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CATEGORIA APPROFONDIMENTI (10 risultati)
/[R] 98/37/CE Macchine/Equipaggiamenti elettrici/Sicurezza nella progettazione delle macchine: interazione norme equipaggiamento elettrico
1. - Introduzione: progettare in sicurezza 1.1 - La consulenza 1.2 - La struttura normativa 1.2.1 - Breve introduzione alle nuove norme sulla sicurezza dei macchinari 1.2.2 - Evoluzione normativa: i perchè del cambiamento, le nuove norme e qualche sovrapposizione
2. - Criteri di progettazione e realizzazione delle macchine 2.1 - Ripari 2.2 - Interblocchi sui ripari mobili 2-3 - Arresto di emergenza
3. - Equipaggiamento elettrico delle macchine
4. - I sistemi di comando
5. - Interfaccia uomo-macchina
6. - Analisi e valutazione del rischio mediante EN 954-1 ed EN 14121-1 6.1 - Procedura per la segnalazione e la progettazione delle misure di sicurezza 6.2 - Valutazione del rischio e categorie di sicurezza
7. - Analisi e valutazione del rischio mediante EN 13849-1 e EN 14121-1 7.1 - Nuovi e vecchi concetti: categorie di sicurezza, PL, MTTF, DC
8. - Cosa cambia nell'analisi del rischio: due variazioni importanti
Interazione norme equipaggiamento elettrico.pdf|
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(€ 20.00)
/2004/108/CE Comp. elettromagnetica/Direttiva 2004/108/CE - Chiarimenti applicativi
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica: Chiarimenti applicativi per Componenti, Prodotti finiti, Sistemi. Impianti.
Applicazione della Direttiva EMC.pdf|
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(€ 10.00)
/89/686/CEE D.P.I./Dispositivi di Protezione Individuale - D.Lgs 81/2008 e marcatura CE
D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale Per "DPI" è da intendersi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 69, titolo III – Dlgs 81/2008 e s.m. e i.). - Documento .pdf 88 pagine
Dispositivi_di_protezione_Individuale_DPI.pdf|
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(€ 20.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Fascicolo Tecnico/Struttura FTC - Direttiva macchine 98/37/CE
Struttura di Fascicolo Tecnico di Costruzione FTC in accordo con la Direttiva macchine 98/37/CE All. V punto a)- Cover - Indice - Separatori di Sezioni [Documento word]
__________________________________________________________________________________________ Direttiva macchine 98/37/CE All. V
omiss... 3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi accertato e poter garantire che la documentazione definita in appresso è e resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo: a) un fascicolo tecnico della costruzione composto: - da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando; - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari; - dall'elenco, - dei requisiti essenziali della presente direttiva, - delle norme, e - delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina; - dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina; - se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o un laboratorio competente; - se dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, a sua scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio competente; - da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina; b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza.
La mancata presentazione della documentazione in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva.
4. a) Non è necessario che la documentazione di cui al punto 3 esista materialmente in permanenza; tuttavia essa deve poter essere riunita e resa disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua importanza; essa non deve comprendere i progetti dettagliati ed altre informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza; b) la documentazione di cui al punto 3 è conservata e tenuta a disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esemplare della macchina se si tratta di fabbricazione in serie; c) la documentazione di cui al punto 3 deve essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità, fatta eccezione per le istruzioni per l'uso della macchina.
Fascicolo Tecnico.zip|
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(€ 20.00)
/94/9/CE ATEX/Direttiva 99/92/CE ATEX lavoro/Valutazione Rischio ATEX D.Lgs 81/2008 - Dir. 94/9/CE
Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive ATEX ai sensi del titolo XI D.Lgs. 81/2008 in relazione alla Direttiva ATEX prodotti 94/9/CE. Azienda di riparazione autoveicoli in cui sono individuate le seguenti attività soggette a Valutazione ATEX:
- Attività di saldatura - Attività di taglio ossiacetilenica - Attività di sostituzione oli su mezzi in riparazione - Attività di svuotamento serbatoio raccolta oli esausti
Documento [formato word].
Documento Valutazione Rischio ATEX.doc|
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(€ 50.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE/Direttiva macchine: Tavola di concordanza
Utile documento a colonne di raffronto tra la Direttiva Macchine 98/37/CE e la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - [Formato word]
Tavola di concordanza Dir. 98-37-CE _ Dir. 2006-42-CE.doc|
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(€ 20.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine e Sistemi Qualita'/Gestione FTC macchine e Sistemi Qualitą
La gestione ed aggiornamento dei Facicoli Tecnici di Costruzione di macchine (FTC) nella produzione di serie è prevista nella Direttiva macchine 98/37/CE nell'Allegato V c. b "nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva". La gestione di tale aspetto è obbligatoria secondo la Direttiva macchine e si interseca spesso in aziende certificate in Qualità in accordo con la norma UNI EN ISO 9000 in rif. al punto 7.3 - Progettazione e sviluppo.
Allegata procedura esemplificativa
Procedura - Gestione FTC macchine.doc|
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(€ 5.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine Allegato IV/Adeguamento presse piegatrici funzionanti ad alta velocitą
Il funzionamento di presse piegatrici idrauliche ad alta velocità è possibile esclusivamente utilizzando dei sitemi di protezione della zona pericolosa unitamente ad un comando ad azione mantenuta costituito da un singolo attuatore (ad esempio il pedale) a tre posizioni di cui quella intermedia sia di marcia e le altre di arresto. Va precisato che il comando a due mani non è più considerato un sistema di sicurezza per le presse piegatrici. La relazione seguente redatta in conformità alla norma UNI EN 12622:2001 descrive due possibili soluzioni per la messa in sicurezza di presse piegatrici immesse in commercio con il comando a due mani come sistema di sicurezza e funzionanti ad alta velocità. Macchine acquistate prima del 2000 prive di sistemi di sicurezza anche se correttamente marcate CE non sono adeguate alla regola dell'arte e pertanto il datore di lavoro è responsabile della messa a disposizione dei lavoratori di macchine pericolose. Le soluzioni proposte sono:
- Comando ad azione mantenuta più barriere ottiche - Comando ad azione mantenuta più laser beam solidale alla traversa mobile
Adeguamento presse piegatrici.pdf|
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(€ 30.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Istruzioni per l'uso/Istruzioni per l'uso - UNI EN ISO 12100 - 1
UNI EN ISO 12100-2 [estratto]
6. INFORMAZIONI PER L'USO
6.1 Requisiti generali
La redazione della bozza delle informazioni per I'uso è una parte integrante della progettazione di una macchina (vedere ISO 12100-1 2003, figura 1). Le informazioni per I'uso consistono in collegamenti comunicativi, come testi, parole, segnali, simboli o diagrammi, utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all'utilizzatore. Sono dirette a utilizzatori professionisti e10 non professionisti.
Nota Vedere anche IEC 62079 per la strutturazione e la presentazione delle informazioni per l’uso.
Devono essere fornite informazioni all'utilizzatore sull'uso previsto della macchina prendendo in considerazione, in particolare, tutte le sue modalità di funzionamento.
6.1.1 Devono contenere tutte le indicazioni necessarie a garantire l'utilizzo sicuro e corretto della macchina.In questa ottica, devono informare e avvertire I'utilizzatore sul rischio residuo.Le informazioni devono indicare:- se è necessaria formazione: - se sono richiesti dispositivi di protezione individuale; - la possibile necessità di ripari o dispositivi di protezione supplementari (vedere la ISO 12100-1:2003, figura 1, nota 4).
Non devono escludere gli usi della macchina che possono essere ragionevolmente dedotti dalla sua designazione e descrizione e devono inoltre avvertire del rischio risultante dall'uso della macchina in modi diversi da quelli descritti nelle informazioni, in particolare considerando il suo uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
......segue in allegato.
Istruzioni per uso - 12100-2 - Par. 6.zip|
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(€ 5.00)
/2006/42/CE Macchine/Macchine e Sistemi Qualita'/Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine
La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine/impianti alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs 17/2010, per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione - F.T.C.
Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine.doc|
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(€ 10.00)
CATEGORIA NEWS (2 risultati)
/Marcatura CE/Servizio di Consulenza INFO CE - Document Review
Servizio di Consulenza
INFO CE - Document Review
INFO CE - Document Review è un Servizio di Consulenza rivolto a tutti coloro che si trovano a dover gestire gli obblighi relativi alle Direttive e Regolamenti CE per l'immissione dei propri prodotti nello SEE [ Spazio Economico Europeo]. Aderendo al Servizio, il Cliente, previo invio del Modulo informativo INFO CE - Document Review compilato, allegando info sul prodotto interessato e comunicando con noi, potrà usufruire di una consulenza di Esame Documentale.
Certifico fornirà un Rapporto di Esame Documentale - Document Review sul prodotto indicato. INFO CE - Document Review
1. Esame documentazione fornita 2. Esame Test Report 3. Individuazione Direttive/Regolamenti CE applicabili 4. Individuazione norme tecniche applicabili 5. Gestione non conformità
Precisiamo che il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive/Regolamenti CE di prodotto, ma deve essere visto come uno screening, sulla correttezza formale e tecnica dei documenti che devono essere elaborati/accompagnare i prodotti per la loro immissione nello SEE, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive/Regolamenti CE e delle Norme Tecniche.
INFOCE2011_Rev02.pdf|
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(€ 250.00)
/Certifico/ACM - Abbonamento Bundle PROMO 2012
Con l'offerta "Abbonamento Bundle", puoi acquistare gli Abbonamenti ai siti www.certifico.it e www.marcaturace.com insieme, ad un prezzo favorevole, ed avere a disposizione più di 230 documenti, recensioni, guide, che potranno esserti di supporto nella tua attività.
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LMO-CER2012_Rev00.pdf|
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(€ 300.00)
CATEGORIA DOWNLOAD (51 risultati)
/[R] 98/37/CE Macchine/DIRETTIVA MACCHINE: Rischi Elettrici e di Compatibilitą Elettromagnetica
1. Il rischio elettrico e la Direttiva Bassa Tensione 2. La normativa tecnica per la sicurezza elettrica delle macchine 3. La Certificazione CE dei materiale elettrico/elettronico per la compatibilità elettromagnetica
Guida alla sicurezza delle Macchine.zip|
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(€ 10.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Risposte Ufficiali CE Direttiva Macchine
Risposte Ufficiali della Commissione a quesiti posti sulla Direttiva Macchine
Risposte Ufficiali CE.doc|
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(€ 20.00)
/2006/95/CE Bassa Tensione/Quadri elettrici/Prove di verifica su quadri elettrici - CEI EN 60439-1
CEI EN 60439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo.
Prove di verifica - EN 60439-1_Rev.02.doc|
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(€ 20.00)
/2006/95/CE Bassa Tensione/Quadri elettrici/Quadri elettrici - Scheda di Collaudo - Verifica CEI EN 60439 (CEI 17-13)
Scheda di Collaudo - Verifica e Dichiarazione di Conformità in accordo con la norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) ed EN 60204-1 per tutti i costruttori di quadri elettrici composta dalle sezioni - Certificato di collaudo - Calcolo limiti di sovratemperatura - Scheda di collaudo - Prova di tensione applicata - Verifica della tenuta al cortocircuito
Scheda Collaudo Quadri elettrici CEI EN 60439.doc|
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(€ 20.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Modello per l'installazione e il collaudo di macchine ed impianti agroalimentari
Modello per la formalizzazione di una corretta installazione e di un collaudo di macchinari con esito positivo di tutte le parti componenti. Accettazione della fornitura di macchinari rispondente alle specifiche concordate nel capitolato del contratto di fornitura e rispondente a tutti gli obblighi di legge a cui sono soggetti.
Certificato di installazione e collaudo.doc|
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(€ 20.00)
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Dichiarazione CE di Conformita' Equipaggiamenti elettrici
Esempio di Dichiarazione CE di Conformità di un Equipaggiamento elettrico di bordo macchina comprensivo di Quadro elettrico. Direttiva 2006/95/CE BT Direttiva 2004/108/CE EMC
DichiarazioneCEconformitą-EquipaggiamentoElettrico.doc|
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(€ 10.00)
/Informazione e Formazione/Marcatura CE - Modulo approfondimento 2
Marcatura CE - Modulo Approfondimento 2 Organizzazione del Fascicolo Tecnico di Costruzione e dei passi da seguire per redigere il documento di Analisi dei Rischi, produrre il Manuale d'Istruzioni per Uso e Manutenzione e Compilare correttamente la Dichiarazione di Conformità.
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Presentazione ppt
Marcatura CE - Modulo approfondimento 2.zip|
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(€ 20.00)
/Informazione e Formazione/Marcatura CE - Modulo Base
Marcatura CE: ”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici” - Modulo Base Modulo di formazione introduttivo alle direttive CE
OBIETTIVI -Conoscere legislazione e normative applicabili alle macchine e prodotti elettrici -Redigere correttamente un Fascicolo Tecnico di Costruzione FTC -Fornire informazioni necessarie per la corretta apposizione della marcatura CE
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Presentazione ppt
Marcatura CE - Modulo Base.zip|
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(€ 50.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Barriere a raggi infrarossi - UNI EN 999
Barriere e fotocellule di sicurezza a raggi infrarossi (dispositivi di protezione optoelettronici attivi). Progettazione ed installazione in accordo con la norma armonizzata EN 999 - Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo.
Barriere a raggi infrarossi.pdf|
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(€ 10.00)
/Informazione e Formazione/Marcatura CE - Modulo Approfondimento 1
Marcatura CE -”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici”-Modulo Approdondimento 1 Modulo di formazione Approfondimento alle direttive CE
OBIETTIVI -Conformità ai RESS e Norme Armonizzate tipo A, B, C. -Identificazione dei pericoli in accodo con la Norma EN 12100-1:2005 e 12100-2:2005 -Valutazione dei Rischi in accordo con la norma EN 1050 -Requisiti di Sicurezza Elettrici in accordo con la norma EN 60204-1 -Approccio all'Analisi dei Rischi
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Presentazione ppt
Marcatura CE -Modulo Approfondimento 1.zip|
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(€ 50.00)
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione conformitą D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine
Attestazione conformità D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine
D.P.R. 459/1996
Art. 11 "Norme finali e transitorie" 1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
D.Lgs 81/2008
Art. 69. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
Art. 70. Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Mod01_2011
Attestazione D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine-Mod01_2011.doc|
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(€ 10.00)
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Relazione di adeguamento presse al D.Lgs. 81/08 - All. V
Titolo III
...omissisis...
Art. 70. - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Adeguamento presse D.Lgs 81-2008 All. V.doc|
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(€ 25.00)
/Informazione e Formazione/Il Conducente di Carrelli Elevatori
Moduli Informativi e Formativi 2011 Il conducente di carrelli elevatori
D. Lgs. 81/2008 Artt. 36, 37 Moduli Formativi ed Informativi
Presentazione [ppt - n. 117 slides]
Il D. Lgs n°. 81/2008 (Art. 71 c. 7 lettera a-b) tratta dell'uso delle attrezzature di lavoro che comportano rischi specifici. Poiché il carrello elevatore è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza".
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento
Formazione Carrelli Elevatori.zip|
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(€ 25.00)
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Lista di Controllo per le Ispezioni regolari degli apparecchi di sollevamento
Lista di Controllo Ispezioni regolari apparecchi di sollevamento
D.Lgs. 81/08 – Art. 71 co. 11 Norma tecnica UNI ISO 9927-1
UNI ISO 9927-1:1997 Apparecchi di sollevamento - Ispezioni - Generalità Attrezzatura di movimentazione, apparecchio di sollevamento, gru, ispezione, generalità. La norma specifica le regolari ispezioni che devono essare eseguite sugli apparecchi di sollevamento.
Utilizzabile per autogrù, gru a torre, ecc. Rev. 1.0 - 2011
Lista di Controllo apparecchi di sollevamento.doc|
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(€ 20.00)
/Relazioni - Modelli/Analisi posizionamento disp. protezione optoelettronici
Relazione UNI EN 999 - Analisi tecnica relativa al posizionamento dispositivi di protezione optoelettronici scarico linee - Anno 2003 Norme riportate ritirate o sostituite, struttura relazione esempio.
Ing. M. Maccarelli Rif. UNI EN 1050 “Principi per la valutazione dei rischi”. CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine”. UNI EN 954-1 “Parti dei sistemi comando legate alla Sicurezza”. UNI EN 999 “Distanze di posizionamento”. CEI EN 61496-1 “Apparecchi elettrosensibili”. CEI EN 61496-2 “Dispostivi ottici”. CEI EN 60947-5-1 “Apparecchiature a bassa tensione Dispositivi per circuito di comando ed elementi di manovra”. UNI EN 418 “Dispositivi di arresto di emergenza, aspetti funzionali”. UNI EN 1088 “Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Criteri di scelta e progettazione”.
Relazione UNI EN 999.pdf|
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(€ 10.00)
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Modello Perizia di Valutazione Tecnico Economica beni mobili
Modello Perizia di Valutazione Tecnico – Economica beni mobili con contratto di locazione commerciale a riscatto.
Applicazione pratica ad una macchina "Densificatore"
Struttura Modello: - Identificazione beni - Criteri di valutazione - Deprezzamento - Documentazione fotografica
Formato doc - 35 Mb
..........
La valutazione del valore dei beni mobili oggetto di contratto di locazione commerciale a riscatto, al momento della restituzione, è eseguita secondo il criterio del Costo di ricostruzione deprezzato.
A fronte di normale uso e regolare manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del conduttore, il Costo di ricostruzione propriamente detto (reproduction cost) è “il costo di ricostruzione stimato ai prezzi correnti di un esatto duplicato tipologico del bene, ottenuto impiegando gli stessi materiali, le stesse tecnologie, gli stessi standard costruttivi, lo stesso schema esecutivo”.
Per il principio di sostituzione che stabilisce che un compratore non è disposto a pagare per un bene una somma maggiore del costo di riproduzione di un altro sostituto che presenta la stessa utilità funzionale, per stabilire il valore del bene, il costo di ricostruzione viene diminuito del livello di deprezzamento raggiunto dal bene stesso.
Il deprezzamento è un processo di progressiva perdita dell’intrinseco valore economico del bene, inteso in termini reali, escludendo quindi influenze di carattere monetario.
Le principali cause che determinano il deprezzamento di un impianto o attrezzatura sono: - L’uso - Gli agenti fisici naturali - Gli eventi avversi eccezionali - L’obsolescenza
L’uso provoca un logorio fisico e conseguentemente una diminuizione dell’efficienza del bene. Tale sì, il deprezzamento determinato da questa causa è da ritenere proporzionale a normale utilizzazione.
Gli agenti fisici naturali sono una insieme di cause (clima, inquinamento, ecc.) che concorrono al logorio fisico.
Gli eventi avversi eccezionali sono una insieme di cause (incidenti, ecc.) che possono comportare danneggiamenti fisici.
L’obsolescenza consiste nel superamento tecnologico del bene strumentale ed è legata al progresso tecnologico che immette sul mercato beni sempre più perfezionati, rendendo obsoleti quelli a disposizione.
..........
Perizia Tecnico Economica Valutazione beni mobili.doc|
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(€ 30.00)
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008
Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008
La presente procedura si applica all’attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro in accordo con l'Art. 71 del D.Lgs. 81/2008:
Manutenzione - Ordinaria - Straordinaria
Controllo Sicurezza - controllo iniziale - interventi di controllo periodici - interventi di controllo straordinari
Il datore di lavoro, provvede affinché:
- le attrezzature di lavoro siano soggette ad un controllo d'installazione - le attrezzature di lavoro siano soggette ad un controllo dopo ogni nuovo montaggio - le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad interventi di controllo periodici - le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad interventi di controllo straordinari
I risultati dei controlli di cui sopra devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Procedura Agg. Rev. 03_2011 - formato .doc
D. Lgs. 81/2008
Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
…omissis…
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devonoessere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate inALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di Soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali30, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
14. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
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Procedura_Art_71_Rev03_2011.zip|
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(€ 20.00)
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Tornio parallelo: Adeguamento al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili per la messa in sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 - All. V Modello esempio relazione di verifica conformità e adeguamento tornio parallelo al D.Lgs. 81/2008
Adeguamento D.Lgs 81-2008 Tornio parallelo.doc|
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(€ 20.00)
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Trapano a colonna: Adeguamento al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili per la messa in sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 - All. V Modello esempio relazione di verifica conformità e adeguamento trapano a colonna al D.Lgs. 81/2008
Adeguamento D.Lgs 81-2008 Trapano a colonna.doc|
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(€ 20.00)
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione conformitą D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature
Attestazione conformità D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature
D.Lgs 81/2008
Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Art. 69. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.
Mod02_2011
Attestazione D.Lgs. 81-2008-Vendita Locazione Attrezzature-Mod02_2011.doc|
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(€ 10.00)
/2006/42/CE Macchine/Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi argano di sollevamento
Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi "Argano di sollevamento"
EN 14492-1 Apparecchi di sollevamento - Argani/paranchi motorizzati - P. 1Modello esempio CM 4 PRO - 2010 - pag. 95 Formato DOC
[Documento compreso nel Servizio di Abbonamento]
Valutazione-Rischi-RESS-All-I.zip|
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(€ 25.00)
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformitą
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità Altre Direttive applicabili: Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica2004/108/CE [Elaborazione Software Certifico macchine]
DichiarazioneCEconformitą.doc|
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(€ 10.00)
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione Incorporazione
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb [Elaborazione Software Certifico macchine]
DichiarazioneIncorporazione.doc|
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(€ 10.00)
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione conformitą D.Lgs. 81-2008-Noleggio Concessione Uso Attrezzature
Attestazione conformità D.Lgs. 81-2008-Noleggio Concessione Uso Attrezzature
D. Lgs. 81/2008
Art. 69. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Mod03_2011
Attestazione D.Lgs. 81-2008-Noleggio Uso Attrezzature-Mod03_2011.doc|
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(€ 10.00)
/ISO/Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine
La presente procedura definisce il metodo e le responsabilità per mantenere la conformità delle macchine/impianti alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs 17/2010, per la marcatura CE, attraverso la gestione e l’aggiornamento dei relativi Fascicoli Tecnici di Costruzione - F.T.C.
Pro 0-0-01 rev.00 - Gestione Aggiornamento FTC macchine.doc|
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(€ 10.00)
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione Conformitą macchine All. V D.Lgs 81/2008
Attestazione Conformità macchine All. V D. Lgs. 81/2008
Adeguamento macchine non marcate CE
Attestazione di Conformità macchine ai sensi degli Art. 70, 71 del D.Lgs. 81/2008 di macchine non marcate CE, da redigere a seguito dell’individuazione delle misure di sicurezza e relativo adeguamento previste dal Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi.
Art. 70 Requisiti di sicurezza …omiss…. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.
Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro …omiss…. 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1,comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
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Il file zip contiene: 1. Attestazione di Conformità macchine All. V D.Lgs. 81/2008 [doc] 2. Requisiti All. V D.Lgs. 81/2008 [pdf] 3. Requisiti All. V D.Lgs 81/2008 importabili in CM4 PRO [cem] 4. Esempio importazione file cem [pdf]
Attestazione Conformitą macchine All. V D.LGs 81-2008 - 2012.zip|
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(€ 15.00)
/Relazioni - Modelli/CEI EN 60204-1:Test Report Equipaggiamenti elettrici
Modello Test Report CEI EN 60204-1: Prove di verifica equipaggiamento elettrico
CEI EN 60204-1:2006 Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Regole generali.
Il documento riporta tutte le verifiche, obbligatorie e non, da effettuare sull'equipaggiamento elettrico di una macchina, secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60204-1:2006. Sono descritti i metodi e valori di prova, inseriti in un comodo report dove organizzare i valori ottenuti e le valutazioni effettuate ottenendo una relazione sulla sicurezza elettrica delle macchine.
Prove:
a)Verifica che l’equipaggiamento elettrico sia conforme alla documentazione tecnica; b)In caso di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica, devono essere verificate le condizioni per la protezione mediante interruzione automatica; c)Prove di resistenza dell’isolamento; d)Prove di tensione; e)Protezione contro le tensioni residue; f)Prove funzionali.
Qualora non esistano norme di prodotto specifiche per la macchina che indichino quali prove effettuare, le verifiche devono sempre includere le voci a), b), e f), e possono includere una o più voci da c) a e).
Test Report EN 60204_Rev01_2011.doc|
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(€ 25.00)
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Raccolta segnaletica di sicurezza
Raccolta di 380 cartelli di segnaletica di sicurezza (190 small + 190 Large - formato jpg):
- ADR - Antincendio - Divieto - Emergenza - Obbligo - Pericolo
Segnaletica.zip|
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(€ 20.00)
/89/106/CEE Prodotti da costruzione/Cancello motorizzato: Direttiva CPD - Direttiva Macchine
Fascicolo Tecnico di Costruzione CE Cancello scorrevole motorizzato
Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione Direttiva 2006/42/CE - Macchine
Completo - Formato .doc Valida - Direttiva 89/106/CEE abrogata dal C.P.R. 305/2011
INDICE
1. Valutazione conformità secondo la direttiva 89/106/CEE
1.1. Documentazione generale sezione 1 1.1.1. Legislazione di riferimento / Mandato CEN di riferimento 1.1.2. Elenco norme tecniche applicate armonizzate secondo la Dir. 89/106/CEE
1.2. Procedure attestazione conformità 1.2.1. Descrizione prodotti 1.2.2. Sistema di attestazione della conformità 1.2.3. Assegnazione dei compiti per la valutazione di conformità
1.3. Attestazione di conformità 1.3.1. Prove iniziali di tipo 1.3.2. Controllo della produzione di fabbrica - CPF
2. Valutazione conformità secondo la direttiva 2006/42/CE
2.1. Documentazione generale 2.1.1. Descrizione motorizzazioni 2.1.2. Elenco delle norme tecniche applicate, armonizzate secondo la Dir. 2006/42/CE 2.1.3. Legislazione di riferimento
2.2. Valutazione dei rischi Allegato I Dir. 2006/42/CE 2.2.1 Valutazione dei rischi Allegato I Dir. 2006/42/CE
3. Dichiarazione di conformità
4. Marcatura ed etichettatura CE
5. Manuale di Istruzioni per l’uso e la manutenzione
Fascicolo Tecnico-Cancello Motorizzato.zip|
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(€ 60.00)
/Check list/Check list Ganci semplici fucinati
Check list di verifica ganci semplici fucinati in accordo con:
D. Lgs. 81/2008 All. V Parte II p. 3.1 UNI 9472-1:1989 UNI ISO 9927-1:1997 UNI 9473-1:1989
Check List - Ganci Semplici.doc|
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(€ 25.00)
/Informazione e Formazione/CEI EN 60204-1 - CEI EN 60439-1 - EN ISO 13849-1
CEI EN 60204-1 CEI EN 60439-1 EN ISO 13849-1
La correlazione tra le norme base dell’equipaggiamento elettrico di macchine
Presentazione ppt - 121 Slides Autori: Ing. Jacopo Valli Giuseppe Zappia
CEI EN 60204-1:2006 Valutazione dei rischi Associazione alla norma CEI EN 60439-1 Questionario preliminare Uso dispositivi elettronici Compatibilità elettromagnetica Morsetti di alimentazione Dispositivi di sezionamento Sezionamento mediante prese a spina Circuiti esclusi dal sezionamento Lavori elettrici Personale autorizzato ad accedere all’interno dei quadri elettrici Barriere contro l’azionamento improprio dei contatori Protezioni mediante interruzione automatica dell’ alimentazione Alimentazione da un sistema TN Tempo di interruzione Coordinamento Scelta e implicazioni del dispositivo automatico di interruzione Collegamento equipotenziale supplementare Alimentazione da un sistema TT Alimentazione da un sistema IT Monitoraggio dell’isolamento Protezione differenziale Disturbi elettrici Equipotenzializzazione contro le tensioni di contatto Equipaggiamenti con elevate correnti di dispersione a terra Protezione contro il sovraccarico Dispositivo per l’ arresto di emergenza Superamento dei limiti di funzionamento Apparecchiature elettroniche con funzioni di sicurezza Prevenzione in caso di guasti verso terra sui circuiti di comando Segnalatori luminosi e visualizzatori Armadi pedonabili Conduttori Combinazioni presa/spina Segnalazioni parte calde Targa dell’ equipaggiamento Documentazione tecnica Verifiche Protezione contro i contatti indiretti
EN ISO 13849-1 Novità della EN ISO 13849-1 Definizioni Generalità MTTFd Diagnostic Coverage Procedura semplificata per la stima del PL
CEI EN 60204-1 e norme correlate.zip|
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(€ 30.00)
/Relazioni - Modelli/Paletto antinfortunistico: Documentazione Tecnica EN 795
Paletto antinfortunistico - Dispositivo di ancoraggio
Documentazione Tecnica in accordo con UNI EN 795 - Pag. 40
- Valutazione dei Rischi e modalità d'uso - Analisi della norma UNI EN 795 - Attestazione di rispondenza alla norma tecnica UNI EN 795 - Istruzioni per l’installazione
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria Industriale - Ing. R. Marsili - Rapporto di prova secondo UNI EN 795 - Analisi delle prestazioni dinamiche di dispositivi di ancoraggio per la protezione delle cadute dall’alto
Il paletto antinfortunistico non rientra nel campo di applicazione della Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale DPI 89/686/CEE e di conseguenza non è prevista la marcatura CE in quanto non corrisponde alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3.
In particolare il testo dell’Art. 1 comma 3 recita:
Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).
Il paletto antinfortunistico è considerabile in questo caso un dispositivo esterno.
Ad ulteriore conferma della non applicabilità della direttiva 89/686/CEE al prodotto in questione si è pronunciata la Commissione europea per chiarire l’incongruenza secondo cui la norma EN 795 è armonizzata secondo la direttiva DPI ma in realtà i dispositivi di cui tratta non sono DPI.
La decisione, il cui testo è riportata di seguito, tenendo conto che la norma EN 795 riguarda sia DPI corrispondenti alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3 che dispositivi non corrispondenti a questa definizione, risolve la questione imponendo una avvertenza di seguito al riferimento alla norma EN 795 nell’elenco delle norme armonizzate pubblicate dalla GUCE. L’avvertenza dichiara che la norma EN 795 non è armonizzata per i dispositivi di classe C, a cui il paletto è riconducibile e per essi non conferisce presunzione di conformità.
Il paletto antinfortunistico in ogni caso è stato progettato e costruito e testato per soddisfare i requisiti della norma EN 795 che costituisce un valido riferimento per realizzare ancoraggi a linea flessibile orizzontale sicuri e secondo la regola dell’arte.
UNI EN 795:2002 Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.
Coordinatori Ing. M. Maccarelli Ing. J. Valli
Si ringrazia Manini Prefabbricati S.p.A. - www.manini.it
» Documento compreso nel Servizio di Abbonamento
Documentazione Tecnica Paletto antifortunistico UNI EN 795.pdf|
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(€ 40.00)
/Informazione e Formazione/Marcatura CE: ''Comprendere il metodo''
Marcatura CE: ''Comprendere il metodo''
Uno strumento informativo e formativo di base e approfondimento sull’approccio alla marcatura CE
Dagli strumenti giuridici del Nuovo Approccio all’applicazione delle Norme Tecniche. Procedure per le Direttive:
- Macchine 2006/42/CE - Bassa Tensione 2006/95/CE - Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
Presentazione ppt – 128 Slides – 2011 Autori: Team Certifico
Unione Europea - I tre pilastri - Principali Istituzioni Comunitarie - Strumenti Giuridici comunitari - Diritto derivato
Nuovo Approccio - Libera circolazione delle merci - Principi fondamentali - RESS e Norme Armonizzate - Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute - Presunzione di conformità - Marcatura CE
Organismi di normazione - Mandato della Commissione - Mandato - Europei - Nazionali - Italiani - Cooperazione
Direttive Nuovo Approccio - Campo di applicazione - Requisiti fondamentali in materia di Sicurezza - Clausola generale d’Immssionie sul Mercato - Documenti comprovanti la Conformità - Clausola di Libera Circolazione - Gestione degli Elenchi di Norme - Clausola di Salvaguardia - Attestati di Conformità - Esempi
Norme Norme tecniche Norme armonizzate - Perfezionamento - Recepimento - Clausola di Salvaguardia - Cancellazione - Riferimenti - Classificazione - Tipo A, B1, B2, C - Come ottenere la Conformità
Approccio modulare - Moduli di Valutazione - Organismo Notificato
Marcatura CE e Sistemi Qualità Documentazione Tecnica - Fascicolo Tecnico di Costruzione - Fascicolo Tecnico di Costruzione: documenti costituenti - Dichiarazione CE di Conformità
Messa in Servizio
Soggetti coinvolti - Il Fabbricante - Il Distributore - L’Utilizzatore - Validità del contratto
Sanzioni
Direttive applicabili
Direttiva macchine - Entrata in vigore - Recepimento - D. Lgs. 17/2010 - Campo di applicazione - Definizioni - Esclusioni - Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute - Valutazione dei Rischi - Come ottenere la Conformità - Stima del Rischio - Riduzione del Rischio - Valutazione della Conformità - Fascicolo Tecnico di Costruzione - Dichiarazione CE di Conformità - Targa CE - Sanzioni - Sanzioni: D. Lgs. 17/2010 - Sanzioni: D. Lgs. 17/2010 e D. Lgs. 81/2008
Direttiva Bassa Tensione - Campo di applicazione - Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute - Sovrapposizioni con la Direttiva Macchine
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica - Campo di applicazione - Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento
Marcatura CE-Comprendere il metodo.zip|
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(€ 50.00)
/2006/42/CE Macchine/EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformitą
EN ISO 12100:2010 - Presunzione di Conformità
Con la Comunicazione della Commissione europea 2011C 110-1 del 08.04.2011 la Norma tecnica EN ISO 12100:2010 è entrata in regime di armonizzazione. La norma EN ISO 12100:2010 sostituisce le norme EN ISO 12100-1 e 2 ed EN ISO 14121-1. Le norme sostituite potranno ancora essere applicate in Presunzione di Conformità per la Direttiva macchine fino al 30.11.2013. Dopo tale data avverrà la cessazione della Presunzione di Conformità. In allegato: - Presunzione di Conformità EN ISO 12100:2010 - Sintesi - Comunicazione Commissione 2011C 110-1 del 08.04.2011 - ISO: Tabella corrispondenza ISO 12100:2010 e le norme sostituite ISO 12100-1 e 2, ISO 14121-1 - UNI EN ISO 12100 2010 - Annex B Informative - UNI EN ISO 12100:2010 in formato .CEM importabile in CM 4 PRO
» Documento Riservato abbonati
UNI EN ISO 12100-2010 Presunzione di Conformitą.zip|
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(€ 15.00)
/Informazione e Formazione/Lavoratori Piattaforme di Lavoro Elevabili - P.L.E.
Formazione ed Informazione P.L.E.
Piattaforme di Lavoro Elevabili aeree e scale
D. Lgs. 81/2008 Artt. 36, 37 Moduli Informativi e Formativi
Presentazione [ppt - n. 80 slides] integrata con: - Filmato PLE – Imbracatura 1 - Filmato PLE – Imbracatura 2 - Filmato PLE – Stabilizzatori - Filmato PLE - Piattaforma NAPO - Test di verifica apprendimento [doc]
Fomazione PLE.zip|
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(€ 30.00)
/Relazioni - Modelli/Documento di Valutazione del Rischio ATEX
Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive Titolo XI D. Lgs. 81/08 - ATEX
Stabilimento produzione Linoleum
Formato: doc Autore: Ing. J. valli
» Documento compreso nel Servizio di AbbonamentoLa Direttiva ATEX 99/92 si applica agli ambienti a rischio esplosione, laddove impianti e attrezzature certificate sono messe in esercizio, in definitiva, quindi, la Direttiva si rivolge agli Utilizzatori ( Rec. D.Lgs. 81/2008 Titolo XI). La Direttiva ATEX 94/9 si rivolge ai Fabbricanti di attrezzature destinate all'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive e si manifesta con l'obbligo di Certificazione di questi prodotti. Requisiti a confronto delle direttive ATEX Prodotti 94/9/CE e Lavoro 99/92/CE: Requisiti principali ATEX Prodotti "ATEX 95" - 94/9/CE | Requisiti principali ATEX Lavoro "ATEX 137" - 99/92/CE | | Definizione dell’area di impiego degli apparecchi, specifiche del gruppo di apparecchi II/ categoria | Determinazione di zone in un impianto; selezione degli apparecchi corrispondenti | Categoria 1: Categoria 2: Categoria 3: | Zona 0 / 20 Zona 1 / 21 Zona 2 / 22 | | Gli apparecchi devono soddisfare i requisiti principali relativi a sicurezza e salute o gli standard corrispondenti | Rispetto dei requisiti corrispondenti relativi a installazione, messa in esercizio e manutenzione | | Esecuzione di un’analisi dei rischi / delle fonti di accensione per gli apparecchi interessati | Esecuzione di un’analisi dei pericoli nell’area di esercizio, necessità di un coordinamento | | Produzione di una dichiarazione di conformità | Produzione di un documento per la protezione dalle esplosioni | | Garanzia di qualità adeguata | Aggiornamento a intervalli regolari |
Documento Valutazione dei Rischi ATEX.doc|
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/Relazioni - Modelli/Valutazione dei rischi Direttiva macchine: Esempio
Valutazione dei rischi Direttiva macchineUn documento completo di Valutazione dei Rischi di un accessorio di sollevamento, in riferimento ai RESS punti 1 e 4 dell'All. I della Direttiva Macchine. Direttiva Macchine 2006/42/CE - All. I RESS p.1,4UNI EN ISO 12100:2010 ISO/TR 14141-2 Accessori di sollevamento: Braga di sollevamento Autorizzazione RAMAL S.r.l. - PG Pag. 93 formato pdf. Elaborazione CM4 PRO - 2011 [Documento compreso nel Servizio di Abbonamento]
Valutazione dei rischi-Braga di sollevamento-RAMAL.pdf|
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(€ 20.00)
/Altri Modelli/INFO CE - Certifico Document Review
INFO CE - Certifico Document Review
Prodotti immessi nello SEE
Esame documentale di:
- direttive CE - direttive CE “Nuovo Approccio” - regolamenti CE
1. Esame documentazione fornita 2. Esame Test Report 3. Individuazione Direttive/Regolamenti CE applicabili 4. Individuazione norme tecniche applicabili 5. Gestione non conformità
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Precisiamo che il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive/Regolamenti CE di prodotto, ma deve essere visto come uno screening, sulla correttezza formale e tecnica dei documenti che devono essere elaborati/accompagnare i prodotti per la loro immissione nello SEE, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive/Regolamenti CE e delle Norme Tecniche.
Modello esempio completo di Certifico Document Review | Autore: Ing. Marco Maccarelli
20110611-DR-certifico.pdf|
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(€ 25.00)
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine
Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine
D.Lgs 81/2008
Art. 69. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
Art. 70. Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
Mod04_2011
Dichiarazione D.Lgs 81-2008-Manutenzione Macchine-Mod04_2011.doc|
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(€ 10.00)
/Relazioni - Modelli/Adeguamento Sicurezza Tornio parallelo
Fascicolo - Adeguamento di Sicurezza
Allegato V D.Lgs. 81/2008
Macchina: Tornio parallelo
- Riferimenti Legislativi - Relazione preliminare di Verifica Conformità - Stima del Rischio - Misure di Adeguamento - Misure - Procedure - Segnaletica addetti - Attestazione Conformità
2011 - Fascicolo completo - formato doc
Adeguamento Sicurezza Tornio parallelo 2011.zip|
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(€ 30.00)
/Altri Modelli/Forno industriale: Manuale Istruzioni Uso Manutenzione
Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione Forno industriale Modello completo - Pagine 71 Formato .doc
Fonte: Forni Ficola S.r.l.
Questa tipologia di forni è utilizzata in vari campi di applicazione come la cottura di porcellane, sanitari, terrecotte ed altro.
Sono costruiti con struttura in acciaio saldato e verniciato; gli organi e i materiali sono dimensionati per ottenere il massimo fattore di sicurezza e durata.
Il sistema di riscaldamento si basa su bruciatori a gas controllati da sensori che, facendo capo ad un computer, monitorano le fasi del processo di cottura.
Un sistema di serrande scorrevoli interposto fra la camera e il camino permette di controllare il livello di umidità interno, dei fumi e di sostanze alcali.
Campi di impiego: - Cottura di ceramica - Cottura di sanitari - Cottura di laterizi - Cottura di porcellana - Trattamento termico del vetro - Trattamento termico dei metalli
Manuale_Forni_Rev01_2011.zip|
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(€ 40.00)
/Relazioni - Modelli/Fascicolo Tecnico Traversa di sollevamento Rev. 01.2011
Fascicolo Tecnico Direttiva macchine 2006/42/CE
Traversa di sollevamento
00 - Fascicolo Tecnico All. VII Dir. 2006/42/CE [doc] 01 - Valutazione dei Rischi All. I Dir. 2006/42/CE [pdf] 02 - Dichiarazione di Conformità All. IIa Dir. 2006/42/CE [doc] 03 - Targa marcatura CE All. III Dir. 2006/42/CE [doc] 04 - Manuale istruzioni All. I p.1.7.4 Dir. 2006/42/CE [doc] 05 - Relazione tecnica di calcolo All. I p.4 Dir. 2006/42/CE [doc]
Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 200
Fascicolo Tecnico Traversa di sollevamento Rev01.2011.pdf|
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(€ 30.00)
/Relazioni - Modelli/UNI EN 982: Valutazione Rischi norma tipo B
UNI EN 982 - Oleoidraulica Valutazione dei Rischi / Conformità requisiti di una norma di tipo B
Esempio di Valutazione dei Rischi della norma UNI EN 982 effettuata con Certifico Macchine 4 PRO
Macchina: Pressa generica
1. Valutazione dei Rischi / Conformità Requisiti p. 5 [2006 .pdf] 2. UNI EN 982:2009 - Testo requisiti ITA [2009 .doc] 3. UNI EN 982 formato .cem importabile in CM 4 PRO [2011 .cem]
UNI EN 982 Sicurezza del macchinario ‑ Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica
UNI EN 982 - Valutazione dei Rischi di una norma di tipo B.zip|
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(€ 25.00)
/Relazioni - Modelli/UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Lista di controllo persona designata
UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento Lista di controllo per la persona designata
UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Formazione di persona designata Artt. 71, 73 del D. Lgs. 81/2008 Direttiva macchine 2006/42/CE - N. A.
Nell’Appendice A della norma UNI ISO 23813:2011 è riportata una lista di controllo per una corretta procedura di controllo, verifica ed esecuzione di operazioni di sollevamento da parte della “persona designata”.
Abbiamo proceduto all'elaborazione di tale Lista di controllo per renderla fruibile agli operatori.
Formato .doc pag. 10 Rev 00_2011
Persona designata Persona competente che abbia il completo controllo dell’azionamento dell’apparecchio di sollevamento e operi per conto della direzione dell’organizzazione cherichiede la movimentazione del carico (organizzazione utilizzatrice).
Attitudini e conoscenze richiesteLe persone da formare come persone designate devono avere almeno 20 anni di età ed essere state impegnate, per almeno 2 anni, in operazioni di sollevamento con funzione di guida di apparecchi di sollevamento, di imbracatore o di segnalatore.Esse devono saper leggere, scrivere e comprendere la lingua da usare durante il corso di formazione e possedere buon senso, sangue freddo e capacità di guidare altre persone.
Lista controllo UNI ISO 23813 - Persona designata.zip|
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(€ 20.00)
/Relazioni - Modelli/Relazione fonometrica Direttiva macchine
Relazione di rilievo fonometrico
Direttiva macchine 2006/42/CE
In accordo con i Requisiti All. I p. 1.5.8 p. 1.7.4.2
UNI EN ISO 3746 Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente
UNI EN ISO 11204 Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature – Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro ed in altre specifiche posizioni Metodo richiedente correzioni ambientali
UNI EN ISO 4871 Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora di macchine ed apparecchiature
Formato .doc
Relazione Rilievo fonometrico Direttiva Macchine_Rev01.doc|
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(€ 40.00)
/Relazioni - Modelli/Fascicolo Tecnico Gru a bandiera Rev. 01_2011
Fascicolo Tecnico Gru a bandiera
Direttiva macchine Direttiva 2006/42/CE - All. VIIA
Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 215
1 - Normativa di riferimento 2 - Valutazioni dei rischi RESS All. I Dir. 2006/42/CE 3 - Dichiarazioni di conformità 4 - Marcatura CE 5 - Manuale istruzioni per l'uso e la manutenzione 6 - Relazione di calcolo 7 - Registro di controllo 8 - Verbale collaudo installazione 9 - Manuale istruzioni uso e manutenzione paranco 10 - Certificazione CE Accessori di sollevamento commerciali
Fascicolo Tecnico Gru a bandiera_2011_Rev01.pdf|
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(€ 35.00)
/Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Perizia Asseverata - 2012.03
Perizia Asseverata Conformità Sicurezza macchine Pacchetto 2012 Rev. 03
Macchine usate non marcate CE
Modello di Perizia Asseverata che deve accompagnare la vendita/noleggio/locazione di Macchine Usate non marcate CE, in accordo con:
D. Lgs. 17/2010 Art. 18 - D.P.R. 459/96 Art. 11 c.1,3 Norme finali e transitorie
D. Lgs. 81/2008 Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
D. Lgs. 81/2008 Art. 71 Obblighi del datore di lavoro
Elaborazione Certifico Adobe portfolio pdf.
Il file formato Adobe portfolio allegato contiene:
1. Modello di Perizia Asseverata [formato doc] 2. Elenco Requisiti All. V Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 [formato doc] 3. Elenco pericoli UNI EN ISO 12100 [formato doc] 4. D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza Ed. 03.2011 [formato pdf] 5. D. Lgs. 17/2010 - Attuazione Direttiva Macchine 2006/42/CE [formato pdf] 6. Guida all’applicazione Direttiva Macchine 2006/42/CE - UE [formato pdf] 7. File .CEM di Requisiti All. V D. Lgs. 81/2008 importabile in CM4 PRO [Formato cem] 8. Raccolta segnaletica di sicurezza n. 300 [formato jpg]
Perizia Assseverata Conformitą Sicurezza macchine - Pacchetto 2012_Rev03.pdf|
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(€ 40.00)
/97/23/CE Attrezzature a pressione/Appunti/Appunti di base Direttiva PED 97/23/CE - Rev. 01.2011
Appunti di base Direttiva PED 97/23/CE - Rev. 01.2011
Direttiva PED 97/23/CE - Pressure Equipment Directive È stata recepita in Italia con il D.Lgs. 93/2000. La direttiva PED nel suo complesso traccia un iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione, coinvolgendo Fabbricanti, Organismi Notificati, Utenti, Stati Membri e CEN. Si compone, nel Decreto recepito in Italia, di 22 articoli e di 7 allegati.
Autori: Certifico S.r.l.
Appunti direttiva PED - Rev 01_2011.doc|
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(€ 15.00)
/Relazioni - Modelli/Fascicolo Tecnico Nastro trasportatore Rev. 00.2012
Fascicolo Tecnico Nastro trasportatore Rev. 00.2012
I Nastri trasportatori sono macchine diffuse in molti processi produttivi, il modello di FT proposto, con in primis il Manuale di Istruzioni per l’Uso e la Manutenzione e la Valutazione dei Rischi può essere considerato un ottimo master per tutte le tipologie di nastri trasportatori.
Direttiva macchine Direttiva 2006/42/CE - All. VIIA
Elaborazione Certifico Adobe Portfolio pdf – Pag. 200
01 - Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione [doc] 02 - Valutazioni dei Rischi RESS All. I Dir. 2006/42/CE [pdf] 03 - Dichiarazione CE di Conformità [doc] 04 - Cover FT [doc] 05 - Indice FT [doc] 06 - Separatori di Sezione FT [doc]
Fascicolo Tecnico Nastro trasportatore Rev00_2012.pdf|
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(€ 35.00)
/Check list/Presse piegatrici idrauliche: Check list norma tecnica UNI EN 12622:2010
Check list Presse piegatrici idrauliche
Elaborazione puntuale sulla norma tecnica: UNI EN 12622:2010 Sicurezza delle macchine utensili - Presse piegatrici idrauliche
Utilizzabile per Verifiche di Conformità:
1. Adeguamento Testo Unico Sicurezza All. V D. Lgs. 81/2008 2. Valutazione dei Rischi All. I RESS Direttiva Macchine 2006/42/CE
Pag.: 85 Formato: docx Abbonati: SI
UNI EN 12622 - Check list presse idrauliche Rev00_2012.zip|
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/Relazioni - Modelli/Relazione di analisi UNI EN ISO 13849-1 Gru marina
Relazione di
ANALISI DELLE PARTI DEI SISTEMI DI COMANDO LEGATE ALLA SICUREZZA
UNI EN ISO 13849-1
La macchina in esame è una gru per uso in mare aperto di tipo offshore destinata ad essere installata sul ponte inclinabile di una nave posatubi.
La gru sarà installata su una piattaforma autolivellante, utilizzata solo a bordo per il sollevamento di pesi e persone.
Lo standard tecnico è conforme al regolamento LOYD'S REGISTER e alla UNI EN 13852-1.
La relazione analizza, nel caso descritto, l'applicazione della norma tecnica armonizzata UNI EN ISO 13849-1 ed individua il PL richiesto ed il PL calcolato con il software SISTEMA - IFA con report allegato.
La conformità alla norma tecnica armonizzata EN ISO 13849-1 è "Presunzione di Conformità" al RESS 1.2.1 dell'All'I della Direttiva macchine 2006/42/CE.
Elaborazione Certifico S.r.l. - 2012 Pag. 35 - formato pdf
Relazione Analisi SRP-CS Gru marina.pdf|
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