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CATEGORIA APPROFONDIMENTI (15 risultati)
/[R] 98/37/CE Macchine/Equipaggiamenti elettrici/Sicurezza nella progettazione delle macchine: interazione norme equipaggiamento elettrico
1. - Introduzione: progettare in sicurezza 1.1 - La consulenza 1.2 - La struttura normativa 1.2.1 - Breve introduzione alle nuove norme sulla sicurezza dei macchinari 1.2.2 - Evoluzione normativa: i perchè del cambiamento, le nuove norme e qualche sovrapposizione
2. - Criteri di progettazione e realizzazione delle macchine 2.1 - Ripari 2.2 - Interblocchi sui ripari mobili 2-3 - Arresto di emergenza
3. - Equipaggiamento elettrico delle macchine
4. - I sistemi di comando
5. - Interfaccia uomo-macchina
6. - Analisi e valutazione del rischio mediante EN 954-1 ed EN 14121-1 6.1 - Procedura per la segnalazione e la progettazione delle misure di sicurezza 6.2 - Valutazione del rischio e categorie di sicurezza
7. - Analisi e valutazione del rischio mediante EN 13849-1 e EN 14121-1 7.1 - Nuovi e vecchi concetti: categorie di sicurezza, PL, MTTF, DC
8. - Cosa cambia nell'analisi del rischio: due variazioni importanti
Interazione norme equipaggiamento elettrico.pdf|
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/94/9/CE ATEX/Direttiva 99/92/CE ATEX lavoro/Cabine di verniciatura - Incendio ed esplosione: ridurre i rischi in fase di applicazione
Una cabina di verniciatura individua il luogo nel quale può avvenire il trasferimento, in sicurezza, di un prodotto verniciate da un dispositivo di erogazione alla superficie da trattare. Il trattamento superficiale, mediante prodotti vernicianti liquidi (pitture, lacche, vernici, impregnanti, lucidanti, compresi solventi e diluenti ec) o in polvere, può essere svolto in cabine di verniciatura singola o cabine comprensive di sezioni di verniciatura e di spazio di appassimento a ventilazione forzata. Documento tratto da ambiente & sicurezza – lavoro sicuro – Tecnologie e soluzioni per la prevenzione e la tutela
Cabine di verniciatura.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/2004/108/CE Comp. elettromagnetica/Direttiva 2004/108/CE - Chiarimenti applicativi
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica: Chiarimenti applicativi per Componenti, Prodotti finiti, Sistemi. Impianti.
Applicazione della Direttiva EMC.pdf|
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[Acquistabile]
/89/686/CEE D.P.I./Dispositivi di Protezione Individuale - D.Lgs 81/2008 e marcatura CE
D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale Per "DPI" è da intendersi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 69, titolo III – Dlgs 81/2008 e s.m. e i.). - Documento .pdf 88 pagine
Dispositivi_di_protezione_Individuale_DPI.pdf|
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/[R] 98/37/CE Macchine/RESS e Norme armonizzate/R.E.S.S. e Norme armonizzate
Una macchina è conforme alla Direttiva Macchine e può esserne, di conseguenza, garantita la libera circolazione nell’ambito dei Paesi della Comunità Europea se rispetta i R.E.S.S. (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute) dell’Allegato I sia della direttiva macchine sia di tutte le altre direttive a essa applicabili (per esempio la direttiva 73/23/CEE per quanto riguarda la parte elettrica o la direttiva 89/336/CE per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica)I R.E.S.S. dell’Allegato I non contengono le soluzioni tecniche che devono essere adottate dal fabbricante, come invece succede con il Vecchio Approccio (come nel D.P.R. 547/55) ma solo i requisiti. da garantire.Poiché l’utilizzo delle norme nazionali (UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, per aspetti non elettrici e CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, per aspetti elettrici) e delle norme armonizzate (UNI EN, CEI EN trasposizione in lingua italiana delle norme armonizzate emesse dal CEN e dal CENELEC) è volontario, il fabbricante, per dimostrare di avere adeguatamente risposto a ogni singolo R.E.S. applicabile, può seguire due strade:1) applicare norme nazionali non armonizzate o utilizzare altre soluzioni; 2) applicare le norme armonizzate. Nel primo caso il fabbricante dovrà indicare le misure di sicurezza e le soluzioni adottate dimostrando che queste gli consentono di rispondere al requisito e di ottenere un livello di sicurezza uguale o maggiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse applicato le norme armonizzate.In Italia il rinvio a norme era già presente nel contesto legislativo fin dal 1968 con la legge n. 186. In essa è prescritto, infatti, che i materiali, le apparecchiature, i macchinari elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte e specifica che si considerano costruiti a regola d'arte quelli realizzati secondo le norme del CEI.Nel secondo caso l’adozione di una norma armonizzata dà la presunzione di conformità al R.E.S.S. specifico nel caso di applicazione di una norma di tipo A o B e a tutti i R.E.S.S. applicabili alla tipologia di macchina specifica nel caso di applicazione di una norma armonizzata di tipo C (per la classificazione delle norme armonizzate si faccia riferimento al paragrafo 2 - Tipologie di norme armonizzate). Per norme armonizzate si intendono quelle norme tecniche redatte dal CEN o dal CENELEC su apposito mandato della Comunità Europea e che vengono ufficializzate mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Le norme armonizzate europee devono essere tradotte in norme nazionali (per l’Italia dall’UNI e dal CEI) e questo atto deve prevedere necessariamente l’abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le norme armonizzate precedentemente in vigore. Analogamente a quanto visto per le norme armonizzate, è necessario che il riferimento delle norma nazionale, che recepisce la norma armonizzata, venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato membro. È importante sottolineare anche la presenza di norme e di specifiche tecniche nazionali i cui riferimenti, in assenza di norme armonizzate, sono pubblicati sulle Gazzette Ufficiali nazionali. Queste norme, guidando nell’applicazione di tutti o parte dei R.E.S.S., costituiscono un valido riferimento tecnico, ma non danno presunzione di conformità ai fabbricanti che le applicano. In ambito internazionale è da ricordare l’attività normativa degli organismi ISO (International Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission); queste norme, come avviene per quelle nazionali, possono essere consultate ed, eventualmente, applicate nella costruzione delle macchine all’interno della Comunità Europea in quanto sicuramente valide dal punto di vista tecnico, ma non attivano il principio di presunzione di conformità
RESS e Norme Armonizzate.pdf|
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/[R] 98/37/CE Macchine/Fascicolo Tecnico/Struttura FTC - Direttiva macchine 98/37/CE
Struttura di Fascicolo Tecnico di Costruzione FTC in accordo con la Direttiva macchine 98/37/CE All. V punto a)- Cover - Indice - Separatori di Sezioni [Documento word]
__________________________________________________________________________________________ Direttiva macchine 98/37/CE All. V
omiss... 3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi accertato e poter garantire che la documentazione definita in appresso è e resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo: a) un fascicolo tecnico della costruzione composto: - da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando; - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari; - dall'elenco, - dei requisiti essenziali della presente direttiva, - delle norme, e - delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina; - dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina; - se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o un laboratorio competente; - se dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, a sua scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio competente; - da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina; b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza.
La mancata presentazione della documentazione in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva.
4. a) Non è necessario che la documentazione di cui al punto 3 esista materialmente in permanenza; tuttavia essa deve poter essere riunita e resa disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua importanza; essa non deve comprendere i progetti dettagliati ed altre informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza; b) la documentazione di cui al punto 3 è conservata e tenuta a disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esemplare della macchina se si tratta di fabbricazione in serie; c) la documentazione di cui al punto 3 deve essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità, fatta eccezione per le istruzioni per l'uso della macchina.
Fascicolo Tecnico.zip|
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[Acquistabile]
/94/9/CE ATEX/Direttiva 99/92/CE ATEX lavoro/Valutazione Rischio ATEX D.Lgs 81/2008 - Dir. 94/9/CE
Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive ATEX ai sensi del titolo XI D.Lgs. 81/2008 in relazione alla Direttiva ATEX prodotti 94/9/CE. Azienda di riparazione autoveicoli in cui sono individuate le seguenti attività soggette a Valutazione ATEX:
- Attività di saldatura - Attività di taglio ossiacetilenica - Attività di sostituzione oli su mezzi in riparazione - Attività di svuotamento serbatoio raccolta oli esausti
Documento [formato word].
Documento Valutazione Rischio ATEX.doc|
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[Acquistabile]
/89/106/CEE Prodotti da costruzione/Compendio della Direttiva Prodotti da Costruzione
Sintesi introduttiva: la CPD in breve Il Settore della costruzione e l’Europa Introduzione all’Unione Europea Il Mercato Unico Gli strumenti della Legislazione Europea Il “Nuovo” ed il “vecchio” Approccio all’Armonizzazione Tecnica Gli elementi comuni delle direttive di “Nuovo Approccio” in relazione alla direttiva prodotti da costruzione Altre due importanti direttive della Legislazione Europea di prodotto inerenti anche il settore delle Costruzioni La direttiva sull’InformazioneLe direttive sugli Appalti Pubblici Struttura generale ed accenni ai principali contenuti della direttiva sui “prodotti da costruzione” Requisiti essenziali e documenti interpretativi Specificazioni Tecniche Europee Procedure speciali per certi prodotti a scarsa rilevanza per la sicurezzaAttestazione della conformità Il Comitato Permanente per la costruzione (SCC) Trasposizione della CPD nella Legislazione Nazionale
Compendio_CPD.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE/Direttiva macchine: Tavola di concordanza
Utile documento a colonne di raffronto tra la Direttiva Macchine 98/37/CE e la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - [Formato word]
Tavola di concordanza Dir. 98-37-CE _ Dir. 2006-42-CE.doc|
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[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine e Sistemi Qualita'/Gestione FTC macchine e Sistemi Qualità
La gestione ed aggiornamento dei Facicoli Tecnici di Costruzione di macchine (FTC) nella produzione di serie è prevista nella Direttiva macchine 98/37/CE nell'Allegato V c. b "nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva". La gestione di tale aspetto è obbligatoria secondo la Direttiva macchine e si interseca spesso in aziende certificate in Qualità in accordo con la norma UNI EN ISO 9000 in rif. al punto 7.3 - Progettazione e sviluppo.
Allegata procedura esemplificativa
Procedura - Gestione FTC macchine.doc|
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[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine Allegato IV/Adeguamento presse piegatrici funzionanti ad alta velocità
Il funzionamento di presse piegatrici idrauliche ad alta velocità è possibile esclusivamente utilizzando dei sitemi di protezione della zona pericolosa unitamente ad un comando ad azione mantenuta costituito da un singolo attuatore (ad esempio il pedale) a tre posizioni di cui quella intermedia sia di marcia e le altre di arresto. Va precisato che il comando a due mani non è più considerato un sistema di sicurezza per le presse piegatrici. La relazione seguente redatta in conformità alla norma UNI EN 12622:2001 descrive due possibili soluzioni per la messa in sicurezza di presse piegatrici immesse in commercio con il comando a due mani come sistema di sicurezza e funzionanti ad alta velocità. Macchine acquistate prima del 2000 prive di sistemi di sicurezza anche se correttamente marcate CE non sono adeguate alla regola dell'arte e pertanto il datore di lavoro è responsabile della messa a disposizione dei lavoratori di macchine pericolose. Le soluzioni proposte sono:
- Comando ad azione mantenuta più barriere ottiche - Comando ad azione mantenuta più laser beam solidale alla traversa mobile
Adeguamento presse piegatrici.pdf|
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[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Istruzioni per l'uso/Istruzioni per l'uso - UNI EN ISO 12100 - 1
UNI EN ISO 12100-2 [estratto]
6. INFORMAZIONI PER L'USO
6.1 Requisiti generali
La redazione della bozza delle informazioni per I'uso è una parte integrante della progettazione di una macchina (vedere ISO 12100-1 2003, figura 1). Le informazioni per I'uso consistono in collegamenti comunicativi, come testi, parole, segnali, simboli o diagrammi, utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all'utilizzatore. Sono dirette a utilizzatori professionisti e10 non professionisti.
Nota Vedere anche IEC 62079 per la strutturazione e la presentazione delle informazioni per l’uso.
Devono essere fornite informazioni all'utilizzatore sull'uso previsto della macchina prendendo in considerazione, in particolare, tutte le sue modalità di funzionamento.
6.1.1 Devono contenere tutte le indicazioni necessarie a garantire l'utilizzo sicuro e corretto della macchina.In questa ottica, devono informare e avvertire I'utilizzatore sul rischio residuo.Le informazioni devono indicare:- se è necessaria formazione: - se sono richiesti dispositivi di protezione individuale; - la possibile necessità di ripari o dispositivi di protezione supplementari (vedere la ISO 12100-1:2003, figura 1, nota 4).
Non devono escludere gli usi della macchina che possono essere ragionevolmente dedotti dalla sua designazione e descrizione e devono inoltre avvertire del rischio risultante dall'uso della macchina in modi diversi da quelli descritti nelle informazioni, in particolare considerando il suo uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
......segue in allegato.
Istruzioni per uso - 12100-2 - Par. 6.zip|
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[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Istruzioni per l'uso/Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione di una macchina
Indicazioni sul contenuto del Manuale Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione di una macchina (M.I.U.M.). L'indicazione del contenuto minimo delle Istruzioni per l’Uso, che devono accompagnare una macchina marcata CE, può essere estrapolata dal R.E.S.S. 1.7.4 dell’Allegato I della Direttiva Macchine. Il documento fornisce informazioni su tale contenuto con i Commenti Ufficiali CE.
Info Manuale Istruzioni Uso Manutenzione macchine.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Direttive CE - Nuovo Approccio/Comunicazioni Commissione/Comunicazione della Commissione COM2008 - 133
Commissione delle Comunità Europee
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Eropeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo.
Verso un maggior contributo della normalizzazione all'innovazione in Europa.
Comunicazione 2008 -133.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/2006/42/CE Macchine/Macchine e Sistemi Qualita'/Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine
La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine/impianti alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs 17/2010, per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione - F.T.C.
Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine.doc|
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[Acquistabile]
CATEGORIA NEWS (6 risultati)
/Certifico Macchine/Certifico Macchine 3 PRO 2009 - GRATUITO
Certifico Macchine 3 PRO è GRATUITO!
Crediamo che diffondere il progetto Certifico Macchine aiuti a conoscere la Direttiva Macchine e gestirne gli obblighi in modo organizzato; per questo, rendiamo la Rel. 3 con DISTRIBUZIONE LIBERA e LICENZA GRATUITA, lo sviluppo del progetto prosegue solo con la Rel. 4. La stabilità e la validità della Rel 3. è ormai consolidata ed il prodotto è già aggiornato alla Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, ma non sono previsti ulteriori sviluppi, aggiornamenti ed assistenza. I dati non sono importabili in Certifico Macchine 4 PRO.
Per i Clienti in possesso di regolare licenza della Rel. 3 sarà effettuato un passaggio GRATUITO alla Rel. 4.
DISTRIBUZIONE LIBERA - LICENZA GRATUITA (*)
(*) Sviluppo, aggiornamenti ed assistenza non previsti. Distribuzione libera - Licenza gratuita - Codice di sblocco richiesto.
» Altre informazioni e Download Documentazione: www.certificomacchine.it
Nel file zip sono presenti:
- Certifico Macchine 3.6.2 exe - Manuale d'uso - Manuale Steps - Listino Modulo d'Ordine Rev. 05.2009
CertificoMacchine362.zip|
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[Ris. Abbonati]
/Marcatura CE/Servizio di Consulenza INFO CE - Document Review
Servizio di Consulenza
INFO CE - Document Review
INFO CE - Document Review è un Servizio di Consulenza rivolto a tutti coloro che si trovano a dover gestire gli obblighi relativi alle Direttive e Regolamenti CE per l'immissione dei propri prodotti nello SEE [ Spazio Economico Europeo]. Aderendo al Servizio, il Cliente, previo invio del Modulo informativo INFO CE - Document Review compilato, allegando info sul prodotto interessato e comunicando con noi, potrà usufruire di una consulenza di Esame Documentale.
Certifico fornirà un Rapporto di Esame Documentale - Document Review sul prodotto indicato. INFO CE - Document Review
1. Esame documentazione fornita 2. Esame Test Report 3. Individuazione Direttive/Regolamenti CE applicabili 4. Individuazione norme tecniche applicabili 5. Gestione non conformità
Precisiamo che il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive/Regolamenti CE di prodotto, ma deve essere visto come uno screening, sulla correttezza formale e tecnica dei documenti che devono essere elaborati/accompagnare i prodotti per la loro immissione nello SEE, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive/Regolamenti CE e delle Norme Tecniche.
INFOCE2011_Rev02.pdf|
Descrizione
[Acquistabile]
/Certifico Macchine/UNI EN ISO 13857:2008
UNI EN ISO 13857:2008
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
UNI EN ISO 13857:2008 La norma stabilisce i valori per le distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.
» Download Norma formato CEM importabile in CM4
EN 13857-2008.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Certifico/ACM - Abbonamento Bundle PROMO 2012
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LMO-CER2012_Rev00.pdf|
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[Acquistabile]
/Direttiva Macchine/Norma Tecnica/Technical Report ISO/TR 14121-2 A.7 Metodo Ibrido
Sicurezza macchine: Stima del Rischio
Procedura per la Stima del Rischio in accordo con la Norma Tecnica/Technical Report ISO/TR 14121-2 A.7 Metodo Ibrido - Estratto
Il metodo ibrido per la stima del rischio in accordo con la norma ISO/TR 14121-2 A.7, prevede prima il calcolo della classe di rischio (CI) effettuato sommando i tre valori delle colonne Frequency (Fr), Probability (Pr), Avoidance (Av) ed inviduando il livello di rischio nella casella colorata incrociando il risultato CI con il valore della colonna Severity (Se).
Certifico Macchine 4 PRO adotta la Stima del Rischio in accordo con ISO/TR 14121-2 A.7.
La Stima del Rischio è parte qualitativa/quantitativa del Processo Iterativo di Valutazione dei Rischi.
UNI ISO/TR 14121-1:2010 - ITA Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi - 22 luglio 2010 A.7 Valutazione del rischio utilizzando un metodo ibrido.
» Riservato Abbonati
ISO14121-2A7.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Direttiva Macchine/IEC/TR 62061-1:2010 Ed. 1.0 Technical Report
IEC/TR 62061-1
TECHNICAL REPORT
Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
Edition 1.0 2010-07 Licenza: Certifico S.r.l.
These standards classify safety-related control systems that implement safety functions into levels that are defined in terms of their probability of dangerous failure per hour. ISO 13849-1 has five Performance Levels (PLs), a, b, c, d and e, while IEC 62061 has three safety integrity levels (SILs), 1, 2 and 3.
» Download file .CEM
Proponiamo Rapporto Tecnico privo di immagini [Riservato Abbonati]
Estratto IEC-TR_62061-1_ED_1.0.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
CATEGORIA DOWNLOAD (103 risultati)
/[R] 98/37/CE Macchine/Categorie di Sicurezza UNI EN 954
Parti dei sistemi di comando legati alla sicurezza. Principi generali di progettazione.
Categorie di Sicurezza UNI EN 954.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Strutture di protezione UNI EN ISO 13857
Distanze di Sicurezza per il raggiungimento delle zone pericolose da parte degli arti superiori
Strutture di Protezione UNI EN ISO 13857.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/DIRETTIVA MACCHINE: Rischi Elettrici e di Compatibilità Elettromagnetica
1. Il rischio elettrico e la Direttiva Bassa Tensione 2. La normativa tecnica per la sicurezza elettrica delle macchine 3. La Certificazione CE dei materiale elettrico/elettronico per la compatibilità elettromagnetica
Guida alla sicurezza delle Macchine.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Risposte Ufficiali CE Direttiva Macchine
Risposte Ufficiali della Commissione a quesiti posti sulla Direttiva Macchine
Risposte Ufficiali CE.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine usate e D.P.R. 459/96
Macchine usate alla luce del D.P.R. 459/96 e D.Lgs 626/94
MACCHINE USATE.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Linee di produzione e marcatura CE
Marcatura CE di una linea di produzione costituita da un insieme di macchine e da sottoinsiemi di macchine.
Linea di produzione.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Schede di Identificazione Pericoli
Utile Report per la identificazione dei pericoli presenti su una macchina
Schede di identificazione pericoli UNI EN 292.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/2006/95/CE Bassa Tensione/Quadri elettrici/Prove di verifica su quadri elettrici - CEI EN 60439-1
CEI EN 60439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo.
Prove di verifica - EN 60439-1_Rev.02.doc|
Descrizione
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/2006/95/CE Bassa Tensione/Quadri elettrici/Quadri elettrici - Scheda di Collaudo - Verifica CEI EN 60439 (CEI 17-13)
Scheda di Collaudo - Verifica e Dichiarazione di Conformità in accordo con la norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) ed EN 60204-1 per tutti i costruttori di quadri elettrici composta dalle sezioni - Certificato di collaudo - Calcolo limiti di sovratemperatura - Scheda di collaudo - Prova di tensione applicata - Verifica della tenuta al cortocircuito
Scheda Collaudo Quadri elettrici CEI EN 60439.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/Commissione UE/Libro Verde
Commissione delle Comunita' Europeee - LIBRO VERDE sulla tutela dei consumatori nell'Unione Europea - Bruxelles 2.10.2001 COM (2001) 531
libro_verde.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Modello per l'installazione e il collaudo di macchine ed impianti agroalimentari
Modello per la formalizzazione di una corretta installazione e di un collaudo di macchinari con esito positivo di tutte le parti componenti. Accettazione della fornitura di macchinari rispondente alle specifiche concordate nel capitolato del contratto di fornitura e rispondente a tutti gli obblighi di legge a cui sono soggetti.
Certificato di installazione e collaudo.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Dichiarazione CE di Conformita' Equipaggiamenti elettrici
Esempio di Dichiarazione CE di Conformità di un Equipaggiamento elettrico di bordo macchina comprensivo di Quadro elettrico. Direttiva 2006/95/CE BT Direttiva 2004/108/CE EMC
DichiarazioneCEconformità-EquipaggiamentoElettrico.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/UNI EN ISO 13732-1 - Temperature delle superfici di contatto
UNI EN ISO 13732-1 “Temperature delle superfici di contatto. Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperature per le superfici calde”.
UNI_EN_ISO_13732-1.doc|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/94/9/CE ATEX/Guida applicazione ATEX - Prima Edizione
Guida alla applicazione della Direttiva 94/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Marzo 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Guida_Direttiva_94-9-CE.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Informazione e Formazione/Marcatura CE Modulo Base.pdf
Marcatura CE: ”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici” - Modulo Base Modulo di formazione introduttivo alle direttive CE
OBIETTIVI -Conoscere legislazione e normative applicabili alle macchine e prodotti elettrici -Redigere correttamente un Fascicolo Tecnico di Costruzione FTC -Fornire informazioni necessarie per la corretta apposizione della marcatura CE
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Formato .pdf
Marcatura CE Modulo Base.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Informazione e Formazione/Marcatura CE - Modulo approfondimento 2
Marcatura CE - Modulo Approfondimento 2 Organizzazione del Fascicolo Tecnico di Costruzione e dei passi da seguire per redigere il documento di Analisi dei Rischi, produrre il Manuale d'Istruzioni per Uso e Manutenzione e Compilare correttamente la Dichiarazione di Conformità.
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Presentazione ppt
Marcatura CE - Modulo approfondimento 2.zip|
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/Informazione e Formazione/Marcatura CE - Modulo Base
Marcatura CE: ”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici” - Modulo Base Modulo di formazione introduttivo alle direttive CE
OBIETTIVI -Conoscere legislazione e normative applicabili alle macchine e prodotti elettrici -Redigere correttamente un Fascicolo Tecnico di Costruzione FTC -Fornire informazioni necessarie per la corretta apposizione della marcatura CE
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Presentazione ppt
Marcatura CE - Modulo Base.zip|
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[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Barriere a raggi infrarossi - UNI EN 999
Barriere e fotocellule di sicurezza a raggi infrarossi (dispositivi di protezione optoelettronici attivi). Progettazione ed installazione in accordo con la norma armonizzata EN 999 - Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo.
Barriere a raggi infrarossi.pdf|
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[Acquistabile]
/Informazione e Formazione/Marcatura CE - Modulo Approfondimento 1
Marcatura CE -”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici”-Modulo Approdondimento 1 Modulo di formazione Approfondimento alle direttive CE
OBIETTIVI -Conformità ai RESS e Norme Armonizzate tipo A, B, C. -Identificazione dei pericoli in accodo con la Norma EN 12100-1:2005 e 12100-2:2005 -Valutazione dei Rischi in accordo con la norma EN 1050 -Requisiti di Sicurezza Elettrici in accordo con la norma EN 60204-1 -Approccio all'Analisi dei Rischi
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Formato .pdf
Marcatura CE Modulo Approfondimento 1.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Informazione e Formazione/Marcatura CE - Modulo Approfondimento 1
Marcatura CE -”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici”-Modulo Approdondimento 1 Modulo di formazione Approfondimento alle direttive CE
OBIETTIVI -Conformità ai RESS e Norme Armonizzate tipo A, B, C. -Identificazione dei pericoli in accodo con la Norma EN 12100-1:2005 e 12100-2:2005 -Valutazione dei Rischi in accordo con la norma EN 1050 -Requisiti di Sicurezza Elettrici in accordo con la norma EN 60204-1 -Approccio all'Analisi dei Rischi
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Presentazione ppt
Marcatura CE -Modulo Approfondimento 1.zip|
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/Informazione e Formazione/Modulo Approfondimento 2.pdf
Marcatura CE - Modulo Approfondimento 2 Organizzazione del Fascicolo Tecnico di Costruzione e dei passi da seguire per redigere il documento di Analisi dei Rischi, produrre il Manuale d'Istruzioni per Uso e Manutenzione e Compilare correttamente la Dichiarazione di Conformità.
Formato .pdf
Modulo Approfondimento 2.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/94/9/CE ATEX/Protezione antideflagrante - Principi
Durante il processo di produzione, lavorazione, trasporto stoccaggio di materiali infiammabili, molte industrieproducono gas, vapori o nebbie che si disperdononell'ambiente. In altri processi di lavorazione si sviluppanopolveri infiammabili. A contatto con l'ossigeno ontenuto nell'aria, i gas, i vapori, le polveri e le nebbieoriginati durante questi processi creano un'atmosfera otenzialmente esplosiva, che, a contatto con una fontedi innesco, può portare ad una esplosione. Il pericolo di esplosioni è particolarmente elevato nell'industriachimica e petrolchimica, presso i siti di estrazione di petrolioe di metano, nell'industria mineraria, presso i mulini (ades. cereali, sostanze solide) e in molti altri settori industriali,con rischio di gravi danni alle persone e agli impianti. Per evitare il rischio di esplosioni, la maggior parte degli Stati a formulato disposizioni di protezione sotto forma di leggi,norme e decreti. Tali prescrizioni hanno l'obiettivo di garantireun livello di sicurezza elevato. La crescente globalizzazione deimercati e l'accresciuta collaborazione tra i vari Stati in ambitoeconomico hanno permesso di unificare la legislazione esistentesia nelle grandi aree economiche mondiali, sia in Europa e nel Nordamerica. L'Unione Europea ha così riunito nella direttiva 9/94/EU le disposizioni igenti relative alla protezione antideflagrante.Questa disposizione è operativa dal 30.06.2003. L'unificazione elle varie prescrizioni in una legislazione unitaria a livellomondiale è un percorso ancora molto lungo. L'opuscolo "Protezione antideflagrante-Principi" fornisce agli tenti e ai lettori interessati all'argomento una panoramicasulla protezione antideflagrante in relazione alle apparecchiaturee agli impianti elettrici. Questo documento offre una visione d'insieme sull'argomento e rappresenta un testo di riferimento per la decifrazione l'interpretazione delle diciture apposte sulle apparecchiature. In fase di pianificazione e di installazione delle apparecchiature,è tuttavia indispensabile conoscere nei dettagli i rispettivi rincipi e direttive vigenti. Lo studio e l'elaborazione di prescrizioni e di norme ha avutoorigine in Inghilterra. In questo paese, le rigide condizioni atmosfericheda sempre costituiscono una minaccia per i minatorie per questo motivo sono state sviluppate, per le areeindustriali, norme di sicurezza di livello molto elevato.
Prevenzione pericoli esplosione Siemens.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Guida alla normativa comunitaria sulle macchine
Il documento riprende il testo della direttiva modificata (con gli emendamenti successivi inseriti nella loro posizione logica) con commenti aggiuntivi. Dalla redazione di questo testo la direttiva é stata sottoposta ad una codificazione recante il titolo "Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". Tale direttiva non modifica in nulla i testi che sostituisce. L'articolo 14 di questa nuova direttiva indica che i riferimenti fatti ai testi abrogati sono considerati come essendo fatti alla direttiva codificata; nessuna modifica, infatti, é stata apportata ai riferimenti eventuali nell'interno del testo.
Direttiva macchine commentata.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/93/42/CEE Dispositivi medici/Linee guida Direttiva Dispositivi Medici
Linee guida per la gestione dei dispositivi medici in applicazione della Direttiva 93/42/CEE e dellarelativa legislazione nazionale di recepimento (D.Lgs. 46/97 e succ. modifiche)
Linee guida Dir 93-42-CEE Assobiomedica.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/94/9/CE ATEX/Linee Guida Direttiva 94/9/CE - ATEX - Commissione Europea
Seconda edizione in lingua inglese della guida alla applicazione della Direttiva 94/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 Marzo 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva [Agg. 08.2008].
ATEX_Guideline_08-2008.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/97/23/CE Attrezzature a pressione/Linee guida/Linee Guida PED - Prima Parte
Guida pratica alla Direttiva PED sui sistemi in pressione - Prima Parte (Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza)
LineeGuidaPED_1.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/97/23/CE Attrezzature a pressione/Linee guida/Linee Guida PED - Seconda Parte
Guida pratica alla Direttiva PED sui sistemi in pressione - Seconda Parte (Competenza Dip. Tecnologie di Sicurezza)
LineeGuidaPED_2.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Nuovo Approccio/Documenti CERTIF/Dichiarazione di Conformita' - Documento CERTIF 2005/2
Dichiarazione di Conformita' - Documento CERTIF 2005/2
Certif 2005-2.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/89/106/CEE Prodotti da costruzione/EOTA/CPD ed ETA
Procedura di ETA
CPD-ETA.ppt|
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[Ris. Abbonati]
/[R] 98/37/CE Macchine/Ress all. I - Dir 98-37-CE
Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute "RESS" all. I - Dir 98-37-CE [formato Word]
Ress all. I - Dir 98-37-CE.zip|
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[Ris. Abbonati]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione conformità D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine
Attestazione conformità D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine
D.P.R. 459/1996
Art. 11 "Norme finali e transitorie" 1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
D.Lgs 81/2008
Art. 69. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
Art. 70. Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Mod01_2011
Attestazione D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine-Mod01_2011.doc|
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[Acquistabile]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine - Dichiarazione CE di Conformità
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione CE di Conformità Altre Direttive applicabili: Bassa Tensione - Compatibilità Elettromagnetica [Elaborazione Software Certifico macchine]
Dichiarazione CE di Conformità All. IIa Dir. 2006-42-CE.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Relazione di adeguamento presse al D.Lgs. 81/08 - All. V
Titolo III
...omissisis...
Art. 70. - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Adeguamento presse D.Lgs 81-2008 All. V.doc|
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/Informazione e Formazione/Il Conducente di Carrelli Elevatori
Moduli Informativi e Formativi 2011 Il conducente di carrelli elevatori
D. Lgs. 81/2008 Artt. 36, 37 Moduli Formativi ed Informativi
Presentazione [ppt - n. 117 slides]
Il D. Lgs n°. 81/2008 (Art. 71 c. 7 lettera a-b) tratta dell'uso delle attrezzature di lavoro che comportano rischi specifici. Poiché il carrello elevatore è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza".
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento
Formazione Carrelli Elevatori.zip|
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[Acquistabile]
/[R] 98/37/CE Macchine/Tornio: Adeguamento al D.Lgs 626/94 e D.P.R. 547/55
Nella relazione sono riportate la struttura e tutte le indicazioni per redigere correttamente una valutazione della conformità per torni ad asse orizzontale. Sono messi in evidenza i pericoli e le zone di rischio per questa tipologia di macchina e le soluzioni da adottare per l'adeguamento alla normativa vigente. La relazione è strutturate con schede di analisi specifiche per ogni aspetto trattato. --- Documento obsoleto ---
Relazione verifica e adeguamenti tornio.zip|
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[Ris. Abbonati]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Lista di Controllo per le Ispezioni regolari degli apparecchi di sollevamento
Lista di Controllo Ispezioni regolari apparecchi di sollevamento
D.Lgs. 81/08 – Art. 71 co. 11 Norma tecnica UNI ISO 9927-1
UNI ISO 9927-1:1997 Apparecchi di sollevamento - Ispezioni - Generalità Attrezzatura di movimentazione, apparecchio di sollevamento, gru, ispezione, generalità. La norma specifica le regolari ispezioni che devono essare eseguite sugli apparecchi di sollevamento.
Utilizzabile per autogrù, gru a torre, ecc. Rev. 1.0 - 2011
Lista di Controllo apparecchi di sollevamento.doc|
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[Acquistabile]
/Min. Sv. Ec. - Provvedimenti ritiro mercato/Relazione di non conformità RESS All. I Dir. 98/37/CE
Relazione di non conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute di cui all'All. I della Direttiva 98/37/CE e norme tecniche armonizzate EN 1114-1:1998 , EN 13418:2005
Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato » Riservato abbonati__________________________________ Sorveglianza del mercato in base all'art. 6 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17
Con riferimento all' allegata segnalazione di non conformità pervenuta dall' orgarismo di vigilanza in indirizzo (nota del 8 luglio 2009 prot. n. 38260), con la quale è stata evidenziata la non conformità della macchina in oggetto ai requisiti essenziali di sicurezza dell' Allegato I alla Direttiva 98/37/CE.
VISTO anche quanto previsto dalle norme UNI EN 1114-1:1998 pUlito 5.1.; UNI EN 13418:2005 punti 4.1.1. - 5.1.2 - 5.2. -5.2.1 e 5.2.3 prospetto 2.
__________________________________
VISTO il parere del Gruppo di Lavoro Consultivo Permanente di cui al Decreto Direttoriale. ATTESO che la macchina in oggetto risulta essere non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato I alla Direttiva 98/37/CE 1.3.7 e 1.5.5 (per le motivazioni contenute nella relazione di accertamento dell'Organismo di Vigilanza territoriale. Si ha ragione di ritenere che, anche per le macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, possano sussistere le medesime non conformità ai requisiti dell' Allegato I alla suddetta Direttiva.
Si invita pertanto codesta ditta, al fine di evitare l'attivazione da parte di questa Amministrazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 4 del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, delle procedure di ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato e/o messa in servizio, a far conoscere:
- quali provvedimenti intende attuare per la messa m conformità delle macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 2006/42/CE; - quali provvedimenti intende attuare per la messa m conformità delle macchine commercializzate ai sensi della Direttiva 98/37 ICE.
Codesta Ditta dovrà dare riscontro a quanto sopra entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, trasmettendo, entro lo stesso termine, l'elenco delle macchine marcate CE già immesse sul mercato, completo di indirizzi e muneri di fabbrica.
Qualora invece si abbia ragione di ritenere che non sussistano le non conformità rilevate, codesta ditta, potrà far pervenire, entro lo stesso termine, le proprie motivate controdeduzioni.
Ing. Vincenzo Correggia
Relazione non Conformità.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Documenti Enti/Federmacchine/Guida alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L157 del 9 giugno 2006 è stata pubblicata la Direttiva 2006/42/CE che sostituirà la Direttiva Macchine 98/37/CE. La Direttiva 2006/42/CE contiene diverse novità che è opportuno i fabbricanti di macchine conoscano e valutino con attenzione per predisporre le opportune misure di adeguamento entro la data di applicazione obbligatoria.
Fonte: Federmacchine
Guida Federmacchine.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/ISO/ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery - Risk assessment
ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery - Risk assessment Practical guidance and example
ISO/TR 14121-2:2007 gives practical guidance on the conducting of risk assessments for machinery in accordance with ISO 14121-1 and describes various methods and tools for each step in the process.
It also provides practical guidance on risk reduction (in accordance with ISO 12100) for machinery, giving additional guidance on the selection of appropriate protective measures for achieving safety.
The intended users of ISO/TR 14121-2:2007 are those involved in the integration of safety into the design, installation or modification of machinery (e.g. designers, technicians, safety specialists).
ISO 14121-2 2007-E.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/ISPESL/INAIL/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - Macchine sollevamento
LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE - Novità per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di macchine per operazioni di sollevamento.
Ing. Laura Tomassini ISPESL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza
Nuova Direttiva Macchine 2006-42-CE - ISPESL - Macchine sollevamento.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/94/9/CE ATEX/Guida ISPESL redazione documento contro le esplosioni.pdf
La Direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori potenzialmente a rischio per atmosfere esplosive richiede che il datore di lavoro prepari un documento sulla protezione contro le esplosioni per tutti i luoghi dove possono verificarsi atmosfere esplosive. Questo documento deve dimostrare che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati, che i luoghi dove si possono verificare atmosfere esplosive sono stati classificati e che sono state documentate le misure di sicurezza adottate. Devono essere considerati fra gli altri i seguenti aspetti: - i luoghi che potrebbero contenere atmosfere esplosive devono essere classificati in zone; - le misure di sicurezza esistenti devono essere confrontate con i rischi di esplosione e dove necessario devono essere implementate nuove misure; - le misure di sicurezza devono essere descritte; - devono essere adottate misure tecniche ed organizzative adeguate; - dove appropriato dovrebbero essere descritte le misure e le procedure di coordinamento.
Dovrebbe essere utilizzata una procedura di valutazione sistematica come viene già fatto in molte altre situazioni dove questa Direttiva non si applica.
Questo compendio che è stato preparato in stretta collaborazione con la sezione "Chimica" dell'AISS, ha lo scopo di aiutare i datori di lavoro e/o le persone da loro delegate a preparare il documento sulla protezione contro l'esplosione. Si prevede in futuro di predisporre esempi di documenti sulla protezione contro l'esplosione basati su situazioni pratiche per differenti applicazioni industriali (per esempio il settore alimentare) ed impianti (per esempio essiccatori).
Guida ISPESL redazione documento contro le esplosioni.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Relazioni - Modelli/Analisi posizionamento disp. protezione optoelettronici
Relazione UNI EN 999 - Analisi tecnica relativa al posizionamento dispositivi di protezione optoelettronici scarico linee - Anno 2003 Norme riportate ritirate o sostituite, struttura relazione esempio.
Ing. M. Maccarelli Rif. UNI EN 1050 “Principi per la valutazione dei rischi”. CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine”. UNI EN 954-1 “Parti dei sistemi comando legate alla Sicurezza”. UNI EN 999 “Distanze di posizionamento”. CEI EN 61496-1 “Apparecchi elettrosensibili”. CEI EN 61496-2 “Dispostivi ottici”. CEI EN 60947-5-1 “Apparecchiature a bassa tensione Dispositivi per circuito di comando ed elementi di manovra”. UNI EN 418 “Dispositivi di arresto di emergenza, aspetti funzionali”. UNI EN 1088 “Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Criteri di scelta e progettazione”.
Relazione UNI EN 999.pdf|
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[Acquistabile]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine - Dichiarazione di Incorporazione
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb [Elaborazione Software Certifico macchine]
Dichiarazione Incorporazione All.IIb Dir.2006-42-CE.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/2004/108/CE Compatibilita' elettromagnetica/Linee guida Compatibilità elettromagnetica EMC - 02.2010
Guida alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica EMC 2004/108/CE - Febbraio 2010 Guide for the EMC Directive 2004/108/EC (8th February 2010)
Linee guida EMC 02.2010.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/94/9/CE ATEX/Linee guida Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE - Ed. 06.2009 - EN
GUIDELINES ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 94/9/EC of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially Explosive Atmospheres - Third edition June 2009
It is the objective of the Commission services to ensure that the ATEX Guidelines are continuously updated. For this reason the new Guidelines are provided in .pdf as well as .html, the latter being updated as subject matters are resolved.
The members of the ATEX Standing Committee, at the meeting on 22 June 2009, unanimously formally approved the Third edition - June 2009, as the last consolidated version of the ATEX Guidelines, including all the updates according to the results of the relevant ATEX working parties in 2006, 2007, 2008 and 2009, as well as some other minor and editorial changers.
ATEX Guidelines_Ed.06.2009.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Documenti UE/Guida Direttiva ATEX Lavoro 99/92/CE - Ed. 04.2003
Guida di buona pratica a carattere non vincolante in vista dell'attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
UE - Guida Direttiva ATEX Lavoro.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Documenti UE/The Pink Book - European Commission
Enterprise and Industry THE ACQUIS OF THE EUROPEAN UNION UNDER THE MANAGEMENT OF DG ENTERPRISE AND INDUSTRY LIST OF MEASURES (The “Pink Book”)
European Commission
pink-book_en.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Modello Perizia di Valutazione Tecnico – Economica beni mobili
Modello Perizia di Valutazione Tecnico – Economica beni mobili con contratto di locazione commerciale a riscatto.
Applicazione pratica ad una macchina "Densificatore"
Struttura Modello: - Identificazione beni - Criteri di valutazione - Deprezzamento - Documentazione fotografica
Formato doc - 35 Mb
..........
La valutazione del valore dei beni mobili oggetto di contratto di locazione commerciale a riscatto, al momento della restituzione, è eseguita secondo il criterio del Costo di ricostruzione deprezzato.
A fronte di normale uso e regolare manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del conduttore, il Costo di ricostruzione propriamente detto (reproduction cost) è “il costo di ricostruzione stimato ai prezzi correnti di un esatto duplicato tipologico del bene, ottenuto impiegando gli stessi materiali, le stesse tecnologie, gli stessi standard costruttivi, lo stesso schema esecutivo”.
Per il principio di sostituzione che stabilisce che un compratore non è disposto a pagare per un bene una somma maggiore del costo di riproduzione di un altro sostituto che presenta la stessa utilità funzionale, per stabilire il valore del bene, il costo di ricostruzione viene diminuito del livello di deprezzamento raggiunto dal bene stesso.
Il deprezzamento è un processo di progressiva perdita dell’intrinseco valore economico del bene, inteso in termini reali, escludendo quindi influenze di carattere monetario.
Le principali cause che determinano il deprezzamento di un impianto o attrezzatura sono: - L’uso - Gli agenti fisici naturali - Gli eventi avversi eccezionali - L’obsolescenza
L’uso provoca un logorio fisico e conseguentemente una diminuizione dell’efficienza del bene. Tale sì, il deprezzamento determinato da questa causa è da ritenere proporzionale a normale utilizzazione.
Gli agenti fisici naturali sono una insieme di cause (clima, inquinamento, ecc.) che concorrono al logorio fisico.
Gli eventi avversi eccezionali sono una insieme di cause (incidenti, ecc.) che possono comportare danneggiamenti fisici.
L’obsolescenza consiste nel superamento tecnologico del bene strumentale ed è legata al progresso tecnologico che immette sul mercato beni sempre più perfezionati, rendendo obsoleti quelli a disposizione.
..........
Perizia Tecnico Economica Valutazione beni mobili.doc|
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[Acquistabile]
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008
Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008
La presente procedura si applica all’attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro in accordo con l'Art. 71 del D.Lgs. 81/2008:
Manutenzione - Ordinaria - Straordinaria
Controllo Sicurezza - controllo iniziale - interventi di controllo periodici - interventi di controllo straordinari
Il datore di lavoro, provvede affinché:
- le attrezzature di lavoro siano soggette ad un controllo d'installazione - le attrezzature di lavoro siano soggette ad un controllo dopo ogni nuovo montaggio - le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad interventi di controllo periodici - le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad interventi di controllo straordinari
I risultati dei controlli di cui sopra devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Procedura Agg. Rev. 03_2011 - formato .doc
D. Lgs. 81/2008
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
…omissis…
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devonoessere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate inALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di Soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali30, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
14. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
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Procedura_Art_71_Rev03_2011.zip|
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[Acquistabile]
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Tornio parallelo: Adeguamento al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili per la messa in sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 - All. V Modello esempio relazione di verifica conformità e adeguamento tornio parallelo al D.Lgs. 81/2008
Adeguamento D.Lgs 81-2008 Tornio parallelo.doc|
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[Acquistabile]
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Trapano a colonna: Adeguamento al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili per la messa in sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 - All. V Modello esempio relazione di verifica conformità e adeguamento trapano a colonna al D.Lgs. 81/2008
Adeguamento D.Lgs 81-2008 Trapano a colonna.doc|
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[Acquistabile]
/Documenti UE/Trattato di Lisbona: Versione consolidata 30.03.2010
Versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea - Trattato di Lisbona (2010/C 83/01)
Trattato_Lisbona_C_08320100330it.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione conformità D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature
Attestazione conformità D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature
D.Lgs 81/2008
Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Art. 69. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.
Mod02_2011
Attestazione D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature-Mod02_2011.doc|
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[Acquistabile]
/2006/42/CE Macchine/Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi argano di sollevamento
Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi "Argano di sollevamento"
EN 14492-1 Apparecchi di sollevamento - Argani/paranchi motorizzati - P. 1Modello esempio CM 4 PRO - 2010 - pag. 95 Formato DOC
[Documento compreso nel Servizio di Abbonamento]
Valutazione-Rischi-RESS-All-I.zip|
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[Acquistabile]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità Altre Direttive applicabili: Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica2004/108/CE [Elaborazione Software Certifico macchine]
DichiarazioneCEconformità.doc|
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[Acquistabile]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione Incorporazione
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb [Elaborazione Software Certifico macchine]
DichiarazioneIncorporazione.doc|
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/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione conformità D.Lgs. 81-2008-Noleggio Concessione Uso Attrezzature
Attestazione conformità D.Lgs. 81-2008-Noleggio Concessione Uso Attrezzature
D. Lgs. 81/2008
Art. 69. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Mod03_2011
Attestazione D.Lgs. 81-2008-Noleggio Uso Attrezzature-Mod03_2011.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/ISO/Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine
La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine/impianti alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs 17/2010, per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione - F.T.C.
Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine.doc|
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[Acquistabile]
/UNI/UNI ISO-TR 14121-2:2010 - ITA: Appendice Informativa B
UNI ISO/TR 14121-2:2010 - ITA
Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: Guida pratica ed esempi di metodi
Il Rapporto Tecnico fornisce una guida pratica per l’esecuzione delle valutazioni del rischio per il macchinario in conformità alla UNI EN ISO 14121-1 e descrive diversi metodi e strumenti per ogni fase del processo.
Il Rapporto Tecnico è stato ratificato dal Presidente dell’UNI ed è entrato a far parte del corpo normativo nazionale il 22.07.2010
In allegato l'Appendice Informativa B
Appendice B UNI ISO-TR 14121-2.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione Conformità macchine All. V D.Lgs 81/2008
Attestazione Conformità macchine All. V D. Lgs. 81/2008
Adeguamento macchine non marcate CE
Attestazione di Conformità macchine ai sensi degli Art. 70, 71 del D.Lgs. 81/2008 di macchine non marcate CE, da redigere a seguito dell’individuazione delle misure di sicurezza e relativo adeguamento previste dal Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi.
Art. 70 Requisiti di sicurezza …omiss…. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.
Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro …omiss…. 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
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Il file zip contiene: 1. Attestazione di Conformità macchine All. V D.Lgs. 81/2008 [doc] 2. Requisiti All. V D.Lgs. 81/2008 [pdf] 3. Requisiti All. V D.Lgs 81/2008 importabili in CM4 PRO [cem] 4. Esempio importazione file cem [pdf]
Attestazione Conformità macchine All. V D.LGs 81-2008 - 2012.zip|
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[Acquistabile]
/89/106/CEE Prodotti da costruzione/Guida Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD
Guida Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD
1. Guidance Paper A - The designation of Approved Bodies in the field of the Construction Products Directive 2. Guidance Paper B - The definition of Factory Production Control in Technical Specifications for Construction Products 3. Guidance Paper C - The treatment of kits and systems under the Construction Products Directive 4. Guidance Paper D - CE Marking under the Construction Products Directive 5. Guidance Paper E - Levels and classes in the Construction Products Directive 6. Guidance Paper F - Durability and the Construction Products Directive 7. Guidance Paper G - The European classification system for the reaction to Fire Performance of Construction Products 8. Guidance Paper H - A Harmonised Approach relating to dangerous substances under the Construction Products Directive 9. Guidance Paper I - The application of Article 4(4) of the Construction Products Directive 10. Guidance Paper J - Transitional Arrangements under the Construction Products Directive 11. Guidance Paper K - The Attestation of Conformity Systems and the role and tasks of the Notified Bodies in the field of the Construction Products Directive 12. Guidance Paper L - Application and use of Eurocodes 13. Guidance Paper M - Conformity Assessment under the CPD: Initial type-testing and Factory production control
Giudance CPD.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Relazioni - Modelli/CEI EN 60204-1:Test Report Equipaggiamenti elettrici
Modello Test Report CEI EN 60204-1: Prove di verifica equipaggiamento elettrico
CEI EN 60204-1:2006 Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Regole generali.
Il documento riporta tutte le verifiche, obbligatorie e non, da effettuare sull'equipaggiamento elettrico di una macchina, secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60204-1:2006. Sono descritti i metodi e valori di prova, inseriti in un comodo report dove organizzare i valori ottenuti e le valutazioni effettuate ottenendo una relazione sulla sicurezza elettrica delle macchine.
Prove:
a)Verifica che l’equipaggiamento elettrico sia conforme alla documentazione tecnica; b)In caso di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica, devono essere verificate le condizioni per la protezione mediante interruzione automatica; c)Prove di resistenza dell’isolamento; d)Prove di tensione; e)Protezione contro le tensioni residue; f)Prove funzionali.
Qualora non esistano norme di prodotto specifiche per la macchina che indichino quali prove effettuare, le verifiche devono sempre includere le voci a), b), e f), e possono includere una o più voci da c) a e).
Test Report EN 60204_Rev01_2011.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Raccolta segnaletica di sicurezza
Raccolta di 380 cartelli di segnaletica di sicurezza (190 small + 190 Large - formato jpg):
- ADR - Antincendio - Divieto - Emergenza - Obbligo - Pericolo
Segnaletica.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/Documenti Aziende/Festo Safety Engineering Guidelines
Festo Safety Engineering Guidelines
The Safety Engineering Guidelines help you carry out a risk assessment for your system and processes during the design stage and implement the correct measures to reduce risks.
Why use safety-oriented pneumatics? How can the risk posed by a system or machine to the operator or user be identified? Which standards and directives apply? The answers to these questions and many more can be found in the guidelines. You will also find sample circuit diagrams and information from Festo on suitable product combinations for the most common safety functions.
Fonte: Festo
Safety_Guidelines_Festo.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/CEN/CEN Guide 414
CEN Guide 414: Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safety standards
CEN_414.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/94/9/CE ATEX/Technical Report CEN/TR 15281:2006
Technical Report CEN/TR 15281:2006
Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions
This Technical Report (CEN/TR 15281:2006) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 305 “Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection”, the secretariat of which is held by DIN.
Inerting is a measure to prevent explosions. By feeding inert gas into a system which is to be protected against an explosion, the oxygen content is reduced below a certain concentration until no explosion can occur.
The addition of sufficient inert gas to make any mixture non-flammable when mixed with air (absolute inerting) is only required in rare occasions.
The requirements for absolute inerting will be discussed.
Inerting may also be used to influence the ignition and explosion characteristics of an explosive atmosphere.
The guidance given on inerting is also applicable to prevent an explosion in case of a fire.
The following cases are not covered by the guideline:
- admixture of an inert dust to a combustible dust; - inerting of flammable atmospheres by wire mesh flame traps in open spaces of vessels and tanks; - fire fighting; - avoiding an explosive atmosphere by exceeding the upper explosion limit of a flammable substance. Inerting which is sufficient to prevent an explosion is not a protective measure to prevent fires, self-ignition, exothermic reactions or a deflagration of dust layers and deposits.
CEN_TR 15281-2006 Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/89/106/CEE Prodotti da costruzione/Cancello motorizzato: Direttiva CPD - Direttiva Macchine
Fascicolo Tecnico di Costruzione CE Cancello scorrevole motorizzato
Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione Direttiva 2006/42/CE - Macchine
Completo - Formato .doc Valida - Direttiva 89/106/CEE abrogata dal C.P.R. 305/2011
INDICE
1. Valutazione conformità secondo la direttiva 89/106/CEE
1.1. Documentazione generale sezione 1 1.1.1. Legislazione di riferimento / Mandato CEN di riferimento 1.1.2. Elenco norme tecniche applicate armonizzate secondo la Dir. 89/106/CEE
1.2. Procedure attestazione conformità 1.2.1. Descrizione prodotti 1.2.2. Sistema di attestazione della conformità 1.2.3. Assegnazione dei compiti per la valutazione di conformità
1.3. Attestazione di conformità 1.3.1. Prove iniziali di tipo 1.3.2. Controllo della produzione di fabbrica - CPF
2. Valutazione conformità secondo la direttiva 2006/42/CE
2.1. Documentazione generale 2.1.1. Descrizione motorizzazioni 2.1.2. Elenco delle norme tecniche applicate, armonizzate secondo la Dir. 2006/42/CE 2.1.3. Legislazione di riferimento
2.2. Valutazione dei rischi Allegato I Dir. 2006/42/CE 2.2.1 Valutazione dei rischi Allegato I Dir. 2006/42/CE
3. Dichiarazione di conformità
4. Marcatura ed etichettatura CE
5. Manuale di Istruzioni per l’uso e la manutenzione
Fascicolo Tecnico-Cancello Motorizzato.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/Check list/Check list Ganci semplici fucinati
Check list di verifica ganci semplici fucinati in accordo con:
D. Lgs. 81/2008 All. V Parte II p. 3.1 UNI 9472-1:1989 UNI ISO 9927-1:1997 UNI 9473-1:1989
Check List - Ganci Semplici.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/Informazione e Formazione/CEI EN 60204-1 - CEI EN 60439-1 - EN ISO 13849-1
CEI EN 60204-1 CEI EN 60439-1 EN ISO 13849-1
La correlazione tra le norme base dell’equipaggiamento elettrico di macchine
Presentazione ppt - 121 Slides Autori: Ing. Jacopo Valli Giuseppe Zappia
CEI EN 60204-1:2006 Valutazione dei rischi Associazione alla norma CEI EN 60439-1 Questionario preliminare Uso dispositivi elettronici Compatibilità elettromagnetica Morsetti di alimentazione Dispositivi di sezionamento Sezionamento mediante prese a spina Circuiti esclusi dal sezionamento Lavori elettrici Personale autorizzato ad accedere all’interno dei quadri elettrici Barriere contro l’azionamento improprio dei contatori Protezioni mediante interruzione automatica dell’ alimentazione Alimentazione da un sistema TN Tempo di interruzione Coordinamento Scelta e implicazioni del dispositivo automatico di interruzione Collegamento equipotenziale supplementare Alimentazione da un sistema TT Alimentazione da un sistema IT Monitoraggio dell’isolamento Protezione differenziale Disturbi elettrici Equipotenzializzazione contro le tensioni di contatto Equipaggiamenti con elevate correnti di dispersione a terra Protezione contro il sovraccarico Dispositivo per l’ arresto di emergenza Superamento dei limiti di funzionamento Apparecchiature elettroniche con funzioni di sicurezza Prevenzione in caso di guasti verso terra sui circuiti di comando Segnalatori luminosi e visualizzatori Armadi pedonabili Conduttori Combinazioni presa/spina Segnalazioni parte calde Targa dell’ equipaggiamento Documentazione tecnica Verifiche Protezione contro i contatti indiretti
EN ISO 13849-1 Novità della EN ISO 13849-1 Definizioni Generalità MTTFd Diagnostic Coverage Procedura semplificata per la stima del PL
CEI EN 60204-1 e norme correlate.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/Relazioni - Modelli/Paletto antinfortunistico: Documentazione Tecnica EN 795
Paletto antinfortunistico - Dispositivo di ancoraggio
Documentazione Tecnica in accordo con UNI EN 795 - Pag. 40
- Valutazione dei Rischi e modalità d'uso - Analisi della norma UNI EN 795 - Attestazione di rispondenza alla norma tecnica UNI EN 795 - Istruzioni per l’installazione
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria Industriale - Ing. R. Marsili - Rapporto di prova secondo UNI EN 795 - Analisi delle prestazioni dinamiche di dispositivi di ancoraggio per la protezione delle cadute dall’alto
Il paletto antinfortunistico non rientra nel campo di applicazione della Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale DPI 89/686/CEE e di conseguenza non è prevista la marcatura CE in quanto non corrisponde alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3.
In particolare il testo dell’Art. 1 comma 3 recita:
Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).
Il paletto antinfortunistico è considerabile in questo caso un dispositivo esterno.
Ad ulteriore conferma della non applicabilità della direttiva 89/686/CEE al prodotto in questione si è pronunciata la Commissione europea per chiarire l’incongruenza secondo cui la norma EN 795 è armonizzata secondo la direttiva DPI ma in realtà i dispositivi di cui tratta non sono DPI.
La decisione, il cui testo è riportata di seguito, tenendo conto che la norma EN 795 riguarda sia DPI corrispondenti alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3 che dispositivi non corrispondenti a questa definizione, risolve la questione imponendo una avvertenza di seguito al riferimento alla norma EN 795 nell’elenco delle norme armonizzate pubblicate dalla GUCE. L’avvertenza dichiara che la norma EN 795 non è armonizzata per i dispositivi di classe C, a cui il paletto è riconducibile e per essi non conferisce presunzione di conformità.
Il paletto antinfortunistico in ogni caso è stato progettato e costruito e testato per soddisfare i requisiti della norma EN 795 che costituisce un valido riferimento per realizzare ancoraggi a linea flessibile orizzontale sicuri e secondo la regola dell’arte.
UNI EN 795:2002 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.
Coordinatori Ing. M. Maccarelli Ing. J. Valli
Si ringrazia Manini Prefabbricati S.p.A. - www.manini.it
» Documento compreso nel Servizio di Abbonamento
Documentazione Tecnica Paletto antifortunistico UNI EN 795.pdf|
Descrizione
[Acquistabile]
/Altri Modelli/Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione - Linea cartone in fogli
Master Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione
" Linea cartone in fogli" per: www.maurobenedetti.itModello "Certifico M.I.UM." Formato .pdf - Pag. 63 Realizzazione Certifico S.r.l. 2007 Master di linea integrato (manuali non compresi): - Manuale d’Istruzioni Carrello Motorizzato MCMT; - Manuale d’Istruzioni Nastro Trasportatore MNMO; - Manuale d’Istruzioni Pressa Reggiatrice Mod. CH/1; - Manuale d’Istruzioni Rulliera con Sollevatore Pneumatico Mod. MRSC; - Manuale d’Istruzioni Rulliera Motorizzata e Rulliera Motorizzata con Girapile Mod. RMF e RCI; - Manuale d’Istruzioni Rulliera Motorizzata Accumulo Progressivo Mod. MRAP; - Manuale d’Istruzioni Tavola Girevole con Rulliera Mod. MTVG. » Riservato Abbonati
Manuale Istruzioni Linea cartone in fogli.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Informazione e Formazione/Marcatura CE: ''Comprendere il metodo''
Marcatura CE: ''Comprendere il metodo''
Uno strumento informativo e formativo di base e approfondimento sull’approccio alla marcatura CE
Dagli strumenti giuridici del Nuovo Approccio all’applicazione delle Norme Tecniche. Procedure per le Direttive:
- Macchine 2006/42/CE - Bassa Tensione 2006/95/CE - Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
Presentazione ppt – 128 Slides – 2011 Autori: Team Certifico
Unione Europea - I tre pilastri - Principali Istituzioni Comunitarie - Strumenti Giuridici comunitari - Diritto derivato
Nuovo Approccio - Libera circolazione delle merci - Principi fondamentali - RESS e Norme Armonizzate - Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute - Presunzione di conformità - Marcatura CE
Organismi di normazione - Mandato della Commissione - Mandato - Europei - Nazionali - Italiani - Cooperazione
Direttive Nuovo Approccio - Campo di applicazione - Requisiti fondamentali in materia di Sicurezza - Clausola generale d’Immssionie sul Mercato - Documenti comprovanti la Conformità - Clausola di Libera Circolazione - Gestione degli Elenchi di Norme - Clausola di Salvaguardia - Attestati di Conformità - Esempi
Norme Norme tecniche Norme armonizzate - Perfezionamento - Recepimento - Clausola di Salvaguardia - Cancellazione - Riferimenti - Classificazione - Tipo A, B1, B2, C - Come ottenere la Conformità
Approccio modulare - Moduli di Valutazione - Organismo Notificato
Marcatura CE e Sistemi Qualità Documentazione Tecnica - Fascicolo Tecnico di Costruzione - Fascicolo Tecnico di Costruzione: documenti costituenti - Dichiarazione CE di Conformità
Messa in Servizio
Soggetti coinvolti - Il Fabbricante - Il Distributore - L’Utilizzatore - Validità del contratto
Sanzioni
Direttive applicabili
Direttiva macchine - Entrata in vigore - Recepimento - D. Lgs. 17/2010 - Campo di applicazione - Definizioni - Esclusioni - Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute - Valutazione dei Rischi - Come ottenere la Conformità - Stima del Rischio - Riduzione del Rischio - Valutazione della Conformità - Fascicolo Tecnico di Costruzione - Dichiarazione CE di Conformità - Targa CE - Sanzioni - Sanzioni: D. Lgs. 17/2010 - Sanzioni: D. Lgs. 17/2010 e D. Lgs. 81/2008
Direttiva Bassa Tensione - Campo di applicazione - Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute - Sovrapposizioni con la Direttiva Macchine
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica - Campo di applicazione - Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento
Marcatura CE-Comprendere il metodo.zip|
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/2006/42/CE Macchine/EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformità
EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformità
Con la Comunicazione della Commissione europea 2011C 110-1 del 08.04.2011 la Norma tecnica EN ISO 12100:2010 è entrata in regime di armonizzazione. La norma EN ISO 12100:2010 sostituisce le norme EN ISO 12100-1 e 2 ed EN ISO 14121-1. Le norme sostituite potranno ancora essere applicate in Presunzione di Conformità per la Direttiva macchine fino al 30.11.2013. Dopo tale data avverrà la cessazione della Presunzione di Conformità. In allegato: - Presunzione di Conformità EN ISO 12100:2010 - Sintesi - Comunicazione Commissione 2011C 110-1 del 08.04.2011 - ISO: Tabella corrispondenza ISO 12100:2010 e le norme sostituite ISO 12100-1 e 2, ISO 14121-1 - UNI EN ISO 12100 2010 - Annex B Informative - UNI EN ISO 12100:2010 in formato .CEM importabile in CM 4 PRO
» Documento Riservato abbonati
UNI EN ISO 12100-2010 Presunzione di Conformità.zip|
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/2009/48/CE Giocattoli/La sicurezza dei giocattoli - Scheda informativa
Commissione europea - Impresa ed Industria Scheda Informativa Direttiva 2009/48/CE - Sicurezza dei giocattoli - 2010
Questa scheda rispecchia la nostra interpretazione del testo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 giugno 2009 ed intende delucidare in modo generale alcune disposizioni di tale testo.
Sicurezza giocattoli - Scheda informativa Commissione europea 2010.pdf|
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/Informazione e Formazione/Lavoratori Piattaforme di Lavoro Elevabili - P.L.E.
Formazione ed Informazione P.L.E.
Piattaforme di Lavoro Elevabili aeree e scale
D. Lgs. 81/2008 Artt. 36, 37 Moduli Informativi e Formativi
Presentazione [ppt - n. 80 slides] integrata con: - Filmato PLE – Imbracatura 1 - Filmato PLE – Imbracatura 2 - Filmato PLE – Stabilizzatori - Filmato PLE - Piattaforma NAPO - Test di verifica apprendimento [doc]
Fomazione PLE.zip|
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/Relazioni - Modelli/Documento di Valutazione del Rischio ATEX
Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive Titolo XI D. Lgs. 81/08 - ATEX
Stabilimento produzione Linoleum
Formato: doc Autore: Ing. J. valli
» Documento compreso nel Servizio di AbbonamentoLa Direttiva ATEX 99/92 si applica agli ambienti a rischio esplosione, laddove impianti e attrezzature certificate sono messe in esercizio, in definitiva, quindi, la Direttiva si rivolge agli Utilizzatori ( Rec. D.Lgs. 81/2008 Titolo XI). La Direttiva ATEX 94/9 si rivolge ai Fabbricanti di attrezzature destinate all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive e si manifesta con l'obbligo di Certificazione di questi prodotti. Requisiti a confronto delle direttive ATEX Prodotti 94/9/CE e Lavoro 99/92/CE: Requisiti principali ATEX Prodotti "ATEX 95" - 94/9/CE | Requisiti principali ATEX Lavoro "ATEX 137" - 99/92/CE | | Definizione dell’area di impiego degli apparecchi, specifiche del gruppo di apparecchi II/ categoria | Determinazione di zone in un impianto; selezione degli apparecchi corrispondenti | Categoria 1: Categoria 2: Categoria 3: | Zona 0 / 20 Zona 1 / 21 Zona 2 / 22 | | Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti principali relativi a sicurezza e salute o gli standard corrispondenti | Rispetto dei requisiti corrispondenti relativi a installazione, messa in esercizio e manutenzione | | Esecuzione di un’analisi dei rischi / delle fonti di accensione per gli apparecchi interessati | Esecuzione di un’analisi dei pericoli nell’area di esercizio, necessità di un coordinamento | | Produzione di una dichiarazione di conformità | Produzione di un documento per la protezione dalle esplosioni | | Garanzia di qualità adeguata | Aggiornamento a intervalli regolari |
Documento Valutazione dei Rischi ATEX.doc|
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/Relazioni - Modelli/Valutazione dei rischi Direttiva macchine: Esempio
Valutazione dei rischi Direttiva macchineUn documento completo di Valutazione dei Rischi di un accessorio di sollevamento, in riferimento ai RESS punti 1 e 4 dell'All. I della Direttiva Macchine. Direttiva Macchine 2006/42/CE - All. I RESS p.1,4UNI EN ISO 12100:2010 ISO/TR 14141-2 Accessori di sollevamento: Braga di sollevamento Autorizzazione RAMAL S.r.l. - PG Pag. 93 formato pdf. Elaborazione CM4 PRO - 2011 [Documento compreso nel Servizio di Abbonamento]
Valutazione dei rischi-Braga di sollevamento-RAMAL.pdf|
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/2006/42/CE Macchine/Accessori di sollevamento - Precisazioni Commissione
Machinery Directive 2006/42/EC Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery
This classification was approved by the Machinery Working Group as a basis for a consistent application of the term ‘lifting accessory’ as defined in Article 2 (d) of the Machinery Directive 2006/42/EC. The document gives examples of equipment that are considered as lifting accessories and other examples of equipment used for lifting loads that are not considered as lifting accessories. Questa classificazione è stata approvata dal Gruppo di Lavoro Macchine come base per una coerente applicazione del termine 'accessorio di sollevamento' di cui all'articolo 2 (d) della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il documento fornisce esempi di apparecchiature che sono considerate accessori di sollevamento e di altri esempi di attrezzature utilizzate per il sollevamento di carichi che non sono considerati accessori di sollevamento.
classification_of_equipment_lifting_machinery_dec_2009_en.pdf|
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/Altri Modelli/INFO CE - Certifico Document Review
INFO CE - Certifico Document Review
Prodotti immessi nello SEE
Esame documentale di:
- direttive CE - direttive CE “Nuovo Approccio” - regolamenti CE
1. Esame documentazione fornita 2. Esame Test Report 3. Individuazione Direttive/Regolamenti CE applicabili 4. Individuazione norme tecniche applicabili 5. Gestione non conformità
» Aderisci al Servizio
Precisiamo che il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive/Regolamenti CE di prodotto, ma deve essere visto come uno screening, sulla correttezza formale e tecnica dei documenti che devono essere elaborati/accompagnare i prodotti per la loro immissione nello SEE, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive/Regolamenti CE e delle Norme Tecniche.
Modello esempio completo di Certifico Document Review | Autore: Ing. Marco Maccarelli
20110611-DR-certifico.pdf|
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/97/23/CE Attrezzature a pressione/Linee guida/Guidelines Pressure Equipment Directive (PED) - Agg. 2011
Guidelines Pressure Equipment Directive (PED) - Agg. 2011
1. Scope and exclusions of the directive 2. Classification and categories 3. Assemblies 4. Evaluation assessment procedures 5. Interpretation of the essential requirements on design 6. Interpretation of the essential requirements on manufacturing 7. Interpretation of the essential requirements on materials 8. Interpretation of other essential requirements 9. Miscellaneous 10. General/Horizontal issues
European Commission – Enterprise and Industry
Certifico Elaborazione Portfolio Adobe Acrobat 10 PDF
PED-GuidelinesEuropeanCommission-2011.pdf|
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/2000/14/CE Acustica ambientale macchine/NOMEVAL - Noise of Machinery – Evaluation of Directive 2000/14/EC
NOMEVAL - Noise of Machinery – Evaluation of Directive 2000/14/EC
Study on the experience in the implementation and administration of Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors
FINAL REPORT 12 December 2007 Assignor: European Commission Enterprise and Industry Directorate-General Mechanical, Electrical and Telecom Equipment, Unit ENTR I/4EU Tender No. ENTR/05/105 Contract No. 2006 / SI2.449579
TÜV Nord Germany LNE France VCA UK Stieltjesweg 1 P.O. Box 1552600 AD Delft The Netherlands Tel: + 31 15 269 20 00 Fax: + 31 15 269 21 11 Internet: www.tno.nl
tno_nomevalrep12-12-07_en.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Documenti Aziende/Linee Guida Sicurezza macchine SICK
Linee Guida Sicurezza macchine SICK
Sei fasi per la sicurezza delle macchine
1. Valutazione dei Rischi 2. Progettazione sicura 3. Misure tecniche di protezione 4. Informazioni Rischi residui 5. Convalida generale della macchina 6. Immissione della macchina sul mercato
Da Sick una interessante Linea Guida Sicurezza macchine, correlazioni complete tra aspetti normativi e tecnici con esempi pratici. Italia
www.sick.com
Linee Guida Sicurezza maccchine SICK.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine
Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine
D.Lgs 81/2008
Art. 69. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
Art. 70. Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
Mod04_2011
Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine-Mod04_2011.doc|
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[Acquistabile]
/IEC/IEC/TR 62061-1:2010 Ed. 1.0 Technical Report
IEC/TR 62061-1
TECHNICAL REPORT
Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL COMMISSION Edition 1.0 2010-07 Licenza: Certifico S.r.l.
These standards classify safety-related control systems that implement safety functions into levels that are defined in terms of their probability of dangerous failure per hour. ISO 13849-1 has five Performance Levels (PLs), a, b, c, d and e, while IEC 62061 has three safety integrity levels (SILs), 1, 2 and 3.
» Download file .CEM
Estratto IEC-TR_62061-1_ED_1.0.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Documenti Aziende/Rockwell Automation: EN ISO 13849-1
EN ISO 13849-1
Safety Performance Level Transizione dalla EN 954-1 alla EN ISO 13849-1
Rockwell Automation
Safety_RM004_IT_P_ISO_13849.pdf|
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[Ris. Abbonati]
/Relazioni - Modelli/Adeguamento Sicurezza Tornio parallelo
Fascicolo - Adeguamento di Sicurezza
Allegato V D.Lgs. 81/2008
Macchina: Tornio parallelo
- Riferimenti Legislativi - Relazione preliminare di Verifica Conformità - Stima del Rischio - Misure di Adeguamento - Misure - Procedure - Segnaletica addetti - Attestazione Conformità
2011 - Fascicolo completo - formato doc
Adeguamento Sicurezza Tornio parallelo 2011.zip|
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[Acquistabile]
/2011/65/UE RoHS/Guida Nuova Direttiva RoHS II - Orgalime
GUIDE RoHS II - ORGALIME A practical Guide to understanding the specific obligations of Recast Directive 2011/65/EU on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in EEE (RoHS II)
Luglio 2011
Directive 2002/95/EC on the Restriction of Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (known as the “RoHS Directive” or “RoHS I”) restricts the use of lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenylethers in certain electrical and electronic equipment since 1st July 2006.
In December 2008, the European Commission proposed to recast Directive 2002/95/EC.
The result of this recast is Directive 2011/65/EU (hereafter referred to as the “Recast RoHS Directive” or “RoHS II”), which was finally adopted on 27 May 2011.
The Recast RoHS Directive has been published in the Official Journal of the EU on 1st July 2011 and entered into force on 21st July 2011. Member States will have to transpose the Recast RoHS Directive into national law by 2nd January 2013 at the latest.
The initial RoHS Directive 2002/95/EC and its successive amendments1 will be repealed with effect from 3rd January 2013.
Notwithstanding other EU legislation and Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) in particular, as of its entry into force, the Recast RoHS Directive is a critical reference for hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment.
The purpose of this ORGALIME Guide is therefore to explain the main changes and obligations arising from the recast, and to identify their consequences for ORGALIME industries.
This guide reflects the best knowledge of industry experts across Europe and the state of the art at the moment of its publication.
The principles contained in this Guide are however not legally binding. A binding interpretation of Community legislation is the exclusive competence of the European Court of Justice. ORGALIME also recommends to producers, when applying this Guide and its principles, to always refer to the national legislation of the Member State they are dealing with.
This ORGALIME Guide is to be considered as complementary to other ORGALIME Guides on the WEEE and RoHS Directives.
Until repeal of the initial RoHS Directive 2002/95/EC, with effect from 3rd January 2013 these other Orgalime Guides remain valid and should be consulted in parallel.
In addition, ORGALIME has also published a Guide on the REACH Regulation3, which provides further complementary information to this Guide.
Guida Nuova Direttiva RoHS II - Orgalime.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Altri Modelli/Forno industriale: Manuale Istruzioni Uso Manutenzione
Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione Forno industriale Modello completo - Pagine 71 Formato .doc
Fonte: Forni Ficola S.r.l.
Questa tipologia di forni è utilizzata in vari campi di applicazione come la cottura di porcellane, sanitari, terrecotte ed altro.
Sono costruiti con struttura in acciaio saldato e verniciato; gli organi e i materiali sono dimensionati per ottenere il massimo fattore di sicurezza e durata.
Il sistema di riscaldamento si basa su bruciatori a gas controllati da sensori che, facendo capo ad un computer, monitorano le fasi del processo di cottura.
Un sistema di serrande scorrevoli interposto fra la camera e il camino permette di controllare il livello di umidità interno, dei fumi e di sostanze alcali.
Campi di impiego: - Cottura di ceramica - Cottura di sanitari - Cottura di laterizi - Cottura di porcellana - Trattamento termico del vetro - Trattamento termico dei metalli
Manuale_Forni_Rev01_2011.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/CENELEC/CEI EN 60204-1/EC:2010-05 - Allegato ZZ
NORME ARMONIZZATE: Allegato Informativo ZZ
Il CENELEC ha concordato con la Commissione Europea di includere in tutte le nuove norme armonizzate elaborate in base a direttive CE fondate sui principi del Nuovo Approccio (direttiva macchine, direttiva EMC, direttiva ATEX ecc.) un allegato informativo ZZ.
Quest’ultimo è inteso a chiarire quali dei requisiti essenziali della direttiva siano coperti dalla norma armonizzata.
Esso deve altresì comprendere un cenno al fatto che la norma rappresenta un mezzo per raggiungere la conformità alla direttiva.
La premessa della norma deve inoltre contenere un riferimento al mandato e all'allegato ZZ
CEI EN 60204-1 Allegato ZZ (informativo) Requisiti essenziali delle Direttive Comunitarie soddisfatti dalla presente Norma
La Norma Europea EN 60204-1 è stata preparata su mandato conferito al CENELEC dalla Commissione Europea e dall’Associazione Europea per il Libero Scambio (EFTA) e, relativamente al suo campo di applicazione, soddisfa, elencati nell'Allegato ZZ, solo i requisiti essenziali tra quelli forniti nell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE.
CEI EN 60204-1-EC-Estratto.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/2004/108/CE Compatibilita' elettromagnetica/Manuale didattico «EMC» Groupe Schneider
Compatibilità elettromagnetica «EMC» Manuale didattico
- Comprensione dei fenomeni di compatibilità elettromagnetica - Conseguimento della compatibilità elettromagnetica nell’impianto - Norme, metodi e prove di EMC
Groupe Schneider
Guida_EMC_Gruppo Schneider.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Relazioni - Modelli/Fascicolo Tecnico Traversa di sollevamento Rev. 01.2011
Fascicolo Tecnico Direttiva macchine 2006/42/CE
Traversa di sollevamento
00 - Fascicolo Tecnico All. VII Dir. 2006/42/CE [doc] 01 - Valutazione dei Rischi All. I Dir. 2006/42/CE [pdf] 02 - Dichiarazione di Conformità All. IIa Dir. 2006/42/CE [doc] 03 - Targa marcatura CE All. III Dir. 2006/42/CE [doc] 04 - Manuale istruzioni All. I p.1.7.4 Dir. 2006/42/CE [doc] 05 - Relazione tecnica di calcolo All. I p.4 Dir. 2006/42/CE [doc]
Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 200
Fascicolo Tecnico Traversa di sollevamento Rev01.2011.pdf|
Descrizione
[Acquistabile]
/Relazioni - Modelli/UNI EN 982: Valutazione Rischi norma tipo B
UNI EN 982 - Oleoidraulica Valutazione dei Rischi / Conformità requisiti di una norma di tipo B
Esempio di Valutazione dei Rischi della norma UNI EN 982 effettuata con Certifico Macchine 4 PRO
Macchina: Pressa generica
1. Valutazione dei Rischi / Conformità Requisiti p. 5 [2006 .pdf] 2. UNI EN 982:2009 - Testo requisiti ITA [2009 .doc] 3. UNI EN 982 formato .cem importabile in CM 4 PRO [2011 .cem]
UNI EN 982 Sicurezza del macchinario ‑ Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica
UNI EN 982 - Valutazione dei Rischi di una norma di tipo B.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/Documenti Enti/OSHA/Safeguarding Equipment and Protecting Employees from Amputations - OSHA
OSHA
Safeguarding Equipment and Protecting Employees from Amputations
Small Business Safety and Health Management Series OSHA 3170-02R 2007 Occupational Safety and Health Administration U.S. Department of Labor
OSHA_Guide.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Documenti Aziende/Dossier Tecnici Sicurezza Macchine - Schneider Electric
Schneider Electric
Dossier Tecnici Sicurezza Macchine
Lo scopo di questi documenti è quello di fornire una guida alla corretta applicazione della Direttiva Macchine; per ciascun punto, quando necessario, vengono fornite delle precisazioni che ne facilitano l’interpretazione o dei rimandi agli articoli della/e norma/e applicabili.
Le protezioni e i dispositivi di controllo Dossier Sicurezza Macchine nº1 (comprende n°1-2-3)
Sistemi di comando a due mani. Requisiti generali e tipologie Dossier Sicurezza Macchine nº4
Sistemi di comando a due mani. Criteri di scelta. Precauzioni di montaggio Dossier Sicurezza Macchine nº5
Gestione dell'arresto d'emergenza Dossier Sicurezza Macchine nº6
Prevenzione degli avviamenti involontari - I circuiti ausiliari Dossier Sicurezza Macchine nº7
Prevenzione degli avviamenti involontari - I circuiti di potenza Dossier Sicurezza Macchine nº8
Fonte: Schneider Electric
Schneider Electric Dossier Sicurezza macchine - Portfolio.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Relazioni - Modelli/UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Lista di controllo persona designata
UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento Lista di controllo per la persona designata
UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Formazione di persona designata Artt. 71, 73 del D. Lgs. 81/2008 Direttiva macchine 2006/42/CE - N. A.
Nell’Appendice A della norma UNI ISO 23813:2011 è riportata una lista di controllo per una corretta procedura di controllo, verifica ed esecuzione di operazioni di sollevamento da parte della “persona designata”.
Abbiamo proceduto all'elaborazione di tale Lista di controllo per renderla fruibile agli operatori.
Formato .doc pag. 10 Rev 00_2011
Persona designata Persona competente che abbia il completo controllo dell’azionamento dell’apparecchio di sollevamento e operi per conto della direzione dell’organizzazione cherichiede la movimentazione del carico (organizzazione utilizzatrice).
Attitudini e conoscenze richiesteLe persone da formare come persone designate devono avere almeno 20 anni di età ed essere state impegnate, per almeno 2 anni, in operazioni di sollevamento con funzione di guida di apparecchi di sollevamento, di imbracatore o di segnalatore.Esse devono saper leggere, scrivere e comprendere la lingua da usare durante il corso di formazione e possedere buon senso, sangue freddo e capacità di guidare altre persone.
Lista controllo UNI ISO 23813 - Persona designata.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/Relazioni - Modelli/Relazione fonometrica Direttiva macchine
Relazione di rilievo fonometrico
Direttiva macchine 2006/42/CE
In accordo con i Requisiti All. I p. 1.5.8 p. 1.7.4.2
UNI EN ISO 3746 Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente
UNI EN ISO 11204 Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro ed in altre specifiche posizioni Metodo richiedente correzioni ambientali
UNI EN ISO 4871 Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora di macchine ed apparecchiature
Formato .doc
Relazione Rilievo fonometrico Direttiva Macchine_Rev01.doc|
Descrizione
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/ISPESL/INAIL/Buone prassi trattori
Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali. Il presente documento si pone l'obbiettivo di fornire soluzioni organizzative e/o procedurali in grado di supportare gli operatori del settore (datori di lavoro, avoratori autonomi,organi di controllo, ecc.) nelle attività di verifica e antenimento dei requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b) del D.Lgs. 81/08. Documento tecnico redatto dal Gruppo di Lavoro Nazionale istituito presso INAIL. Fonte: INAIL
INAIL - Buone prassi trattori.pdf|
Descrizione
[Ris. Abbonati]
/Relazioni - Modelli/Fascicolo Tecnico Gru a bandiera Rev. 01_2011
Fascicolo Tecnico Gru a bandiera
Direttiva macchine Direttiva 2006/42/CE - All. VIIA
Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 215
1 - Normativa di riferimento 2 - Valutazioni dei rischi RESS All. I Dir. 2006/42/CE 3 - Dichiarazioni di conformità 4 - Marcatura CE 5 - Manuale istruzioni per l'uso e la manutenzione 6 - Relazione di calcolo 7 - Registro di controllo 8 - Verbale collaudo installazione 9 - Manuale istruzioni uso e manutenzione paranco 10 - Certificazione CE Accessori di sollevamento commerciali
Fascicolo Tecnico Gru a bandiera_2011_Rev01.pdf|
Descrizione
[Acquistabile]
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Perizia Asseverata - 2012.03
Perizia Asseverata Conformità Sicurezza macchine Pacchetto 2012 Rev. 03
Macchine usate non marcate CE
Modello di Perizia Asseverata che deve accompagnare la vendita/noleggio/locazione di Macchine Usate non marcate CE, in accordo con:
D. Lgs. 17/2010 Art. 18 - D.P.R. 459/96 Art. 11 c.1,3 Norme finali e transitorie
D. Lgs. 81/2008 Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
D. Lgs. 81/2008 Art. 71 Obblighi del datore di lavoro
Elaborazione Certifico Adobe portfolio pdf.
Il file formato Adobe portfolio allegato contiene:
1. Modello di Perizia Asseverata [formato doc] 2. Elenco Requisiti All. V Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 [formato doc] 3. Elenco pericoli UNI EN ISO 12100 [formato doc] 4. D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza Ed. 03.2011 [formato pdf] 5. D. Lgs. 17/2010 - Attuazione Direttiva Macchine 2006/42/CE [formato pdf] 6. Guida all’applicazione Direttiva Macchine 2006/42/CE - UE [formato pdf] 7. File .CEM di Requisiti All. V D. Lgs. 81/2008 importabile in CM4 PRO [Formato cem] 8. Raccolta segnaletica di sicurezza n. 300 [formato jpg]
Perizia Assseverata Conformità Sicurezza macchine - Pacchetto 2012_Rev03.pdf|
Descrizione
[Acquistabile]
/97/23/CE Attrezzature a pressione/Appunti/Appunti di base Direttiva PED 97/23/CE - Rev. 01.2011
Appunti di base Direttiva PED 97/23/CE - Rev. 01.2011
Direttiva PED 97/23/CE - Pressure Equipment Directive È stata recepita in Italia con il D.Lgs. 93/2000. La direttiva PED nel suo complesso traccia un iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione, coinvolgendo Fabbricanti, Organismi Notificati, Utenti, Stati Membri e CEN. Si compone, nel Decreto recepito in Italia, di 22 articoli e di 7 allegati.
Autori: Certifico S.r.l.
Appunti direttiva PED - Rev 01_2011.doc|
Descrizione
[Acquistabile]
/Relazioni - Modelli/Fascicolo Tecnico Nastro trasportatore Rev. 00.2012
Fascicolo Tecnico Nastro trasportatore Rev. 00.2012
I Nastri trasportatori sono macchine diffuse in molti processi produttivi, il modello di FT proposto, con in primis il Manuale di Istruzioni per l’Uso e la Manutenzione e la Valutazione dei Rischi può essere considerato un ottimo master per tutte le tipologie di nastri trasportatori.
Direttiva macchine Direttiva 2006/42/CE - All. VIIA
Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 200
01 - Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione [doc] 02 - Valutazioni dei Rischi RESS All. I Dir. 2006/42/CE [pdf] 03 - Dichiarazione CE di Conformità [doc] 04 - Cover FT [doc] 05 - Indice FT [doc] 06 - Separatori di Sezione FT [doc]
Fascicolo Tecnico Nastro trasportatore Rev00_2012.pdf|
Descrizione
[Acquistabile]
/Check list/Presse piegatrici idrauliche: Check list norma tecnica UNI EN 12622:2010
Check list Presse piegatrici idrauliche
Elaborazione puntuale sulla norma tecnica: UNI EN 12622:2010 Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche
Utilizzabile per Verifiche di Conformità:
1. Adeguamento Testo Unico Sicurezza All. V D. Lgs. 81/2008 2. Valutazione dei Rischi All. I RESS Direttiva Macchine 2006/42/CE
Pag.: 85 Formato: docx Abbonati: SI
UNI EN 12622 - Check list presse idrauliche Rev00_2012.zip|
Descrizione
[Acquistabile]
/Relazioni - Modelli/Relazione di analisi UNI EN ISO 13849-1 Gru marina
Relazione di
ANALISI DELLE PARTI DEI SISTEMI DI COMANDO LEGATE ALLA SICUREZZA
UNI EN ISO 13849-1
La macchina in esame è una gru per uso in mare aperto di tipo offshore destinata ad essere installata sul ponte inclinabile di una nave posatubi.
La gru sarà installata su una piattaforma autolivellante, utilizzata solo a bordo per il sollevamento di pesi e persone.
Lo standard tecnico è conforme al regolamento LOYD'S REGISTER e alla UNI EN 13852-1.
La relazione analizza, nel caso descritto, l'applicazione della norma tecnica armonizzata UNI EN ISO 13849-1 ed individua il PL richiesto ed il PL calcolato con il software SISTEMA - IFA con report allegato.
La conformità alla norma tecnica armonizzata EN ISO 13849-1 è "Presunzione di Conformità" al RESS 1.2.1 dell'All'I della Direttiva macchine 2006/42/CE.
Elaborazione Certifico S.r.l. - 2012 Pag. 35 - formato pdf
Relazione Analisi SRP-CS Gru marina.pdf|
Descrizione
[Acquistabile]
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