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1 LEGGI & NORME) LEGGI & NORME (4 risultati)(1/4) leggi/2006/95/CE Bassa tensione/Direttiva europea e recepimento italiano/Dir. 73/23/CEE
(2/4) leggi/2006/95/CE Bassa tensione/Direttiva europea e recepimento italiano/Dir. 2006/95/CE
(3/4) leggi/2006/95/CE Bassa tensione/Direttiva europea e recepimento italiano/Legge 791/77
(4/4) leggi/2006/95/CE Bassa tensione/Direttiva europea e recepimento italiano/D.Lgs 626/96
Decreto Legislativo 626/96 attuazione della Direttiva 73/23/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Decreto Legislativo 626/96 ... (leggi tutto)
D.Lgs 626-96.pdf
2 APPROFONDIMENTI) APPROFONDIMENTI (3 risultati)18/07/2007(1/3) approfondimenti/[R] 98/37/CE Macchine/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE/Direttiva macchine e Direttiva bassa tensione - nuova delimitazione dei campi di applicazione
Per stabilire se una macchina sia disciplinata dalla Direttiva bassa tensione 73/23/CEE o dalla nuova Direttiva macchine, in futuro i costruttori di macchine elettriche non dovranno più fare riferimento ai risultati della valutazione del rischio da loro svolta. Con l'elenco di prodotti di cui all'articolo 1(2) della nuova Direttiva macchine è stata finalmente messa a punto una soluzione accettabile che consente di tracciare una netta linea di demarcazione fra le due direttive.
Georg Hilpert
Per stabilire se una macchina ... (leggi tutto)
 Direttiva Macchine o Direttiva BT.pdf
20.10.2008(2/3) approfondimenti/2006/95/CE Bassa tensione/Direttiva 2006/95/CE - Bassa Tensione: le cose da fare
La Direttiva 2006/95/CE "Bassa Tensione" si applica a tutto il materiale materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II.
ALLEGATO II - Materiali e Fenomeni esclusi dal Campo d'Applicazione della Presente Direttiva
- Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione. - Materiali elettrici per radiologia e uso clinico. - Parti elettriche di ascensori e montacarichi. - Contatori elettrici. - Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico. - Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici. - Disturbi radioelettrici. - Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri.
Per poter essere mmesso sul mercato SSE (Spazio Economico Europeo) il materiale elettrico deve soddisfare i Requisiti di Sicurezza di cui all'Allegato I.
La Presunzione di Conformità al rispetto dei Requisiti di Sicurezza è l'applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate e la Valutazione di Conformità effettuata sulle stesse.
In assenza di Norme tecniche Armonizzate la rispondenza può essere effettuata secondo le disposizioni della CEE-el "Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) o della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale). Nel caso in cui non esistano queste disposizioni, gli stati membri dello SSE devono considerare rispondente ai Requisiti di Sicurezza, il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio.
___________________________________________________________________________________________________________ LE COSE DA FARE:
1) Informazioni d'uso ALLEGATO I p. a) 2) Marcatura CE di Conformità ALLEGATO III 3) Dichiarazione CE di Conformità ALLEGATO III 4) Documentazione Tecnica ALLEGATO IV ____________________________________________________________________________________________
Estratti norma ____________________________________________________________________________________________________________
ALLEGATO I - Elementi Principali degli Obiettivi di Sicurezza del Materiale Elettrico Destinato ad essere Adoperato entro taluni Limiti di Tensione
...omiss... a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna. ....omiss...
ALLEGATO III - Marcatura CE di Conformità e Dichirazione CE di Conformità
A. Marcatura CE di Conformità
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE»
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra. - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
B. Dichiarazione CE di Conformità
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; - descrizione del materiale elettrico; - riferimento alle norme armonizzate; - eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità; - identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità; - le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
ALLEGATO IV - CONTROLLO INTERNO DELLA FABBRICAZIONE
1. Il controllo interno della fabbrizione e' la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita', che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' tiene questa documentazione nel territorio della Comunita' a disposizione delle autorita' nazionali a fini ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo rappresentante siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrica; essa contiene: - la descrizione generale del materiale elettrico; - disegni di progettazione e fabbricazione nonche' schemi di componenti, sottounita', circuiti; - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico; - un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora non siano state applicate le norme; - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.; - i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi si applicano".
La Direttiva 2006/95/CE "Bassa ... (leggi tutto)
03/03/2009(3/3) approfondimenti/2006/95/CE Bassa tensione/Requisiti essenziali e obiettivi di sicurezza: le disposizioni della Direttiva Bassa Tensione
Il 27 dicembre 2006 la Commissione europea ha pubblicato la nuova. direttiva "Bassa Tensione" 2006/95/CE (BT), che definisce i requisiti di sicurezza, non solo elettrica del materiale elettrico da essa regolamentato. La direttiva riguarda una gamma molto ampia di prodotti elettrici/elettronici destinati sia al consumo sia 81li usi industriali e professionali operanti entro definiti limiti di tensione (50 + 1000 Vca e 75 + 1500 Vc.c.) e fissa 11 "obiettivi di sicurezza" che il materiale elettrico deve soddisfare. Avendo un campo di applicazione molto vasto, si sono presentate numerose difficoltà, soprattutto nei rapporti tra la direttiva stessa e le altre già emanate; un aiuto, In questo senso, può essere la verifica dell'esistenza di norme tecniche armonizzate. Aspetto essenziale della direttiva Bassa Tensione è l'insieme di procedure per la conformità, che stabiliscono i passi che il costruttore deve compiere per soddisfare Sii obiettivi di sicurezza da applicare, nonché le modalità per immettere correttamente il prodotto sul mercato.
Il 27 dicembre 2006 la Commissione ... (leggi tutto)
 Requisiti essenziali e obiettivi di sicurezza - le disposizioni dalla direttiva bassa tensione.pdf
3 NEWS) NEWS (1 risultato)30.03.2010(1/1) news/Direttiva B.T./Linee guida Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
4 DOWNLOAD) DOWNLOAD (1 risultato) (1/1) Linee guida Direttiva 2006/95/CE - Bassa tensione 08.2007
Linee guida per l'applicazione della Direttiva 2006/95/CE - Bassa tensione Guidelines on the application of directive 2006/95/ec (electrical equipment designed for use within certain voltage limits) Agosto 2007
Linee guida per l'applicazione ... (leggi tutto)
 Linee guida BT 08.2007.pdf
5 FAQ) 6 NEWSLETTER) 7 NORME) NORME (4 risultati)(1/4) norme/2006/95/CE Bassa Tensione/Norme armonizzate - 29/08/2008
Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C221 del 29/08/2008]
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2008-C221-01.pdf
(2/4) norme/2006/95/CE Bassa Tensione/Norme armonizzate - 30/08/2006
Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C208 del 30/08/2006]
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2006-C208-01.pdf
(3/4) norme/2006/95/CE Bassa Tensione/Norme armonizzate - 10/06/2008
Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C144 del 10/06/2008]
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2008-C144-01.pdf
(4/4) norme/2006/95/CE Bassa Tensione/Norme armonizzate - 31/01/2008
Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) [Serie C028 del 31/01/2008]
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2008-C028-01.pdf
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