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CATEGORIA APPROFONDIMENTI (9 risultati)
/[R] 98/37/CE Macchine/Equipaggiamenti elettrici/Sicurezza nella progettazione delle macchine: interazione norme equipaggiamento elettrico
1. - Introduzione: progettare in sicurezza 1.1 - La consulenza 1.2 - La struttura normativa 1.2.1 - Breve introduzione alle nuove norme sulla sicurezza dei macchinari 1.2.2 - Evoluzione normativa: i perchè del cambiamento, le nuove norme e qualche sovrapposizione
2. - Criteri di progettazione e realizzazione delle macchine 2.1 - Ripari 2.2 - Interblocchi sui ripari mobili 2-3 - Arresto di emergenza
3. - Equipaggiamento elettrico delle macchine
4. - I sistemi di comando
5. - Interfaccia uomo-macchina
6. - Analisi e valutazione del rischio mediante EN 954-1 ed EN 14121-1 6.1 - Procedura per la segnalazione e la progettazione delle misure di sicurezza 6.2 - Valutazione del rischio e categorie di sicurezza
7. - Analisi e valutazione del rischio mediante EN 13849-1 e EN 14121-1 7.1 - Nuovi e vecchi concetti: categorie di sicurezza, PL, MTTF, DC
8. - Cosa cambia nell'analisi del rischio: due variazioni importanti
Interazione norme equipaggiamento elettrico.pdf|
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(€ 20.00)
/2004/108/CE Comp. elettromagnetica/Direttiva 2004/108/CE - Chiarimenti applicativi
Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica: Chiarimenti applicativi per Componenti, Prodotti finiti, Sistemi. Impianti.
Applicazione della Direttiva EMC.pdf|
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(€ 10.00)
/89/686/CEE Dispositivi di Protezione Individuale/Dispositivi di Protezione Individuale - D.Lgs 81/2008 e marcatura CE
D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale Per "DPI" è da intendersi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 69, titolo III – Dlgs 81/2008 e s.m. e i.). - Documento .pdf 88 pagine
Dispositivi_di_protezione_Individuale_DPI.pdf|
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(€ 20.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Fascicolo Tecnico/Struttura FTC - Direttiva macchine 98/37/CE
Struttura di Fascicolo Tecnico di Costruzione FTC in accordo con la Direttiva macchine 98/37/CE All. V punto a)- Cover - Indice - Separatori di Sezioni [Documento word]
__________________________________________________________________________________________ Direttiva macchine 98/37/CE All. V
omiss... 3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi accertato e poter garantire che la documentazione definita in appresso è e resterà disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo: a) un fascicolo tecnico della costruzione composto: - da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando; - dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari; - dall'elenco, - dei requisiti essenziali della presente direttiva, - delle norme, e - delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina; - dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina; - se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o un laboratorio competente; - se dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, a sua scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio competente; - da un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina; b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza.
La mancata presentazione della documentazione in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva.
4. a) Non è necessario che la documentazione di cui al punto 3 esista materialmente in permanenza; tuttavia essa deve poter essere riunita e resa disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua importanza; essa non deve comprendere i progetti dettagliati ed altre informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine salvo se la loro conoscenza è indispensabile o necessaria alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza; b) la documentazione di cui al punto 3 è conservata e tenuta a disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esemplare della macchina se si tratta di fabbricazione in serie; c) la documentazione di cui al punto 3 deve essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità, fatta eccezione per le istruzioni per l'uso della macchina.
Fascicolo Tecnico.zip|
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(€ 20.00)
/94/9/CE ATEX/Direttiva 99/92/CE ATEX lavoro/Valutazione Rischio ATEX D.Lgs 81/2008 - Dir. 94/9/CE
Documento di Valutazione del Rischio da Atmosfere Esplosive ATEX ai sensi del titolo XI D.Lgs. 81/2008 in relazione alla Direttiva ATEX prodotti 94/9/CE. Azienda di riparazione autoveicoli in cui sono individuate le seguenti attività soggette a Valutazione ATEX:
- Attività di saldatura - Attività di taglio ossiacetilenica - Attività di sostituzione oli su mezzi in riparazione - Attività di svuotamento serbatoio raccolta oli esausti
Documento [formato word].
Documento Valutazione Rischio ATEX.doc|
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(€ 50.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE/Direttiva macchine: Tavola di concordanza
Utile documento a colonne di raffronto tra la Direttiva Macchine 98/37/CE e la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE - [Formato word]
Tavola di concordanza Dir. 98-37-CE _ Dir. 2006-42-CE.doc|
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(€ 20.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine e Sistemi Qualita'/Gestione FTC macchine e Sistemi Qualitą
La gestione ed aggiornamento dei Facicoli Tecnici di Costruzione di macchine (FTC) nella produzione di serie è prevista nella Direttiva macchine 98/37/CE nell'Allegato V c. b "nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva". La gestione di tale aspetto è obbligatoria secondo la Direttiva macchine e si interseca spesso in aziende certificate in Qualità in accordo con la norma UNI EN ISO 9000 in rif. al punto 7.3 - Progettazione e sviluppo.
Allegata procedura esemplificativa
Procedura - Gestione FTC macchine.doc|
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(€ 5.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Macchine Allegato IV/Adeguamento presse piegatrici funzionanti ad alta velocitą
Il funzionamento di presse piegatrici idrauliche ad alta velocità è possibile esclusivamente utilizzando dei sitemi di protezione della zona pericolosa unitamente ad un comando ad azione mantenuta costituito da un singolo attuatore (ad esempio il pedale) a tre posizioni di cui quella intermedia sia di marcia e le altre di arresto. Va precisato che il comando a due mani non è più considerato un sistema di sicurezza per le presse piegatrici. La relazione seguente redatta in conformità alla norma UNI EN 12622:2001 descrive due possibili soluzioni per la messa in sicurezza di presse piegatrici immesse in commercio con il comando a due mani come sistema di sicurezza e funzionanti ad alta velocità. Macchine acquistate prima del 2000 prive di sistemi di sicurezza anche se correttamente marcate CE non sono adeguate alla regola dell'arte e pertanto il datore di lavoro è responsabile della messa a disposizione dei lavoratori di macchine pericolose. Le soluzioni proposte sono:
- Comando ad azione mantenuta più barriere ottiche - Comando ad azione mantenuta più laser beam solidale alla traversa mobile
Adeguamento presse piegatrici.pdf|
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(€ 30.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Istruzioni per l'uso/Istruzioni per l'uso - UNI EN ISO 12100 - 1
UNI EN ISO 12100-2 [estratto]
6. INFORMAZIONI PER L'USO
6.1 Requisiti generali
La redazione della bozza delle informazioni per I'uso è una parte integrante della progettazione di una macchina (vedere ISO 12100-1 2003, figura 1). Le informazioni per I'uso consistono in collegamenti comunicativi, come testi, parole, segnali, simboli o diagrammi, utilizzati separatamente o in combinazione per trasmettere informazioni all'utilizzatore. Sono dirette a utilizzatori professionisti e10 non professionisti.
Nota Vedere anche IEC 62079 per la strutturazione e la presentazione delle informazioni per l’uso.
Devono essere fornite informazioni all'utilizzatore sull'uso previsto della macchina prendendo in considerazione, in particolare, tutte le sue modalità di funzionamento.
6.1.1 Devono contenere tutte le indicazioni necessarie a garantire l'utilizzo sicuro e corretto della macchina.In questa ottica, devono informare e avvertire I'utilizzatore sul rischio residuo.Le informazioni devono indicare:- se è necessaria formazione: - se sono richiesti dispositivi di protezione individuale; - la possibile necessità di ripari o dispositivi di protezione supplementari (vedere la ISO 12100-1:2003, figura 1, nota 4).
Non devono escludere gli usi della macchina che possono essere ragionevolmente dedotti dalla sua designazione e descrizione e devono inoltre avvertire del rischio risultante dall'uso della macchina in modi diversi da quelli descritti nelle informazioni, in particolare considerando il suo uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
......segue in allegato.
Istruzioni per uso - 12100-2 - Par. 6.zip|
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(€ 5.00)
CATEGORIA NEWS (3 risultati)
/Certifico Macchine/Analisi UNI EN 982 - Sistemi oleidraulici - Certifico macchine
Esempio di Analisi della norma UNI EN 982 - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche - Effettuata con Certifico Macchine
Analisi UNI EN 982.zip|
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(€ 20.00)
/Marcatura CE/Servizio di Consulenza Online «INFO CE»
«INFO CE» è un Servizio di Consulenza Online rivolto a tutti coloro che si trovano a dover gestire gli obblighi relativi alle Direttive che prevedono la marcatura CE per la fabbricazione/vendita dei loro prodotti nello SEE [Spazio Economico Europeo].
Aderendo al Servizio, il Cliente, previo invio del Modulo informativo INFO CE compilato, allegando info sui prodotti costruiti/venduti e comunicando telefonicamente con noi, potrà usufruire di una consulenza di approccio alla problematica della marcatura CE, per questo, riceverà risposta ad 1 quesito relativo ad 1 prodotto (via Email o potrà scaricare da una Area Riservata di www.marcaturace.com), inerente la marcatura CE dei prodotti costruiti/venduti, in particolare:
- Risposta a quesito posto - Verifica Direttive CE, Norme Tecniche Armonizzate, Dichiarazioni CE di Conformità - Verifica altra documentazione di interesse (Manualistica, ecc)
Chiaramente il Servizio non può sostituire una azione di consulenza mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalle Direttive che prevedono la marcatura CE, ma potrà essere un primo valido e formativo approccio, visto, in particolar modo, le continue e spesso repentine modifiche e sostituzioni delle Direttive CE e delle Norme Tecniche Amonizzate.
INFOCE2009.pdf|
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(€ 100.00)
/Certifico/Abbonamento PROMO 2010
Offerta Abbonamento 2010
Certifico + Marcatura CE
Oltre 100 documenti, guide, recensioni con un click!
€ 250,00 + IVA anziché € 350,00 + IVA
LMO-CER2010_Rev03.pdf|
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(€ 250.00)
CATEGORIA DOWNLOAD (27 risultati)
/[R] 98/37/CE Macchine/Guida alla sicurezza delle Macchine.zip
1. Il rischio elettrico e la Direttiva Bassa Tensione 2. La normativa tecnica per la sicurezza elettrica delle macchine 3. La Certificazione CE dei materiale elettrico/elettronico per la compatibilità elettromagnetica
Guida alla sicurezza delle Macchine.zip|
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(€ 10.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Risposte Ufficiali CE.doc
Risposte Ufficiali della Commissione a quesiti posti sulla Direttiva Macchine
Risposte Ufficiali CE.doc|
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(€ 20.00)
/2006/95/CE Bassa Tensione/Quadri elettrici/Prove di verifica su quadri elettrici - CEI EN 60439-1
CEI EN 60439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo.
Prove di verifica - EN 60439-1_Rev.02.doc|
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(€ 20.00)
/2006/95/CE Bassa Tensione/Quadri elettrici/Scheda Collaudo Quadri elettrici CEI EN 60439.doc
Scheda di Collaudo - Verifica e Dichiarazione di Conformità in accordo con la norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) ed EN 60204-1 per tutti i costruttori di quadri elettrici composta dalle sezioni - Certificato di collaudo - Calcolo limiti di sovratemperatura - Scheda di collaudo - Prova di tensione applicata - Verifica della tenuta al cortocircuito
Scheda Collaudo Quadri elettrici CEI EN 60439.doc|
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(€ 20.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Certificato di installazione e collaudo.doc
Modello per la formalizzazione di una corretta installazione e di un collaudo di macchinari con esito positivo di tutte le parti componenti. Accettazione della fornitura di macchinari rispondente alle specifiche concordate nel capitolato del contratto di fornitura e rispondente a tutti gli obblighi di legge a cui sono soggetti.
Certificato di installazione e collaudo.doc|
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(€ 20.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Prove di verifica - EN 60204-1 2006.doc
CEI EN 60204-1:2006 Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: Regole generali.
Il documento riporta tutte le verifiche, obbligatorie e non, da effettuare sull'equipaggiamento elettrico di una macchina, secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60204-1:2006. Sono descritti i metodi e valori di prova, inseriti in un comodo report dove organizzare i valori ottenuti e le valutazioni effettuate ottenendo una relazione sulla sicurezza elettrica delle macchine.
Prove di verifica - EN 60204-1 2006.doc|
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(€ 20.00)
/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Dichiarazione CE di Conformita' Equipaggiamenti elettrici
Esempio di Dichiarazione CE di Conformità di un Equipaggiamento elettrico di bordo macchina comprensivo di Quadro elettrico. Direttiva 2006/95/CE BT Direttiva 2004/108/CE EMC
DichiarazioneCEconformitą-EquipaggiamentoElettrico.doc|
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(€ 5.00)
/Software/Analisi UNI EN 982 - Sistemi oleidraulici - Certifico macchine
Esempio di Analisi della norma UNI EN 982 - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche.
Elaborazione Software Certifico Macchine
Analisi UNI EN 982.zip|
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(€ 20.00)
/Formazione/Marcatura Ce - Modulo approfondimento 2.ppt
Marcatura CE - Modulo approfondimento 2
Marcatura Ce - Modulo approfondimento 2.ppt|
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(€ 20.00)
/Formazione/Marcatura CE - Modulo Base.zip
Marcatura CE - ”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici” - Modulo Base Modulo di formazione introduttivo alle direttive CE
OBIETTIVI -Conoscere legislazione e normative applicabili alle macchine e prodotti elettrici -Redigere correttamente un Fascicolo Tecnico di Costruzione FTC -Fornire informazioni necessarie per la corretta apposizione della marcatura CE
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Presentazione ppt
Marcatura CE - Modulo Base.zip|
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(€ 50.00)
/[R] 98/37/CE Macchine/Barriere a raggi infrarossi.pdf
Barriere e fotocellule di sicurezza a raggi infrarossi (dispositivi di protezione optoelettronici attivi). Progettazione ed installazione in accordo con la norma armonizzata EN 999 - Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo.
Barriere a raggi infrarossi.pdf|
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(€ 10.00)
/Formazione/Marcatura CE Modulo Approfondimento 1.ppt
Marcatura CE -”Percorso di conformità CE di macchine e prodotti elettrici”-Modulo Approdondimento 1 Modulo di formazione Approfondimento alle direttive CE
OBIETTIVI -Conformità ai RESS e Norme Armonizzate tipo A, B, C. -Identificazione dei pericoli in accodo con la Norma EN 12100-1:2005 e 12100-2:2005 -Valutazione dei Rischi in accordo con la norma EN 1050 -Requisiti di Sicurezza Elettrici in accordo con la norma EN 60204-1 -Approccio all'Analisi dei Rischi
AUTORI Ing. Marco Maccarelli Ing. Jacopo Valli
FORMATO Presentazione ppt
Marcatura CE Modulo Approfondimento 1.ppt|
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(€ 50.00)
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Attestazione Conformitą al D.Lgs 81-2008 Vendita Attrezzature di lavoro
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per le attrezzature di lavoro prive di marcatura CE è necessaria per la vendita, noleggio, ecc. una attestazione di conformità.
Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008, in base alla direttiva Macchine e Regolamento di attuazione D.P.R. 459/96 Art. 11, l’obbligo riguardava macchine o componenti di sicurezza.
Ora con il Testo Unico l’obbligo riguarda in senso più ampio tutte le attrezzature: D.Lgs 81/2008 – Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1) Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’Art 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di cui all’allegato V.
D.Lgs 81/2008 – Art. 70. - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
intendendo per attrezzature: D.Lgs 81/2008 – Art 69 – Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Attestazione di conformitą al D.Lgs 81-2008 - Vendita Attrezzature di lavoro.doc|
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Acquista
(€ 10.00)
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Relazione di adeguamento presse al D.Lgs. 81/08 - All. V
Titolo III
...omissisis...
Art. 70. - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Adeguamento presse D.Lgs 81-2008 All. V.doc|
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(€ 25.00)
/Formazione/DLgs 81-2008 Corso Carrellisti.zip
Il D. Lgs n°. 81/2008 (Art. 71 c. 7 lettera a-b) tratta dell'uso delle attrezzature di lavoro che comportano rischi specifici. Poiché il carrello elevatore è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza".
"Il Conducente di Carrelli Elevatori" Formazione dei lavoratori conducenti di carrelli elevatori - Presentazione [formato.ppt] pag. 117
DLgs 81-2008 Corso Carrellisti.zip|
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(€ 25.00)
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Attestazione di Conformitą al D.Lgs. 81/2008 - Interventi di manutenzione attrezzature
Attestazione di Conformità al D.Lgs. 81/2008 per interventi di riparazione, manutenzione di attrezzature di lavoro sulle quali non sono state effettuate modifiche o aggiunte alle caratteristiche originarie che influiscano sugli aspetti di sicurezza e di modifica del funzionamento, per quali si debba essere effettuata nuova marcatura CE
Art. 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
intendendo per attrezzature: Art. 69 - Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. ...omiss...
Attestazione di conformitą al D.Lgs 81-2008 - Interventi manutenzione Attrezzature.doc|
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Acquista
(€ 5.00)
/Relazioni/Analisi posizionamento disp. protezione optoelettronici
Relazione UNI EN 999 - Analisi tecnica relativa al posizionamento dispositivi di protezione optoelettronici scarico linee - Anno 2003 Norme riportate ritirate o sostituite, struttura relazione esempio.
Ing. M. Maccarelli Rif. UNI EN 1050 “Principi per la valutazione dei rischi”. CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine”. UNI EN 954-1 “Parti dei sistemi comando legate alla Sicurezza”. UNI EN 999 “Distanze di posizionamento”. CEI EN 61496-1 “Apparecchi elettrosensibili”. CEI EN 61496-2 “Dispostivi ottici”. CEI EN 60947-5-1 “Apparecchiature a bassa tensione Dispositivi per circuito di comando ed elementi di manovra”. UNI EN 418 “Dispositivi di arresto di emergenza, aspetti funzionali”. UNI EN 1088 “Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Criteri di scelta e progettazione”.
Relazione UNI EN 999.pdf|
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(€ 10.00)
/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Modello Perizia di Valutazione Tecnico Economica beni mobili
con contratto di locazione commerciale a riscatto.
Struttura Modello: - Identificazione beni - Criteri di valutazione - Deprezzamento - Documentazione fotografica
[Formato doc]
Perizia Tecnico Economica Valutazione beni mobili.doc|
Descrizione
Acquista
(€ 25.00)
/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008
La presente procedura si applica all’attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro in accordo con l'Art. 71 del D.Lgs. 81/2008:
Manutenzione - Ordinaria - Straordinaria
Controllo Sicurezza - controllo iniziale - interventi di controllo periodici - interventi di controllo straordinari
---------
D. Lgs. 81/2008 - Art. 71
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10.Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
11.Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.
12.Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13.Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Procedura_Art_71_Rev02_2010.doc|
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/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Tornio parallelo: Adeguamento al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili per la messa in sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 - All. V Modello esempio relazione di verifica conformità e adeguamento tornio parallelo al D.Lgs. 81/2008
Adeguamento D.Lgs 81-2008 Tornio parallelo.doc|
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/D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza/Trapano a colonna: Adeguamento al D.Lgs. 81/2008
Interventi sulle macchine utensili per la messa in sicurezza secondo D.Lgs. 81/08 - All. V Modello esempio relazione di verifica conformità e adeguamento trapano a colonna al D.Lgs. 81/2008
Adeguamento D.Lgs 81-2008 Trapano a colonna.doc|
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/2006/42/CE Macchine/Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi
Direttiva macchine 2006/42/CE: Modello esempio Valutazione dei Rischi Formato DOC
RESS All. I p. 1,4 EN 14492-1 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - P. 1
Valutazione-Rischi-RESS-All-I.zip|
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/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformitą
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione CE di Conformità Altre Direttive applicabili: Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica2004/108/CE [Elaborazione Software Certifico macchine]
DichiarazioneCEconformitą.doc|
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/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Direttiva Macchine 2006/42/CE - Modello Dichiarazione Incorporazione
Direttiva Macchine 2006/42/CE - Esempio di Dichiarazione di Incorporazione All. IIb [Elaborazione Software Certifico macchine]
DichiarazioneIncorporazione.doc|
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/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione Conformitą al D.Lgs 81-2008 Vendita Attrezzature di lavoro
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per le attrezzature di lavoro prive di marcatura CE è necessaria per la vendita, noleggio, ecc. una attestazione di conformità.
Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008, in base alla direttiva Macchine e Regolamento di attuazione D.P.R. 459/96 Art. 11, l’obbligo riguardava macchine o componenti di sicurezza.
Ora con il Testo Unico l’obbligo riguarda in senso più ampio tutte le attrezzature: D.Lgs 81/2008 – Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1) Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’Art 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di cui all’allegato V.
D.Lgs 81/2008 – Art. 70. - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
intendendo per attrezzature: D.Lgs 81/2008 – Art 69 – Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Attestazione di conformitą al D.Lgs 81-2008 - Vendita Attrezzature di lavoro.doc|
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/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Attestazione di Conformitą al D.Lgs. 81/2008 - Interventi di manutenzione attrezzature
Attestazione di Conformità al D.Lgs. 81/2008 per interventi di riparazione, manutenzione di attrezzature di lavoro sulle quali non sono state effettuate modifiche o aggiunte alle caratteristiche originarie che influiscano sugli aspetti di sicurezza e di modifica del funzionamento, per quali si debba essere effettuata nuova marcatura CE
Art. 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
intendendo per attrezzature: Art. 69 - Definizioni a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. ...omiss...
Attestazione di conformitą al D.Lgs 81-2008-Interventi manutenzione Attrezzature.doc|
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/ Attestazioni - Dichiarazioni - Perizie/Modello Perizia Asseverata Macchine Usate
Modello di Perizia Asseverata che deve accompagnare la vendita/noleggio/locazione di Macchine Usate non marcate CE in accordo con:
Art. 18 D. Lgs. 17/2010 - D.P.R. 459/96 Art. 11 c. 1,3 (Norme finali e transitorie)
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
D.Lgs 81/2008 Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Perizia Assseverata 2010.doc|
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