dell’immissione sul mercato e dovrò quindi avere TUTTA la documentazione necessaria, in particolare: Manuale d'Uso e Manutenzione, Fascicolo Tecnico, Analisi dei Rischi. L’organo di sorveglianza del mercato può motivatamente richiedermi parti di questa documentazione e, quale fabbricante, ho l’obbligo di fornirla.
Molti rivenditori di macchine ... (leggi tutto)
19.09.2008(3/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Estratti Norme /EN 1088 Interblocchi associati ai ripari/Ripari e interblocchi di sicurezza ad azione positiva
Il concetto di positività La positività è una sorta di garanzia circa il fatto che un evento voluto, perché necessario, si realizzi con certezza (o quasi) perciò diviene un criterio basilare nell’ambito dellasicurezza; una caratteristica meccanica ed elettrica, da considerareimprescindibile.
La positività è una prima barriera, in favore della sicurezza, controguasti o manomissioni. Rende i primi meno probabili e/o meno gravosi comeconseguenze. Aumenta altresì le difficoltà di porre in atto manomissioni o azionamenti intempestivi.
Il concetto di positivitàLa ... (leggi tutto)
 Ripari e interblocchi di sicurezza ad azione positiva.pdf
26.08.2007(4/28) approfondimenti/Giurisprudenza/Macchine/Sicurezza macchine: la marcatura CE e il D.P.R. 547
08.08.2005(5/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/ISPESL/Adeguamento dei trattori agricoli o forestali
Il D. Lgs. 359/99 di attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro tra i quali l’adeguamento delle attrezzature di lavoro specifiche a requisiti supplementari di sicurezza. (Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza) - Fonte Ispesl
Il D. Lgs. 359/99 di attuazione ... (leggi tutto)
LGadeguamento_trattori.pdf
29.08.2007(6/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/ISPESL/Linee guida per l'utilizzo in sicurezza delle Motoseghe portatili per potatura
La procedura tecnica (PT) dell’ISPESL stabilisce i criteri generali da seguire per le verifiche su componenti progettati con valori di resistenza associati a durata al fine di autorizzarne l’ulteriore esercizio alla scadenza della vita teorica di progetto. Questa linea guida (LG) fornisce gli strumenti operativi per effettuare la valutazione della vita residua ed è stata redatta dall’ISPESL con la fattiva collaborazione del Gruppo di Lavoro “Scorrimento Viscoso” del Sotto Comitato 3 del Comitato Termotecnico Italiano (CTI). Questa versione della LG è suscettibile di modifiche ed integrazioni in virtù della continua evoluzione dello stato dell’arte nel campo della life-extension e dello scorrimento viscoso. Essa costituisce una linea guida raccomandata che, seppure non obbligatoria, deve essere seguita preferenzialmente dal Progettista per le valutazioni richieste dalla citata PT. Altre metodologie, oltre a quelle ivi contemplate, possono essere seguite purchè preventivamente concordate con l’ISPESL. (Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza) - Fonte ISPESL
La procedura tecnica (PT) dell’ISPESL ... (leggi tutto)
 ISPESL_Motoseghe_potatura_Linee_guida.pdf
29.08.2007(7/28) approfondimenti/Giurisprudenza/Macchine/Cassonetti e contenitori metallici
Pubblichiamo una circolare esplicativa del Ministero delle Attività Produttive sull'applicabilità del D.P.R. 459/96 ai cassonetti e contenitori metallici destinati ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento tramite occhielli.
Pubblichiamo una circolare ... (leggi tutto)
 Circolare 18 nov 2005 n°6649.doc
13.08.2007(8/28) approfondimenti/Giurisprudenza/Macchine/Corte di Giustizia delle Comunitā Europee - sentenza 08_09_2005 - pressa piegatrice
23.08.2007(9/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine ed Emissione Acustica/Macchine ed Emissione Acustica: Marcatura CE
Macchine ed Emissione acustica: Marcatura CE La Commissione Europea ha identificato il rumore ambientale come uno dei maggiori problemi in Europa. Si rendeva necessario definire dei requisiti armonizzati relativi all’emissione acustica nell’ambiente per attrezzature e macchine destinate a funzionare all’aperto. Contemporaneamente era necessario raggiungere un alto livello di protezione dell’ambiente così come del consumatore, senza creare però ostacoli alla libera circolazione di tali attrezzature nel mercato Europeo. La Direttiva 2000/14/CE regola l’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto. La Direttiva 2000/14/CE è entrata in vigore in data 3 gennaio 2002. La Direttiva include diversi tipi di attrezzature per uso esterno, che si possono dividere in due gruppi:
- Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica (articolo 12)
- Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità (articolo 13)
Il fabbricante, o il suo legale rappresentante, immettendo l’attrezzatura sul mercato deve essere responsabile di assicurare che l’attrezzatura sia conforme ai requisiti della direttiva/e applicabile/i. Diversi sono i moduli riguardanti le procedure di conformità che il fabbricante può utilizzare (es., Allegati V-VIII). Per attrezzature soggette ai limiti di rumorosità (articolo 12), è l’Ente Notificato a controllare la conformità ai requisiti della direttiva sia in fase di progettazione sia in fase di produzione.
Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica (articolo 12)
Montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna) Mezzi di compattazione Motocompressori (< 350kW) Martelli demolitori tenuti a mano Argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna) Apripista (< 500kW) Dumper (< 500kW) Escavatori idraulici o a funi (< 500kW) Terne (< 500kW) Motolivellatrici (< 500kW) Centraline idrauliche Compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500kW) Tosaerba Tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici Carrelli elevatori, carrelli con motore a combustione interna con carico a balzo Pale caricatrici (< 500kW) Gru mobili Motozappe (< 3kW) Vibrofinitrici Gruppi elettrogeni (< 400kW) Gru a torre Gruppi elettrogeni di saldatura
Sia per il prodotto elencato nell’articolo 12 sia per quello elencato nell’articolo 13, fabbricante, o il suo legale rappresentante, deve assicurare che sul prodotto sia segnalato con il certificato di garanzia sul livello di rumore e che sia stata redatta la Dichiarazione di conformità CE. Una copia di ogni dichiarazione di conformità CE deve essere spedita all’autorità responsabile di ogni stato membro in cui si intende immettere il prodotto. Una copia deve anche essere spedita presso la Commissione Europea a Bruxell affinché controlli i livelli di rumorosità. Alcune attrezzature erano già soggette a limiti di rumorosità come indicati nelle precedenti direttive europee. Queste direttive sono state abrogate il 3 gennaio 2002 e sostituite dalla direttiva 2000/14/CE:
Direttive abrogate e sostituite dalla 2000/14/CE Direttiva 79/113/CEE Direttiva 84/532/CEE Direttiva 84/533/ CEE Direttiva 84/534/ CEE Direttiva 84/535/ CEE Direttiva 84/536/ CEE Direttiva 84/537/ CEE Direttiva 84/538/ CEE Direttiva 86/662/ CEE Nei casi in cui la macchina non cada negli scopi della direttiva 2000/14/CE, ci si aspetta che rispetti i limiti di rumorosità espressi in altre regolamentazioni/direttive europee, es. la Direttiva Macchine 98/37/CE
Macchine ed Emissione acustica: ... (leggi tutto)
05.10.2007(10/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Mandatario/Direttiva maccchine: sulla nozione di Mandatario e Responsabile della immissione sul mercato
I Punti 158 e 159 contenuti nei Commenti Ufficiali alla Direttiva Macchine 98/37/CE riportano:
158.
Il mandatario è colui che è stato espressamente designato dal fabbricante ad agire per suo conto, all'interno dello Spazio Economico Europeo SSE, per quanto riguarda alcuni obblighi previsti dalla direttiva e soltanto per quelli. Il fabbricante di un paese terzo non è obbligato ad avere un mandatario nel SEE; se invece ne designa uno per espletare alcune formalità a suo nome (in genere si tratta di obblighi amministrativi), questi deve essere domiciliato all’interno del SEE. Un mandatario non può pertanto modificare una macchina di propria iniziativa per adeguarla alla direttiva: a parte il requisito relativo alle istruzioni per l'uso, il mandatario non è mai citato nell'allegato I. 159. È opportuno fare una distinzione tra la figura del mandatario e quella del responsabile dell’immissione sul mercato. Il mandatario del fabbricante è legato giuridicamente a questi, mentre il responsabile dell’immissione sul mercato può non avere ricevuto alcun mandato da parte del fabbricante. Un importatore professionista di macchine, un rivenditore o lo stesso utilizzatore finale che importa direttamente, sono tutti responsabili dell’immissione in commercio, senza per questo essere mandatari del fabbricante.
I Punti 158 e 159 contenuti ... (leggi tutto)
29.08.2007(11/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE/Direttiva macchine: Tavola di concordanza
Utile documento a colonne di raffronto tra la Direttiva Macchine 98/37/CE e la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - [Formato word]
Utile documento a colonne di ... (leggi tutto)
 Tavola di concordanza Dir. 98-37-CE _ Dir. 2006-42-CE.doc
Costo: €20.00 
18/08/2007(12/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE/Nuova versione della Direttiva Macchine
Dopo oltre 5 anni di lavori, in data 25 aprile 2006 la nuova versione della Direttiva macchine è stata accolta in seconda lettura dal Consiglio dell'Unione Europea. La direttiva dovrà essere trasposta in diritto nazionale entro il giugno 2008 ed essere applicata in maniera vincolante a partire dal dicembre 2009.
Ulrich Becker
Dopo oltre 5 anni di lavori, ... (leggi tutto)
18/01/2007(13/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE/SPECIALE sulla nuova Direttiva Macchine
Il 25 aprile 2006 è stata definitivamente accolta la nuova Direttiva macchine 2006/42/CE che, a giugno, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE (L157). Essa dovrà essere trasposta dagli stati membri entro il 29 giugno2008 ed essere applicata a partire dal 29 dicembre 2009. Fino a tale scadenza varrà l'attuale Direttiva macchine98/37/CE.
Ian Fraser
Il 25 aprile 2006 è ... (leggi tutto)
04.08.2007(14/28) approfondimenti/Giurisprudenza/Macchine/Accessorio per elevatore a forca - piattaforma di lavoro: Non conformita' alla Direttiva 98/37/CE
Elementi tipo piattaforme, ceste, gabbie per persone, sollevate per mezzo di una macchina progettata per la movimentazione di soli materiali, e non integrati con la macchina stessa (cioè, per es. sospesi ad un gancio, o apposti alle forche di un carrello elevatore), non sono classificabili ai sensi della direttiva 98/37/CE come “attrezzature intercambiabili”, e perciò non possono essere marcati CE.
Una piattaforma progettata invece per essere integrata con una macchina concepita per sollevare materiali, al fine di modificarne la destinazione d’uso (e quindi per poter poi sollevare persone), è una “attrezzatura intercambiabile” , e come tale deve soddisfare i RES dell’allegato I della direttiva 98/37/CE. In tal caso, l’attrezzatura intercambiabile è soggetta alla procedura di valutazione di conformità prevista dalla direttiva per gli apparecchi di sollevamento di persone, ai sensi del punto 16 allegato IV direttiva macchine. Le valutazioni di conformità devono assicurare che l’insieme (attrezzatura intercambiabile + macchina con cui è stata progettata che possa essere usata) sia conforme ai RES dell’allegato I. Il Gruppo di lavoro del Comitato 98/37/CE del 11 e 12/10/2005 ha ribadito il concetto anche per le piattaforme sollevate con le forche di un carrello elevatore.
Da ciò il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di uso della macchina per la ditta che ha progettato la piattaforma destinata ad essere integrata con il carrello elevatore, e che, in seguito a controlli degli organi di vigilanza, ha evidenziato la non conformità (rilevata a causa di due incidenti accaduti con la macchina in questione) ai RES 6.2.1. 6.5 1.7.4 e 6.4.1 dell’allegato I , e quindi il mancato rispetto delle procedure di certificazione di conformità previste per gli apparecchi di sollevamento persone, punto 16 dell’allegato IV della direttiva stessa, per l’insieme “cesta + macchina”.
Comunicazione Ministero dello Sviluppo Economico
Elementi tipo piattaforme, ... (leggi tutto)
20.08.2007(15/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine Allegato IV/Dir. 98/37/CE - Allegato IV
TIPI DI MACCHINE E DI COMPONENTI DI SICUREZZA PER I QUALI OCCORRE APPLICARE LA PROCEDURA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE b) E c). (previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) A. MACCHINE
1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate: 1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile. 1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale. 1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale. 1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale. 2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno. 4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate. 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate. 6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate. 8. Seghe a catena portatili da legno. 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s. 10. Formatrici delle materia plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale. 11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale. 12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti i tipi: - macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura, - armatura semovente idraulica, - con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei. 13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione. 14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7. 15. Ponti elevatori per veicoli. 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri. 17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici. B. COMPONENTI DI SICUREZZA: 1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici). 2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani. 3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A 9, 10 e 11. 4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS). 5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).
TIPI DI MACCHINE E DI COMPONENTI ... (leggi tutto)
18/08/2007(16/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE/Adeguamento norme armonizzate alla nuova Direttiva Macchine
Nonostante la nuova Direttiva macchine presenti, rispetto alla versione 98/37/CE attualmente in vigore, delle modifiche di portata limitata, la revisione e la modifica di oltre 600 norme armonizzate in grado di dare luogo alla presunzione di conformità e citate nella Gazzetta Ufficiale UE pongono il settore sicurezza macchine del Comitato europeo di normazione CEN e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica CENELEC di fronte a una sfida di non poco conto.
Gerhard Steiger
Nonostante la nuova Direttiva ... (leggi tutto)
 Adeguamento norme alla nuova Direttiva Macchine.pdf
19.09.2008(17/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Equipaggiamenti elettrici/Sicurezza nella progettazione delle macchine: interazione norme equipaggiamento elettrico
1. - Introduzione: progettare in sicurezza 1.1 - La consulenza 1.2 - La struttura normativa 1.2.1 - Breve introduzione alle nuove norme sulla sicurezza dei macchinari 1.2.2 - Evoluzione normativa: i perchè del cambiamento, le nuove norme e qualche sovrapposizione
2. - Criteri di progettazione e realizzazione delle macchine 2.1 - Ripari 2.2 - Interblocchi sui ripari mobili 2-3 - Arresto di emergenza
3. - Equipaggiamento elettrico delle macchine
4. - I sistemi di comando
5. - Interfaccia uomo-macchina
6. - Analisi e valutazione del rischio mediante EN 954-1 ed EN 14121-1 6.1 - Procedura per la segnalazione e la progettazione delle misure di sicurezza 6.2 - Valutazione del rischio e categorie di sicurezza
7. - Analisi e valutazione del rischio mediante EN 13849-1 e EN 14121-1 7.1 - Nuovi e vecchi concetti: categorie di sicurezza, PL, MTTF, DC
8. - Cosa cambia nell'analisi del rischio: due variazioni importanti
1. - Introduzione: progettare ... (leggi tutto)
 Interazione norme equipaggiamento elettrico.pdf
Costo: €20.00 
16.10.2008(18/28) approfondimenti/Domande & Risposte CE/Direttiva macchine/Macchina esportata in uno stato non appartente allo SSE
Desideriamo sapere se dobbiamo effettuare la procedura di marcatura CE di una macchina destinata ad essere esportata in Algeria:
Nel momento in cui si esportano prodotti al di fuori di un paese non appartenete allo Spazio Economico Europeo SSE(*) non sussiste l’obbligo della marcatura CE dei prodotti esportati in tale stato, salvo che:
- ci siano accordi tra quello stato e l’UE, per cui la marcatura CE è un requisito richiesto.
Inoltre si precisa che i prodotti esportati in uno stato non SSE dovranno essere conformi alle norme vigenti in quello stato. Opportuni chiarimenti potranno essere ricevuti nell’Ufficio delle dogane dello stato in cui si esporta la macchina non appartenente allo SSE.
(*)Lo Spazio Ecomonico Europeo (SEE) nacque il 1 Gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra (EFTA) e (UE) con lo scopo di permettere ai paesi EFTA di partecipare al Mercato Comune Europeo senza dover essere membri dell'Unione. Membri In un referendum la Svizzera decise di non prendere parte al SEE, ma il paese è comunque legato all'UE tramite un altro tipo di accordo, l'Accordo bilaterale Svizzera-Unione Europea. I membri attuali sono così tre dei quattro paesi EFTA - Islanda, Liechtenstein e Norvegia, senza la Svizzera - e l'Unione Europea (25 paesi)
Desideriamo sapere se dobbiamo ... (leggi tutto)
01.10.2008(19/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Dichiarazione CE di Conformita'/QUESITI UFFICIALI CE DIRETTIVA MACCHINE - Dichiarazione CE di Conformitā: casi particolari
I detentori di marchi commerciali sono società che acquistano i prodotti presso i fabbricanti, vi appongono il proprio nome e li vendono come se fossero prodotti propri. Alcuni fabbricanti di componenti, denominati OEM (Original Equipment Manufacturers), fabbricano pezzi importanti ma non appongono il proprio nome sui loro prodotti per motivi contrattuali. Questa situazione non soddisfa il requisito di cui al punto 1.7.3. La direttiva “Macchine” impone tuttavia il nome del fabbricante. Non si può accettare la prassi dei detentori dei marchi commerciali, a patto che essi si assumano l’intera responsabilità di soddisfare la direttiva? In caso contrario, questi commercianti sarebbero svantaggiati. Nel settore delle macchine accade di frequente, soprattutto per le macchine incorporate in un impianto. La direttiva prescrive che il nome e l’indirizzo del fabbricante vengano apposti solo sulle macchine ultimate e pronte per l’uso. Pertanto, per i fabbricanti OEM il problema non sussiste: chi ha svolto le procedure di certificazione (il fabbricante della macchina o dell’insieme complesso) deve apporre il proprio nome. La direttiva non prescrive altri obblighi. I detentori di marchi commerciali su macchine finite dovranno assumersi tutti gli obblighi che la direttiva impone al fabbricante: essi devono, tra l’altro, preparare e firmare la dichiarazione CE di conformità, apporre la marcatura CE, redigere le istruzioni per l’uso e conservare il fascicolo tecnico di cui all’allegato V. Grazie a questa procedura, il fabbricante effettivo fornisce al detentore del marchio commerciale tutte le informazioni utili per predisporre il fascicolo tecnico. [Estratto dai Quesiti Ufficiali CE Direttiva Macchine]
I detentori di marchi commerciali ... (leggi tutto)
10.10.2008(20/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Insiemi di macchine/Insiemi di macchine: rumore
Gli insiemi di macchine o le installazioni complesse ai sensi della Direttiva macchine sono da considerare a tutti gli effetti. Per «installazioni complesse» s’intende un insieme di macchine, apparecchi e dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato, di solito una stessa produzione, sono disposti e installati in modo tale da essere solidali nel funzionamento. Le installazioni complesse costituiscono pertanto un insieme coerente. Questa disposizione si riferisce in particolare ai sistemi robotizzati e automatizzati. Le linee di produzione e le macchine speciali costituite da varie macchine sono installazioni complesse. La definizione in questione è importante perché non avrebbe senso prevedere la conformità degli elementi (singole parti o componenti) o degli elementi costitutivi delle macchine (apparecchi, dispositivi, sottoinsiemi) alle disposizioni della direttiva considerate nel loro complesso: la sicurezza deve essere concepita in maniera globale. Questo concetto è stato sempre presente nelle intenzioni degli estensori e gli articoli 4, paragrafo 2 e 8, paragrafo 6 ne sono una dimostrazione. L'esame di quest'ultimo articolo contiene un'analisi più approfondita. Sono compresi anche i grossi impianti, quali gli impianti di colata dei metalli e le macchine per carta. La definizione di «insiemi di macchine» deve applicarsi con buon senso e prudenza. Sarebbe inutile, ad esempio, estenderla a unità industriali complete come le centrali elettriche o le raffinerie di petrolio. La questione se applicare la direttiva «macchine» ad un’installazione industriale complessa, in effetti, si pone soltanto al momento della prima messa in servizio di un’installazione completamente nuova; dopo la prima messa in servizio l’installazione evolve sotto la responsabilità del capo dell’impresa, che la modifica a fini di utilizzo: in questo caso, gli atti nazionali di recepimento della direttiva 89/655/CEE sono sufficienti a trattare le principali disposizioni di sicurezza applicabili. In questo senso la direttiva «macchine» non apporta alcun effetto utile per quanto riguarda la sicurezza di queste unità industriali e, seguendo il buon senso, essa non dovrebbe essere applicata a tali installazioni complete. Sarà invece spesso possibile delimitare, nell’ambito di questi grandi insiemi, i sistemi omogenei che possono essere ritenuti delle «macchine» rispetto alla definizione di cui all’articolo 1 della direttiva. Se la linea (impianto) in oggetto non può essere definita come macchina (insieme complesso), in quanto numerose sono le variabili che possono definire un “tale tipo impianto”, (una macchina piuttosto che un’altra, un collegamento, ecc), anche nella nell’aspetto RUMORE, le macchine devono essere viste singolarmente e devono essere conformi singolarmente. Se la linea può essere definita come impianto complesso (tipo di macchina) la conformità rispetto all’aspetto RUMORE deve essere valutato nell’impianto in generale. Rispetto dello stato dell’arte per la riduzione del rumore. La direttiva stabilisce che il progettista utilizzi tutti i mezzi disponibili per ridurre il rumore fin dalla fase di progettazione, ad esempio scegliendo materiali non metallici, assemblando componenti di forma, spessore e dimensioni tali da evitare che entrino in risonanza, inserendo giunti che consentano di ammortizzare le vibrazioni, evitando la caduta di pezzi da un’altezza eccessiva, regolando il flusso di fuoriuscita di aria compressa, ecc. È infatti più efficace ridurre il rumore alla fonte piuttosto che adottare soluzioni a posteriori (ad esempio aggiungendo una copertura insonorizzata della macchina): queste ultime possono presentare infatti degli inconvenienti, come una ridotta percezione delle informazioni da parte dell’operatore, surriscaldamenti indesiderati, riduzione delle aperture disponibili per alimentare o evacuare i pezzi, ecc., in generale, sono meno efficaci dei mezzi di riduzione del rumore integrati all’atto della progettazione. La direttiva non fissa valori limite al rumore emesso, ma il memorandum del CEN (CEN/CR 1100) prevede, con estrema precauzione, che il normatore possa indicare dei livelli medi raggiunti a una data determinata, per un tipo di macchina prodotta in serie (eventualmente per fascia di potenza, tipo tecnologico, ecc.). In quel caso le norme devono indicare chiaramente i codici di prova impiegati e le condizioni in cui è avvenuta la misurazione (materiali lavorati, frequenze di lavoro, ecc.). La direttiva non riguarda i problemi legati all’ambiente circostante D'altra parte, non bisogna confondere il rumore emesso da una macchina con quello a cui sono esposte le persone e l'ambiente. Quest'ultimo dipende da numerosi fattori quali il numero delle macchine in funzione in uno stesso locale, il rumore emesso dalle altre macchine, il tipo di installazione (vicino a un muro, natura del muro, altezza del soffitto), ecc. Il limite imposto ad una macchina presa singolarmente non consentirebbe di valutare in via preliminare la sua influenza sulla salute degli operatori o sulla qualità dell'ambiente. La Commissione europea (Direzione generale «Ambiente») ha emanato la DIRETTIVA RUMORE MACCHINE (NED) - 2000/14/CE che fissa i valori limite delle emissioni acustiche per le macchine che operano in esterno: si vuole estendere il campo di applicazione delle direttive di vecchio approccio in vigore in materia, con particolare attenzione alle macchine edili.
Gli insiemi di macchine o le ... (leggi tutto)
29.08.2008(21/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine e Sistemi Qualita'/Gestione FTC macchine e Sistemi Qualitā
La gestione ed aggiornamento dei Facicoli Tecnici di Costruzione di macchine (FTC) nella produzione di serie è prevista nella Direttiva macchine 98/37/CE nell'Allegato V c. b "nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva". La gestione di tale aspetto è obbligatoria secondo la Direttiva macchine e si interseca spesso in aziende certificate in Qualità in accordo con la norma UNI EN ISO 9000 in rif. al punto 7.3 - Progettazione e sviluppo.
Allegata procedura esemplificativa
La gestione ed aggiornamento ... (leggi tutto)
 Procedura - Gestione FTC macchine.doc
Costo: €5.00 
30.08.2007(22/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Fascicolo Tecnico/Struttura FTC - Direttiva macchine 98/37/CE
Struttura di Fascicolo Tecnico di Costruzione FTC in accordo con la Direttiva macchine 98/37/CE All. V punto a)- Cover - Indice - Separatori di Sezioni [Documento word]
__________________________________________________________________________________________ Direttiva macchine 98/37/CE All. V
omiss... 3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi accertato e poter garantire che la documentazione definita in appresso è e resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo: a) un fascicolo tecnico della costruzione composto: - da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando; - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari; - dall'elenco, - dei requisiti essenziali della presente direttiva, - delle norme, e - delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina; - dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina; - se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o un laboratorio competente; - se dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, a sua scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio competente; - da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina; b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza.
La mancata presentazione della documentazione in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva.
4. a) Non è necessario che la documentazione di cui al punto 3 esista materialmente in permanenza; tuttavia essa deve poter essere riunita e resa disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua importanza; essa non deve comprendere i progetti dettagliati ed altre informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza; b) la documentazione di cui al punto 3 è conservata e tenuta a disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esemplare della macchina se si tratta di fabbricazione in serie; c) la documentazione di cui al punto 3 deve essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità, fatta eccezione per le istruzioni per l'uso della macchina.
Struttura di Fascicolo Tecnico ... (leggi tutto)
 Fascicolo Tecnico.zip
Costo: €20.00 
24.10.2007(23/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine Allegato IV/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - Allegato IV
Nuova Direttiva macchine 2006/42/CE - Elenco Macchine All. IV
A) Se le macchine sono fabbricate conformemente alle Norme Armonizzate la Valutazione di Conformità può essere effettuata applicando una delle seguenti procedure:
1) Controllo interno della fabbricazione della macchina di cui all'All. VIII. 2) Esame per la certificazione CE del tipo di cui all'All. IX. 3) Garanzia qualità totale di cui all'All. X.
B) Se le macchine sono fabbricate non rispettando o rispettando parzialmente le Norme Armonizzate la Valutazione di Conformità può essere effettuata applicando una delle seguenti procedure:
1) Esame per la certificazione CE del tipo di cui all'All. IX. 2) Garanzia qualità totale di cui all'All. X.
ALLEGATO IV
Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4
1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche similio per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamentomanuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, aspostamento manuale; 1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzida segare a carico e/o scarico manuale; 1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale. 2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno. 4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisichesimili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: 4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato; 4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato. 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie concaratteristiche fisiche simili. 6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristichefisiche simili. 8. Seghe a catena portatili da legno. 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementimobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s. 10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale. 11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale. 12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: 12.1. locomotive e benne di frenatura; 12.2. armatura semovente idraulica. 13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione. 14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari. 15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 16. Ponti elevatori per veicoli. 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3metri. 18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto. 19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone. 20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11. 21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza. 22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
Nuova Direttiva macchine 2006/42/CE ... (leggi tutto)
12.12.2007(24/28) approfondimenti/Giurisprudenza/Macchine/Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicato
Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di alcune presse meccaniche della marca IMS, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 200 del 29 agosto 2007
Ritiro dal mercato e divieto ... (leggi tutto)
 Comunicato.pdf
13.12.2007(25/28) approfondimenti/Giurisprudenza/Sicurezza prodotti/Ministero dello Sviluppo Economico - Elenco provvedimenti adottati
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori Ufficio D4 Sicurezza e conformità dei prodotti Elenco provvedimenti adottati (aggiornamento al 5/10/2007)
Il documento contiene l’elenco dei provvedimenti restrittivi adottati dall’Ufficio Sicurezza Prodotti sulla base delle Direttive in tema di giocattoli, prodotti elettrici, compatibilità elettromagnetica, dispositivi di protezione individuale, nonché sicurezza generale dei prodotti.
Ministero dello Sviluppo EconomicoDirezione ... (leggi tutto)
 Elenco provvedimenti.pdf
08.10.2008(26/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Insiemi di macchine/Insiemi di macchine: apposizione della marcatura CE
Come può essere applicata la direttiva “Macchine” ad insiemi complessi contenenti parti costruite da fabbricanti diversi, alcuni dei quali non sono soggetti alla direttiva, mentre altri sono soggetti a direttive diverse?
L’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma della direttiva “Macchine” riguarda gli insiemi di macchine che, per raggiungere uno stesso risultato, ad esempio un’applicazione specifica, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. In alcuni casi è tuttavia difficile stabilire se un prodotto possa essere considerato un insieme di macchine o una macchina singola. Il problema insorge quando si tratta di sapere come sia ripartita la responsabilità di rispettare la direttiva tra il fornitore delle singole macchine e il responsabile dell’assemblaggio della linea di produzione o dell’impianto complessivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 (è il concetto della dichiarazione di cui all’allegato II B o dichiarazione di incorporazione).
Si propone il seguente criterio: per rientrare nel campo di applicazione della direttiva l’insieme deve essere formato da almeno due macchine che, di per sé, rispondano alla definizione di “macchina” di cui all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, che siano collegate tra loro e con ogni altro prodotto che ne consenta un funzionamento integrato e comandato per applicazioni ben determinate. Tra i prodotti che possono rientrare nel campo di applicazione figurano le catene di montaggio dei veicoli e gli insiemi degli impianti di imbottigliamento e delle cartiere.
Per le singole macchine che compongono un insieme e rispondono alla definizione di “macchina” di cui all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma e che, se fornite individualmente, presentano un funzionamento indipendente, il fornitore deve apporre la marcatura CE ed è responsabile di soddisfare tutti i requisiti fissati dalla direttiva per quanto riguarda quel singolo prodotto, ivi compresa la dichiarazione di conformità. Chi assembla le macchine è responsabile di scegliere i prodotti adeguati a costituire l’insieme, di creare l’insieme affinché questo possa soddisfare la direttiva, di conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva per l’insieme, di preparare la dichiarazione di conformità e infine di apporre la marcatura CE sull’insieme nella sua globalità.
Se sono di applicazione altre direttive, la dichiarazione CE di conformità dell’insieme deve riportare l’elenco delle direttive cui l’insieme complesso è conforme (almeno tutte le direttive di applicazione totale). Per quanto concerne il fascicolo tecnico previsto all’allegato V, il “fabbricante” s’incarica dell’insieme. È tuttavia possibile che alcuni elementi di sicurezza siano stati trattati dal fabbricante di un “componente” e in quel caso il fabbricante dell’insieme deve accertarsi che esistano i fascicolo parziali interessati e nel fascicolo completo deve indicare dove e come reperirli.
[Estratto da Quesiti Ufficiali CE Direttiva macchine]
Come può essere applicata ... (leggi tutto)
01.09.2008(27/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/ISPESL/Installazione, Fuori Servizio e Demolizione
Ai sensi dell’art. 16 del DM 12.09.1959 i datori di lavoro devono tempestivamente comunicare la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento degli impianti e delle attrezzature medesime.
Le modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione comportano una “nuova” immissione sul mercato e pertanto devono essere marcate CE. Rientrano in queste categoria di modifiche tutte quelle operazioni che comportano un aumento delle sollecitazioni (es. aumento della portata, aumento dello scartamento delle gru a ponte e similari) CIRCOLARE ISPESL del 16 luglio 1997 n. 71.
Trasferimento di gru usate su autocarro.
Ai sensi dell’art. 16 ... (leggi tutto)
 GRU.pdf
06.01.2009(28/28) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/quasi-macchine/Obblighi per le ''quasi-macchine''
...omissis...
Considerando …omissis..
(16) Sebbene i requisiti della presente direttiva non si applichino alle quasi-macchine nel loro insieme, è comunque opportuno garantire la libera circolazione delle quasi-macchine mediante una procedura specifica
«» Art. 1 Campo di applicazione …omissis..
g) quasi-macchine.
Art. 2 Definizioni …omissis…
g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;
h) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
i) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;
k) «messa in servizio» primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva; (n.d.r. - la messa in servizio non è prevista per le quasi-macchine)
Art. 4 Sorveglianza del mercato …omissis…
2. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le quasi-macchine possano essere immesse sul mercato solo se rispettano le disposizioni della direttiva che le riguardano. 3. Gli Stati membri istituiscono o nominano le autorità competenti per il controllo della conformità delle macchine e delle quasi-macchine alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 5 Immissione sul mercato e messa in servizio …omissis…
2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.
Art. 6 Libera circolazione …omissis…
2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di quasi-macchine 3. Gli Stati membri non impediscono, in particolare in occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alla presente direttiva, purché uncartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.
Articolo 13. Procedura per le quasi-macchine
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B; b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI; c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B. 2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale. Allegato II – Dichiarazioni ...omissis...
B. Dichiarazione di Incorporazione di quasi-macchine
La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni[cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.
La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo,numero di serie, denominazione commerciale; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali,informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina; 6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva;
7. luogo e data della dichiarazione;
8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
2. Custodia ...omissis... Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione di incorporazione per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della quasi-macchina.
Allegato VI
Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
Le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute. Le istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario.
Allegato VII …omissis…
B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente. La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità. Essa comprende gli elementi seguenti: a) un fascicolo di costruzione composto:
- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove,certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza.
Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri.
Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.
...omissis...Considerando…omissis..(16) ... (leggi tutto)
3 NEWS) NEWS (41 risultati)26.05.2010(1/41) news/Norme Armonizzate/Norme Armonizzate Direttiva Macchine 2006/42/CE: 26.05.2010
Direttiva MacchineNorme armonizzate 26.05.2010
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C136/01 del 26.05.2010]
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Direttiva MacchineNorme armonizzate ... (leggi tutto)
16.09.2008(2/41) news/Certifico Macchine/Certifico Macchine - Analisi dei Rischi
30.12.2005(3/41) news/Direttiva Macchine/Approvata la nuova versione della Direttiva macchine
22.12.2005 Approvata la nuova versione della Direttiva macchine Lo scorso 15 dicembre il Parlamento Europeo riunito in seduta plenaria ha approvato il nuovo testo della Direttiva Macchine già approvato dal Coreper il 7/12/2005. Il testo adottato include numerosi miglioramenti per le industrie e rappresenta un ragionevole compromesso che ha raggiunto gli obiettivi che Orgalime, l'organismo che rappresenta l'industria meccanica europea presso le istituzioni comunitarie, si era prefissata all'inizio dei lavori per la revisione della Direttiva, una delle prime dell'era del Nuovo Approccio, datata 1998. La nuova versione della Direttiva entrerà in vigore 42 mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, prevista entro Giugno 2006.
22.12.2005 Approvata la nuova ... (leggi tutto)
29.09.2006(4/41) news/Direttiva Macchine/Tavola di concordanza tra la dir. 98/37/CE e la nuova dir. 2006/42/CE
10.07.2009(5/41) news/Direttiva Macchine/Certifico M.IU.M. - Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione 2010
CERTIFICO M.I.U.M. è un prodotto software per la stesura del Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione di una macchina.
Sono presenti due Modelli di Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione ad 1 o 2 colonne in formato word, con una struttura a SEZIONI e contenuti generali predefiniti ma modificabili ed integrabili in funzione del tipo di macchina.
Il Modello di Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione è strutturato in accordo con:- Direttiva Macchine 2006/42/CE All. 1 p. 1.7.4 - UNI 10653: Documentazione Tecnica - UNI 10893: Documentazione tecnica di prodotto - CEI EN 62079: Preparazione di istruzioni » Scarica e prova la versione DEMO Rel. 4.0.0 Ed. 2010
CERTIFICO M.I.U.M. è ... (leggi tutto)
19.03.2008(6/41) news/Marcatura CE/Certifico SSC - Sicurezza dei sistemi di comando 2009
Questo documento intende fornire un quadro di riferimento e delle note esplicative della nuova norma EN ISO 13849-1:2007 “Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza”. Notoriamente questa norma ha sostituito la UNI EN 954-1:1998 che riguardava lo stesso argomento. Entrambe le norme sono norme armonizzate di tipo B1.
Nel documento si fa cenno anche alla norma UNI EN ISO 12100-1 e -2:2005 “Concetti fondamentali, principi generali di progettazione” per collocare la progettazione dei sistemi di comando nell’ambito più generale della progettazione complessiva delle macchine.
Inoltre in appendice si fa riferimento ad alcuni aspetti che riguardano la norma EN IEC 60204-1 “Equipaggiamento elettrico delle macchine” per quegli aspetti dell’impianto elettrico che riguardano le parti di comando.
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01.08.2007(7/41) news/Direttiva Macchine/4° Rapporto ISPESL - Sorveglianza Direttiva Macchine 98/37/CE
4° Rapporto sull'attività di Sorveglianza del Mercato per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 98/37/CE
E' stato pubblicato, a cura dell'Ispesl, il 4° rapporto biennale sullo svolgimento delle attività di accertamento tecnico connesse all’azione di sorveglianza del mercato prevista dal D.P.R. n. 459/1996. Attività condotta in collaborazione con i Ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro e della Previdenza sociale e le Regioni.
Presentata nel dicembre 2006, l'indagine rivela che le segnalazioni pervenute al Ministero dello Sviluppo economico sono state 2070, mentre gli accertamenti richiesti dallo stesso Ministero all’Ispesl sono stati 1.317 (il 63,6%). Le segnalazioni provengono per l'89,3% dal sistema ASL. La percentuale restante è stata senalata nel 2,8% dei casi dalle Direzioni Provinciali del Lavoro; nell'1,1%dalle Arpa; nel 3,5% dall'Ispesl; nel 3,3% da altri Stati membri della UE e da privati.
In particolare, il Rapporto sottolinea che il 53,2% delle segnalazioni deriva da infortunio (5 infortuni sono avvenuti in un altro Paese della UE su macchine di costruzione italiana), il 36,3% da attività di vigilanza, il 7,7% da verifica periodica, il restante 2,8% proviene da altri Stati UE o da motivi di concorrenza. Le segnalazioni, collegate ai soggetti istituzionali abilitati provengono per il 50,1% dal nord Italia, per il 45,0% dal centro, per il 4,9% dal sud, che permane in una situazione di forte insufficienza. Le macchine con richiesta di accertamento tecnico sono di costruzione italiana per l’82,3%, l’11,6% è dell’Unione Europea, il 6,1% di Paesi terzi, per un numero complessivo di 1.317.
4° Rapporto [Download 35 Mb] - Introduzione e indice - Esame generale delle segnalazioni di non conformità - Analisi degli accertamenti tecnici di Sorveglianza del Mercato - Analisi degli accertamenti tecnici di Sorveglianza del Mercato per tipologia di macchina - Clausole di salvaguardia - Documentazione di riferimento allo svolgimento dell'attività di Sorveglianza del Mercato - Legislazione e normativa
4° Rapporto sull'attività ... (leggi tutto)
4° Rapporto ISPESL.zip
28.08.2007(8/41) news/Direttiva Macchine/Applicabilitā della nuova direttiva macchine 2006/42/CE
Il Consiglio dell'Unione europea ha pubblicato una rettifica al testo della nuova direttiva macchine 2006/42/CE in cui viene chiarito che la direttiva 98/37/CE viene abrogata con effetto dal 29 dicembre 2009. Gli Stati membri dovranno recepire il testo della direttiva entro il 29 giugno 2008 e le disposizioni in essa contenute diventeranno obbligatorie dal 29 dicembre 2009. Pertanto fino a tale data sono valide le disposizioni della direttiva 98/37/CE e del suo recepimento italiano D.P.R. 459/96.
Il Consiglio dell'Unione ... (leggi tutto)
25.08.2009(9/41) news/Direttiva Macchine/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
Direttiva 2006/42/CE "Nuova Direttiva Macchine"
La Nuova Direttiva Macchine in formato Ipertesto Help di Windows. - Collegamenti ipertestuali degli Articoli e Requisiti - Ricerca per sommario e per indice. - Stampa per argomento
Direttiva 2006/42/CE "Nuova ... (leggi tutto)
 Dir 2006-42-CE.zip
26.07.2010(10/41) news/Direttiva Macchine/Percorso di Conformitā CE NEW 2010
Percorso di Conformità CE NEW 2010
Il Percorso di Confomità CE di Macchine e Prodotti Elettrici, illustra in modo generale e specifico la corretta applicazione della Marcatura CE a tali prodotti.
Il CD proposto raccoglie Documentazione sulla Marcatura CE di macchine e prodotti elettrici, in particolare vengono interpretate le direttive di riferimento e proposto un esempio di Fascicolo Tecnico di Costruzione. Il tutto è stato strutturato a SEZIONI/CAPITOLI in formato .pdf facilmente stampabile e archiviabile. Rel. 4.0.0 - Edizione 2010.
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Percorso di Conformità ... (leggi tutto)
11.10.2007(11/41) news/Marcatura CE/Primi sul web
12.07.2007(12/41) news/Direttiva Macchine/Norme armonizzate Direttiva Macchine 06.11.2007
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C264 del 06/11/2007]
Comunicazione della Commissione ... (leggi tutto)
 2007-C264-01.pdf
29.08.2008(13/41) news/Direttiva Macchine/Norme armonizzate Direttiva Macchine - 22/08/2008
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C215 del 22/08/2008]
Comunicazione della Commissione ... (leggi tutto)
 2008-C215-01.pdf
07.11.2007(14/41) news/Direttiva Macchine/Certifico Macchine VR 2009
CERTIFICO MACCHINE VR 2009
Software tecnico-normativo per la Valutazione dei rischi di macchine soggette a Direttiva Macchine. Procedura di Valutazione dei rischi UNI EN ISO 14121-1: - RESS All. I Dir 98/37/CE - RESS commentati; - RESS All. I Dir 2006/42/CE; - CEI EN 60204-1 - Equipaggiamenti elettrici; - UNI EN 982 - Impianti oleodinamici; - UNI EN 983 - Impianti pneumatici; - UNI EN ISO 13849-1 Categorie di sicurezza sistemi di comando. Valutazione di Conformita' di NORME TECNICHE EN. Valutazione di Conformita' di REQUISITI di DIRETTIVE. Principali differenze con tra le versioni PRO e VR: | Certifico macchine PRO | Certifico macchine VR
| | Gestione multiazienda | √ | | | Gestione accessi | √ | | | Gestione progetti | √ | | | Gestione linee | √ | | | Analisi dei Rischi | √ | √ | | Gestione Requisiti | √ | √ | | Importazione norme | √ | √ | | Gestione Fascicolo Tecnico | √ | | | Dichiarazione di Conformitā | √ | | | Dichiarazione del Fabbricante | √ | | | Marcatura CE | √ | |
ŧ Scarica Demo ed acquista onlineŧ Download scheda esempio di Valutazione dei rischi
CERTIFICO MACCHINE VR 2009Software ... (leggi tutto)
Analisi dei Rischi UNI EN ISO 14121-1 -Scheda esempio.pdf
07.10.2009(15/41) news/Direttiva Macchine/Certifico RESS Direttiva macchine - FREE
Certifico RESS Direttiva macchine - FREE
Utility Software di gestione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Salute con COMMENTI UFFICIALI CE. Possibilita' di ricerca per sommario ed indice Collegamenti ipertestuali nei rimandi dei RESS presenti nei contenuti dei commenti. Facilita' e praticita' di consultazione, i contenuti sono copiabili ed inseribili nelle valutazioni di Conformità dei RESS della Direttiva Macchine. Il prodotto è già integrato in Certifico Macchine 3.1.0. - Agg. Dir. 98/37/CE
» Scarica Gratis Versione completa Trial[Registrazione richiesta]
Certifico RESS Direttiva macchine ... (leggi tutto)
24.12.2009(16/41) news/Certifico Macchine/Manuali Uso Certifico Macchine 4 PRO Rel. 4.0.7
24.02.2010(17/41) news/ISO/ISO 14121-1:2007 Safety of machinery - Risk assessment - Principles
ISO 14121-1:2007 Safety of machinery - Risk assessment PrinciplesUltima norma in formato CEM [Importabile in Certifico Macchine 4 PRO]
La norma ISO 14121-1:2007, è acquistabile al sito di ISO. La norma derivata UNI EN ISO 14121-1:2007, armonizzata per la Direttiva Macchine, è acquistabile al sito di UNI.
» Norme CEM
ISO 14121-1:2007Safety of machinery ... (leggi tutto)
18.09.2009(18/41) news/Norme Armonizzate/Norme Tecniche Armonizzate Direttiva Macchine 2006/42/CE: 08.09.2009
Direttiva 2006/42/CE - Macchine Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE. (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C214 del 08/09/2009]
» Download Norme Armonizzate
Direttiva 2006/42/CE - MacchineComunicazione ... (leggi tutto)
17.02.2010(19/41) news/Certifico Macchine/Certifico Macchine
05.02.2010(20/41) news/Certifico Macchine/Certifico Macchine 4 PRO Rel. 4.0.8
Certifico Macchine 4 PRO Rel. 4.0.8
» Scarica la versione Trial di Certifico Macchine 4 PRO
Versione Trial gratis per 30 giorni, completa di tutte le funzioni, al termine del periodo di prova è possibile attivare il prodotto acquistando la relativa licenza.
Le versioni installate Rel. 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 saranno aggiornate automaticamente alla Rel. 4.0.8 con la funzione di autoupdate direttamente dal software.
Richiede conversione automatica del database (4.0.0, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7)
0000707) [Pacchetto di installazione] Avviso programma in esecuzione prima di iniziare l'installazione 0000682) [Funzionalita'] Motore di ricerca "full-text" (implementazione Certifico) 0000725) [Normativa] Riferimenti normativi requisiti per direttiva 2006/42/CE - [DBFIX 5] 0000678) [Funzionalita'] Aggiunta campo - "Norme B/C" - [DBFIX 4] 0000683) [Fix] Gestione campi RTF di grosse dimensioni 0000723) [zz - Interno] Ignorare il flag "SYS" per file di importazione generati da Certifico 0000709) [Funzionalita'] Nuovo comando menu' "Disattiva aggiornamenti automatici" 0000705) [Funzionalita'] Nuovo comando menu' "Mostra cartella download" 0000701) [Localizzazione] Supporto traduzione automatica portato a 43 lingue 0000698) [Localizzazione] Variata la pagina google per la traduzione automatica 0000720) [Errori di battitura, ortografici, eccetera] Rettifica Numero Verde 0000679) [Fix] Valutazione rischi norme personalizzate selezionato di default 0000677) [Fix] Accesso automatico con l'utente di login
In caso di problemi dell'autopdate Rel. 4.0.8 è possibile effettuare l'aggiornamento manuale con il file eseguibile di cui sotto.
Certifico Macchine 4 PRO Rel. ... (leggi tutto)
 Update-CM408.zip
02.12.2009(21/41) news/Certifico Macchine/Certifico Macchine 4 PRO Rel. 4.0.6
15.05.2007(22/41) news/Direttiva Macchine/Norme armonizzate Direttiva macchine 8 maggio 2007
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Testo rilevante ai fini del SEE)
Comunicazione della Commissione ... (leggi tutto)
 2007-C 104-01.pdf
02.01.2010(23/41) news/Norme Armonizzate/Norme Armonizzate Direttiva Macchine 2006/42/CE: 18.12.2009
17.02.2010(24/41) news/Altre Direttive/Guida Direttiva Macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009
Guida all'applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE 1a Edizione - Dicembre 2009 - EN
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC 1st Edition - December 2009
This 1st Edition of the Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC includes comments on the Preamble, on the legal provisions set out in the Articles, on the essential health and safety requirements set out in Annex I and on the requirements for Declarations set out in Annex II. The 2nd Edition of the Guide, planned for the spring of 2010, will be completed with comments on Annexes III to XI of the Machinery Directive. It is intended to publish regular updates of the Guide in order to introduce answers to questions agreed by the Machinery Committee and the Machinery Working Group.
Guida all'applicazione ... (leggi tutto)
 Guida 200642CE - Dec2009.pdf
31.08.2010(25/41) news/MIUM/Certifico M.I.U.M. - Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione Rel. 5.2.0
Certifico M.I.U.M. 5
Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione
CERTIFICO M.I.U.M. è un prodotto software e linee guida per la redazione del Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione di una macchina in accordo con la Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Dettagli Rel. 5.2.0 - 02.06.2010 005 - Aggiunto D. Lgs. 17/2010 006 - Aggiornate Norme Armonizzate Direttiva 2006/42/CE - Com. 2010/C 136/01 del 26.05.2010 007 - Aggiunto ISPESL Quinto Rapporto Sorveglianza Direttiva 2006/42/CE 008 - Aggiunta Guide to application of Directive 2006/42/EC - 1st Edition - December 2009
I Clienti in possesso della Rel. 5.1.0 o precedenti del prodotto acquistato online, possono scaricare gratuitamente la nuova Rel. 5.2.0 dalla propria Area Riservata. » Scarica e prova la versione DEMO Rel. 5.2.0 Ed. 2010
Certifico M.I.U.M. 5Manuale ... (leggi tutto)
29.01.2010(26/41) news/Direttiva Macchine/Direttiva Macchine 2006/42/CE: Schema Decreto di recepimento
Direttiva Macchine 2006/42/CE: Schema Decreto Legislativo di recepimento
Il C.d.M. del 22 gennaio ha licenziato il Decreto Legislativo recante parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Il Decreto Legislativo passerà ora alla firma del Presidente della Repubblica, per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In attesa del testo ufficiale proponiamo lo Schema di Decreto Legislativo approvato dal C.d.M. il 15 ottobre 2009 e sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni.
Direttiva Macchine 2006/42/CE:Schema ... (leggi tutto)
Schema Decreto Recepimento Direttive Macchine.pdf
04.02.2010(27/41) news/Unione Europea/Europe-China Standardization Information Platform
Europe-China Standardization Information Platform
The Europe-China Standardization Information Platform has information on standards in 4 sectors:
- Electrical Equipment - Medical devices - Machinery - Enviromental protection
La Europe-China Standards Information Platform (CESIP), piattaforma di informazione sulle norme, gli accessi al mercato, i sistemi di standardizzazione e le relazioni industriali tra UE e Cina, progettata dalla Sustainable Development Association (SDA) con la partecipazione della Commissione europea e della European Free Trade Association (EFTA) è stata ufficialmente lanciata.
E' possiile accedere gratuituitamente al portale ed avere rapidamente informazioni su normative e regolamentazioni utili per il commercio dei prodotti tra UE e Cina. In particolare il portale presenta informazioni sugli standard che i prodotti devono rispettare per poter essere commerciati nello stato cinese.
Al momento il portale offre informazioni su quattro settori: apparecchiature elettriche, macchine, dispositivi medici e protezione ambientale.
» Vai al sito
Europe-China Standardization ... (leggi tutto)
 Manual Machinery EU.pdf
13.04.2010(28/41) news/Direttiva Macchine/ Direttiva Macchine: Decreto Legislativo di attuazione n. 17 - 2010
23.03.2010(29/41) news/Certifico Macchine/Certifico Macchine 4 PRO - PROMO Marzo 2010
18.04.2010(30/41) news/Certifico Macchine/Certifico Macchine 4.1.1
27.04.2010(31/41) news/Certifico Macchine/Certifico Macchine 4.1.1 - 2010
08.05.2010(32/41) news/Certifico Macchine/Certifico Direttiva Macchine - CDM
11.05.2010(33/41) news/Certifico Macchine/UNI EN 349:2008 - Spazi minimi schiacciamento di parti del corpo
UNI EN 349:2008 Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
UNI EN 349:2008 La norma consente di prevenire i pericoli derivanti dalle zone di schiacciamento. Essa specifica gli spazi minimi per parti del corpo ed è applicabile quando sia possibile ottenere un adeguato livello di sicurezza adottando questo metodo. E’ applicabile soltanto ai rischi derivanti dai pericoli di schiacciamento, e non per altri possibili pericoli, per esempio urto, cesoiamento, trascinamento.
» Download Norma formato CEM importabile in CM4
UNI EN 349:2008 Spazi minimi ... (leggi tutto)
 UNI EN 349-2008.PDF
14.05.2010(34/41) news/Certifico Macchine/UNI EN ISO 14121-1:2007 - Valutazione del rischio
UNI EN ISO 14121-1:2007 Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 1: Principi
UNI EN ISO 14121-1:2007 ITA La norma stabilisce i principi generali per la valutazione del rischio mediante la quale la conoscenza e l’esperienza su progettazione, utilizzo, incidenti, infortuni e danni sulle macchine sono associate al fine di valutare i rischi durante tutte le fasi della vita delle macchine.
Versione italiana 07.2009
» Download Norma formato CEM importabile in CM4
UNI EN ISO 14121-1:2007Sicurezza ... (leggi tutto)
19.05.2010(35/41) news/ISPESL/5° Rapporto ISPESL - Sorveglianza Direttiva Macchine 98/37/CE
ISPESL Quinto Rapporto
sull'attività di Sorveglianza del Mercato per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 98/37/CE
- Analisi generale delle segnalazioni di non conformità - Analisi degli accertamenti tecnici - Analisi delle non conformità per gruppo di requisiti essenziali di sicurezza - Analisi degli accertamenti tecnici per regione - Analisi degli accertamenti tecnici per tipologia di macchina - Documentazione di riferimento per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza del mercato
ISPESL Quinto Rapporto sull'attività ... (leggi tutto)
 5 Rapporto ISPESL DM.pdf
19.05.2010(36/41) news/Certifico Macchine/EN 13000:2010 - EN Safety - Cranes - Mobile cranes
EN 13000:2010 - EN Safety - Cranes - Mobile cranes
EN 13000:2010 This European Standard is applicable to the design, construction, installation of safety devices, information for use, maintenance and testing of mobile cranes as defined in ISO 4306-2 with the exception of loader cranes (see 3.1.1 of EN 12999:2002). Examples of mobile crane types and of their major parts are given in Annexes A and B. This standard does not cover hazards related to the lifting of persons.
» Download Norma formato CEM importabile in CM4
EN 13000:2010 - EN Safety - ... (leggi tutto)
20.05.2010(37/41) news/Certifico Macchine/Certifico Macchine 4.1.2
Certifico Macchine 4.1.2 Sempre più flessibile Esportazione singoli campi testo VRQ Precompilazione modelli di testo VRQ
Certifico ... (leggi tutto)
 SetupCM412.zip
09.07.2010(38/41) news/Certifico Macchine/Certifico Macchine 4 PRO 4.1.3
Certifico Macchine 4 PRO Rel 4.1.3
» Vai al sito di Certifico Macchine
09/07/2010: 4.1.3 PRO *** Ultima versione a supportare Windows 2000, Windows XP SP2, Windows Vista (senza service pack) ***
0000681) [Funzionalita'] Eliminazione loghi società - azienda 0000809) [Report di stampa] Miglioramenti gestione dei report personalizzati 0000793) [Fix] Malfunzionamento autorizzazioni 11174, 11274 e 12374 per utenti tecnici e progettisti 0000794) [Interfaccia grafica] Semplificazione aggiunta nuovi progetti/macchine per utenti progettisti e tecnici 0000795) [Interfaccia grafica] Ordinamento e raggruppamento norme nell'albero della scheda "Normativa" 0000804) [Fix] Caricamento asincrono delle news nella Home 0000800) [Fix] Controllo lunghezza massima in tutti i campi 0000737) [Grafica, icone, etichette] Finestra di attivazione 0000755) [Funzionalita'] Errore durante la funzione di copia incolla per le sezioni del fascicolo tecnico
Certifico Macchine 4 PRO Rel ... (leggi tutto)
 SetupCM413.zip
11.06.2010(39/41) news/Certifico/Certifico Vademecum CE Rel. 3
Certifico Vademecum CE Rel. 3
Linee guida alla progettazione sicura di macchine
Informazioni approfondite per la progettazione sicura di macchine
Il VADEMECUM CE raccoglie le indicazioni salienti per la progettazione sicura delle macchine secondo le indicazioni delle principali norme tecniche armonizzate EN, UNI e CEI. [250 pagine - pdf]
» Info e costi
Certifico Vademecum CE Rel. ... (leggi tutto)
08.02.2010(40/41) news/MIUM/Certifico M.I.U.M. - Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione
M.I.U.M. Istruzioni di Assemblaggio quasi-macchine All. VI Dir. 2006/42/CE
Il M.I.U.M. sarà a breve ristrutturato con un Modello relativo alle " Istruzioni di Assemblaggio" - I.A. - per le quasi-macchine, previste dall' All. VI della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Poichè non esistono attualmente riferimenti normativi in merito, attendiamo anche l'uscita della 2a Edizione della " Guida all'applicazione della Direttiva 2006/42/CE" della Commissione Europea, che commenterà tale Allegato.
M.I.U.M.Istruzioni di Assemblaggioquasi-macchine ... (leggi tutto)
 CertificoMIUM510-Demo.zip
31.08.2010(41/41) news/Direttiva Macchine/Guida applicazione Direttiva Macchine 2006/42/CE Ed. 2010 - EN
Guida all'applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE 2a Edizione - Giugno 2010 - EN
This 2nd Edition of the Guide has been completed with comments on Annexes III to XI of the Machinery Directive. Some errors noticed by readers have been corrected. Legal references and terms have been updated in line with the Lisbon Treaty - in particular, where the Directive refers to 'the Community', the Guide now refers to 'the EU'. Following discussion with the industry, the comments relating to chains,ropes and webbing for lifting purposes in §44, §330, § 340, §341, and §357 have been revised in order to clarify the practical application of the requirements relating to these products. The 2nd Edition also includes a thematic index to facilitate consultation of the Guide. The numbering of the sections of the Guide is unchanged.
Guida all'applicazione ... (leggi tutto)
guide_application_directive_2006-42-ec-2nd_edit_6-2010_en.pdf
4 DOWNLOAD) DOWNLOAD (30 risultati) (1/30) Risposte Ufficiali CE Direttiva Macchine
Costo: €20.00 
(2/30) Schede di Identificazione Pericoli
(3/30) Ress all. I - Dir 98-37-CE
(4/30) Strutture di protezione UNI EN ISO 13857
(5/30) Guida Ispesl al confronto tra la direttiva macchine 98/37/CE e la nuova direttiva 2006/42/CE
L'Ispesl ha pubblicato una Guida al confronto fra la nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) e la Direttiva 98/37/CE. Visti i diversi cambiamenti che il provvedimento porterà, l'Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro ha realizzato una pubblicazione per sottolineare i punti salienti. L'idea è nata dalla presentazione lo scorso maggio di una pubblicazione sulla Nuova Direttiva Macchine edita da ETUI-REHS (European Trade Union Institute for Research, Education, Health and Safety) e dal KAN (Commission for Occupational Health and Standardization). Tale pubblicazione mette a confronto il testo inglese della nuova direttiva con il corrispondente testo della direttiva 98/37/CE. Valutando l'efficacia di un simile strumento, l'Ispesl ha elaborato un documento analogo che mette a confronto le versioni italiane delle due direttive. In questo modo è stata sottolineata anche la diversità tra le versioni italiane e le corrispondenti versioni inglesi. La guida approfondisce, in particolare, le differenze che possono essere soggette a diverse interpretazioni e fornisce i commenti esplicativi su determinati temi. La struttura è articolata in una parte iniziale dedicata alla Nuova Direttiva Macchine con al fianco una colonna dedicata ai commenti. Successivamente il testo viene messo a confronto con la precedente Direttiva Macchine. Il documento riprende nel metodo la versione inglese, ma se ne differenzia per i riferimenti alla situazione italiana.
L'Ispesl ha pubblicato ... (leggi tutto)
Guida Ispesl confronto nuova direttiva macchine.pdf
(6/30) 3° Rapporto ISPESL Direttiva Macchine
3° Rapporto sull'attiviità di sorveglianza del mercato svolta per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 98/37/CE Relazione biennale in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare ISPESL n. 112/98 - Settembre 20004 ISPESL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza - Dipartimento Omologazione e Certificazione
3° Rapporto sull'attiviità ... (leggi tutto)
 3° Rapporto ISPESL.zip
(7/30) DIRETTIVA MACCHINE: Rischi Elettrici e di Compatibilitā Elettromagnetica
1. Il rischio elettrico e la Direttiva Bassa Tensione 2. La normativa tecnica per la sicurezza elettrica delle macchine 3. La Certificazione CE dei materiale elettrico/elettronico per la compatibilità elettromagnetica
1. Il rischio elettrico e la ... (leggi tutto)
 Guida alla sicurezza delle Macchine.zip
Costo: €10.00 
(8/30) Guida alla normativa comunitaria sulle macchine
Il documento riprende il testo della direttiva modificata (con gli emendamenti successivi inseriti nella loro posizione logica) con commenti aggiuntivi. Dalla redazione di questo testo la direttiva é stata sottoposta ad una codificazione recante il titolo "Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". Tale direttiva non modifica in nulla i testi che sostituisce. L'articolo 14 di questa nuova direttiva indica che i riferimenti fatti ai testi abrogati sono considerati come essendo fatti alla direttiva codificata; nessuna modifica, infatti, é stata apportata ai riferimenti eventuali nell'interno del testo.
Il documento riprende il testo ... (leggi tutto)
 Direttiva macchine commentata.pdf
(9/30) Il ruolo dell'utilizzatore e del fornitore per realizzare macchine sicure
Il ruolo dell'utilizzatore e del fornitore per realizzare macchine sicure:
- Le direttive europee e le leggi nazionali sulla sicurezza - Le macchine e la sicurezza nei luoghi di lavoro - La valutazione del rischio - Le norme armonizzate - La norma 60204-1 - Direttive europeee per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per la sicurezza dei prodotti con i relativi recepimenti italiani
Autore: Bruno Maiocchi
Il ruolo dell'utilizzatore ... (leggi tutto)
 Macchine sicure.pdf
(10/30) Chiarezza e trasparenza delle norme di sicurezza per le macchine
Nell opinione pubblica viene talvolta destata impressione che le norme europee sulla sicurezza delle macchine non soddisfino le condizioni fissate dalla Commissione Europea nel mandato assegnato agli organismi europei di normazione, obbietta però che, tra il 1992 e il 2004, con 475 norme europee elaborate sulla base della direttiva macchine, solo circa 20 di esse sono state contestate. Il documento difende in particolare, dalle critiche della Francia, di cui ad allegato ZA nel quale viene indicato il rapporto esistente tra ciascuna norma e i requisiti essenziali della rispettiva direttiva. Viene inoltre spiegato che una maggiore dovizia di particolari, più che chiarire molti punti, causerebbe piuttosto una maggiore confusione e infine viene spiegato perchè i dubbi espressi a proposito della internazionalizzazione della normazione risultino ingiustificati.
Fonte KAN
Nell opinione pubblica viene ... (leggi tutto)
 KANde3-04-02.pdf
(11/30) Modello per l'installazione e il collaudo di macchine ed impianti agroalimentari
Modello per la formalizzazione di una corretta installazione e di un collaudo di macchinari con esito positivo di tutte le parti componenti. Accettazione della fornitura di macchinari rispondente alle specifiche concordate nel capitolato del contratto di fornitura e rispondente a tutti gli obblighi di legge a cui sono soggetti.
Modello per la formalizzazione ... (leggi tutto)
 Certificato di installazione e collaudo.doc
Costo: €20.00 
(12/30) Protezione di Controllo
Numero di dispositivi di ingresso Il processo di valutazione del rischio deve essere usato per determinare il numero di dispositivi di ingresso da collegare a un’unità a relè di monitoraggio (MSRU) e la frequenza con cui tali dispositivi devono essere controllati. Per garantire che gli arresti d’emergenza e gli interblocchi della porta siano funzionanti, devono essere controllati a intervalli regolari, in base a quanto determinato dalla valutazione del rischio. Ad esempio, un MSRU di ingresso a canale doppio collegato....segue
Rockwell Automation
Numero di dispositivi di ingressoIl ... (leggi tutto)
 Protezione di controllo.pdf
(13/30) Guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L157 del 9 giugno 2006 è stata pubblicata la Direttiva 2006/42/CE che sostituirà la Direttiva Macchine 98/37/CE. La Direttiva 2006/42/CE contiene diverse novità che è opportuno i fabbricanti di macchine conoscano e valutino con attenzione per predisporre le opportune misure di adeguamento entro la data di applicazione obbligatoria.
Fonte: Federmacchine
Sulla Gazzetta Ufficiale della ... (leggi tutto)
 Guida Federmacchine.pdf
(14/30) Guide New Approach and Global Approach
(15/30) Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - Macchine sollevamento
LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - Novità per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di macchine per operazioni di sollevamento.
Ing. Laura Tomassini ISPESL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE ... (leggi tutto)
 Nuova Direttiva Macchine 2006-42-CE - ISPESL - Macchine sollevamento.pdf
(16/30) Manuale Uso Certifico Macchine 4 PRO - pdf
(17/30) Manuale Uso Certifico Macchine 4 PRO - html
(18/30) Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
Direttiva 2006/42/CE "Nuova Direttiva Macchine"
La Nuova Direttiva Macchine in formato Ipertesto Help di Windows. - Collegamenti ipertestuali degli Articoli e Requisiti - Ricerca per sommario e per indice. - Stampa per argomento.
Direttiva 2006/42/CE "Nuova ... (leggi tutto)
 Dir 2006-42-CE.zip
(19/30) Direttiva Macchine - Dichiarazione CE di Conformitā
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione CE di Conformità Altre Direttive applicabili: Bassa Tensione - Compatibilità Elettromagnetica [Elaborazione Software Certifico macchine]
Direttiva Macchine 2006/42/CE ... (leggi tutto)
 Dichiarazione CE di Conformitā All. IIa Dir. 2006-42-CE.pdf
(20/30) Direttiva Macchine - Dichiarazione di Incorporazione
(21/30) I requisiti essenziali della direttiva macchine e loro concretizzazione nelle norme armonizzate
Dall’articolo 95 del Trattato CE risulta l’obbligo degli stati membri di garantire, in ambito del libero scambio di merci, un alto livello di sicurezza e salute. A tal proposito le direttive basate sui principi del Nuovo Approccio fissano, in forma generale, dei requisiti di sicurezza essenziali che vengono concretizzati nelle norme europee armo-nizzate mediante indicazioni tecniche.
Fonte KAN
Dall’articolo 95 del ... (leggi tutto)
 KANde3-04-01.pdf
(22/30) Relazione di adeguamento presse al D.Lgs. 81/08 - All. V
Titolo III
...omissisis...
Art. 70. - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Titolo III...omissisis...Art. ... (leggi tutto)
 Adeguamento presse D.Lgs 81-2008 All. V.doc
Costo: €25.00 
(23/30) Certifico Macchine 4 PRO Rel. 4.1.3 - TRIAL
Certifico Macchine 4 PRO Rel. 4.1.3 - TRIAL [Download 167 Mb] Versione Trial gratuita per 30 giorni, completa di tutte le funzioni, al termine del periodo di prova è possibile attivare il prodotto acquistando la relativa licenza.
Compatibilità Versione
- x86 Windows 32 bit - x64 Windows 64 bit
Certifico Macchine 4 PRO Rel. ... (leggi tutto)
 SetupCM413.zip
(24/30) Guida applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
Guide to application of Directive 2006/42/EC - 1st Edition - December 2009
This 1st Edition of the Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC includes comments on the Preamble, on the legal provisions set out in the Articles, on the essential health and safety requirements set out in Annex I and on the requirements for Declarations set out in Annex II. The 2nd Edition of the Guide, planned for the spring of 2010, will be completed with comments on Annexes III to XI of the Machinery Directive. It is intended to publish regular updates of the Guide in order to introduce answers to questions agreed by the Machinery Committee and the Machinery Working Group. » Sito Commissione Europea
Guide to application of Directive ... (leggi tutto)
 Guida 200642CE - Dec2009.pdf
(25/30) ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery - Risk assessment
ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery - Risk assessment Practical guidance and example
ISO/TR 14121-2:2007 gives practical guidance on the conducting of risk assessments for machinery in accordance with ISO 14121-1 and describes various methods and tools for each step in the process.
It also provides practical guidance on risk reduction (in accordance with ISO 12100) for machinery, giving additional guidance on the selection of appropriate protective measures for achieving safety.
The intended users of ISO/TR 14121-2:2007 are those involved in the integration of safety into the design, installation or modification of machinery (e.g. designers, technicians, safety specialists).
ISO/TR 14121-2:2007 Safety ... (leggi tutto)
 ISO 14121-2 2007-E.pdf
(26/30) Certifico M.I.U.M. - Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione
CERTIFICO M.I.U.M. è un prodotto software/linea guida per la redazione del Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione di una macchina. Rel. 5.1.0 - Ed. 2010 Versione DEMO: Modelli limitati pdf [8.5 Mb]
CERTIFICO M.I.U.M. è ... (leggi tutto)
 CertificoMIUM510-DEMO.zip
(27/30) Guida applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
Guide to application of Directive 2006/42/EC - 1st Edition - December 2009
This 1st Edition of the Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC includes comments on the Preamble, on the legal provisions set out in the Articles, on the essential health and safety requirements set out in Annex I and on the requirements for Declarations set out in Annex II. The 2nd Edition of the Guide, planned for the spring of 2010, will be completed with comments on Annexes III to XI of the Machinery Directive. It is intended to publish regular updates of the Guide in order to introduce answers to questions agreed by the Machinery Committee and the Machinery Working Group.
» Sito Commissione Europea
Guide to application of Directive ... (leggi tutto)
 Guida_200642CE_-_Dec2009.pdf
(28/30) Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi
Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi Formato DOC
RESS All. I p. 1,4 EN 14492-1 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - P. 1
Direttiva macchine 2006/42/CE: ... (leggi tutto)
 Valutazione-Rischi-RESS-All-I.zip
Costo: €25.00 
(29/30) 5° Rapporto ISPESL - Sorveglianza Direttiva Macchine 98/37/CE
ISPESL Quinto Rapporto sull'attività di Sorveglianza del Mercato per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 98/37/CE
- Analisi generale delle segnalazioni di non conformità - Analisi degli accertamenti tecnici - Analisi delle non conformità per gruppo di requisiti essenziali di sicurezza - Analisi degli accertamenti tecnici per regione - Analisi degli accertamenti tecnici per tipologia di macchina - Documentazione di riferimento per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza del mercato
ISPESL Quinto Rapporto sull'attività ... (leggi tutto)
 5 Rapporto ISPESL DM.pdf
(30/30) Guida applicazione Direttiva Macchine 2006/42/CE Ed. 2010 - EN
This 2nd Edition of the Guide has been completed with comments on Annexes III to XI of the Machinery Directive. Some errors noticed by readers have been corrected. Legal references and terms have been updated in line with the Lisbon Treaty - in particular, where the Directive refers to 'the Community', the Guide now refers to 'the EU'. Following discussion with the industry, the comments relating to chains,ropes and webbing for lifting purposes in §44, §330, § 340, §341, and §357 have been revised in order to clarify the practical application of the requirements relating to these products. The 2nd Edition also includes a thematic index to facilitate consultation of the Guide. The numbering of the sections of the Guide is unchanged.
This 2nd Edition of the Guide ... (leggi tutto)
guide_application_directive_2006-42-ec-2nd_edit_6-2010_en.pdf
5 FAQ) 6 NEWSLETTER) 7 NORME) NORME (8 risultati)(1/8) norme/2006/42/CE Macchine/2009C 321-18
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) [Serie C321/18 del 29/12/2009]
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2009-C321-18.pdf
(2/8) norme/2006/42/CE Macchine/2009C 309-29
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C 309/29 del 18/12/2009]
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2009-C309-29.pdf
(3/8) norme/[R] 98/37/CE Macchine/Norme armonizzate - 22/08/2008
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C215 del 22/08/2008]
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2008-C215-01.pdf
(4/8) norme/[R] 98/37/CE Macchine/Norme armonizzate - 08/05/2007
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C104 del 08/05/2007]
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2007-C104-01.pdf
(5/8) norme/[R] 98/37/CE Macchine/Norme armonizzate - 02/08/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C180 del 02/08/2006]
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2006-C180-11.pdf
(6/8) norme/[R] 98/37/CE Macchine/Norme armonizzate - 24/06/2008
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C160 del 24/06/2008]
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2008-C160-01.pdf
(7/8) norme/[R] 98/37/CE Macchine/Norme armonizzate - 06/11/2007
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C264 del 06/11/2007]
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2007-C264-01.pdf
(8/8) norme/[R] 98/37/CE Macchine/Norme armonizzate - 28/01/2009
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C022 del 28/01/2009]
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2009-C022-01.pdf
8 ADR) |