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CATEGORIA APPROFONDIMENTI (14 risultati)
/[R] 98/37/CE Macchine/Equipaggiamenti elettrici/Sicurezza nella progettazione delle macchine: interazione norme equipaggiamento elettrico
1. - Introduzione: progettare in sicurezza 1.1 - La consulenza 1.2 - La struttura normativa 1.2.1 - Breve introduzione alle nuove norme sulla sicurezza dei macchinari 1.2.2 - Evoluzione normativa: i perchè del cambiamento, le nuove norme e qualche sovrapposizione
2. - Criteri di progettazione e realizzazione delle macchine 2.1 - Ripari 2.2 - Interblocchi sui ripari mobili 2-3 - Arresto di emergenza
3. - Equipaggiamento elettrico delle macchine
4. - I sistemi di comando
5. - Interfaccia uomo-macchina
6. - Analisi e valutazione del rischio mediante EN 954-1 ed EN 14121-1 6.1 - Procedura per la segnalazione e la progettazione delle misure di sicurezza 6.2 - Valutazione del rischio e categorie di sicurezza
7. - Analisi e valutazione del rischio mediante EN 13849-1 e EN 14121-1 7.1 - Nuovi e vecchi concetti: categorie di sicurezza, PL, MTTF, DC
8. - Cosa cambia nell'analisi del rischio: due variazioni importanti
Interazione norme equipaggiamento elettrico.pdf|
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/2004/108/CE Comp. elettromagnetica/Direttiva 2004/108/CE - Chiarimenti applicativi
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica: Chiarimenti applicativi per Componenti, Prodotti finiti, Sistemi. Impianti.
Applicazione della Direttiva EMC.pdf|
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/89/686/CEE Dispositivi di Protezione Individuale/Dispositivi di Protezione Individuale - D.Lgs 81/2008 e marcatura CE
D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale Per "DPI" è da intendersi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 69, titolo III – Dlgs 81/2008 e s.m. e i.). - Documento .pdf 88 pagine
Dispositivi_di_protezione_Individuale_DPI.pdf|
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/[R] 98/37/CE Macchine/RESS e Norme armonizzate/R.E.S.S. e Norme armonizzate
Una macchina è conforme alla Direttiva Macchine e può esserne, di conseguenza, garantita la libera circolazione nell’ambito dei Paesi della Comunità Europea se rispetta i R.E.S.S. (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute) dell’Allegato I sia della direttiva macchine sia di tutte le altre direttive a essa applicabili (per esempio la direttiva 73/23/CEE per quanto riguarda la parte elettrica o la direttiva 89/336/CE per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica)I R.E.S.S. dell’Allegato I non contengono le soluzioni tecniche che devono essere adottate dal fabbricante, come invece succede con il Vecchio Approccio (come nel D.P.R. 547/55) ma solo i requisiti. da garantire.Poiché l’utilizzo delle norme nazionali (UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, per aspetti non elettrici e CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, per aspetti elettrici) e delle norme armonizzate (UNI EN, CEI EN trasposizione in lingua italiana delle norme armonizzate emesse dal CEN e dal CENELEC) è volontario, il fabbricante, per dimostrare di avere adeguatamente risposto a ogni singolo R.E.S. applicabile, può seguire due strade:1) applicare norme nazionali non armonizzate o utilizzare altre soluzioni; 2) applicare le norme armonizzate. Nel primo caso il fabbricante dovrà indicare le misure di sicurezza e le soluzioni adottate dimostrando che queste gli consentono di rispondere al requisito e di ottenere un livello di sicurezza uguale o maggiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse applicato le norme armonizzate.In Italia il rinvio a norme era già presente nel contesto legislativo fin dal 1968 con la legge n. 186. In essa è prescritto, infatti, che i materiali, le apparecchiature, i macchinari elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte e specifica che si considerano costruiti a regola d'arte quelli realizzati secondo le norme del CEI.Nel secondo caso l’adozione di una norma armonizzata dà la presunzione di conformità al R.E.S.S. specifico nel caso di applicazione di una norma di tipo A o B e a tutti i R.E.S.S. applicabili alla tipologia di macchina specifica nel caso di applicazione di una norma armonizzata di tipo C (per la classificazione delle norme armonizzate si faccia riferimento al paragrafo 2 - Tipologie di norme armonizzate). Per norme armonizzate si intendono quelle norme tecniche redatte dal CEN o dal CENELEC su apposito mandato della Comunità Europea e che vengono ufficializzate mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Le norme armonizzate europee devono essere tradotte in norme nazionali (per l’Italia dall’UNI e dal CEI) e questo atto deve prevedere necessariamente l’abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le norme armonizzate precedentemente in vigore. Analogamente a quanto visto per le norme armonizzate, è necessario che il riferimento delle norma nazionale, che recepisce la norma armonizzata, venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato membro. È importante sottolineare anche la presenza di norme e di specifiche tecniche nazionali i cui riferimenti, in assenza di norme armonizzate, sono pubblicati sulle Gazzette Ufficiali nazionali. Queste norme, guidando nell’applicazione di tutti o parte dei R.E.S.S., costituiscono un valido riferimento tecnico, ma non danno presunzione di conformità ai fabbricanti che le applicano. In ambito internazionale è da ricordare l’attività normativa degli organismi ISO (International Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission); queste norme, come avviene per quelle nazionali, possono essere consultate ed, eventualmente, applicate nella costruzione delle macchine all’interno della Comunità Europea in quanto sicuramente valide dal punto di vista tecnico, ma non attivano il principio di presunzione di conformità
RESS e Norme Armonizzate.pdf|
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/[R] 98/37/CE Macchine/Fascicolo Tecnico/Struttura FTC - Direttiva macchine 98/37/CE
Struttura di Fascicolo Tecnico di Costruzione FTC in accordo con la Direttiva macchine 98/37/CE All. V punto a)- Cover - Indice - Separatori di Sezioni [Documento word]
__________________________________________________________________________________________ Direttiva macchine 98/37/CE All. V
omiss... 3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi accertato e poter garantire che la documentazione definita in appresso è e resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo: a) un fascicolo tecnico della costruzione composto: - da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando; - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari; - dall'elenco, - dei requisiti essenziali della presente direttiva, - delle norme, e - delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina; - dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina; - se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o un laboratorio competente; - se dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, a sua scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio competente; - da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina; b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza.
La mancata presentazione della documentazione in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva.
4. a) Non è necessario che la documentazione di cui al punto 3 esista materialmente in permanenza; tuttavia essa deve poter essere riunita e resa disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua importanza; essa non deve comprendere i progetti dettagliati ed altre informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza; b) la documentazione di cui al punto 3 è conservata e tenuta a disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esemplare della macchina se si tratta di fabbricazione in serie; c) la documentazione di cui al punto 3 deve essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità, fatta eccezione per le istruzioni per l'uso della macchina.
Fascicolo Tecnico.zip|
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/94/9/CE ATEX/Direttiva 99/92/CE ATEX lavoro/Valutazione Rischio ATEX D.Lgs 81/2008 - Dir. 94/9/CE
Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive ATEX ai sensi del titolo XI D.Lgs. 81/2008 in relazione alla Direttiva ATEX prodotti 94/9/CE. Azienda di riparazione autoveicoli in cui sono individuate le seguenti attività soggette a Valutazione ATEX:
- Attività di saldatura - Attività di taglio ossiacetilenica - Attività di sostituzione oli su mezzi in riparazione - Attività di svuotamento serbatoio raccolta oli esausti
Documento [formato word].
Documento Valutazione Rischio ATEX.doc|
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/89/106/CEE Prodotti da costruzione/Compendio della Direttiva Prodotti da Costruzione
Sintesi introduttiva: la CPD in breve Il Settore della costruzione e l’Europa Introduzione all’Unione Europea Il Mercato Unico Gli strumenti della Legislazione Europea Il “Nuovo” ed il “vecchio” Approccio all’Armonizzazione Tecnica Gli elementi comuni delle direttive di “Nuovo Approccio” in relazione alla direttiva prodotti da costruzione Altre due importanti direttive della Legislazione Europea di prodotto inerenti anche il settore delle Costruzioni La direttiva sull’InformazioneLe direttive sugli Appalti Pubblici Struttura generale ed accenni ai principali contenuti della direttiva sui “prodotti da costruzione” Requisiti essenziali e documenti interpretativi Specificazioni Tecniche Europee Procedure speciali per certi prodotti a scarsa rilevanza per la sicurezzaAttestazione della conformità Il Comitato Permanente per la costruzione (SCC) Trasposizione della CPD nella Legislazione Nazionale
Compendio_CPD.pdf|
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/[R] 98/37/CE Macchine/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE/Direttiva macchine: Tavola di concordanza
Utile documento a colonne di raffronto tra la Direttiva Macchine 98/37/CE e la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - [Formato word]
Tavola di concordanza Dir. 98-37-CE _ Dir. 2006-42-CE.doc|
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/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine e Sistemi Qualita'/Gestione FTC macchine e Sistemi Qualitą
La gestione ed aggiornamento dei Facicoli Tecnici di Costruzione di macchine (FTC) nella produzione di serie è prevista nella Direttiva macchine 98/37/CE nell'Allegato V c. b "nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva". La gestione di tale aspetto è obbligatoria secondo la Direttiva macchine e si interseca spesso in aziende certificate in Qualità in accordo con la norma UNI EN ISO 9000 in rif. al punto 7.3 - Progettazione e sviluppo.
Allegata procedura esemplificativa
Procedura - Gestione FTC macchine.doc|
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/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine Allegato IV/Adeguamento presse piegatrici funzionanti ad alta velocitą
Il funzionamento di presse piegatrici idrauliche ad alta velocità è possibile esclusivamente utilizzando dei sitemi di protezione della zona pericolosa unitamente ad un comando ad azione mantenuta costituito da un singolo attuatore (ad esempio il pedale) a tre posizioni di cui quella intermedia sia di marcia e le altre di arresto. Va precisato che il comando a due mani non è più considerato un sistema di sicurezza per le presse piegatrici. La relazione seguente redatta in conformità alla norma UNI EN 12622:2001 descrive due possibili soluzioni per la messa in sicurezza di presse piegatrici immesse in commercio con il comando a due mani come sistema di sicurezza e funzionanti ad alta velocità. Macchine acquistate prima del 2000 prive di sistemi di sicurezza anche se correttamente marcate CE non sono adeguate alla regola dell'arte e pertanto il datore di lavoro è responsabile della messa a disposizione dei lavoratori di macchine pericolose. Le soluzioni proposte sono:
- Comando ad azione mantenuta più barriere ottiche - Comando ad azione mantenuta più laser beam solidale alla traversa mobile
Adeguamento presse piegatrici.pdf|
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/[R] 98/37/CE Macchine/Istruzioni per l'uso/Istruzioni per l'uso - UNI EN ISO 12100 - 1
UNI EN ISO 12100-2 [estratto]
6. INFORMAZIONI PER L'USO
6.1 Requisiti generali
La redazione della bozza delle informazioni per I'uso è una parte integrante della progettazione di una macchina (vedere ISO 12100-1 2003, figura 1). Le informazioni per I'uso consistono in collegamenti comunicativi, come testi, parole, segnali, simboli o diagrammi, utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all'utilizzatore. Sono dirette a utilizzatori professionisti e10 non professionisti.
Nota Vedere anche IEC 62079 per la strutturazione e la presentazione delle informazioni per l’uso.
Devono essere fornite informazioni all'utilizzatore sull'uso previsto della macchina prendendo in considerazione, in particolare, tutte le sue modalità di funzionamento.
6.1.1 Devono contenere tutte le indicazioni necessarie a garantire l'utilizzo sicuro e corretto della macchina.In questa ottica, devono informare e avvertire I'utilizzatore sul rischio residuo.Le informazioni devono indicare:- se è necessaria formazione: - se sono richiesti dispositivi di protezione individuale; - la possibile necessità di ripari o dispositivi di protezione supplementari (vedere la ISO 12100-1:2003, figura 1, nota 4).
Non devono escludere gli usi della macchina che possono essere ragionevolmente dedotti dalla sua designazione e descrizione e devono inoltre avvertire del rischio risultante dall'uso della macchina in modi diversi da quelli descritti nelle informazioni, in particolare considerando il suo uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
......segue in allegato.
Istruzioni per uso - 12100-2 - Par. 6.zip|
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[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Istruzioni per l'uso/Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione di una macchina
Indicazioni sul contenuto del Manuale Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione di una macchina (M.I.U.M.). L'indicazione del contenuto minimo delle Istruzioni per l’Uso, che devono accompagnare una macchina marcata CE, può essere estrapolata dal R.E.S.S. 1.7.4 dell’Allegato I della Direttiva Macchine. Il documento fornisce informazioni su tale contenuto con i Commenti Ufficiali CE.
Info Manuale Istruzioni Uso Manutenzione macchine.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Direttive CE - Nuovo Approccio/Comunicazioni Commissione/Comunicazione della Commissione COM2008 - 133
Commissione delle Comunità Europee
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Eropeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo.
Verso un maggior contributo della normalizzazione all'innovazione in Europa.
Comunicazione 2008 -133.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/94/9/CE ATEX/Direttiva 99/92/CE ATEX lavoro/Dcumento di Protezione Contro le Esplosioni
La Direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori potenzialmente a rischio per atmosfere esplosive richiede che il datore di lavoro prepari un documento sulla protezione contro le esplosioni per tutti i luoghi dove possono verificarsi atmosfere esplosive. Questo documento deve dimostrare che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati, che i luoghi dove si possono verificare atmosfere esplosive sono stati classificati e che sono state documentate le misure di sicurezza adottate. Devono essere considerati fra gli altri i seguenti aspetti: - i luoghi che potrebbero contenere atmosfere esplosive devono essere classificati in zone; - le misure di sicurezza esistenti devono essere confrontate con i rischi di esplosione e dove necessario devono essere implementate nuove misure; - le misure di sicurezza devono essere descritte - devono essere adottate misure tecniche ed organizzative adeguate - dove appropriato dovrebbero essere descritte le misure e le procedure di coordinamento. Dovrebbe essere utilizzata una procedura di valutazione sistematica come viene già fatto in molte altre situazioni dove questa Direttiva non si applica. Questo compendio che è stato preparato in stretta collaborazione con la sezione "Chimica" dell'AISS, ha lo scopo di aiutare i datori di lavoro e/o le persone da loro delegate a preparare il documento sulla protezione contro l'esplosione. Si prevede in futuro di predisporre esempi di documenti sulla protezione contro l'esplosione basati su situazioni pratiche per differenti applicazioni industriali (per esempio il settore alimentare) ed impianti (per esempio essiccatori).
Guida ISPESL redazione documento contro le esplosioni.pdf|
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CATEGORIA NEWS (5 risultati)
/Certifico Macchine/Analisi UNI EN 982 - Sistemi oleidraulici - Certifico macchine
Esempio di Analisi della norma UNI EN 982 - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche - Effettuata con Certifico Macchine
Analisi UNI EN 982.zip|
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/Certifico Macchine/Certifico Macchine 3 PRO 2009 - GRATUITO
Certifico Macchine 3 PRO è GRATUITO!
Crediamo che diffondere il progetto Certifico Macchine aiuti a conoscere la Direttiva Macchine e gestirne gli obblighi in modo organizzato; per questo, rendiamo la Rel. 3 con DISTRIBUZIONE LIBERA e LICENZA GRATUITA, lo sviluppo del progetto prosegue solo con la Rel. 4. La stabilità e la validità della Rel 3. è ormai consolidata ed il prodotto è già aggiornato alla Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, ma non sono previsti ulteriori sviluppi, aggiornamenti ed assistenza. I dati non sono importabili in Certifico Macchine 4 PRO.
Per i Clienti in possesso di regolare licenza della Rel. 3 sarà effettuato un passaggio GRATUITO alla Rel. 4.
DISTRIBUZIONE LIBERA - LICENZA GRATUITA (*)
(*) Sviluppo, aggiornamenti ed assistenza non previsti. Distribuzione libera - Licenza gratuita - Codice di sblocco richiesto.
» Altre informazioni e Download Documentazione: www.certificomacchine.it
Nel file zip sono presenti:
- Certifico Macchine 3.6.2 exe - Manuale d'uso - Manuale Steps - Listino Modulo d'Ordine Rev. 05.2009
CertificoMacchine362.zip|
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[Ris. Abbonati]
/Marcatura CE/Servizio di Consulenza Online «INFO CE»
«INFO CE» è un Servizio di Consulenza Online rivolto a tutti coloro che si trovano a dover gestire gli obblighi relativi alle Direttive che prevedono la marcatura CE per la fabbricazione/vendita dei loro prodotti nello SEE [Spazio Economico Europeo].
Aderendo al Servizio, il Cliente, previo invio del Modulo informativo INFO CE compilato, allegando info sui prodotti costruiti/venduti e comunicando telefonicamente con noi, potrà usufruire di una consulenza di approccio alla problematica della marcatura CE, per questo, riceverà risposta ad 1 quesito relativo ad 1 prodotto (via Email o potrà scaricare da una Area Riservata di www.marcaturace.com), inerente la marcatura CE dei prodotti costruiti/venduti, in particolare:
- Risposta a quesito posto - Verifica Direttive CE, Norme Tecniche Armonizzate, Dichiarazioni CE di Conformità - Verifica altra documentazione di interesse (Manualistica, ecc)
Chiaramente il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive che prevedono la marcatura CE, ma potrà essere un primo valido e formativo approccio, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive CE e delle Norme Tecniche Amonizzate.
INFOCE2009.pdf|
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[Acquistabile]
/Certifico Macchine/UNI EN ISO 13857:2008
UNI EN ISO 13857:2008
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
UNI EN ISO 13857:2008 La norma stabilisce i valori per le distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.
» Download Norma formato CEM importabile in CM4
EN 13857-2008.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Certifico/Abbonamento PROMO 2010
Offerta Abbonamento 2010
Certifico + Marcatura CE
Oltre 100 documenti, guide, recensioni con un click!
€ 250,00 + IVA anziché € 350,00 + IVA
LMO-CER2010_Rev03.pdf|
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[Acquistabile]
CATEGORIA DOWNLOAD (58 risultati)
/[R] 98/37/CE Macchine/Categorie di Sicurezza UNI EN 954.pdf
Parti dei sistemi di comando legati alla sicurezza. Principi generali di progettazione.
Categorie di Sicurezza UNI EN 954.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Strutture di Protezione UNI EN ISO 13857.pdf
Distanze di Sicurezza per il raggiungimento delle zone pericolose da parte degli arti superiori
Strutture di Protezione UNI EN ISO 13857.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Guida alla sicurezza delle Macchine.zip
1. Il rischio elettrico e la Direttiva Bassa Tensione 2. La normativa tecnica per la sicurezza elettrica delle macchine 3. La Certificazione CE dei materiale elettrico/elettronico per la compatibilità elettromagnetica
Guida alla sicurezza delle Macchine.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Risposte Ufficiali CE.doc
Risposte Ufficiali della Commissione a quesiti posti sulla Direttiva Macchine
Risposte Ufficiali CE.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/MACCHINE USATE.pdf
Macchine usate alla luce del D.P.R. 459/96 e D.Lgs 626/94
MACCHINE USATE.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Linea di produzione.pdf
Marcatura CE di una linea di produzione costituita da un insieme di macchine e da sottoinsiemi di macchine.
Linea di produzione.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Schede di identificazione pericoli UNI EN 292.pdf
Utile Report per la identificazione dei pericoli presenti su una macchina
Schede di identificazione pericoli UNI EN 292.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/2006/95/CE Bassa Tensione/Quadri elettrici/Prove di verifica su quadri elettrici - CEI EN 60439-1
CEI EN 60439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo.
Prove di verifica - EN 60439-1_Rev.02.doc|
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[Acquistabile]
/2006/95/CE Bassa Tensione/Quadri elettrici/Scheda Collaudo Quadri elettrici CEI EN 60439.doc
Scheda di Collaudo - Verifica e Dichiarazione di Conformità in accordo con la norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) ed EN 60204-1 per tutti i costruttori di quadri elettrici composta dalle sezioni - Certificato di collaudo - Calcolo limiti di sovratemperatura - Scheda di collaudo - Prova di tensione applicata - Verifica della tenuta al cortocircuito
Scheda Collaudo Quadri elettrici CEI EN 60439.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/Commissione UE/libro_verde.pdf
Commissione delle Comunita' Europeee - LIBRO VERDE sulla tutela dei consumatori nell'Unione Europea - Bruxelles 2.10.2001 COM (2001) 531
libro_verde.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Certificato di installazione e collaudo.doc
Modello per la formalizzazione di una corretta installazione e di un collaudo di macchinari con esito positivo di tutte le parti componenti. Accettazione della fornitura di macchinari rispondente alle specifiche concordate nel capitolato del contratto di fornitura e rispondente a tutti gli obblighi di legge a cui sono soggetti.
Certificato di installazione e collaudo.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Prove di verifica - EN 60204-1 2006.doc
CEI EN 60204-1:2006 Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Regole generali.
Il documento riporta tutte le verifiche, obbligatorie e non, da effettuare sull'equipaggiamento elettrico di una macchina, secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60204-1:2006. Sono descritti i metodi e valori di prova, inseriti in un comodo report dove organizzare i valori ottenuti e le valutazioni effettuate ottenendo una relazione sulla sicurezza elettrica delle macchine.
Prove di verifica - EN 60204-1 2006.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Dichiarazione CE di Conformita' Equipaggiamenti elettrici
Esempio di Dichiarazione CE di Conformità di un Equipaggiamento elettrico di bordo macchina comprensivo di Quadro elettrico. Direttiva 2006/95/CE BT Direttiva 2004/108/CE EMC
DichiarazioneCEconformitą-EquipaggiamentoElettrico.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/UNI_EN_ISO_13732-1.doc
UNI EN ISO 13732-1 “Temperature delle superfici di contatto. Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperature per le superfici calde”.
UNI_EN_ISO_13732-1.doc|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/94/9/CE ATEX/Guida_Direttiva_94-9-CE.pdf
Guida alla applicazione della Direttiva 94/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Marzo 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Guida_Direttiva_94-9-CE.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Software/Analisi UNI EN 982 - Sistemi oleidraulici - Certifico macchine
Esempio di Analisi della norma UNI EN 982 - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche.
Elaborazione Software Certifico Macchine
Analisi UNI EN 982.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/Formazione/Marcatura Ce - Modulo approfondimento 2.ppt
Marcatura CE - Modulo approfondimento 2
Marcatura Ce - Modulo approfondimento 2.ppt|
Descrizione
[Acquistabile]
/Formazione/Marcatura CE - Modulo Base.zip
Marcatura CE - ”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici” - Modulo Base Modulo di formazione introduttivo alle direttive CE
OBIETTIVI -Conoscere legislazione e normative applicabili alle macchine e prodotti elettrici -Redigere correttamente un Fascicolo Tecnico di Costruzione FTC -Fornire informazioni necessarie per la corretta apposizione della marcatura CE
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Presentazione ppt
Marcatura CE - Modulo Base.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Barriere a raggi infrarossi.pdf
Barriere e fotocellule di sicurezza a raggi infrarossi (dispositivi di protezione optoelettronici attivi). Progettazione ed installazione in accordo con la norma armonizzata EN 999 - Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo.
Barriere a raggi infrarossi.pdf|
Descrizione
[Acquistabile]
/Formazione/Marcatura CE Modulo Approfondimento 1.ppt
Marcatura CE -”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici”-Modulo Approdondimento 1 Modulo di formazione Approfondimento alle direttive CE
OBIETTIVI -Conformità ai RESS e Norme Armonizzate tipo A, B, C. -Identificazione dei pericoli in accodo con la Norma EN 12100-1:2005 e 12100-2:2005 -Valutazione dei Rischi in accordo con la norma EN 1050 -Requisiti di Sicurezza Elettrici in accordo con la norma EN 60204-1 -Approccio all'Analisi dei Rischi
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Presentazione ppt
Marcatura CE Modulo Approfondimento 1.ppt|
Descrizione
[Acquistabile]
/94/9/CE ATEX/Prevenzione pericoli esplosione Siemens.pdf
Durante il processo di produzione, lavorazione, trasporto stoccaggio di materiali infiammabili, molte industrieproducono gas, vapori o nebbie che si disperdononell'ambiente. In altri processi di lavorazione si sviluppanopolveri infiammabili. A contatto con l'ossigeno ontenuto nell'aria, i gas, i vapori, le polveri e le nebbieoriginati durante questi processi creano un'atmosfera otenzialmente esplosiva, che, a contatto con una fontedi innesco, può portare ad una esplosione. Il pericolo di esplosioni è particolarmente elevato nell'industriachimica e petrolchimica, presso i siti di estrazione di petrolioe di metano, nell'industria mineraria, presso i mulini (ades. cereali, sostanze solide) e in molti altri settori industriali,con rischio di gravi danni alle persone e agli impianti. Per evitare il rischio di esplosioni, la maggior parte degli Stati a formulato disposizioni di protezione sotto forma di leggi,norme e decreti. Tali prescrizioni hanno l'obiettivo di garantireun livello di sicurezza elevato. La crescente globalizzazione deimercati e l'accresciuta collaborazione tra i vari Stati in ambitoeconomico hanno permesso di unificare la legislazione esistentesia nelle grandi aree economiche mondiali, sia in Europa e nel Nordamerica. L'Unione Europea ha così riunito nella direttiva 9/94/EU le disposizioni igenti relative alla protezione antideflagrante.Questa disposizione è operativa dal 30.06.2003. L'unificazione elle varie prescrizioni in una legislazione unitaria a livellomondiale è un percorso ancora molto lungo. L'opuscolo "Protezione antideflagrante-Principi" fornisce agli tenti e ai lettori interessati all'argomento una panoramicasulla protezione antideflagrante in relazione alle apparecchiaturee agli impianti elettrici. Questo documento offre una visione d'insieme sull'argomento e rappresenta un testo di riferimento per la decifrazione l'interpretazione delle diciture apposte sulle apparecchiature. In fase di pianificazione e di installazione delle apparecchiature,è tuttavia indispensabile conoscere nei dettagli i rispettivi rincipi e direttive vigenti. Lo studio e l'elaborazione di prescrizioni e di norme ha avutoorigine in Inghilterra. In questo paese, le rigide condizioni atmosfericheda sempre costituiscono una minaccia per i minatorie per questo motivo sono state sviluppate, per le areeindustriali, norme di sicurezza di livello molto elevato.
Prevenzione pericoli esplosione Siemens.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Direttiva macchine commentata.pdf
Il documento riprende il testo della direttiva modificata (con gli emendamenti successivi inseriti nella loro posizione logica) con commenti aggiuntivi. Dalla redazione di questo testo la direttiva é stata sottoposta ad una codificazione recante il titolo "Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". Tale direttiva non modifica in nulla i testi che sostituisce. L'articolo 14 di questa nuova direttiva indica che i riferimenti fatti ai testi abrogati sono considerati come essendo fatti alla direttiva codificata; nessuna modifica, infatti, é stata apportata ai riferimenti eventuali nell'interno del testo.
Direttiva macchine commentata.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/93/42/CEE Dispositivi medici/Linee guida Dir 93-42-CEE Assobiomedica.pdf
Linee guida per la gestione dei dispositivi medici in applicazione della Direttiva 93/42/CEE e dellarelativa legislazione nazionale di recepimento (D.Lgs. 46/97 e succ. modifiche)
Linee guida Dir 93-42-CEE Assobiomedica.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/94/9/CE ATEX/ATEX_Guideline_08-2008.pdf
Seconda edizione in lingua inglese della guida alla applicazione della Direttiva 94/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Marzo 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva [Agg. 08.2008].
ATEX_Guideline_08-2008.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/97/23/CE Attrezzature a pressione/Linee guida/LineeGuidaPED_1.pdf
Guida pratica alla Direttiva PED sui sistemi in pressione - Prima Parte (Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza)
LineeGuidaPED_1.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/97/23/CE Attrezzature a pressione/Linee guida/LineeGuidaPED_2.pdf
Guida pratica alla Direttiva PED sui sistemi in pressione - Seconda Parte (Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza)
LineeGuidaPED_2.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Direttive Nuovo Approccio/Documenti CERTIF/Certif 2005-2.pdf
Dichiarazione di Conformita' - Documento CERTIF 2005/2
Certif 2005-2.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/89/106/CEE Prodotti da costruzione/EOTA/CPD-ETA.ppt
Procedura di ETA
CPD-ETA.ppt|
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[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Ress all. I - Dir 98-37-CE.zip
Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute "RESS" all. I - Dir 98-37-CE [formato Word]
Ress all. I - Dir 98-37-CE.zip|
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[Ris. Abbonati]
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Attestazione Conformitą al D.Lgs 81-2008 Vendita Attrezzature di lavoro
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per le attrezzature di lavoro prive di marcatura CE è necessaria per la vendita, noleggio, ecc. una attestazione di conformità.
Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008, in base alla direttiva Macchine e Regolamento di attuazione D.P.R. 459/96 Art. 11, l’obbligo riguardava macchine o componenti di sicurezza.
Ora con il Testo Unico l’obbligo riguarda in senso più ampio tutte le attrezzature: D.Lgs 81/2008 – Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1) Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’Art 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di cui all’allegato V.
D.Lgs 81/2008 – Art. 70. - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
intendendo per attrezzature: D.Lgs 81/2008 – Art 69 – Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Attestazione di conformitą al D.Lgs 81-2008 - Vendita Attrezzature di lavoro.doc|
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[Acquistabile]
/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine - Dichiarazione CE di Conformitą
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione CE di Conformità Altre Direttive applicabili: Bassa Tensione - Compatibilità Elettromagnetica [Elaborazione Software Certifico macchine]
Dichiarazione CE di Conformitą All. IIa Dir. 2006-42-CE.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Relazione di adeguamento presse al D.Lgs. 81/08 - All. V
Titolo III
...omissisis...
Art. 70. - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Adeguamento presse D.Lgs 81-2008 All. V.doc|
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[Acquistabile]
/Formazione/DLgs 81-2008 Corso Carrellisti.zip
Il D. Lgs n°. 81/2008 (Art. 71 c. 7 lettera a-b) tratta dell'uso delle attrezzature di lavoro che comportano rischi specifici. Poiché il carrello elevatore è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza".
"Il Conducente di Carrelli Elevatori" Formazione dei lavoratori conducenti di carrelli elevatori - Presentazione [formato.ppt] pag. 117
DLgs 81-2008 Corso Carrellisti.zip|
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[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Tornio: Adeguamento al D.Lgs 626/94 e D.P.R. 547/55
Nella relazione sono riportate la struttura e tutte le indicazioni per redigere correttamente una valutazione della conformità per torni ad asse orizzontale. Sono messi in evidenza i pericoli e le zone di rischio per questa tipologia di macchina e le soluzioni da adottare per l'adeguamento alla normativa vigente. La relazione è strutturate con schede di analisi specifiche per ogni aspetto trattato. --- Documento obsoleto ---
Relazione verifica e adeguamenti tornio.zip|
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[Ris. Abbonati]
/Documenti Enti/Federmacchine/Guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L157 del 9 giugno 2006 è stata pubblicata la Direttiva 2006/42/CE che sostituirà la Direttiva Macchine 98/37/CE. La Direttiva 2006/42/CE contiene diverse novità che è opportuno i fabbricanti di macchine conoscano e valutino con attenzione per predisporre le opportune misure di adeguamento entro la data di applicazione obbligatoria.
Fonte: Federmacchine
Guida Federmacchine.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Attestazione di Conformitą al D.Lgs. 81/2008 - Interventi di manutenzione attrezzature
Attestazione di Conformità al D.Lgs. 81/2008 per interventi di riparazione, manutenzione di attrezzature di lavoro sulle quali non sono state effettuate modifiche o aggiunte alle caratteristiche originarie che influiscano sugli aspetti di sicurezza e di modifica del funzionamento, per quali si debba essere effettuata nuova marcatura CE
Art. 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
intendendo per attrezzature: Art. 69 - Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. ...omiss...
Attestazione di conformitą al D.Lgs 81-2008 - Interventi manutenzione Attrezzature.doc|
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[Acquistabile]
/ISO/ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery - Risk assessment
ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery - Risk assessment Practical guidance and example
ISO/TR 14121-2:2007 gives practical guidance on the conducting of risk assessments for machinery in accordance with ISO 14121-1 and describes various methods and tools for each step in the process.
It also provides practical guidance on risk reduction (in accordance with ISO 12100) for machinery, giving additional guidance on the selection of appropriate protective measures for achieving safety.
The intended users of ISO/TR 14121-2:2007 are those involved in the integration of safety into the design, installation or modification of machinery (e.g. designers, technicians, safety specialists).
ISO 14121-2 2007-E.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/ISPESL/Nuova Direttiva Macchine 2006-42-CE - ISPESL - Macchine sollevamento.pdf
LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - Novità per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di macchine per operazioni di sollevamento.
Ing. Laura Tomassini ISPESL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
Nuova Direttiva Macchine 2006-42-CE - ISPESL - Macchine sollevamento.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/94/9/CE ATEX/Guida ISPESL redazione documento contro le esplosioni.pdf
La Direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori potenzialmente a rischio per atmosfere esplosive richiede che il datore di lavoro prepari un documento sulla protezione contro le esplosioni per tutti i luoghi dove possono verificarsi atmosfere esplosive. Questo documento deve dimostrare che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati, che i luoghi dove si possono verificare atmosfere esplosive sono stati classificati e che sono state documentate le misure di sicurezza adottate. Devono essere considerati fra gli altri i seguenti aspetti: - i luoghi che potrebbero contenere atmosfere esplosive devono essere classificati in zone; - le misure di sicurezza esistenti devono essere confrontate con i rischi di esplosione e dove necessario devono essere implementate nuove misure; - le misure di sicurezza devono essere descritte; - devono essere adottate misure tecniche ed organizzative adeguate; - dove appropriato dovrebbero essere descritte le misure e le procedure di coordinamento.
Dovrebbe essere utilizzata una procedura di valutazione sistematica come viene già fatto in molte altre situazioni dove questa Direttiva non si applica.
Questo compendio che è stato preparato in stretta collaborazione con la sezione "Chimica" dell'AISS, ha lo scopo di aiutare i datori di lavoro e/o le persone da loro delegate a preparare il documento sulla protezione contro l'esplosione. Si prevede in futuro di predisporre esempi di documenti sulla protezione contro l'esplosione basati su situazioni pratiche per differenti applicazioni industriali (per esempio il settore alimentare) ed impianti (per esempio essiccatori).
Guida ISPESL redazione documento contro le esplosioni.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Relazioni/Analisi posizionamento disp. protezione optoelettronici
Relazione UNI EN 999 - Analisi tecnica relativa al posizionamento dispositivi di protezione optoelettronici scarico linee - Anno 2003 Norme riportate ritirate o sostituite, struttura relazione esempio.
Ing. M. Maccarelli Rif. UNI EN 1050 “Principi per la valutazione dei rischi”. CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine”. UNI EN 954-1 “Parti dei sistemi comando legate alla Sicurezza”. UNI EN 999 “Distanze di posizionamento”. CEI EN 61496-1 “Apparecchi elettrosensibili”. CEI EN 61496-2 “Dispostivi ottici”. CEI EN 60947-5-1 “Apparecchiature a bassa tensione Dispositivi per circuito di comando ed elementi di manovra”. UNI EN 418 “Dispositivi di arresto di emergenza, aspetti funzionali”. UNI EN 1088 “Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Criteri di scelta e progettazione”.
Relazione UNI EN 999.pdf|
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[Acquistabile]
/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine - Dichiarazione di Incorporazione
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb [Elaborazione Software Certifico macchine]
Dichiarazione Incorporazione All.IIb Dir.2006-42-CE.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/2004/108/CE Compatibilita' elettromagnetica/Linee guida Compatibilitą elettromagnetica EMC - 02.2010
Guida alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMC 2004/108/CE - Febbraio 2010 Guide for the EMC Directive 2004/108/EC (8th February 2010)
Linee guida EMC 02.2010.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/2006/95/CE Bassa Tensione/Linee guida /Linee guida Direttiva 2006/95/CE - Bassa tensione 08.2007
Linee guida per l'applicazione della Direttiva 2006/95/CE - Bassa tensione Guidelines on the application of directive 2006/95/ec (electrical equipment designed for use within certain voltage limits) Agosto 2007
Linee guida BT 08.2007.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/94/9/CE ATEX/Linee guida Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE - Ed. 06.2009 - EN
GUIDELINES ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 94/9/EC of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially Explosive Atmospheres - Third edition June 2009
It is the objective of the Commission services to ensure that the ATEX Guidelines are continuously updated. For this reason the new Guidelines are provided in .pdf as well as .html, the latter being updated as subject matters are resolved.
The members of the ATEX Standing Committee, at the meeting on 22 June 2009, unanimously formally approved the Third edition - June 2009, as the last consolidated version of the ATEX Guidelines, including all the updates according to the results of the relevant ATEX working parties in 2006, 2007, 2008 and 2009, as well as some other minor and editorial changers.
ATEX Guidelines_Ed.06.2009.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Documenti UE/Guida Direttiva ATEX Lavoro 99/92/CE - Ed. 04.2003
Guida di buona pratica a carattere non vincolante in vista dell'attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
UE - Guida Direttiva ATEX Lavoro.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/2006/42/CE Macchine/Guida applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
Guide to application of Directive 2006/42/EC - 1st Edition - December 2009
This 1st Edition of the Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC includes comments on the Preamble, on the legal provisions set out in the Articles, on the essential health and safety requirements set out in Annex I and on the requirements for Declarations set out in Annex II. The 2nd Edition of the Guide, planned for the spring of 2010, will be completed with comments on Annexes III to XI of the Machinery Directive. It is intended to publish regular updates of the Guide in order to introduce answers to questions agreed by the Machinery Committee and the Machinery Working Group.
» Sito Commissione Europea
Guida_200642CE_-_Dec2009.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Documenti UE/The Pink Book - European Commission
Enterprise and Industry THE ACQUIS OF THE EUROPEAN UNION UNDER THE MANAGEMENT OF DG ENTERPRISE AND INDUSTRY LIST OF MEASURES (The “Pink Book”)
European Commission
pink-book_en.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Modello Perizia di Valutazione Tecnico Economica beni mobili
con contratto di locazione commerciale a riscatto.
Struttura Modello: - Identificazione beni - Criteri di valutazione - Deprezzamento - Documentazione fotografica
[Formato doc]
Perizia Tecnico Economica Valutazione beni mobili.doc|
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[Acquistabile]
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008
La presente procedura si applica all’attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro in accordo con l'Art. 71 del D.Lgs. 81/2008:
Manutenzione - Ordinaria - Straordinaria
Controllo Sicurezza - controllo iniziale - interventi di controllo periodici - interventi di controllo straordinari
---------
D. Lgs. 81/2008 - Art. 71
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10.Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
11.Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.
12.Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13.Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Procedura_Art_71_Rev02_2010.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Tornio parallelo: Adeguamento al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili per la messa in sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 - All. V Modello esempio relazione di verifica conformità e adeguamento tornio parallelo al D.Lgs. 81/2008
Adeguamento D.Lgs 81-2008 Tornio parallelo.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Trapano a colonna: Adeguamento al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili per la messa in sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 - All. V Modello esempio relazione di verifica conformità e adeguamento trapano a colonna al D.Lgs. 81/2008
Adeguamento D.Lgs 81-2008 Trapano a colonna.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/Documenti UE/Trattato di Lisbona: Versione consolidata 30.03.2010
Versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea - Trattato di Lisbona (2010/C 83/01)
Trattato_Lisbona_C_08320100330it.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/2006/42/CE Macchine/Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi
Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi Formato DOC
RESS All. I p. 1,4 EN 14492-1 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - P. 1
Valutazione-Rischi-RESS-All-I.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformitą
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità Altre Direttive applicabili: Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica2004/108/CE [Elaborazione Software Certifico macchine]
DichiarazioneCEconformitą.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione Incorporazione
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb [Elaborazione Software Certifico macchine]
DichiarazioneIncorporazione.doc|
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/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione Conformitą al D.Lgs 81-2008 Vendita Attrezzature di lavoro
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per le attrezzature di lavoro prive di marcatura CE è necessaria per la vendita, noleggio, ecc. una attestazione di conformità.
Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008, in base alla direttiva Macchine e Regolamento di attuazione D.P.R. 459/96 Art. 11, l’obbligo riguardava macchine o componenti di sicurezza.
Ora con il Testo Unico l’obbligo riguarda in senso più ampio tutte le attrezzature: D.Lgs 81/2008 – Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1) Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’Art 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di cui all’allegato V.
D.Lgs 81/2008 – Art. 70. - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
intendendo per attrezzature: D.Lgs 81/2008 – Art 69 – Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Attestazione di conformitą al D.Lgs 81-2008 - Vendita Attrezzature di lavoro.doc|
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/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione di Conformitą al D.Lgs. 81/2008 - Interventi di manutenzione attrezzature
Attestazione di Conformità al D.Lgs. 81/2008 per interventi di riparazione, manutenzione di attrezzature di lavoro sulle quali non sono state effettuate modifiche o aggiunte alle caratteristiche originarie che influiscano sugli aspetti di sicurezza e di modifica del funzionamento, per quali si debba essere effettuata nuova marcatura CE
Art. 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
intendendo per attrezzature: Art. 69 - Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. ...omiss...
Attestazione di conformitą al D.Lgs 81-2008-Interventi manutenzione Attrezzature.doc|
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/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Modello Perizia Asseverata Macchine Usate
Modello di Perizia Asseverata che deve accompagnare la vendita/noleggio/locazione di Macchine Usate non marcate CE in accordo con:
Art. 18 D. Lgs. 17/2010 - D.P.R. 459/96 Art. 11 c. 1,3 (Norme finali e transitorie)
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
D.Lgs 81/2008 Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Perizia Assseverata 2010.doc|
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